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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/08/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 526/2017, 1990/2017 e 2451/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, poste in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 5.5.2025, vertenti
TRA causa R.G. N. 526/2017
(C.F.: ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. CRISTIANO CUOMO C.F._2
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in C.F._3
Vaglio Basilicata (PZ) alla contrada Molino n. 19 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTI/OPPOSTI-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. MAURIZIO NAPOLITANO (C.F.: , giusta procura CodiceFiscale_5 in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Popolo n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
E
1 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
(C.F.: , rappresentato e Parte_3 C.F._6 difeso dall'Avv. EDOARDO ROCCO (C.F.: , giusta procura C.F._7 in atti, elettivamente domiciliato in Eboli (SA) alla via dei Lucani n. 25 presso lo studio del difensore, pec: .salerno.it; Email_3 CP_2
E
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._8 Parte_5
) e (C.F.: ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 rappresentati e difesi dall'Avv. GIOVANNI CLEMENTE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Eboli C.F._11
(SA) al viale Amendola n. 84 presso lo studio del difensore, pec:
Email_4
E
(C.F.: ), (C.F.: Parte_7 C.F._12 Parte_8
) e (C.F.: ), C.F._13 Parte_9 C.F._14 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. NINO NIGRO (C.F.: ), C.F._15 giusta procure in atti, elettivamente domiciliati in Vietri di Potenza (PZ) al corso
Vittorio Emanuele n. 52 presso lo studio dell'Avv. Michele Montone, pec:
Email_5
-RESISTENTI/OPPONENTI-
causa R.G. N. 1990/2017
(C.F.: , rappresentato e Parte_3 C.F._6 difeso dall'Avv. EDOARDO ROCCO (C.F.: , giusta procura C.F._7 in atti, elettivamente domiciliato in Eboli (SA) alla via dei Lucani n. 25 presso lo studio del difensore, pec: .salerno.it; Email_3 CP_2
-ATTORE/OPPONENTE-
E
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
2 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
-CONVENUTI/OPPOSTI-
causa R.G. N. 2451/2017
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_7 C.F._16 dall'Avv. NINO NIGRO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._15 elettivamente domiciliato in Vietri di Potenza (PZ) al corso Vittorio Emanuele n. 52 presso lo studio dell'Avv. Michele Montone, pec: Email_5
-ATTORE/OPPONENTE-
E
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
-CONVNEUTI/OPPOSTI-
OGGETTO: usucapione ex art. 1159 bis c.c. – usucapione ordinaria;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 15.2.2017 ai sensi degli artt. 1159 bis c.c. e 702 bis c.p.c., e hanno formulato la seguente Parte_1 Parte_2 domanda:
«Voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis,
- ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della L. 346/76, previa disposizione delle formalità ivi previste, riconoscere e dichiarare, con decreto, la piena e totale proprietà del ricorrente : Parte_1
A) sui terreni siti in Picerno in catasto al Foglio 4, particelle 30, 160, 314, 315, 316, al Foglio 2 particelle 145, 146, 147, 332, 512, 513, 514, 515;
B) sui terreni siti in Balvano, in catasto al foglio 23 particella 19, foglio 28 particella
125, 127, 197, 198, 220, 221, 222, 378, 379, 380, 381, 382, 383; nonché, la piena e totale proprietà del ricorrente Parte_2
C) dell'Appartamento con annesso locale garage sito in Balvano alla via Principe
Umberto, in catasto al Foglio 27, particelle 1770 sub 9 e sub 20,
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ordinando alla Agenzia del Territorio POTENZA la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura, ove necessario.
- Spese solo in caso di ingiusta opposizione».
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
1. di aver acquistato per usucapione la proprietà «in forza del possesso continuo da circa 50 anni, pacifico ed ininterrotto degli immobili di seguito identificati:
- Terreni siti in Picerno in catasto al Foglio 4, particelle 30, 160, 314, 315, 316, al
Foglio 2 particelle 145, 146, 147, 332, 512, 513, 514, 515;
- Terreni siti in Balvano, in catasto al foglio 23 particella19, foglio 28 particella
125, 127, 197, 198, 220, 221, 222, 378, 379, 380, 381, 382, 383;
- Appartamento con annesso locale garage sito in Balvano alla via Principe
Umberto, in catasto al Foglio 27, particelle 1770 sub 9 e sub 20, tutti beni immobili ubicati nei Comuni di Balvano e Picerno, classificati come
“montani”»;
2. che, in particolare, «Per i terreni siti in agro di Picerno e di Balvano, esso Pt_1
aveva esercitato la propria attività di coltivatore diretto fin dal 3/04/1968,
[...] data in cui il padre si trasferì ad Eboli (Doc. 1), per coltivare e Parte_2 condure la consistente proprietà terriera ivi ubicata unitamente agli altri fratelli e sorelle. Infatti, lo stesso genitore assegnò tali terre al ricorrente , Parte_1 perché con l'altro fratello si erano già dedicati stabilmente alla CP_1 coltivazione della terra di sua proprietà in agro di Picerno e di Balvano.
Anche i fabbricati ivi esistenti erano stati costruiti a cura e spese del solo ricorrente nel corso degli anni, come testimoniato anche dalla concessione Parte_1 del Comune di Picerno n. 21/06/04/01 prot. 4024/6/4/01 (Doc. 2) con cui era stata rilasciata allo stesso concessione per la costruzione di una concimaia, di una stalla e di un deposito latte con locali annessi, nonché la relativa fattura per i lavori effettuati, rilasciata dalla Impresa TA (Doc. 3), che attestava l'avvenuta spesa di Lit. 46.624.115, pari ad euro 24.079,34.
4 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Il possesso si era protratto in forma pubblica, pacifica ed ininterrotta da quella data e ad oggi ancora li detenevano, atteso che non era mai intervenuto formale atto di spossessamento»;
3. che «Quanto all'immobile sito in Balvano alla via Principe Umberto (in catasto al
Foglio 27, part. 1770 sub. 9, sub. 20, sub. 13 e sub. 25), lo stesso era sempre stato nella piena disponibilità di e sin dal Parte_1 Controparte_1 trasferimento del loro padre ad EBOLI, tanto che essi avevano anche curato, in relazione al predetto immobile, dopo il sisma del 1980, la ricostruzione e sopportato i relativi oneri finanziari (accolli di spesa ex L. 219/81)». Invero,
«Dalla documentazione acquisita presso il Comune di Balvano (Doc. sub 4) e, segnatamente, dagli elaborati relativi alla ricostruzione del comparto 8 del P. di
R. in forza della legge 219/81, risultava inequivocabilmente che già a far data dal
27/03/1984 l'appartamento rurale riportato in catasto al Foglio 27, part. 1770 sub.
9, sub. 20, risultava in proprietà di , mentre l'immobile sub. 13 e Parte_1 sub. 25 risultava in testa al fratello . Controparte_1
Anche i previsti contributi ex lege 219/81 erano stati assegnati al ricorrente ed al fratello in qualità di legittimi proprietari dei riportati immobili e dagli CP_1 stessi, proprio in tale qualità, risultava assunto l'impegno della corresponsione di tutte le spese in accollo e le successive, anche per il previsto accatastamento.
Risultava pertanto accertato in fatto che sin dal 27/03/1984 aveva Parte_1 maturato il diritto all'ottenimento dell'assegnazione di lotto edificabile ed alla riscossione del relativo contributo per la ricostruzione su detto precedente fabbricato andato distrutto per effetto del menzionato terremoto».
Ebbene, «il diritto di proprietà era stato INEQUIVOCABILMENTE accertato in quella sede atteso che la normativa della citata legge 219/81 stabiliva che per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, i contributi andavano assegnati ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del T.U. n. 76 del 1990, il assegnava ai CP_3
Comuni i fondi per la ricostruzione nell'ambito dei rispettivi territori, fondi gestiti direttamente attraverso i propri organi individuali e collegiali. I compiti dei
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Comuni nella gestione dei fondi non erano solo operativi, ma anche e soprattutto di istruire le pratiche di ricostruzione, ove operavano i controlli stabiliti dalla legge. In forza delle verifiche effettuate e dei relativi titoli rappresentativi, assegnavano e determinavano i contributi a mezzo del Sindaco, che aveva anche il potere di provvedere alla loro revoca e/o all'esperimento delle azioni necessarie per ottenere la restituzione, nonché a stabilire le priorità di intervento, ex lege
32/92 ex art.
3. Orbene, nel caso in esame, il proprio sulla base delle CP_4 priorità stabilite dalla predetta legge aveva ritenuto che il ricorrente possedesse i requisiti di legge per poter usufruire del buono contributo, attribuendo allo stesso la relativa indennità in qualità di proprietario, con provvedimento non impugnato da chi poteva pretendere un qualsiasi diritto e mai revocato dalla Pubblica
Amministrazione per carenza dei presupposti normativamente previsti. Anche la relativa pratica amministrativa fu curata da a sua cura e spese Parte_1 quale legittimo proprietario, al cui favore vennero emessi i provvedimenti conseguenti e a cui nome, unitamente ad altri legittimati, era stata emanata la concessione edilizia per l'edificazione del nuovo fabbricato.
Inoltre, […] a far data dal 26/04/1996, con l'avvenuto accatastamento del
[...]
, erano stati attribuiti gli immobili ai singoli proprietari, a titolo CP_5 originario, ivi compreso e , come da planimetrie Parte_1 Controparte_1 allegate alla pratica di accatastamento che si allegava (Doc. 5).
Dal 28/06/1994 detto immobile era di fatto posseduto dal ricorrente Pt_2
, figlio di , che aveva stabilito la sua residenza, come da
[...] Parte_1 certificato storico di residenza (Doc. 6), e lo stesso ancora oggi lo possedeva».
In punto di diritto, i ricorrenti hanno argomentato di possedere i detti terreni a far data dal mese di aprile 1968 in modo pubblico, pacifico e continuativo, nonché di aver esercitato detto possesso uti domini «atteso che il ricorrente si era Parte_1 sempre comportato come vero ed unico proprietario dei beni che ci occupavano - e non come mero detentore - con atteggiamenti univocamente corrispondenti all'esercizio della proprietà. Nella specie, pertanto, non era identificabile un comportamento tollerante e/o accondiscendente dei titolari effettivi del diritto di proprietà quale appunto quello tenuto dai genitori del ricorrente, che avevano
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consentito un godimento transitorio e/o di modesta portata tanto da incidere marginalmente sul diritto che intendeva far valere, perché gli stessi avevano volontariamente liberato l'immobile per svolgere la loro attività in altro luogo assegnandoli al ricorrente perché li curasse e li coltivasse direttamente, come proprietario. A ciò era corrisposta l'assoluta inerzia dei proprietari e di chiunque avesse potuto vantare diritti su di essi, compresi i fratelli e le sorelle, i quali si erano costantemente astenuti dall'esercizio delle loro potestà e da qualunque reazione volta a contrastare il potere di fatto esercitato, come era avvenuto per l'esecuzione dei lavori di costruzione di annessi nei terreni di Balvano e di Picerno, nonché nella fase di ricostruzione dell'appartamento in Balvano, svolti pubblicamente e senza equivoci, mai avversati o contrastati».
Inoltre, «Ai fini dell'usucapione egli aveva tenuto con continuità l'esercizio della signoria sul bene, in maniera permanente e costante, senza interruzione, atteso che non risultava derivata una causa estranea ed indipendente dalla sua volontà che lo avesse privato del possesso o comunque dall'attività dei titolari del diritto reale o di chiunque avesse potuto vantare diritti su di essi, che, uscendo dallo stato di inerzia, avessero compiuto un atto di esercizio del diritto, proponendo domanda giudiziale, ed in modo non equivoco atteso che il potere di fatto si era manifestato pubblicamente in modo né dubbio né incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale».
A ciò doveva aggiungersi che «a seguito della morte dei genitori del ricorrente
, il GE aveva autonomamente ed Parte_1 Persona_1 unilateralmente presentato al competente Ufficio dichiarazione di successione sottoscritta dal solo GE, in cui aveva incluso anche i beni già di proprietà del ricorrente, per essersi già verificate le condizioni di legge alla data di presentazione della stessa. Pertanto, al fine di evitare ulteriori lungaggini procedurali, aveva dato impulso alla prevista procedura di mediazione, con esito negativo per assenza dei coeredi, come risultava da copia del verbale rilasciato dalla APEC, che si produceva
(Doc. 7)».
Sussistevano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
7 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
II Con decreto del 3.4.2017, è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2, Legge n. 346/1976.
III Con atto di opposizione depositato il 12.5.2017 (dunque tempestivamente rispetto alla notificazione del ricorso per usucapione speciale perfezionatasi nei suoi confronti il 6.4.2017, come si evince dalla documentazione notificatoria allegata all'atto di costituzione in giudizio denominata
RICORSO_USUCAPIONE_BOVINO.pdf) si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha chiesto il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti CP_1
«perché inammissibile, infondata, pretestuosa e non provata in fatto e diritto», sostenendo che «l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis C.C., introdotta dalla Legge 346 del 1976, ha finalità di sviluppo e salvaguardia del lavoro agricolo. Pertanto, non era sufficiente che il fondo fosse iscritto al catasto rustico, ma era necessario che esso fosse destinato in concreto all'attività agraria, atteso che la suddetta usucapione poteva avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, che fosse destinata ed ordinata ad una azienda agricola produttrice di reddito. In tal senso, Cass. Civ. Sez. II, 30.07.2004, n. 14577.
Tale situazione non si verificava nel caso di specie».
Invero, «le particelle 145, 146, 147 del fol. 2 del catasto di Picerno non erano nel possesso di e di , come indicato nel ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo, ma di , nato il [...]. Controparte_1
Inoltre, le particelle 379, 380, 383 del fol. 28 del Comune di Balvano, pure indicate nel ricorso introduttivo, non erano in possesso di e Parte_1 Pt_2
, ma di , nato il [...].
[...] Controparte_1
Inoltre, l'appartamento nello stabile di Via Principe Umberto, in Balvano, in catasto al fol. 27, particella 1770 sub. 19 e sub. 20 era situato in un condominio, come pure l'appartamento abitato da in catasto al fol. 17, particella 1770 Controparte_1 sub. 13.
La ricostruzione di detti appartamenti, con finanziamento ex L. 219/81 concesso a tutti i proprietari del comparso, era avvenuta su terreni non agricoli né gli stessi si potevano considerare annessi a terreni agricoli».
8 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Peraltro, «non era possibile il riconoscimento dell'intervenuta usucapione speciale in capo a perché era pendente presso la Corte di Appello di Parte_1
NO (n. 536/2016 – udienza del 25.10.2018) giudizio di divisione ereditaria tra i condividenti , , , , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Pt_6 Pt_5 _7
, , tutti eredi di , già
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_2 proprietario dei terreni in agro di Picerno e di Balvano».
in data 29.5.2017 ha proposto opposizione Parte_10 domandando, in via preliminare, disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per esser pendente innanzi alla Corte d'Appello di NO causa analoga
(R.G. N. 536/2016) e pregiudiziale rispetto alla presente;
in via principale e in rito, dichiararsi con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito, rigettarsi la domanda di usucapione speciale perché non provata e comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da riconoscersi in forma aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria avendo il ricorrente taciuto di esser appellante nel menzionato giudizio di secondo grado Parte_1 dinanzi alla Corte d'Appello di NO, rispetto a domanda avente a oggetto (anche) gli stessi beni oggetto di causa già divisi a seguito di giudizio a fronte di comunione ereditaria.
, e si sono Parte_11 Parte_5 Parte_6 costituiti in giudizio depositando atto di opposizione in data 13.6.2017 (dunque tempestivamente rispetto alla notificazione del ricorso per usucapione speciale perfezionatasi nei loro confronti il 6.4.2017, come si evince dalla documentazione notificatoria allegata all'atto di costituzione in giudizio presente nel relativo fascicolo cartaceo di parte), con cui hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti «perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite».
In particolare, i detti resistenti/opponenti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda sostenendo che «[…] con atto di citazione del 2.12.2002 avevano evocato in giudizio – proc. n. 2306/2002 R.G. – i coeredi, tra i quali , per far dichiarare Pt_1
9 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti di , indicando Parte_2 anche i beni immobili da questi lasciati in Picerno e Balvano – tra cui quelli oggetto della domanda in esame.
Nel costituirsi in giudizio (proc. n. 2306/02 RG) aveva spiegato Parte_1 domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione per la casa in Balvano in catasto al fg. 27 – p.lla 1770 sub 9 – sub 20 e sui terreni in Picerno e Balvano che avrebbe posseduto unitamente al fratello CP_1
– in virtù di assegnazione del genitore . Parte_2
Il Tribunale di NO – II Sez. Civile – II Unità Operativa – con sentenza n. 2042 – depositata l'8.5.2015 – aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da
[...]
ed ed aveva assegnato i terreni e fabbricati in Picerno e Balvano CP_1 Pt_1 secondo il progetto disposto dal c.t.u.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello , il quale aveva reiterato Parte_1 la domanda di usucapione dei terreni e dei fabbricati perché avrebbe, tra l'altro, acquistato a titolo originario la casa detenuta dal figlio , avendo concorso alla Pt_2 nuova costruzione del fabbricato dopo il sisma del 1980».
Orbene, la domanda formulata dai ricorrenti «era inammissibile per la litispendenza – ex art. 39 c.p.c. – con la domanda analoga oggetto di trattazione innanzi la Corte di Appello di NO, proc. n. 536/2016 R.G. […]».
I resistenti/opponenti hanno -altresì- eccepito l'inammissibilità della domanda avversa per la carenza dei presupposti richiesti dalla Legge. Segnatamente, hanno sostenuto che «Il ricorrente fu lasciato dal genitore nel godimento dei Parte_1 beni immobili in Picerno e Balvano con il consenso anche del resto della famiglia, per cui, per poter conseguire il consenso utile all'usucapione, avrebbe dovuto mutare la detenzione in possesso in modo apparente nei confronti del proprietario, non essendo idonei a trasformare la detenzione in possesso i meri atti di esercizio del possesso dell'immobile stesso non accompagnati da uno specifico atto di interversione, anche in presenza di effettuazione di spese di manutenzione od altro sull'immobile (vedi
Tribunale NO – I Sez. – 26.10.2007 www.deiure.it 2007).
Era, altresì, pacifico in giurisprudenza che il compimento di atti di esercizio del diritto di proprietà non determinava l'acquisto per usucapione in favore di chi aveva iniziato
10 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
ad avere la detenzione e non il possesso (Cass.
6.11.2008 n. 26610)». Ebbene « Pt_1
era stato delegato dal genitore a proseguire le attività colturali e a godere i
[...] beni a titolo di comodato gratuito, con la facoltà di assumere tutte le iniziative, anche a suo nome, onde beneficiare del contributo pubblico per la ricostruzione del fabbricato civile lasciatogli in godimento.
La detenzione dell'appartamento in catasto al foglio 27 p.lla 1770 sub 9 – sub 20 (ora attribuita con la sentenza del Tribunale di NO alla opponente ) Parte_4 era stata deliberatamente tollerata dagli altri coeredi, dati i buoni rapporti di famiglia e gli accordi raggiunti durante le trattative per addivenire alla divisione bonaria di tutto il patrimonio relitto dal de cuius . Parte_2
Invero, fino alla sua morte, avvenuta il 28-4-1999, spesso si era Persona_2 recato in Picerno e Balvano presso i figli e , accompagnato dal Pt_1 CP_1 genero (coniuge di ) e dal nipote Persona_3 Parte_5 Persona_4 per controllare le attività poste in essere dai figli e ,
[...] Pt_1 CP_1 dando loro l'assenso anche a richiedere finanziamenti pubblici a nome loro per la ricostruzione del fabbricato in quanto egli, essendosi trasferito, non aveva titolo preferenziale per ottenerlo.
Era anche notorio che dopo la morte di tutti gli eredi, compreso Parte_2
, si erano più volte riuniti in Eboli alla loc. Macchione presso l'abitazione Pt_1 lasciata dal predetto in eredità ai figli e , per dividere in via Pt_6 Parte_3 bonaria anche i beni (sia fabbricati che terreni) ricadenti nei Comuni di Picerno e
Balvano. Giammai né tantomeno il figlio avevano dichiarato Parte_1 Pt_2 di essere possessori a titolo personale dei beni ereditati (case e terreni)».
Peraltro, «Era pacifico, altresì, che nel 1994 , quale proprietario, Parte_2 aveva chiesto all'Ufficio Tecnico Erariale di Potenza, come da copia della ricevuta del
17.3.1994, la variazione catastale dei terreni ricadenti nel Comune di Picerno (fg. 2 e fg. 4) allegando anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 24.2.1994 – autenticata dal Funzionario del Comune di Eboli – ove lo stesso dichiarava di dedicare la propria attività alla coltivazione manuale della terra ed alla custodia ed allevamento di bestiame».
11 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
VI Con atto difensivo depositato il 23.11.2017 si è costituito in giudizio _7
, il quale ha chiesto -in via preliminare- accertarsi e dichiararsi
[...]
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per non esser stato notificato a tutti gli eredi di
( e ); sempre in via preliminare, Persona_5 Parte_8 Parte_9 accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta dai ricorrenti per esser la stessa già stata decisa con sentenza passata in giudicato sul punto;
accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda formulata dai ricorrenti per mancanza dei presupposti per l'applicazione della normativa relativa all'usucapione speciale al caso di specie.
Nello specifico, (vedasi l'atto difensivo depositato il Parte_7
23.11.2017) -innanzitutto- ha dato atto della «pendenza di altra causa intentata dal sig.
contro i sig.ri e dinanzi Parte_7 Parte_1 Parte_2
a Codesto Tribunale Civile di Potenza (R.G. 2451/2017 con fissazione di prima udienza al 24.11.2017, poi differita d'ufficio al 23.03.2018 ed assegnata al Giudice, dott. Lo Sardo) avente ad oggetto opposizione al ricorso ex art. 1159 bis c.c. e 702 bis c.c. con cui i sig.ri e avevano proposto domanda di Parte_1 Parte_2 accertamento dell'usucapione speciale ed oggetto del presente procedimento con un rapporto di identità di causa e connessione soggettiva ed oggettiva con il presente giudizio». Sicché ha chiesto disporsi la riunione alla presente causa di quella iscritta al
N. 2451/2017 R.G.
Poi, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso poiché «controparte avrebbe dovuto regolarmente notificare il ricorso anche agli altri eredi della sig.ra Persona_5
ovvero ai sig.ri e che non risultavano
[...] Parte_8 Parte_9 regolarmente attinti dalla notifica del ricorso».
A ciò doveva aggiungersi che «in data 28.07.2017 i sig.ri e Parte_1
avevano notificato, tramite il loro procuratore costituito, e a mezzo Parte_2 pec, al sig. all'indirizzo pec dell'avv. Nino Nigro, in qualità di Parte_7 procuratore e difensore di quest'ultimo, decreto di fissazione udienza con procure alle liti, ma senza il ricorso. Tale notifica era da considerarsi totalmente irrituale, in quanto il ricorso introduceva un'autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento e doveva contenere gli elementi per questo
12 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
previsti e andava necessariamente notificato alla parte per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Per di più il decreto di fissazione udienza (senza il ricorso!) non era stato notificato alla parte personalmente, ma al professionista, avv. Nino Nigro, che alla data del
21.06.2017, data di deposito in cancelleria del decreto di fissazione udienza, non aveva ancora provveduto a proporre opposizione alla domanda di accertamento dell'usucapione speciale proposta dai ricorrenti e che, in ogni caso, non era ancora costituito in giudizio per il sig. . Parte_7
Per tali motivi, il giudizio instaurato dai sig.ri e era Parte_1 Parte_2 da considerarsi non regolarmente instaurato con le conseguenze di legge».
Nel merito, il resistente ha sostenuto che «la mancata impugnazione del capo della sentenza (quella di primo grado emessa dal Tribunale di NO e n. 2042/2015 relativa alla causa di divisione ereditaria, con la quale era stata rigettata la domanda di usucapione proposta dai fratelli e , disponendo Controparte_1 Parte_1 altresì lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani e rendendo esecutivo il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, condannando -tra l'altro- al pagamento in favore della massa ereditaria, a titolo di Parte_1 conguaglio, della somma di euro 128.682,00 oltre interessi), investita dal gravame, e riguardante il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dai sig.ri Parte_1
e , aventi ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta usucapione di Controparte_1 alcuni dei beni facenti parte della comunione ereditaria, aveva comportato la formazione del giudicato su tale punto. Ed infatti il capo della sentenza riguardante la domanda di usucapione era completamente autonomo rispetto a quello statuente sulla domanda di divisione e formazione delle quote, in quanto concernenti questioni del tutto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione e fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo della sentenza conservasse efficacia precettiva anche se gli altri venivano meno.
Anche alla luce dell'ultima modifica dell'art. 342 del codice di procedura civile, era evidente che sulla domanda di usucapione già proposta dal sig. Parte_1 nell'ambito del procedimento R.G. n. 20002306/2002 del Tribunale di NO, ex sezione distaccata di Eboli, si fosse formato il giudicato. […] La domanda proposta
13 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
dai ricorrenti, pertanto, si risolveva in una sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto già emerse in un precedente giudizio e sulle quali vi era già stata una pronuncia di merito».
Invero, «La condotta dei ricorrenti si dimostrava rivolta ad una surrettizia trasformazione del ricorso proposto in un nuovo e non consentito giudizio, nel quale rimettere in discussione tanto il contenuto dei fatti e delle vicende processuali del precedente giudizio, quanto gli apprezzamenti espressi dal precedente Giudicante e non condivisi, cercando di ottenere la sostituzione con altro provvedimento magari più consono ai propri desiderata. La riproposizione da parte dei sig.ri ed Parte_1 oggi del figlio della medesima domanda giudiziale, con lo stesso Parte_2 oggetto e verso lo stesso immobile, avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarata inammissibile e valutata ai sensi dell'art. 96 comma III cpc. Il Tribunale adito avrebbe potuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. L'evidenza della soluzione imponeva infatti l'applicazione d'ufficio del regime di responsabilità aggravata sub art. 96 ultimo comma c.p.c. valutando anche che gli attuali ricorrenti avevano fatto precedere il ricorso da una richiesta di mediazione obbligatoria (ALL.) alla quale si era dato riscontro della mancata partecipazione degli eredi con pec che si allegava (ALL.) e nella Persona_5 quale venivano esplicitati, tra gli altri motivi, anche il ritenuto ne bis in idem, oggi dedotto in opposizione. Le parti ricorrenti, dunque, erano ampiamente edotte della circostanza che si profilasse un'ipotesi di ne bis in idem».
Il resistente ha -altresì- sostenuto che nel caso di specie non ricorrevano i requisiti previsti dalla Legge n. 346/1976 per la configurabilità dell'usucapione speciale e che
«l'accertamento del possesso idoneo all'usucapione presentava nel caso di specie difficoltà maggiori di quelle usuali, date le peculiari caratteristiche della comunione ereditaria. I beni appartenenti all'eredità erano infatti materialmente ancora indivisi, sebbene fosse intervenuta la già citata sentenza n. 2042/2015 del Tribunale di NO che ne aveva disposto la divisione. Come capitava in casi simili, era usuale e spesso opportuno che i beni facenti parte di comunione ereditaria venissero utilizzati da uno o più coeredi. Il de cuius, Sig. (deceduto il 28.04.1999) aveva Parte_2 consentito solo ed unicamente che i figli, per suo conto, si occupassero della
14 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
preservazione del patrimonio immobiliare. In particolare, relativamente ai terreni coltivabili siti in agro di Picerno e di Balvano, era bene precisare che gli stessi furono sempre coltivati dallo stesso fu , il quale successivamente al suo Parte_2 trasferimento in Eboli, consentì che i figli ed coltivassero detti CP_1 Pt_1 fondi. Insomma, i ricorrenti avevano compiuto soltanto atti idonei a determinare un godimento separato, ma in ogni caso compatibile con la permanenza dei beni nella comunione in attesa della divisione». Orbene, «Il godimento esclusivo da parte di uno dei coeredi del bene in comunione, entrato in successione, non era sufficiente a far scattare l'usucapione, tantomeno se la situazione era determinata dalla semplice degli altri coeredi. Ai fini di usucapire, infatti, era necessario che il CP_6 possessore utilizzasse il bene o i beni impedendone l'uso agli altri coeredi. Non era sufficiente che gli altri coeredi si astenessero volontariamente dall'uso della cosa comune, ma era necessario che tale loro uso fosse osteggiato ed impedito dal comportamento del possessore che appunto sottraesse il bene agli altri contitolari
[…]».
A ciò doveva aggiungersi che «[…] al fine di provare il presunto diritto di usucapione non era sufficiente l'aver svolto sui terreni oggetto di causa l'attività di coltivazione, in quanto detta attività non comportava di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui. Le predette attività erano iniziate esclusivamente a seguito del consenso del de cuius e, dopo la morte di quest'ultimo, attraverso il consenso dei coeredi. Anche i lavori effettuati sui beni in questione non comportavano di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui. Ed infatti per dimostrare la sussistenza di una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, necessaria quindi per usucapire un bene, non erano sufficienti semplici atti di gestione, peraltro consentiti dal proprietario o comunque dallo stesso tollerati. Tali atti, invero, comportavano soltanto il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della res. L'attività di coltivazione svolta grazie a mera tolleranza dei coeredi non poteva consentire di desumere in via presuntiva l'animus possidendi in quanto non indicativa dell'intento di colui che la compiva di avere la cosa come propria. La circostanza, poi, dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, anche se
15 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
avvenuta a spese dei ricorrenti, non sarebbe stata comunque idonea a fondare l'avvenuta usucapione. In una relazione di parentela così stretta, l'esecuzione di tali lavori ben poteva conciliarsi con un mero comodato della res, rappresentando un modo per contraccambiare la messa a disposizione della stessa a titolo gratuito, oltre che un presupposto necessario per la concreta fruizione del bene stesso. La corretta esegesi dell'istituto dell'usucapione doveva indurre a ritenere come inammissibile l'usucapione di ciò che veniva concesso gratuitamente in uso dal legittimo proprietario. D'altronde, la detenzione era fattispecie distinta dal possesso ad usucapionem e colui che, come nel caso di specie, dovesse ritenersi aver ricevuto un bene in comodato gratuito, era un semplice detentore non abilitato ad usucapirlo. Allo stesso modo, non valeva a rafforzare la tesi dei ricorrenti la dedotta lunga durata dell'attività medesima. L'elemento presuntivo della sussistenza di un vero e proprio possesso era inoperante quando la tolleranza si collegasse ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, essendo evidente che lo stretto legame familiare consentiva al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento di essa. Ne discendeva che “il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. civ. sez. II
18.06.2001 n. 8194; Cass. civ. sez. II 03.02.1998 n. 1042; Cass. civ. sez. II 03.08.1995
n. 8498; Cass. civ. sez. II 21.10.91 n. 11118; Cass. Civ. sez. II 22.05.1990 n. 4631;
Tribunale Torino 25.01.2001). Ne conseguiva che laddove, come nel caso di specie, i comproprietari di uno stesso bene avessero consentito ad un coerede l'uso del bene, con spirito di tolleranza e per comprovate ragioni di parentela, l'usucapione non poteva perfezionarsi».
VII Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 29.11.2017, la difesa dei ricorrenti ha chiesto termine per rinnovare la notificazione nei confronti di e Parte_9
atteso che la detta notificazione non si era ritualmente perfezionata con Parte_8
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riguardo al (successivo) decreto di fissazione udienza, essendo stata effettuata al vecchio indirizzo di residenza dei destinatari. Sicché è stata fissata l'udienza del
9.5.2018, assegnando ai ricorrenti termine sino al 15.1.2018 per rinnovare la notificazione nei confronti di e Parte_9 Parte_8
VIII Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.2.2019, si sono costituiti in giudizio e , i quali, facendo Parte_9 Parte_8 proprie le deduzioni e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del resistente , hanno formulato, a loro volta, la seguente domanda: Parte_7
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale farsi luogo alla riunione tra il presente procedimento e quello pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Potenza n. R.G. 2451/2017 con prima udienza al 23.03.2018 ed assegnata al Giudice, dott. Lo Sardo, aventi lo stesso petitum, causa petendi e connessione soggettiva ed oggettiva;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 per essere la domanda già stata decisa con sentenza passata in giudicato sul punto;
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda proposta dai sig.ri e per mancanza dei presupposti per Parte_1 Parte_2
l'applicazione della normativa relativa all'usucapione speciale ex art. 346/76 al caso di specie;
4) nel merito, rigettare la domanda di usucapione speciale perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto;
5) condannare i ricorrenti ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
6) condannare in ogni caso i sig.ri e alla refusione di Parte_1 Parte_2 spese e competenze di lite con attribuzione […] procuratore antistatario».
IX Disposta la riunione alla causa R.G. N. 526/2017 di quella recante R. G. N.
2451/2017, con ordinanza del 6.3.2020, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.6.2019, è stata disposta la riunione alla presente causa anche di quella iscritta al N. 1990/2017 R.G. (originata dall'atto di citazione in opposizione di
17 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Giovanbattista, notificato il 25.5.2017 a e ), e Pt_1 Parte_1 Parte_2 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Disposto un rinvio determinato dalla situazione emergenziale da diffusione di
Covid-19, all'udienza del 26.2.2021, alla luce delle deduzioni dei soli resistenti, la decisione è stata riservata.
Con ordinanza del 6.9.2021, avendo ritenuto la causa matura per la decisione alla luce dell'esame delle deduzioni agli atti di causa e della documentazione prodotta, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 14.12.2022.
In data 11.6.2024, si è costituito in giudizio per il resistente Controparte_1
l'Avv. Maurizio NA, in sostituzione dell'Avv. Imperio NA deceduto.
Dopo una serie di rinvii determinati dalla necessità di definire con priorità cause iscritte a ruolo sino all'anno 2014 per effetto del programma di gestione e della riunione di sezione del 10.1.2024 in ordine alla redistribuzione delle cc.dd. cause vetuste, la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
I ricorrenti e tutti i resistenti/opponenti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
Soltanto i resistenti/opponenti Parte_4 Parte_5 [...]
, e Pt_6 Parte_8 Parte_9 Parte_7 Parte_3 hanno depositato le memorie di replica.
X Sull'eccezione di improcedibilità del ricorso.
Anzitutto deve rilevarsi l'integrità del contraddittorio, atteso che gli altri eredi di
(come osservato nell'atto di opposizione da parte della difesa di Persona_5
), ossia e a seguito del Parte_7 Parte_8 Parte_9 provvedimento assunto all'esito della prima udienza, risultano regolarmente costituiti in giudizio.
In ordine all'eccezione formulata dalla difesa di , basata sulla Parte_7 circostanza che i ricorrenti avevano notificato il solo decreto di fissazione udienza senza il ricorso ex artt. 1159 bis c.c. e 702 bis c.p.c. direttamente all'indirizzo pec dell'Avv. Nino Nigro, in epoca in cui l'indicato difensore non si era ancora costituito
18 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
in giudizio per , si richiama il principio del raggiungimento dello Parte_7 scopo.
Invero, risulta aver presentato nei termini di cui all'art. 3, Parte_7 comma 3, Legge n. 346/1976, dunque tempestivamente, opposizione avverso al ricorso per il riconoscimento della proprietà ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. Ne discende che ogni doglianza concernente la notificazione ad opera dei ricorrenti non rileva nella specie, in quanto sanata dalla circostanza che abbia potuto Parte_7 regolarmente esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 346/1976 ed esplicare ampia difesa in merito alla regioni fatte valere dai ricorrenti.
Per le esposte ragioni l'eccezione in disamina non merita accoglimento.
XI Sulle istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c. e litispendenza.
Avuto riguardo alle istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c. e litispendenza è assorbente rilevare, senza -dunque- scrutinare funditus le questioni alle stesse sottese, che la pacifica presenza -a far data dal 10.1.2025 (vedasi il deposito effettuato nell'indicata data dall'Avv. Giovanni Clemente)- in atti del decreto della Corte di
Cassazione n. 15152/2024, pubblicato il 30.5.2024, reso sul ricorso avente R.G. N.
24702/2020 R.G. proposto da
contro
Parte_1 Parte_4 Pt_5
e (controricorrenti), nonché ,
[...] Parte_6 Parte_7 Pt_9
e (controricorrenti), nonché ,
[...] Parte_8 Controparte_1 [...]
, avverso sentenza della Corte d'Appello di NO n. 692/2020 CP_7 depositata il 19.6.2020, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione, fa venir meno ogni necessità di esaminare le dette eccezioni, che -pertanto- risultano superate.
XII Sull'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
resistente/opponenti hanno sostenuto l'inammissibilità/improcedibilità CP_8 dell'avversa domanda di usucapione per esser stata la stessa già decisa (nel merito) con sentenza passata in giudicato.
La tesi si fonda sulla circostanza che, nel giudizio di divisione ereditaria incardinato dalle germane e innanzi al Tribunale di Persona_5 Parte_5
19 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
NO (causa R.G. N. 20002306/2002), l'attuale ricorrente (ed invero Parte_1 anche l'odierno resistente ) aveva formulato domanda Controparte_1 riconvenzionale di usucapione degli immobili (più esattamente di parte di essi atteso quanto risulta dalla sentenza di primo grado del Tribunale di NO) oggetto della presente causa. La domanda riconvenzionale di usucapione era stata rigettata in primo grado e parimenti non aveva trovato accoglimento in secondo grado.
Orbene, qui richiamate le diverse tesi sostenute dalle parti in causa in merito, si osserva che:
a) dalla lettura della sentenza del Tribunale di NO n. 2442/2015, sebbene nel dispositivo -capo 4- vi sia scritto e si legga «rigetta la domanda di usucapione proposta da e », nitidamente emerge che la Controparte_1 Parte_1 domanda riconvenzionale di usucapione formulata da fu ritenuta Parte_1 inammissibile poiché il menzionato (attore in riconvenzionale e odierno ricorrente) si costituì in giudizio tardivamente, ossia in data 11.11.2004 (prima udienza fissata per il dì 13.3.2003), in tal modo incappando nelle decadenze di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c. Questo essendo il motivo portante della decisione del giudice di primo grado sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta da , Parte_1
e dovendosi interpretare il dispositivo della sentenza alla luce delle argomentazioni esposte in motivazione, non può in alcun modo sostenersi che vi sia stata pronuncia nel merito con riguardo alla detta domanda;
b) nella sentenza del Tribunale di NO n. 692/2020 -in merito alla domanda di usucapione riproposta in appello da (appellante)- si legge: Parte_1
«Anzitutto va rilevato che per l'odierno appellante principale ( ), il Parte_1 giudice di prime cure ha correttamente dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali formulare dallo stesso, di usucapione e di lesione della quota di legittima, in quanto si è costituito tardivamente in giudizio in data Parte_1
11.11.2004, anche successivamente all'emissione dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 07.06.2004, incorrendo nelle decadenze di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c.
20 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Pertanto, ogni doglianza in questa sede riproposta, anche sotto altra forma, va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. ed è pertanto irricevibile la nuova domanda di ridistribuzione dell'asse ereditario.
[…] Avendo l'appellante riproposto le domande riconvenzionali già dichiarate inammissibili in primo grado, incontra il divieto posto dall'art. 345 c.p.c. ispirato al principio fondamentale della garanzia del doppio grado di giurisdizione e con le richieste formulate in sede di appello, in sostanza, introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, non consentito dalla norma precitata, introdotta con il d.l. n. 83/2012, convertito con modificazione dalla L. 134/2012.
In effetti, la nuova formulazione della norma di rito elimina la possibilità, per il
Giudice di appello, di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti, qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione, salvo che la parte non prova di essere stata, senza sua colpa, impossibilitata a richiederli nei termini consentiti».
Ne discende che mai vi è stata pronuncia (di rigetto) nel merito sulla domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da in primo grado e Parte_1 riproposta in sede di impugnazione. Inammissibile è stata ritenuta la detta domanda dal giudice di prime cure e tale è rimasta all'esito del giudizio di secondo grado. Sicché, attesa la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per effetto del decreto n.15152/2024 già citato nel paragrafo precedente, dunque ritenuta la stabilità della sentenza di secondo grado che è passata in giudicato, deve ritenersi definitiva la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da . Parte_1
Conseguentemente, va disattesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem (e qualunque altra tesi basata sulla inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per esser già intervenuta sulla stessa pronuncia giurisdizionale nel merito) poiché «la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio» (cfr. Cass. civ., sez. III,
21 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
ord., 24.7.2024, n. 20636; nello stesso senso Cass. civ., sez. III, ord., 19.5.2021, n.
13603; Cass. civ., sez. VI - lavoro, ord., 16.4.2019, n. 10641).
XIII Sul merito della domanda di usucapione speciale formulata da . Parte_1
L'art. 1159 bis c.c. disciplina una particolare forma di usucapione prevista specificamente per la piccola proprietà di fondi rustici e la proprietà (senza limiti di grandezza) dei fondi situati nei comuni classificati montani.
La specialità dell'usucapione consiste nella riduzione della durata del possesso rispetto all'usucapione sia ordinaria che abbreviata, in quanto al fine di usucapire la proprietà dei fondi rustici situati nei comuni montani e nelle aree considerate depresse, il legislatore ha ritenuto sufficiente il possesso quindicennale, anziché ventennale (cfr.
Corte d'Appello Roma, sez. IV, sent., 29.10.2002). Inoltre, occorre che il fondo sia stato destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come attività agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata a una propria vicenda produttiva (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 30.7.2004, n. 14577; Cass. civ., sez. II, sent., 13.4.2010, n. 8778).
Ciò in quanto la Legge n. 346/1976, che ha introdotto un procedimento semplificato per il riconoscimento della proprietà ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., sottende la volontà del legislatore di agevolare (e promuovere) la regolarizzazione del titolo di proprietà e delle intestazioni catastali relativi a beni situati in particolari località, ossia nelle zone montane e nelle aree considerate depresse.
Oggetto dell'usucapione speciale sono i "fondi rustici", ancorché privi di annessi fabbricati. Il concetto di fondo rustico individua un'entità agricola ben delineata e distinta, destinata a una determinata produzione. Alla luce di tale interpretazione si è escluso che possa essere considerata fondo rustico una qualsiasi striscia di terreno priva dei predetti requisiti (Cass. civ., sez. II, ord., 28.8.2017, n.
20451: «Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. - introdotta dalla l. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione
22 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis c.c. non é applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva»).
Alla luce della Legge n. 346/1976, con la quale si è inteso favorire lo sviluppo e la salvaguardia del lavoro agricolo, la Corte di Cassazione ha ritenuto (o meglio, continuato a ritenere) che condizione necessaria per l'applicazione dell'usucapione speciale sia la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 14.12.2022, n. 36626).
Orbene, nel caso di specie si evidenzia che i resistenti hanno espressamente contestato la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'usucapione speciale, ovvero -in particolare- l'insussistenza nella specie dell'effettiva destinazione dei fondi all'attività agricola, così come sopra esposto. In particolare, giova rammentare che ha anche contestato che le particelle 145, 146, 147 del foglio 2 del Controparte_1 catasto di Picerno siano nel possesso dei ricorrenti, bensì dello stesso
[...]
, così come le particelle 379, 380, 383 del foglio 28. CP_1
A fronte delle dette espresse contestazioni, nessuna deduzione è stata effettuata nel ricorso introduttivo né nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c. con riguardo all'effettiva destinazione dei terreni in concreto all'attività agricola. Alla carenza deduttiva si associa la carenza probatoria, atteso che le istanze di prova orale articolate in ricorso sono state ritenute (vedasi l'ordinanza del 3.9.2021)
-e sono da ritenersi- irrilevanti in quanto non volte a dimostrare che realmente i fondi oggetto di domanda di usucapione speciale siano destinati all'attività agricola, con conseguente frustrazione della ratio dell'invocata usucapione speciale.
Né la prova della destinazione in concreto dei terreni all'attività agricola può ritenersi fornita per mezzo della produzione in giudizio della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Picerno nel 2001 su domanda di per la Parte_1
23 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
realizzazione di una «concimaia adeguamento igienico-funzionale di una stalla e realizzazione di un deposito con locali annessi». Invero, la mera realizzazione delle opere menzionate è muta rispetto alla concreta destinazione dei fondi all'attività agricola, ben potendo rimanere -nella realtà fenomenica- le indicate opere inutilizzate.
Né è sufficiente -ai fini dell'accoglimento della domanda in scrutinio- la sola coltivazione diretta dei fondi, atteso che «ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione -il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva- la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"» (cfr. Tribunale Perugia, sent., 6.11.2018, n. 1456).
Occorre poi evidenziare che «in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n.
1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale» (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 30.8.2017, n. 20539).
Discende che -per le argomentazioni esposte- la domanda in esame deve essere respinta.
XIV Sul merito della domanda di usucapione speciale formulata da . Parte_2
Si considera la domanda di usucapione ordinaria formulata da Parte_2 con riguardo all'immobile sito in Balvano alla via Principe Umberto, già in catasto al foglio 27, part. 1770 sub. 9 e sub. 20, atteso che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. il citato ricorrente ha invocato (sostanzialmente a fronte delle difese degli opponenti) «in ogni caso il diritto ad usucapire fondato sul possesso che si è protratto in forma pubblica, pacifica ed interrotta, per oltre venti anni». Conseguentemente, ha concluso la citata memoria chiedendo l'accoglimento della relativa domanda ai sensi dell'art. 1158 c.c.
24 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Ebbene, posto che la presente causa verte in materia di diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova
(tra le tante cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 28.2.2025, n. 5307), si osserva che -sia nel ricorso introduttivo che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c.- tutte le specifiche allegazioni riguardanti i fatti costitutivi dell'invocata usucapione sono state effettuate con riguardo al ricorrente (nonché - Parte_1 per esattezza- in riferimento a ), mentre la domanda in scrutinio è Controparte_1 stata formulata in favore di . Una sola è la deduzione svolta circa Parte_2
, quella che quest'ultimo a far data dal 28.4.1994, come dimostrato dal Parte_2 certificato di residenza prodotto, abbia posseduto il bene, nulla di più.
Ciò precisato, le prove orali articolate in merito dalla difesa dei ricorrenti sono inammissibili in quanto prive di determinazione temporale, ovvero poiché non contengono alcuna esatta indicazione in relazione a quando avrebbe Parte_1 iniziato a possedere il bene uti dominus. Già la sola circostanza, indicata nel capitolo di prova n. 5 di cui al ricorso introduttivo, che abbia avuto la Parte_1 disponibilità dell'appartamento unitamente al GE , postula il Controparte_1 possesso uti condominus e -dunque- pone in disparte il possesso esclusivo, che - secondo la prospettazione dei ricorrenti, invero non bene esplicitata- si sarebbe protratto in capo a , implicitamente assunto avente causa del padre, non Parte_2 si intende capire in che modo, atteso che deve escludersi nella specie l'operatività dell'art. 1146 c.c.
Volendo andare oltre, nessun capitolo di prova è stato formulato con riguardo all'asserito possesso del ricorrente dall'anno 1994 sino al compimento Parte_2 dell'usucapione.
Ne discende che la domanda in esame deve essere rigettata.
XV Sulle spese di lite e sulla condanna per lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto vanno poste in capo ai ricorrenti, in solido tra loro, e a favore degli opponenti.
25 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva con riguardo a tutti gli opponenti, secondo i parametri minimi per la fase istruttoria con riguardo a tutti gli opponenti a ragione del fatto che non vi è stata assunzione di prova orale, e secondo i parametri medi o minimi per la fase decisionale con riguardo a ogni singolo opponente avuto riguardo al deposito o meno della memoria di replica quindi considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, in relazione al valore della causa ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c. (scaglione di valore sino a euro 52.000,00), come segue:
-nel rapporto tra i ricorrenti e e l'opponente Parte_1 Parte_2 [...]
, le spese di lite vanno poste in capo ai primi, in solido tra loro, e a favore CP_1 del secondo, e liquidate in complessivi euro 5.261,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio NA dichiaratosi anticipatario (vedasi la comparsa conclusionale);
-nel rapporto tra i ricorrenti e e l'opponente Parte_1 Parte_2 [...]
, le spese di lite vanno poste in capo ai primi, in solido tra loro, e a favore Parte_3 del secondo, e liquidate in complessivi euro 6.713,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Edoardo Rocco dichiaratosi anticipatario (vedasi la comparsa conclusionale);
-nel rapporto tra i ricorrenti e e gli opponenti Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese di lite vanno poste in capo ai Parte_4 Parte_5 Parte_6 primi, in solido tra loro, e a favore dei secondi, e liquidate in complessivi euro 6.713,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Clemente dichiaratosi anticipatario (vedasi le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni);
-nel rapporto tra i ricorrenti e e gli opponenti Parte_1 Parte_2 _7
, e (attesa l'unitarietà della difesa), le spese
[...] Parte_8 Parte_9 di lite vanno poste in capo ai primi, in solido tra loro, e a favore dei secondi, e liquidate in complessivi euro 6.713,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nino Nigro dichiaratosi anticipatario (vedasi la memoria di replica).
26 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Avuto riguardo alla domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che non debba farsi luogo alla stessa alla luce del rigetto dell'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, sul quale sostanzialmente la detta domanda era basata.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 526/2017, 1990/2017 e 2451/2017, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di usucapione speciale formulata da;
Parte_1
2) rigetta la domanda di usucapione ordinaria formulata da;
Parte_2
3) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente , che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 5.261,00, oltre al 15% forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio
NA dichiaratosi anticipatario;
4) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente , Parte_3 che si liquidano in complessivi euro 6.713,00, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Edoardo Rocco dichiaratosi anticipatario;
5) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti Parte_4
e che si liquidano in complessivi euro 6.713,00, Parte_5 Parte_6 oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Clemente dichiaratosi anticipatario;
6) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti , Parte_7 Pt_8
e , che si liquidano in complessivi euro 6.713,00, oltre al
[...] Parte_9
15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nino Nigro dichiaratosi anticipatario;
7) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
27 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Così deciso in Potenza, il 20.8.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 526/2017, 1990/2017 e 2451/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, poste in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 5.5.2025, vertenti
TRA causa R.G. N. 526/2017
(C.F.: ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. CRISTIANO CUOMO C.F._2
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in C.F._3
Vaglio Basilicata (PZ) alla contrada Molino n. 19 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTI/OPPOSTI-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. MAURIZIO NAPOLITANO (C.F.: , giusta procura CodiceFiscale_5 in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Popolo n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
E
1 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
(C.F.: , rappresentato e Parte_3 C.F._6 difeso dall'Avv. EDOARDO ROCCO (C.F.: , giusta procura C.F._7 in atti, elettivamente domiciliato in Eboli (SA) alla via dei Lucani n. 25 presso lo studio del difensore, pec: .salerno.it; Email_3 CP_2
E
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._8 Parte_5
) e (C.F.: ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 rappresentati e difesi dall'Avv. GIOVANNI CLEMENTE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Eboli C.F._11
(SA) al viale Amendola n. 84 presso lo studio del difensore, pec:
Email_4
E
(C.F.: ), (C.F.: Parte_7 C.F._12 Parte_8
) e (C.F.: ), C.F._13 Parte_9 C.F._14 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. NINO NIGRO (C.F.: ), C.F._15 giusta procure in atti, elettivamente domiciliati in Vietri di Potenza (PZ) al corso
Vittorio Emanuele n. 52 presso lo studio dell'Avv. Michele Montone, pec:
Email_5
-RESISTENTI/OPPONENTI-
causa R.G. N. 1990/2017
(C.F.: , rappresentato e Parte_3 C.F._6 difeso dall'Avv. EDOARDO ROCCO (C.F.: , giusta procura C.F._7 in atti, elettivamente domiciliato in Eboli (SA) alla via dei Lucani n. 25 presso lo studio del difensore, pec: .salerno.it; Email_3 CP_2
-ATTORE/OPPONENTE-
E
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
2 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
-CONVENUTI/OPPOSTI-
causa R.G. N. 2451/2017
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_7 C.F._16 dall'Avv. NINO NIGRO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._15 elettivamente domiciliato in Vietri di Potenza (PZ) al corso Vittorio Emanuele n. 52 presso lo studio dell'Avv. Michele Montone, pec: Email_5
-ATTORE/OPPONENTE-
E
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
-CONVNEUTI/OPPOSTI-
OGGETTO: usucapione ex art. 1159 bis c.c. – usucapione ordinaria;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 15.2.2017 ai sensi degli artt. 1159 bis c.c. e 702 bis c.p.c., e hanno formulato la seguente Parte_1 Parte_2 domanda:
«Voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis,
- ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della L. 346/76, previa disposizione delle formalità ivi previste, riconoscere e dichiarare, con decreto, la piena e totale proprietà del ricorrente : Parte_1
A) sui terreni siti in Picerno in catasto al Foglio 4, particelle 30, 160, 314, 315, 316, al Foglio 2 particelle 145, 146, 147, 332, 512, 513, 514, 515;
B) sui terreni siti in Balvano, in catasto al foglio 23 particella 19, foglio 28 particella
125, 127, 197, 198, 220, 221, 222, 378, 379, 380, 381, 382, 383; nonché, la piena e totale proprietà del ricorrente Parte_2
C) dell'Appartamento con annesso locale garage sito in Balvano alla via Principe
Umberto, in catasto al Foglio 27, particelle 1770 sub 9 e sub 20,
3 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
ordinando alla Agenzia del Territorio POTENZA la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura, ove necessario.
- Spese solo in caso di ingiusta opposizione».
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
1. di aver acquistato per usucapione la proprietà «in forza del possesso continuo da circa 50 anni, pacifico ed ininterrotto degli immobili di seguito identificati:
- Terreni siti in Picerno in catasto al Foglio 4, particelle 30, 160, 314, 315, 316, al
Foglio 2 particelle 145, 146, 147, 332, 512, 513, 514, 515;
- Terreni siti in Balvano, in catasto al foglio 23 particella19, foglio 28 particella
125, 127, 197, 198, 220, 221, 222, 378, 379, 380, 381, 382, 383;
- Appartamento con annesso locale garage sito in Balvano alla via Principe
Umberto, in catasto al Foglio 27, particelle 1770 sub 9 e sub 20, tutti beni immobili ubicati nei Comuni di Balvano e Picerno, classificati come
“montani”»;
2. che, in particolare, «Per i terreni siti in agro di Picerno e di Balvano, esso Pt_1
aveva esercitato la propria attività di coltivatore diretto fin dal 3/04/1968,
[...] data in cui il padre si trasferì ad Eboli (Doc. 1), per coltivare e Parte_2 condure la consistente proprietà terriera ivi ubicata unitamente agli altri fratelli e sorelle. Infatti, lo stesso genitore assegnò tali terre al ricorrente , Parte_1 perché con l'altro fratello si erano già dedicati stabilmente alla CP_1 coltivazione della terra di sua proprietà in agro di Picerno e di Balvano.
Anche i fabbricati ivi esistenti erano stati costruiti a cura e spese del solo ricorrente nel corso degli anni, come testimoniato anche dalla concessione Parte_1 del Comune di Picerno n. 21/06/04/01 prot. 4024/6/4/01 (Doc. 2) con cui era stata rilasciata allo stesso concessione per la costruzione di una concimaia, di una stalla e di un deposito latte con locali annessi, nonché la relativa fattura per i lavori effettuati, rilasciata dalla Impresa TA (Doc. 3), che attestava l'avvenuta spesa di Lit. 46.624.115, pari ad euro 24.079,34.
4 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Il possesso si era protratto in forma pubblica, pacifica ed ininterrotta da quella data e ad oggi ancora li detenevano, atteso che non era mai intervenuto formale atto di spossessamento»;
3. che «Quanto all'immobile sito in Balvano alla via Principe Umberto (in catasto al
Foglio 27, part. 1770 sub. 9, sub. 20, sub. 13 e sub. 25), lo stesso era sempre stato nella piena disponibilità di e sin dal Parte_1 Controparte_1 trasferimento del loro padre ad EBOLI, tanto che essi avevano anche curato, in relazione al predetto immobile, dopo il sisma del 1980, la ricostruzione e sopportato i relativi oneri finanziari (accolli di spesa ex L. 219/81)». Invero,
«Dalla documentazione acquisita presso il Comune di Balvano (Doc. sub 4) e, segnatamente, dagli elaborati relativi alla ricostruzione del comparto 8 del P. di
R. in forza della legge 219/81, risultava inequivocabilmente che già a far data dal
27/03/1984 l'appartamento rurale riportato in catasto al Foglio 27, part. 1770 sub.
9, sub. 20, risultava in proprietà di , mentre l'immobile sub. 13 e Parte_1 sub. 25 risultava in testa al fratello . Controparte_1
Anche i previsti contributi ex lege 219/81 erano stati assegnati al ricorrente ed al fratello in qualità di legittimi proprietari dei riportati immobili e dagli CP_1 stessi, proprio in tale qualità, risultava assunto l'impegno della corresponsione di tutte le spese in accollo e le successive, anche per il previsto accatastamento.
Risultava pertanto accertato in fatto che sin dal 27/03/1984 aveva Parte_1 maturato il diritto all'ottenimento dell'assegnazione di lotto edificabile ed alla riscossione del relativo contributo per la ricostruzione su detto precedente fabbricato andato distrutto per effetto del menzionato terremoto».
Ebbene, «il diritto di proprietà era stato INEQUIVOCABILMENTE accertato in quella sede atteso che la normativa della citata legge 219/81 stabiliva che per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, i contributi andavano assegnati ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del T.U. n. 76 del 1990, il assegnava ai CP_3
Comuni i fondi per la ricostruzione nell'ambito dei rispettivi territori, fondi gestiti direttamente attraverso i propri organi individuali e collegiali. I compiti dei
5 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Comuni nella gestione dei fondi non erano solo operativi, ma anche e soprattutto di istruire le pratiche di ricostruzione, ove operavano i controlli stabiliti dalla legge. In forza delle verifiche effettuate e dei relativi titoli rappresentativi, assegnavano e determinavano i contributi a mezzo del Sindaco, che aveva anche il potere di provvedere alla loro revoca e/o all'esperimento delle azioni necessarie per ottenere la restituzione, nonché a stabilire le priorità di intervento, ex lege
32/92 ex art.
3. Orbene, nel caso in esame, il proprio sulla base delle CP_4 priorità stabilite dalla predetta legge aveva ritenuto che il ricorrente possedesse i requisiti di legge per poter usufruire del buono contributo, attribuendo allo stesso la relativa indennità in qualità di proprietario, con provvedimento non impugnato da chi poteva pretendere un qualsiasi diritto e mai revocato dalla Pubblica
Amministrazione per carenza dei presupposti normativamente previsti. Anche la relativa pratica amministrativa fu curata da a sua cura e spese Parte_1 quale legittimo proprietario, al cui favore vennero emessi i provvedimenti conseguenti e a cui nome, unitamente ad altri legittimati, era stata emanata la concessione edilizia per l'edificazione del nuovo fabbricato.
Inoltre, […] a far data dal 26/04/1996, con l'avvenuto accatastamento del
[...]
, erano stati attribuiti gli immobili ai singoli proprietari, a titolo CP_5 originario, ivi compreso e , come da planimetrie Parte_1 Controparte_1 allegate alla pratica di accatastamento che si allegava (Doc. 5).
Dal 28/06/1994 detto immobile era di fatto posseduto dal ricorrente Pt_2
, figlio di , che aveva stabilito la sua residenza, come da
[...] Parte_1 certificato storico di residenza (Doc. 6), e lo stesso ancora oggi lo possedeva».
In punto di diritto, i ricorrenti hanno argomentato di possedere i detti terreni a far data dal mese di aprile 1968 in modo pubblico, pacifico e continuativo, nonché di aver esercitato detto possesso uti domini «atteso che il ricorrente si era Parte_1 sempre comportato come vero ed unico proprietario dei beni che ci occupavano - e non come mero detentore - con atteggiamenti univocamente corrispondenti all'esercizio della proprietà. Nella specie, pertanto, non era identificabile un comportamento tollerante e/o accondiscendente dei titolari effettivi del diritto di proprietà quale appunto quello tenuto dai genitori del ricorrente, che avevano
6 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
consentito un godimento transitorio e/o di modesta portata tanto da incidere marginalmente sul diritto che intendeva far valere, perché gli stessi avevano volontariamente liberato l'immobile per svolgere la loro attività in altro luogo assegnandoli al ricorrente perché li curasse e li coltivasse direttamente, come proprietario. A ciò era corrisposta l'assoluta inerzia dei proprietari e di chiunque avesse potuto vantare diritti su di essi, compresi i fratelli e le sorelle, i quali si erano costantemente astenuti dall'esercizio delle loro potestà e da qualunque reazione volta a contrastare il potere di fatto esercitato, come era avvenuto per l'esecuzione dei lavori di costruzione di annessi nei terreni di Balvano e di Picerno, nonché nella fase di ricostruzione dell'appartamento in Balvano, svolti pubblicamente e senza equivoci, mai avversati o contrastati».
Inoltre, «Ai fini dell'usucapione egli aveva tenuto con continuità l'esercizio della signoria sul bene, in maniera permanente e costante, senza interruzione, atteso che non risultava derivata una causa estranea ed indipendente dalla sua volontà che lo avesse privato del possesso o comunque dall'attività dei titolari del diritto reale o di chiunque avesse potuto vantare diritti su di essi, che, uscendo dallo stato di inerzia, avessero compiuto un atto di esercizio del diritto, proponendo domanda giudiziale, ed in modo non equivoco atteso che il potere di fatto si era manifestato pubblicamente in modo né dubbio né incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale».
A ciò doveva aggiungersi che «a seguito della morte dei genitori del ricorrente
, il GE aveva autonomamente ed Parte_1 Persona_1 unilateralmente presentato al competente Ufficio dichiarazione di successione sottoscritta dal solo GE, in cui aveva incluso anche i beni già di proprietà del ricorrente, per essersi già verificate le condizioni di legge alla data di presentazione della stessa. Pertanto, al fine di evitare ulteriori lungaggini procedurali, aveva dato impulso alla prevista procedura di mediazione, con esito negativo per assenza dei coeredi, come risultava da copia del verbale rilasciato dalla APEC, che si produceva
(Doc. 7)».
Sussistevano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
7 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
II Con decreto del 3.4.2017, è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2, Legge n. 346/1976.
III Con atto di opposizione depositato il 12.5.2017 (dunque tempestivamente rispetto alla notificazione del ricorso per usucapione speciale perfezionatasi nei suoi confronti il 6.4.2017, come si evince dalla documentazione notificatoria allegata all'atto di costituzione in giudizio denominata
RICORSO_USUCAPIONE_BOVINO.pdf) si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha chiesto il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti CP_1
«perché inammissibile, infondata, pretestuosa e non provata in fatto e diritto», sostenendo che «l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis C.C., introdotta dalla Legge 346 del 1976, ha finalità di sviluppo e salvaguardia del lavoro agricolo. Pertanto, non era sufficiente che il fondo fosse iscritto al catasto rustico, ma era necessario che esso fosse destinato in concreto all'attività agraria, atteso che la suddetta usucapione poteva avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, che fosse destinata ed ordinata ad una azienda agricola produttrice di reddito. In tal senso, Cass. Civ. Sez. II, 30.07.2004, n. 14577.
Tale situazione non si verificava nel caso di specie».
Invero, «le particelle 145, 146, 147 del fol. 2 del catasto di Picerno non erano nel possesso di e di , come indicato nel ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo, ma di , nato il [...]. Controparte_1
Inoltre, le particelle 379, 380, 383 del fol. 28 del Comune di Balvano, pure indicate nel ricorso introduttivo, non erano in possesso di e Parte_1 Pt_2
, ma di , nato il [...].
[...] Controparte_1
Inoltre, l'appartamento nello stabile di Via Principe Umberto, in Balvano, in catasto al fol. 27, particella 1770 sub. 19 e sub. 20 era situato in un condominio, come pure l'appartamento abitato da in catasto al fol. 17, particella 1770 Controparte_1 sub. 13.
La ricostruzione di detti appartamenti, con finanziamento ex L. 219/81 concesso a tutti i proprietari del comparso, era avvenuta su terreni non agricoli né gli stessi si potevano considerare annessi a terreni agricoli».
8 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Peraltro, «non era possibile il riconoscimento dell'intervenuta usucapione speciale in capo a perché era pendente presso la Corte di Appello di Parte_1
NO (n. 536/2016 – udienza del 25.10.2018) giudizio di divisione ereditaria tra i condividenti , , , , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Pt_6 Pt_5 _7
, , tutti eredi di , già
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_2 proprietario dei terreni in agro di Picerno e di Balvano».
in data 29.5.2017 ha proposto opposizione Parte_10 domandando, in via preliminare, disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per esser pendente innanzi alla Corte d'Appello di NO causa analoga
(R.G. N. 536/2016) e pregiudiziale rispetto alla presente;
in via principale e in rito, dichiararsi con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito, rigettarsi la domanda di usucapione speciale perché non provata e comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da riconoscersi in forma aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria avendo il ricorrente taciuto di esser appellante nel menzionato giudizio di secondo grado Parte_1 dinanzi alla Corte d'Appello di NO, rispetto a domanda avente a oggetto (anche) gli stessi beni oggetto di causa già divisi a seguito di giudizio a fronte di comunione ereditaria.
, e si sono Parte_11 Parte_5 Parte_6 costituiti in giudizio depositando atto di opposizione in data 13.6.2017 (dunque tempestivamente rispetto alla notificazione del ricorso per usucapione speciale perfezionatasi nei loro confronti il 6.4.2017, come si evince dalla documentazione notificatoria allegata all'atto di costituzione in giudizio presente nel relativo fascicolo cartaceo di parte), con cui hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti «perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite».
In particolare, i detti resistenti/opponenti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda sostenendo che «[…] con atto di citazione del 2.12.2002 avevano evocato in giudizio – proc. n. 2306/2002 R.G. – i coeredi, tra i quali , per far dichiarare Pt_1
9 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti di , indicando Parte_2 anche i beni immobili da questi lasciati in Picerno e Balvano – tra cui quelli oggetto della domanda in esame.
Nel costituirsi in giudizio (proc. n. 2306/02 RG) aveva spiegato Parte_1 domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione per la casa in Balvano in catasto al fg. 27 – p.lla 1770 sub 9 – sub 20 e sui terreni in Picerno e Balvano che avrebbe posseduto unitamente al fratello CP_1
– in virtù di assegnazione del genitore . Parte_2
Il Tribunale di NO – II Sez. Civile – II Unità Operativa – con sentenza n. 2042 – depositata l'8.5.2015 – aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da
[...]
ed ed aveva assegnato i terreni e fabbricati in Picerno e Balvano CP_1 Pt_1 secondo il progetto disposto dal c.t.u.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello , il quale aveva reiterato Parte_1 la domanda di usucapione dei terreni e dei fabbricati perché avrebbe, tra l'altro, acquistato a titolo originario la casa detenuta dal figlio , avendo concorso alla Pt_2 nuova costruzione del fabbricato dopo il sisma del 1980».
Orbene, la domanda formulata dai ricorrenti «era inammissibile per la litispendenza – ex art. 39 c.p.c. – con la domanda analoga oggetto di trattazione innanzi la Corte di Appello di NO, proc. n. 536/2016 R.G. […]».
I resistenti/opponenti hanno -altresì- eccepito l'inammissibilità della domanda avversa per la carenza dei presupposti richiesti dalla Legge. Segnatamente, hanno sostenuto che «Il ricorrente fu lasciato dal genitore nel godimento dei Parte_1 beni immobili in Picerno e Balvano con il consenso anche del resto della famiglia, per cui, per poter conseguire il consenso utile all'usucapione, avrebbe dovuto mutare la detenzione in possesso in modo apparente nei confronti del proprietario, non essendo idonei a trasformare la detenzione in possesso i meri atti di esercizio del possesso dell'immobile stesso non accompagnati da uno specifico atto di interversione, anche in presenza di effettuazione di spese di manutenzione od altro sull'immobile (vedi
Tribunale NO – I Sez. – 26.10.2007 www.deiure.it 2007).
Era, altresì, pacifico in giurisprudenza che il compimento di atti di esercizio del diritto di proprietà non determinava l'acquisto per usucapione in favore di chi aveva iniziato
10 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
ad avere la detenzione e non il possesso (Cass.
6.11.2008 n. 26610)». Ebbene « Pt_1
era stato delegato dal genitore a proseguire le attività colturali e a godere i
[...] beni a titolo di comodato gratuito, con la facoltà di assumere tutte le iniziative, anche a suo nome, onde beneficiare del contributo pubblico per la ricostruzione del fabbricato civile lasciatogli in godimento.
La detenzione dell'appartamento in catasto al foglio 27 p.lla 1770 sub 9 – sub 20 (ora attribuita con la sentenza del Tribunale di NO alla opponente ) Parte_4 era stata deliberatamente tollerata dagli altri coeredi, dati i buoni rapporti di famiglia e gli accordi raggiunti durante le trattative per addivenire alla divisione bonaria di tutto il patrimonio relitto dal de cuius . Parte_2
Invero, fino alla sua morte, avvenuta il 28-4-1999, spesso si era Persona_2 recato in Picerno e Balvano presso i figli e , accompagnato dal Pt_1 CP_1 genero (coniuge di ) e dal nipote Persona_3 Parte_5 Persona_4 per controllare le attività poste in essere dai figli e ,
[...] Pt_1 CP_1 dando loro l'assenso anche a richiedere finanziamenti pubblici a nome loro per la ricostruzione del fabbricato in quanto egli, essendosi trasferito, non aveva titolo preferenziale per ottenerlo.
Era anche notorio che dopo la morte di tutti gli eredi, compreso Parte_2
, si erano più volte riuniti in Eboli alla loc. Macchione presso l'abitazione Pt_1 lasciata dal predetto in eredità ai figli e , per dividere in via Pt_6 Parte_3 bonaria anche i beni (sia fabbricati che terreni) ricadenti nei Comuni di Picerno e
Balvano. Giammai né tantomeno il figlio avevano dichiarato Parte_1 Pt_2 di essere possessori a titolo personale dei beni ereditati (case e terreni)».
Peraltro, «Era pacifico, altresì, che nel 1994 , quale proprietario, Parte_2 aveva chiesto all'Ufficio Tecnico Erariale di Potenza, come da copia della ricevuta del
17.3.1994, la variazione catastale dei terreni ricadenti nel Comune di Picerno (fg. 2 e fg. 4) allegando anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 24.2.1994 – autenticata dal Funzionario del Comune di Eboli – ove lo stesso dichiarava di dedicare la propria attività alla coltivazione manuale della terra ed alla custodia ed allevamento di bestiame».
11 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
VI Con atto difensivo depositato il 23.11.2017 si è costituito in giudizio _7
, il quale ha chiesto -in via preliminare- accertarsi e dichiararsi
[...]
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per non esser stato notificato a tutti gli eredi di
( e ); sempre in via preliminare, Persona_5 Parte_8 Parte_9 accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta dai ricorrenti per esser la stessa già stata decisa con sentenza passata in giudicato sul punto;
accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda formulata dai ricorrenti per mancanza dei presupposti per l'applicazione della normativa relativa all'usucapione speciale al caso di specie.
Nello specifico, (vedasi l'atto difensivo depositato il Parte_7
23.11.2017) -innanzitutto- ha dato atto della «pendenza di altra causa intentata dal sig.
contro i sig.ri e dinanzi Parte_7 Parte_1 Parte_2
a Codesto Tribunale Civile di Potenza (R.G. 2451/2017 con fissazione di prima udienza al 24.11.2017, poi differita d'ufficio al 23.03.2018 ed assegnata al Giudice, dott. Lo Sardo) avente ad oggetto opposizione al ricorso ex art. 1159 bis c.c. e 702 bis c.c. con cui i sig.ri e avevano proposto domanda di Parte_1 Parte_2 accertamento dell'usucapione speciale ed oggetto del presente procedimento con un rapporto di identità di causa e connessione soggettiva ed oggettiva con il presente giudizio». Sicché ha chiesto disporsi la riunione alla presente causa di quella iscritta al
N. 2451/2017 R.G.
Poi, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso poiché «controparte avrebbe dovuto regolarmente notificare il ricorso anche agli altri eredi della sig.ra Persona_5
ovvero ai sig.ri e che non risultavano
[...] Parte_8 Parte_9 regolarmente attinti dalla notifica del ricorso».
A ciò doveva aggiungersi che «in data 28.07.2017 i sig.ri e Parte_1
avevano notificato, tramite il loro procuratore costituito, e a mezzo Parte_2 pec, al sig. all'indirizzo pec dell'avv. Nino Nigro, in qualità di Parte_7 procuratore e difensore di quest'ultimo, decreto di fissazione udienza con procure alle liti, ma senza il ricorso. Tale notifica era da considerarsi totalmente irrituale, in quanto il ricorso introduceva un'autonoma fase del giudizio, soggetta alle norme concernenti il corrispondente procedimento e doveva contenere gli elementi per questo
12 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
previsti e andava necessariamente notificato alla parte per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Per di più il decreto di fissazione udienza (senza il ricorso!) non era stato notificato alla parte personalmente, ma al professionista, avv. Nino Nigro, che alla data del
21.06.2017, data di deposito in cancelleria del decreto di fissazione udienza, non aveva ancora provveduto a proporre opposizione alla domanda di accertamento dell'usucapione speciale proposta dai ricorrenti e che, in ogni caso, non era ancora costituito in giudizio per il sig. . Parte_7
Per tali motivi, il giudizio instaurato dai sig.ri e era Parte_1 Parte_2 da considerarsi non regolarmente instaurato con le conseguenze di legge».
Nel merito, il resistente ha sostenuto che «la mancata impugnazione del capo della sentenza (quella di primo grado emessa dal Tribunale di NO e n. 2042/2015 relativa alla causa di divisione ereditaria, con la quale era stata rigettata la domanda di usucapione proposta dai fratelli e , disponendo Controparte_1 Parte_1 altresì lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani e rendendo esecutivo il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, condannando -tra l'altro- al pagamento in favore della massa ereditaria, a titolo di Parte_1 conguaglio, della somma di euro 128.682,00 oltre interessi), investita dal gravame, e riguardante il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dai sig.ri Parte_1
e , aventi ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta usucapione di Controparte_1 alcuni dei beni facenti parte della comunione ereditaria, aveva comportato la formazione del giudicato su tale punto. Ed infatti il capo della sentenza riguardante la domanda di usucapione era completamente autonomo rispetto a quello statuente sulla domanda di divisione e formazione delle quote, in quanto concernenti questioni del tutto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione e fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo della sentenza conservasse efficacia precettiva anche se gli altri venivano meno.
Anche alla luce dell'ultima modifica dell'art. 342 del codice di procedura civile, era evidente che sulla domanda di usucapione già proposta dal sig. Parte_1 nell'ambito del procedimento R.G. n. 20002306/2002 del Tribunale di NO, ex sezione distaccata di Eboli, si fosse formato il giudicato. […] La domanda proposta
13 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
dai ricorrenti, pertanto, si risolveva in una sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto già emerse in un precedente giudizio e sulle quali vi era già stata una pronuncia di merito».
Invero, «La condotta dei ricorrenti si dimostrava rivolta ad una surrettizia trasformazione del ricorso proposto in un nuovo e non consentito giudizio, nel quale rimettere in discussione tanto il contenuto dei fatti e delle vicende processuali del precedente giudizio, quanto gli apprezzamenti espressi dal precedente Giudicante e non condivisi, cercando di ottenere la sostituzione con altro provvedimento magari più consono ai propri desiderata. La riproposizione da parte dei sig.ri ed Parte_1 oggi del figlio della medesima domanda giudiziale, con lo stesso Parte_2 oggetto e verso lo stesso immobile, avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarata inammissibile e valutata ai sensi dell'art. 96 comma III cpc. Il Tribunale adito avrebbe potuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. L'evidenza della soluzione imponeva infatti l'applicazione d'ufficio del regime di responsabilità aggravata sub art. 96 ultimo comma c.p.c. valutando anche che gli attuali ricorrenti avevano fatto precedere il ricorso da una richiesta di mediazione obbligatoria (ALL.) alla quale si era dato riscontro della mancata partecipazione degli eredi con pec che si allegava (ALL.) e nella Persona_5 quale venivano esplicitati, tra gli altri motivi, anche il ritenuto ne bis in idem, oggi dedotto in opposizione. Le parti ricorrenti, dunque, erano ampiamente edotte della circostanza che si profilasse un'ipotesi di ne bis in idem».
Il resistente ha -altresì- sostenuto che nel caso di specie non ricorrevano i requisiti previsti dalla Legge n. 346/1976 per la configurabilità dell'usucapione speciale e che
«l'accertamento del possesso idoneo all'usucapione presentava nel caso di specie difficoltà maggiori di quelle usuali, date le peculiari caratteristiche della comunione ereditaria. I beni appartenenti all'eredità erano infatti materialmente ancora indivisi, sebbene fosse intervenuta la già citata sentenza n. 2042/2015 del Tribunale di NO che ne aveva disposto la divisione. Come capitava in casi simili, era usuale e spesso opportuno che i beni facenti parte di comunione ereditaria venissero utilizzati da uno o più coeredi. Il de cuius, Sig. (deceduto il 28.04.1999) aveva Parte_2 consentito solo ed unicamente che i figli, per suo conto, si occupassero della
14 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
preservazione del patrimonio immobiliare. In particolare, relativamente ai terreni coltivabili siti in agro di Picerno e di Balvano, era bene precisare che gli stessi furono sempre coltivati dallo stesso fu , il quale successivamente al suo Parte_2 trasferimento in Eboli, consentì che i figli ed coltivassero detti CP_1 Pt_1 fondi. Insomma, i ricorrenti avevano compiuto soltanto atti idonei a determinare un godimento separato, ma in ogni caso compatibile con la permanenza dei beni nella comunione in attesa della divisione». Orbene, «Il godimento esclusivo da parte di uno dei coeredi del bene in comunione, entrato in successione, non era sufficiente a far scattare l'usucapione, tantomeno se la situazione era determinata dalla semplice degli altri coeredi. Ai fini di usucapire, infatti, era necessario che il CP_6 possessore utilizzasse il bene o i beni impedendone l'uso agli altri coeredi. Non era sufficiente che gli altri coeredi si astenessero volontariamente dall'uso della cosa comune, ma era necessario che tale loro uso fosse osteggiato ed impedito dal comportamento del possessore che appunto sottraesse il bene agli altri contitolari
[…]».
A ciò doveva aggiungersi che «[…] al fine di provare il presunto diritto di usucapione non era sufficiente l'aver svolto sui terreni oggetto di causa l'attività di coltivazione, in quanto detta attività non comportava di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui. Le predette attività erano iniziate esclusivamente a seguito del consenso del de cuius e, dopo la morte di quest'ultimo, attraverso il consenso dei coeredi. Anche i lavori effettuati sui beni in questione non comportavano di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui. Ed infatti per dimostrare la sussistenza di una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, necessaria quindi per usucapire un bene, non erano sufficienti semplici atti di gestione, peraltro consentiti dal proprietario o comunque dallo stesso tollerati. Tali atti, invero, comportavano soltanto il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della res. L'attività di coltivazione svolta grazie a mera tolleranza dei coeredi non poteva consentire di desumere in via presuntiva l'animus possidendi in quanto non indicativa dell'intento di colui che la compiva di avere la cosa come propria. La circostanza, poi, dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, anche se
15 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
avvenuta a spese dei ricorrenti, non sarebbe stata comunque idonea a fondare l'avvenuta usucapione. In una relazione di parentela così stretta, l'esecuzione di tali lavori ben poteva conciliarsi con un mero comodato della res, rappresentando un modo per contraccambiare la messa a disposizione della stessa a titolo gratuito, oltre che un presupposto necessario per la concreta fruizione del bene stesso. La corretta esegesi dell'istituto dell'usucapione doveva indurre a ritenere come inammissibile l'usucapione di ciò che veniva concesso gratuitamente in uso dal legittimo proprietario. D'altronde, la detenzione era fattispecie distinta dal possesso ad usucapionem e colui che, come nel caso di specie, dovesse ritenersi aver ricevuto un bene in comodato gratuito, era un semplice detentore non abilitato ad usucapirlo. Allo stesso modo, non valeva a rafforzare la tesi dei ricorrenti la dedotta lunga durata dell'attività medesima. L'elemento presuntivo della sussistenza di un vero e proprio possesso era inoperante quando la tolleranza si collegasse ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, essendo evidente che lo stretto legame familiare consentiva al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento di essa. Ne discendeva che “il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. civ. sez. II
18.06.2001 n. 8194; Cass. civ. sez. II 03.02.1998 n. 1042; Cass. civ. sez. II 03.08.1995
n. 8498; Cass. civ. sez. II 21.10.91 n. 11118; Cass. Civ. sez. II 22.05.1990 n. 4631;
Tribunale Torino 25.01.2001). Ne conseguiva che laddove, come nel caso di specie, i comproprietari di uno stesso bene avessero consentito ad un coerede l'uso del bene, con spirito di tolleranza e per comprovate ragioni di parentela, l'usucapione non poteva perfezionarsi».
VII Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 29.11.2017, la difesa dei ricorrenti ha chiesto termine per rinnovare la notificazione nei confronti di e Parte_9
atteso che la detta notificazione non si era ritualmente perfezionata con Parte_8
16 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
riguardo al (successivo) decreto di fissazione udienza, essendo stata effettuata al vecchio indirizzo di residenza dei destinatari. Sicché è stata fissata l'udienza del
9.5.2018, assegnando ai ricorrenti termine sino al 15.1.2018 per rinnovare la notificazione nei confronti di e Parte_9 Parte_8
VIII Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.2.2019, si sono costituiti in giudizio e , i quali, facendo Parte_9 Parte_8 proprie le deduzioni e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del resistente , hanno formulato, a loro volta, la seguente domanda: Parte_7
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale farsi luogo alla riunione tra il presente procedimento e quello pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Potenza n. R.G. 2451/2017 con prima udienza al 23.03.2018 ed assegnata al Giudice, dott. Lo Sardo, aventi lo stesso petitum, causa petendi e connessione soggettiva ed oggettiva;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 per essere la domanda già stata decisa con sentenza passata in giudicato sul punto;
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda proposta dai sig.ri e per mancanza dei presupposti per Parte_1 Parte_2
l'applicazione della normativa relativa all'usucapione speciale ex art. 346/76 al caso di specie;
4) nel merito, rigettare la domanda di usucapione speciale perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto;
5) condannare i ricorrenti ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
6) condannare in ogni caso i sig.ri e alla refusione di Parte_1 Parte_2 spese e competenze di lite con attribuzione […] procuratore antistatario».
IX Disposta la riunione alla causa R.G. N. 526/2017 di quella recante R. G. N.
2451/2017, con ordinanza del 6.3.2020, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.6.2019, è stata disposta la riunione alla presente causa anche di quella iscritta al N. 1990/2017 R.G. (originata dall'atto di citazione in opposizione di
17 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Giovanbattista, notificato il 25.5.2017 a e ), e Pt_1 Parte_1 Parte_2 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Disposto un rinvio determinato dalla situazione emergenziale da diffusione di
Covid-19, all'udienza del 26.2.2021, alla luce delle deduzioni dei soli resistenti, la decisione è stata riservata.
Con ordinanza del 6.9.2021, avendo ritenuto la causa matura per la decisione alla luce dell'esame delle deduzioni agli atti di causa e della documentazione prodotta, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 14.12.2022.
In data 11.6.2024, si è costituito in giudizio per il resistente Controparte_1
l'Avv. Maurizio NA, in sostituzione dell'Avv. Imperio NA deceduto.
Dopo una serie di rinvii determinati dalla necessità di definire con priorità cause iscritte a ruolo sino all'anno 2014 per effetto del programma di gestione e della riunione di sezione del 10.1.2024 in ordine alla redistribuzione delle cc.dd. cause vetuste, la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
I ricorrenti e tutti i resistenti/opponenti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
Soltanto i resistenti/opponenti Parte_4 Parte_5 [...]
, e Pt_6 Parte_8 Parte_9 Parte_7 Parte_3 hanno depositato le memorie di replica.
X Sull'eccezione di improcedibilità del ricorso.
Anzitutto deve rilevarsi l'integrità del contraddittorio, atteso che gli altri eredi di
(come osservato nell'atto di opposizione da parte della difesa di Persona_5
), ossia e a seguito del Parte_7 Parte_8 Parte_9 provvedimento assunto all'esito della prima udienza, risultano regolarmente costituiti in giudizio.
In ordine all'eccezione formulata dalla difesa di , basata sulla Parte_7 circostanza che i ricorrenti avevano notificato il solo decreto di fissazione udienza senza il ricorso ex artt. 1159 bis c.c. e 702 bis c.p.c. direttamente all'indirizzo pec dell'Avv. Nino Nigro, in epoca in cui l'indicato difensore non si era ancora costituito
18 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
in giudizio per , si richiama il principio del raggiungimento dello Parte_7 scopo.
Invero, risulta aver presentato nei termini di cui all'art. 3, Parte_7 comma 3, Legge n. 346/1976, dunque tempestivamente, opposizione avverso al ricorso per il riconoscimento della proprietà ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. Ne discende che ogni doglianza concernente la notificazione ad opera dei ricorrenti non rileva nella specie, in quanto sanata dalla circostanza che abbia potuto Parte_7 regolarmente esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 346/1976 ed esplicare ampia difesa in merito alla regioni fatte valere dai ricorrenti.
Per le esposte ragioni l'eccezione in disamina non merita accoglimento.
XI Sulle istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c. e litispendenza.
Avuto riguardo alle istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c. e litispendenza è assorbente rilevare, senza -dunque- scrutinare funditus le questioni alle stesse sottese, che la pacifica presenza -a far data dal 10.1.2025 (vedasi il deposito effettuato nell'indicata data dall'Avv. Giovanni Clemente)- in atti del decreto della Corte di
Cassazione n. 15152/2024, pubblicato il 30.5.2024, reso sul ricorso avente R.G. N.
24702/2020 R.G. proposto da
contro
Parte_1 Parte_4 Pt_5
e (controricorrenti), nonché ,
[...] Parte_6 Parte_7 Pt_9
e (controricorrenti), nonché ,
[...] Parte_8 Controparte_1 [...]
, avverso sentenza della Corte d'Appello di NO n. 692/2020 CP_7 depositata il 19.6.2020, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione, fa venir meno ogni necessità di esaminare le dette eccezioni, che -pertanto- risultano superate.
XII Sull'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
resistente/opponenti hanno sostenuto l'inammissibilità/improcedibilità CP_8 dell'avversa domanda di usucapione per esser stata la stessa già decisa (nel merito) con sentenza passata in giudicato.
La tesi si fonda sulla circostanza che, nel giudizio di divisione ereditaria incardinato dalle germane e innanzi al Tribunale di Persona_5 Parte_5
19 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
NO (causa R.G. N. 20002306/2002), l'attuale ricorrente (ed invero Parte_1 anche l'odierno resistente ) aveva formulato domanda Controparte_1 riconvenzionale di usucapione degli immobili (più esattamente di parte di essi atteso quanto risulta dalla sentenza di primo grado del Tribunale di NO) oggetto della presente causa. La domanda riconvenzionale di usucapione era stata rigettata in primo grado e parimenti non aveva trovato accoglimento in secondo grado.
Orbene, qui richiamate le diverse tesi sostenute dalle parti in causa in merito, si osserva che:
a) dalla lettura della sentenza del Tribunale di NO n. 2442/2015, sebbene nel dispositivo -capo 4- vi sia scritto e si legga «rigetta la domanda di usucapione proposta da e », nitidamente emerge che la Controparte_1 Parte_1 domanda riconvenzionale di usucapione formulata da fu ritenuta Parte_1 inammissibile poiché il menzionato (attore in riconvenzionale e odierno ricorrente) si costituì in giudizio tardivamente, ossia in data 11.11.2004 (prima udienza fissata per il dì 13.3.2003), in tal modo incappando nelle decadenze di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c. Questo essendo il motivo portante della decisione del giudice di primo grado sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta da , Parte_1
e dovendosi interpretare il dispositivo della sentenza alla luce delle argomentazioni esposte in motivazione, non può in alcun modo sostenersi che vi sia stata pronuncia nel merito con riguardo alla detta domanda;
b) nella sentenza del Tribunale di NO n. 692/2020 -in merito alla domanda di usucapione riproposta in appello da (appellante)- si legge: Parte_1
«Anzitutto va rilevato che per l'odierno appellante principale ( ), il Parte_1 giudice di prime cure ha correttamente dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali formulare dallo stesso, di usucapione e di lesione della quota di legittima, in quanto si è costituito tardivamente in giudizio in data Parte_1
11.11.2004, anche successivamente all'emissione dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 07.06.2004, incorrendo nelle decadenze di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c.
20 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Pertanto, ogni doglianza in questa sede riproposta, anche sotto altra forma, va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. ed è pertanto irricevibile la nuova domanda di ridistribuzione dell'asse ereditario.
[…] Avendo l'appellante riproposto le domande riconvenzionali già dichiarate inammissibili in primo grado, incontra il divieto posto dall'art. 345 c.p.c. ispirato al principio fondamentale della garanzia del doppio grado di giurisdizione e con le richieste formulate in sede di appello, in sostanza, introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, non consentito dalla norma precitata, introdotta con il d.l. n. 83/2012, convertito con modificazione dalla L. 134/2012.
In effetti, la nuova formulazione della norma di rito elimina la possibilità, per il
Giudice di appello, di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti, qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione, salvo che la parte non prova di essere stata, senza sua colpa, impossibilitata a richiederli nei termini consentiti».
Ne discende che mai vi è stata pronuncia (di rigetto) nel merito sulla domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da in primo grado e Parte_1 riproposta in sede di impugnazione. Inammissibile è stata ritenuta la detta domanda dal giudice di prime cure e tale è rimasta all'esito del giudizio di secondo grado. Sicché, attesa la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per effetto del decreto n.15152/2024 già citato nel paragrafo precedente, dunque ritenuta la stabilità della sentenza di secondo grado che è passata in giudicato, deve ritenersi definitiva la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da . Parte_1
Conseguentemente, va disattesa l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem (e qualunque altra tesi basata sulla inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per esser già intervenuta sulla stessa pronuncia giurisdizionale nel merito) poiché «la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio» (cfr. Cass. civ., sez. III,
21 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
ord., 24.7.2024, n. 20636; nello stesso senso Cass. civ., sez. III, ord., 19.5.2021, n.
13603; Cass. civ., sez. VI - lavoro, ord., 16.4.2019, n. 10641).
XIII Sul merito della domanda di usucapione speciale formulata da . Parte_1
L'art. 1159 bis c.c. disciplina una particolare forma di usucapione prevista specificamente per la piccola proprietà di fondi rustici e la proprietà (senza limiti di grandezza) dei fondi situati nei comuni classificati montani.
La specialità dell'usucapione consiste nella riduzione della durata del possesso rispetto all'usucapione sia ordinaria che abbreviata, in quanto al fine di usucapire la proprietà dei fondi rustici situati nei comuni montani e nelle aree considerate depresse, il legislatore ha ritenuto sufficiente il possesso quindicennale, anziché ventennale (cfr.
Corte d'Appello Roma, sez. IV, sent., 29.10.2002). Inoltre, occorre che il fondo sia stato destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come attività agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata a una propria vicenda produttiva (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 30.7.2004, n. 14577; Cass. civ., sez. II, sent., 13.4.2010, n. 8778).
Ciò in quanto la Legge n. 346/1976, che ha introdotto un procedimento semplificato per il riconoscimento della proprietà ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., sottende la volontà del legislatore di agevolare (e promuovere) la regolarizzazione del titolo di proprietà e delle intestazioni catastali relativi a beni situati in particolari località, ossia nelle zone montane e nelle aree considerate depresse.
Oggetto dell'usucapione speciale sono i "fondi rustici", ancorché privi di annessi fabbricati. Il concetto di fondo rustico individua un'entità agricola ben delineata e distinta, destinata a una determinata produzione. Alla luce di tale interpretazione si è escluso che possa essere considerata fondo rustico una qualsiasi striscia di terreno priva dei predetti requisiti (Cass. civ., sez. II, ord., 28.8.2017, n.
20451: «Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. - introdotta dalla l. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione
22 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis c.c. non é applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva»).
Alla luce della Legge n. 346/1976, con la quale si è inteso favorire lo sviluppo e la salvaguardia del lavoro agricolo, la Corte di Cassazione ha ritenuto (o meglio, continuato a ritenere) che condizione necessaria per l'applicazione dell'usucapione speciale sia la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 14.12.2022, n. 36626).
Orbene, nel caso di specie si evidenzia che i resistenti hanno espressamente contestato la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'usucapione speciale, ovvero -in particolare- l'insussistenza nella specie dell'effettiva destinazione dei fondi all'attività agricola, così come sopra esposto. In particolare, giova rammentare che ha anche contestato che le particelle 145, 146, 147 del foglio 2 del Controparte_1 catasto di Picerno siano nel possesso dei ricorrenti, bensì dello stesso
[...]
, così come le particelle 379, 380, 383 del foglio 28. CP_1
A fronte delle dette espresse contestazioni, nessuna deduzione è stata effettuata nel ricorso introduttivo né nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c. con riguardo all'effettiva destinazione dei terreni in concreto all'attività agricola. Alla carenza deduttiva si associa la carenza probatoria, atteso che le istanze di prova orale articolate in ricorso sono state ritenute (vedasi l'ordinanza del 3.9.2021)
-e sono da ritenersi- irrilevanti in quanto non volte a dimostrare che realmente i fondi oggetto di domanda di usucapione speciale siano destinati all'attività agricola, con conseguente frustrazione della ratio dell'invocata usucapione speciale.
Né la prova della destinazione in concreto dei terreni all'attività agricola può ritenersi fornita per mezzo della produzione in giudizio della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Picerno nel 2001 su domanda di per la Parte_1
23 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
realizzazione di una «concimaia adeguamento igienico-funzionale di una stalla e realizzazione di un deposito con locali annessi». Invero, la mera realizzazione delle opere menzionate è muta rispetto alla concreta destinazione dei fondi all'attività agricola, ben potendo rimanere -nella realtà fenomenica- le indicate opere inutilizzate.
Né è sufficiente -ai fini dell'accoglimento della domanda in scrutinio- la sola coltivazione diretta dei fondi, atteso che «ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione -il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva- la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"» (cfr. Tribunale Perugia, sent., 6.11.2018, n. 1456).
Occorre poi evidenziare che «in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n.
1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale» (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 30.8.2017, n. 20539).
Discende che -per le argomentazioni esposte- la domanda in esame deve essere respinta.
XIV Sul merito della domanda di usucapione speciale formulata da . Parte_2
Si considera la domanda di usucapione ordinaria formulata da Parte_2 con riguardo all'immobile sito in Balvano alla via Principe Umberto, già in catasto al foglio 27, part. 1770 sub. 9 e sub. 20, atteso che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. il citato ricorrente ha invocato (sostanzialmente a fronte delle difese degli opponenti) «in ogni caso il diritto ad usucapire fondato sul possesso che si è protratto in forma pubblica, pacifica ed interrotta, per oltre venti anni». Conseguentemente, ha concluso la citata memoria chiedendo l'accoglimento della relativa domanda ai sensi dell'art. 1158 c.c.
24 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Ebbene, posto che la presente causa verte in materia di diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova
(tra le tante cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 28.2.2025, n. 5307), si osserva che -sia nel ricorso introduttivo che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c.- tutte le specifiche allegazioni riguardanti i fatti costitutivi dell'invocata usucapione sono state effettuate con riguardo al ricorrente (nonché - Parte_1 per esattezza- in riferimento a ), mentre la domanda in scrutinio è Controparte_1 stata formulata in favore di . Una sola è la deduzione svolta circa Parte_2
, quella che quest'ultimo a far data dal 28.4.1994, come dimostrato dal Parte_2 certificato di residenza prodotto, abbia posseduto il bene, nulla di più.
Ciò precisato, le prove orali articolate in merito dalla difesa dei ricorrenti sono inammissibili in quanto prive di determinazione temporale, ovvero poiché non contengono alcuna esatta indicazione in relazione a quando avrebbe Parte_1 iniziato a possedere il bene uti dominus. Già la sola circostanza, indicata nel capitolo di prova n. 5 di cui al ricorso introduttivo, che abbia avuto la Parte_1 disponibilità dell'appartamento unitamente al GE , postula il Controparte_1 possesso uti condominus e -dunque- pone in disparte il possesso esclusivo, che - secondo la prospettazione dei ricorrenti, invero non bene esplicitata- si sarebbe protratto in capo a , implicitamente assunto avente causa del padre, non Parte_2 si intende capire in che modo, atteso che deve escludersi nella specie l'operatività dell'art. 1146 c.c.
Volendo andare oltre, nessun capitolo di prova è stato formulato con riguardo all'asserito possesso del ricorrente dall'anno 1994 sino al compimento Parte_2 dell'usucapione.
Ne discende che la domanda in esame deve essere rigettata.
XV Sulle spese di lite e sulla condanna per lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto vanno poste in capo ai ricorrenti, in solido tra loro, e a favore degli opponenti.
25 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva con riguardo a tutti gli opponenti, secondo i parametri minimi per la fase istruttoria con riguardo a tutti gli opponenti a ragione del fatto che non vi è stata assunzione di prova orale, e secondo i parametri medi o minimi per la fase decisionale con riguardo a ogni singolo opponente avuto riguardo al deposito o meno della memoria di replica quindi considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, in relazione al valore della causa ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c. (scaglione di valore sino a euro 52.000,00), come segue:
-nel rapporto tra i ricorrenti e e l'opponente Parte_1 Parte_2 [...]
, le spese di lite vanno poste in capo ai primi, in solido tra loro, e a favore CP_1 del secondo, e liquidate in complessivi euro 5.261,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio NA dichiaratosi anticipatario (vedasi la comparsa conclusionale);
-nel rapporto tra i ricorrenti e e l'opponente Parte_1 Parte_2 [...]
, le spese di lite vanno poste in capo ai primi, in solido tra loro, e a favore Parte_3 del secondo, e liquidate in complessivi euro 6.713,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Edoardo Rocco dichiaratosi anticipatario (vedasi la comparsa conclusionale);
-nel rapporto tra i ricorrenti e e gli opponenti Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese di lite vanno poste in capo ai Parte_4 Parte_5 Parte_6 primi, in solido tra loro, e a favore dei secondi, e liquidate in complessivi euro 6.713,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Clemente dichiaratosi anticipatario (vedasi le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni);
-nel rapporto tra i ricorrenti e e gli opponenti Parte_1 Parte_2 _7
, e (attesa l'unitarietà della difesa), le spese
[...] Parte_8 Parte_9 di lite vanno poste in capo ai primi, in solido tra loro, e a favore dei secondi, e liquidate in complessivi euro 6.713,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nino Nigro dichiaratosi anticipatario (vedasi la memoria di replica).
26 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Avuto riguardo alla domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che non debba farsi luogo alla stessa alla luce del rigetto dell'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, sul quale sostanzialmente la detta domanda era basata.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 526/2017, 1990/2017 e 2451/2017, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di usucapione speciale formulata da;
Parte_1
2) rigetta la domanda di usucapione ordinaria formulata da;
Parte_2
3) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente , che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 5.261,00, oltre al 15% forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio
NA dichiaratosi anticipatario;
4) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente , Parte_3 che si liquidano in complessivi euro 6.713,00, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Edoardo Rocco dichiaratosi anticipatario;
5) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti Parte_4
e che si liquidano in complessivi euro 6.713,00, Parte_5 Parte_6 oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Clemente dichiaratosi anticipatario;
6) condanna i ricorrenti e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti degli opponenti , Parte_7 Pt_8
e , che si liquidano in complessivi euro 6.713,00, oltre al
[...] Parte_9
15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nino Nigro dichiaratosi anticipatario;
7) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
27 R.G. N. 526/2017 cause riunite R.G. N. 1990/2017 e R.G. N. 2451/2017
Così deciso in Potenza, il 20.8.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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