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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1200 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesca Terranova) Parte_1 appellante
E
(avv. Paola Baiocco) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali. Blocco stipendiale e disdetta dell'accordo collettivo aziendale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 7.12.2018 al tribunale di Catanzaro, ha Parte_1 agito contro la società municipalizzata alle cui dipendenze Controparte_1 lavora, per lamentare la mancata erogazione (a) dei premi di produzione e di produttività relativi agli anni dal 2013 al 2017 e (b) dei buoni pasto per il periodo da luglio 2012 a
Pag. 1 di 7 settembre 2017. Ne ha perciò rivendicato gli importi nella misura complessiva pari a
8.901,42 euro.
2. Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso e ha compensato le spese di lite.
3. Per quanto ancora interessa:
1) ha negato al ricorrente: a) i premi di produzione e di produttività per l'anno 2013, stante il blocco stipendiale fissato dall'art. 4, c. 11, del d.l. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), che, a decorrere dal 1.1.2013 e finché non è stata abrogato dall'art. 1, c. 562 lett. a, della l. n. 147/2013, non ha consentito ai dipendenti delle società pubbliche di percepire un trattamento economico complessivo superiore a quello ordinariamente spettante per l'anno 2011; b) quegli stessi premi per gli anni 2016 e 2017, perché l'accordo integrativo aziendale che li contemplava è stato disdettato dalla società convenuta a far data dal 31.12.2015;
2) ha negato al ricorrente, in ragione della medesima disdetta, anche il controvalore dei buoni pasto che rivendicava per gli anni 2016 e 2017 e glielo ha invece riconosciuto per gli anni dal 2012 al 2015, sebbene in misura inferiore a quella da lui rivendicata e, dunque, solo per le giornate in cui era documentato che avesse lavorato per più di sei ore.
4. Il ricorrente si duole in appello di tali statuizioni, per i tre ordini di ragioni di seguito riassunti ed esaminati.
5. Nella resistenza dell'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame, assumendolo infondato, il Collegio, acquisite le note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza di discussione, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello merita di essere accolto solo in parte.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erronea applicazione della anzidetta disposizione di legge perché addebita a controparte di non aver dimostrato che l'erogazione delle due voci retributive controverse (i premi di produzione e di produttività) avrebbe determinato, nell'anno 2013, il superamento del limite fissato da quella disposizione.
8. Il motivo è infondato.
Pag. 2 di 7 8.1. Vero è, infatti, che l'art. 4, c. 11, del d.l. 95/2012 accordava alla società pubblica il diritto di non erogare al dipendente, nel 2013, un trattamento retributivo ordinario annuale superiore, nel suo complesso, a quello, parimenti ordinario, che gli aveva erogato nel 2011: l'eventuale eccedenza non può quindi essere rivendicata dal dipendente. Altrettanto vero è, come sostiene l'appellante, che quel limite legale forma oggetto di un'eccezione idonea a paralizzare la pretesa attorea e, dunque, grava sulla società pubblica resistente l'onere di dimostrare che le rivendicazioni economiche del lavoratore ricorrente, per i crediti riferiti al 2013, eccedono il ridetto limite, costituito dal trattamento economico ordinario percepito nel 2011.
8.2. Sennonché, deve constatarsi, diversamente da quanto sostiene l'appellante, che la società appellata ha assolto quest'onere. Ha infatti allegato e documentato di aver corrisposto al dipendente, nell'anno 2013, una retribuzione superiore a quella del 2011.
Le specifiche allegazioni della società non sono state contestaste altrettanto specificamente, in primo grado, dal lavoratore che, del resto, neanche in appello formula puntuali confutazioni al riguardo.
8.3. Ed invero, a fronte delle indicazioni della società, che imputano alla retribuzione rilevante ai fini della comparazione gli importi che ha documentato di avergli corrisposto in quei due anni1, il ricorrente non ha invece contrapposto, neppure nell'atto di appello, puntuali riferimenti capaci di contraddirle e di far apprezzare, già solo sul piano delle allegazioni, che gli importi in comparazione siano comprensivi di voci retributive straordinarie che, come tali, non rilevano ai fini del confronto imposto dalla norma.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il diniego delle ridette voci retributive e del controvalore dei buoni pasto per gli anni 2016 e 2017, che il tribunale ha giustificato in ragione del fatto che il contratto integrativo aziendale del 2003, che costituisce la fonte delle corrispondenti obbligazioni, era stato disdettato dalla società datrice di lavoro a decorrere dal 31.12.2015. L'appellante sostiene, invece, che di tale disdetta non vi sia prova.
9.1. La censura è fondata.
Pag. 3 di 7 9.2. Il tribunale ha desunto quella disdetta da ciò che si evince dal verbale di incontro del 28.2.2019 tra l'amministratore unico della società resistente e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. A questi ultimi ha addebitato di non aver contestato, nel corso di quell'incontro, l'affermazione dell'amministratore relativa all'intervenuta disdetta dell'accordo integrativo aziendale.
9.3. E tuttavia, rileva il Collegio, alla stregua del verbale di quell'incontro, che né il tenore delle parole dell'amministratore, né la condotta tenuta dai rappresentanti sindacali si prestano a dar prova della disdetta del precedente accordo integrativo.
9.4. L'amministratore, nel motivare la proposta di sottoscrizione di un nuovo accordo collettivo aziendale, si è infatti limitato a dichiarare che quello precedente era ritenuto dalla società “nullo e contra legem … oltre che ormai scaduto ancorché disdettato a far data dal 31.12.2015”. Ha quindi attribuito ad una pluralità di cause la scelta della società di non applicarlo oltre quella data (e infatti, di seguito, ha ribadito che era da ritenersi “scaduto, non legittimo e disdettato a far data dal 31.12.2015”), senza tuttavia fornire alcuna informazione specifica sul momento in cui quella disdetta (che, in quanto atto di recesso, ha natura ricettizia2) era stata decisa e comunicata ai lavoratori o ai loro rappresentanti. Proprio la genericità dell'indicazione, in un contesto ricognitivo di una situazione complessiva che aveva già generato contenzioso, spiega quindi l'assenza di contestazioni da parte dei rappresentanti dei lavoratori in merito a quell'unica causale che, secondo il tribunale, esonera la società dalle obbligazioni di cui il ricorrente denuncia l'inadempimento per il periodo successivo al 31.12.2015.
9.5. Il loro silenzio, rispetto a quella plurima e generica indicazione, non vale a renderli consenzienti rispetto ad una o a tutte le ragioni giustificatrici addotte dalla società. Ed anzi, la posizione che si rinviene di seguito verbalizzata è idonea a contraddire la loro postulata condiscendenza, dal momento che essi si espressero a favore della
“sottoscrizione dell'accordo collettivo aziendale di secondo livello con decorrenza
1.2.2019”. Non formularono, quindi, nessuna manifestazione di acquiescenza a quanto l'amministratore aveva esposto in una prospettiva meramente riepilogativa delle ragioni
Pag. 4 di 7 della società che, pertanto, essi non erano tenuti, in quella sede, ad assecondare o a contestare.
9.6. In base a quell'accordo che la società aveva pacificamente rispettato sino al
31.12.2015 e che non ha dimostrato di aver mai disdettato verbalmente o per fatti concludenti (non essendo a tal fine sufficiente il mancato rispetto dell'accordo collettivo dopo quella data, stante, lo si ribadisce, l'alternatività delle plurime ragioni alle quali, in occasione dell'incontro con i sindacati del 28.2.2019, la società ascrisse la propria condotta inadempiente), le rivendicazioni dell'appellante per gli anni 2016 e 2017 meritano, di conseguenza, di essere accolte seppur nei limiti di seguito esposti.
9.7. Più precisamente, ritenuto ancora efficace in quegli anni l'accordo collettivo che costituisce la fonte dei diritti di credito azionati, al lavoratore ricorrente spettano gli importi del premio di produzione, la cui corresponsione è prevista in misura fissa e non condizionata, ma non anche gli importi del premio di produttività. L'erogazione di quest'ultimo è infatti condizionata, dalla medesima fonte, al raggiungimento di obiettivi di produttività. Ma l'avverarsi di tale condizione non è stato allegato, né provato dal lavoratore ricorrente che, in quanto creditore, aveva l'onere di farlo. E ciò è stato espressamente eccepito dalla società resistente.
10. Con il terzo motivo di gravame, egli contesta (a) il rigetto della domanda avente ad oggetto il controvalore dei buoni pasto per gli anni 2016 e 2017 e (b)
l'accoglimento solo parziale della domanda avente ad oggetto il medesimo controvalore per gli anni dal 2012 al 2015.
10.1. La pronuncia di rigetto (a) va riformata per le ragioni dianzi esposte. Il tribunale l'ha infatti motivata con riguardo alla disdetta dell'accordo collettivo aziendale di cui però, come si è detto, non vi è prova.
10.2. Da ciò consegue il riconoscimento del diritto dell'appellante a percepire i buoni pasto anche negli anni 2016 e 2017, ma solo per i giorni in cui ha dimostrato di aver lavorato per più di sei ore, così come prevede il ridetto accordo collettivo aziendale che, anche in quegli anni, ne assicurava la corresponsione.
10.3. La pronuncia di accoglimento parziale della domanda (b) va invece confermata, perché, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la documentazione acquisita non fornisce la prova che egli abbia lavorato per più di sei ore al giorno in tutte le giornate per cui rivendica il controvalore dei buoni pasto. Ed infatti, i fogli firma
Pag. 5 di 7 prodotti dalla resistente dimostrano che l'appellante ha lavorato per otto ore solo CP_2 nelle giornate comprensive del rientro pomeridiano. Di contro, le buste paga che nell'atto di appello egli si è limitato genericamente a richiamare, come aveva già fatto nel ricorso introduttivo del giudizio, non contraddicono quelle emergenze e non dimostrano, come invece apoditticamente sostiene, senza far riferimento specifico ad alcuna di esse o ad un qualche loro specifico contenuto, che la sua giornata lavorativa sia sempre stata di otto ore.
11. In definitiva, le argomentazioni fin qui esposte inducono a riformare in parte la sentenza appellata e a riconoscere al lavoratore, oltre agli importi che il tribunale gli ha già accordato, anche: a) i premi di produzione per gli anni 2013, 2016 e 2017, negli incontestati importi che ha rivendicato;
b) il controvalore dei buoni pasto per il 2016 e il
2017, negli importi calcolati dalla società sulla base delle risultanze dei fogli di presenza che recano la firma del lavoratore.
12. Per questi titoli ulteriori la società appellata va quindi condanna a pagargli le somme di: 463,23 euro (premio di produzione per il 2013), 517,02 euro (premio di produzione per il 2016), 497,43 euro (premio di produzione per il 2017), 655,32 euro
(buoni pasto per il 2016), 129 euro (buoni pasto per il 2017). E dunque, oltre alla somma già riconosciutagli in primo grado, al ricorrente spetta quella ulteriore di 2.262 euro (per un totale di complessivi 5.151,23 euro).
13. All'appellante spettano, ex art. 429 c.p.c., anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle frazioni del credito, dal maturato al soddisfo.
14. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione di metà delle spese del doppio grado che, per il resto, si pongono a carico della parte datoriale destinataria della pronuncia di condanna e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore del decisum (comprensivo degli accessori) e sulla base dei parametri tariffari vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 12.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 512/23, pubblicata in data 13.6.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la a corrispondere all'appellante, oltre Controparte_1
Pag. 6 di 7 agli importi già accordati dal tribunale, anche la somma di € 2.262 euro maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti metà delle spese del doppio grado e condanna la società appellata a rifondere all'appellante l'altra metà, che distrae a favore del suo difensore e liquida in 1.350 euro per il primo grado e in 1.500 euro per l'appello, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con specifico riguardo all'anno 2011, la società ha dedotto che il “reddito massimo percepibile” era “pari ad € 14.669”, mentre quello che ha percepito nel 2013 è stato di “€ 17.075”. A riprova ha prodotto i relativi modelli CUD. 2 Cass. 18942/2024: “il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1200 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesca Terranova) Parte_1 appellante
E
(avv. Paola Baiocco) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali. Blocco stipendiale e disdetta dell'accordo collettivo aziendale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 7.12.2018 al tribunale di Catanzaro, ha Parte_1 agito contro la società municipalizzata alle cui dipendenze Controparte_1 lavora, per lamentare la mancata erogazione (a) dei premi di produzione e di produttività relativi agli anni dal 2013 al 2017 e (b) dei buoni pasto per il periodo da luglio 2012 a
Pag. 1 di 7 settembre 2017. Ne ha perciò rivendicato gli importi nella misura complessiva pari a
8.901,42 euro.
2. Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso e ha compensato le spese di lite.
3. Per quanto ancora interessa:
1) ha negato al ricorrente: a) i premi di produzione e di produttività per l'anno 2013, stante il blocco stipendiale fissato dall'art. 4, c. 11, del d.l. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), che, a decorrere dal 1.1.2013 e finché non è stata abrogato dall'art. 1, c. 562 lett. a, della l. n. 147/2013, non ha consentito ai dipendenti delle società pubbliche di percepire un trattamento economico complessivo superiore a quello ordinariamente spettante per l'anno 2011; b) quegli stessi premi per gli anni 2016 e 2017, perché l'accordo integrativo aziendale che li contemplava è stato disdettato dalla società convenuta a far data dal 31.12.2015;
2) ha negato al ricorrente, in ragione della medesima disdetta, anche il controvalore dei buoni pasto che rivendicava per gli anni 2016 e 2017 e glielo ha invece riconosciuto per gli anni dal 2012 al 2015, sebbene in misura inferiore a quella da lui rivendicata e, dunque, solo per le giornate in cui era documentato che avesse lavorato per più di sei ore.
4. Il ricorrente si duole in appello di tali statuizioni, per i tre ordini di ragioni di seguito riassunti ed esaminati.
5. Nella resistenza dell'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame, assumendolo infondato, il Collegio, acquisite le note di trattazione autorizzate ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza di discussione, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello merita di essere accolto solo in parte.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erronea applicazione della anzidetta disposizione di legge perché addebita a controparte di non aver dimostrato che l'erogazione delle due voci retributive controverse (i premi di produzione e di produttività) avrebbe determinato, nell'anno 2013, il superamento del limite fissato da quella disposizione.
8. Il motivo è infondato.
Pag. 2 di 7 8.1. Vero è, infatti, che l'art. 4, c. 11, del d.l. 95/2012 accordava alla società pubblica il diritto di non erogare al dipendente, nel 2013, un trattamento retributivo ordinario annuale superiore, nel suo complesso, a quello, parimenti ordinario, che gli aveva erogato nel 2011: l'eventuale eccedenza non può quindi essere rivendicata dal dipendente. Altrettanto vero è, come sostiene l'appellante, che quel limite legale forma oggetto di un'eccezione idonea a paralizzare la pretesa attorea e, dunque, grava sulla società pubblica resistente l'onere di dimostrare che le rivendicazioni economiche del lavoratore ricorrente, per i crediti riferiti al 2013, eccedono il ridetto limite, costituito dal trattamento economico ordinario percepito nel 2011.
8.2. Sennonché, deve constatarsi, diversamente da quanto sostiene l'appellante, che la società appellata ha assolto quest'onere. Ha infatti allegato e documentato di aver corrisposto al dipendente, nell'anno 2013, una retribuzione superiore a quella del 2011.
Le specifiche allegazioni della società non sono state contestaste altrettanto specificamente, in primo grado, dal lavoratore che, del resto, neanche in appello formula puntuali confutazioni al riguardo.
8.3. Ed invero, a fronte delle indicazioni della società, che imputano alla retribuzione rilevante ai fini della comparazione gli importi che ha documentato di avergli corrisposto in quei due anni1, il ricorrente non ha invece contrapposto, neppure nell'atto di appello, puntuali riferimenti capaci di contraddirle e di far apprezzare, già solo sul piano delle allegazioni, che gli importi in comparazione siano comprensivi di voci retributive straordinarie che, come tali, non rilevano ai fini del confronto imposto dalla norma.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il diniego delle ridette voci retributive e del controvalore dei buoni pasto per gli anni 2016 e 2017, che il tribunale ha giustificato in ragione del fatto che il contratto integrativo aziendale del 2003, che costituisce la fonte delle corrispondenti obbligazioni, era stato disdettato dalla società datrice di lavoro a decorrere dal 31.12.2015. L'appellante sostiene, invece, che di tale disdetta non vi sia prova.
9.1. La censura è fondata.
Pag. 3 di 7 9.2. Il tribunale ha desunto quella disdetta da ciò che si evince dal verbale di incontro del 28.2.2019 tra l'amministratore unico della società resistente e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. A questi ultimi ha addebitato di non aver contestato, nel corso di quell'incontro, l'affermazione dell'amministratore relativa all'intervenuta disdetta dell'accordo integrativo aziendale.
9.3. E tuttavia, rileva il Collegio, alla stregua del verbale di quell'incontro, che né il tenore delle parole dell'amministratore, né la condotta tenuta dai rappresentanti sindacali si prestano a dar prova della disdetta del precedente accordo integrativo.
9.4. L'amministratore, nel motivare la proposta di sottoscrizione di un nuovo accordo collettivo aziendale, si è infatti limitato a dichiarare che quello precedente era ritenuto dalla società “nullo e contra legem … oltre che ormai scaduto ancorché disdettato a far data dal 31.12.2015”. Ha quindi attribuito ad una pluralità di cause la scelta della società di non applicarlo oltre quella data (e infatti, di seguito, ha ribadito che era da ritenersi “scaduto, non legittimo e disdettato a far data dal 31.12.2015”), senza tuttavia fornire alcuna informazione specifica sul momento in cui quella disdetta (che, in quanto atto di recesso, ha natura ricettizia2) era stata decisa e comunicata ai lavoratori o ai loro rappresentanti. Proprio la genericità dell'indicazione, in un contesto ricognitivo di una situazione complessiva che aveva già generato contenzioso, spiega quindi l'assenza di contestazioni da parte dei rappresentanti dei lavoratori in merito a quell'unica causale che, secondo il tribunale, esonera la società dalle obbligazioni di cui il ricorrente denuncia l'inadempimento per il periodo successivo al 31.12.2015.
9.5. Il loro silenzio, rispetto a quella plurima e generica indicazione, non vale a renderli consenzienti rispetto ad una o a tutte le ragioni giustificatrici addotte dalla società. Ed anzi, la posizione che si rinviene di seguito verbalizzata è idonea a contraddire la loro postulata condiscendenza, dal momento che essi si espressero a favore della
“sottoscrizione dell'accordo collettivo aziendale di secondo livello con decorrenza
1.2.2019”. Non formularono, quindi, nessuna manifestazione di acquiescenza a quanto l'amministratore aveva esposto in una prospettiva meramente riepilogativa delle ragioni
Pag. 4 di 7 della società che, pertanto, essi non erano tenuti, in quella sede, ad assecondare o a contestare.
9.6. In base a quell'accordo che la società aveva pacificamente rispettato sino al
31.12.2015 e che non ha dimostrato di aver mai disdettato verbalmente o per fatti concludenti (non essendo a tal fine sufficiente il mancato rispetto dell'accordo collettivo dopo quella data, stante, lo si ribadisce, l'alternatività delle plurime ragioni alle quali, in occasione dell'incontro con i sindacati del 28.2.2019, la società ascrisse la propria condotta inadempiente), le rivendicazioni dell'appellante per gli anni 2016 e 2017 meritano, di conseguenza, di essere accolte seppur nei limiti di seguito esposti.
9.7. Più precisamente, ritenuto ancora efficace in quegli anni l'accordo collettivo che costituisce la fonte dei diritti di credito azionati, al lavoratore ricorrente spettano gli importi del premio di produzione, la cui corresponsione è prevista in misura fissa e non condizionata, ma non anche gli importi del premio di produttività. L'erogazione di quest'ultimo è infatti condizionata, dalla medesima fonte, al raggiungimento di obiettivi di produttività. Ma l'avverarsi di tale condizione non è stato allegato, né provato dal lavoratore ricorrente che, in quanto creditore, aveva l'onere di farlo. E ciò è stato espressamente eccepito dalla società resistente.
10. Con il terzo motivo di gravame, egli contesta (a) il rigetto della domanda avente ad oggetto il controvalore dei buoni pasto per gli anni 2016 e 2017 e (b)
l'accoglimento solo parziale della domanda avente ad oggetto il medesimo controvalore per gli anni dal 2012 al 2015.
10.1. La pronuncia di rigetto (a) va riformata per le ragioni dianzi esposte. Il tribunale l'ha infatti motivata con riguardo alla disdetta dell'accordo collettivo aziendale di cui però, come si è detto, non vi è prova.
10.2. Da ciò consegue il riconoscimento del diritto dell'appellante a percepire i buoni pasto anche negli anni 2016 e 2017, ma solo per i giorni in cui ha dimostrato di aver lavorato per più di sei ore, così come prevede il ridetto accordo collettivo aziendale che, anche in quegli anni, ne assicurava la corresponsione.
10.3. La pronuncia di accoglimento parziale della domanda (b) va invece confermata, perché, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la documentazione acquisita non fornisce la prova che egli abbia lavorato per più di sei ore al giorno in tutte le giornate per cui rivendica il controvalore dei buoni pasto. Ed infatti, i fogli firma
Pag. 5 di 7 prodotti dalla resistente dimostrano che l'appellante ha lavorato per otto ore solo CP_2 nelle giornate comprensive del rientro pomeridiano. Di contro, le buste paga che nell'atto di appello egli si è limitato genericamente a richiamare, come aveva già fatto nel ricorso introduttivo del giudizio, non contraddicono quelle emergenze e non dimostrano, come invece apoditticamente sostiene, senza far riferimento specifico ad alcuna di esse o ad un qualche loro specifico contenuto, che la sua giornata lavorativa sia sempre stata di otto ore.
11. In definitiva, le argomentazioni fin qui esposte inducono a riformare in parte la sentenza appellata e a riconoscere al lavoratore, oltre agli importi che il tribunale gli ha già accordato, anche: a) i premi di produzione per gli anni 2013, 2016 e 2017, negli incontestati importi che ha rivendicato;
b) il controvalore dei buoni pasto per il 2016 e il
2017, negli importi calcolati dalla società sulla base delle risultanze dei fogli di presenza che recano la firma del lavoratore.
12. Per questi titoli ulteriori la società appellata va quindi condanna a pagargli le somme di: 463,23 euro (premio di produzione per il 2013), 517,02 euro (premio di produzione per il 2016), 497,43 euro (premio di produzione per il 2017), 655,32 euro
(buoni pasto per il 2016), 129 euro (buoni pasto per il 2017). E dunque, oltre alla somma già riconosciutagli in primo grado, al ricorrente spetta quella ulteriore di 2.262 euro (per un totale di complessivi 5.151,23 euro).
13. All'appellante spettano, ex art. 429 c.p.c., anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle frazioni del credito, dal maturato al soddisfo.
14. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione di metà delle spese del doppio grado che, per il resto, si pongono a carico della parte datoriale destinataria della pronuncia di condanna e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore del decisum (comprensivo degli accessori) e sulla base dei parametri tariffari vigenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 12.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 512/23, pubblicata in data 13.6.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la a corrispondere all'appellante, oltre Controparte_1
Pag. 6 di 7 agli importi già accordati dal tribunale, anche la somma di € 2.262 euro maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti metà delle spese del doppio grado e condanna la società appellata a rifondere all'appellante l'altra metà, che distrae a favore del suo difensore e liquida in 1.350 euro per il primo grado e in 1.500 euro per l'appello, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con specifico riguardo all'anno 2011, la società ha dedotto che il “reddito massimo percepibile” era “pari ad € 14.669”, mentre quello che ha percepito nel 2013 è stato di “€ 17.075”. A riprova ha prodotto i relativi modelli CUD. 2 Cass. 18942/2024: “il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza …”.