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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.934 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.02.2023
TRA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in IS, alla via Duomo n. 4, presso lo studio dell'avv. Vittorio Rina che le rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ) in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_3 Persona_1
(c.f. ) ed (c.f. CP_2 C.F._4 CP_3 C.F._5
nella qualità di eredi di tutti elettivamente domiciliati in Lecce, alla via Zanardelli Persona_1
n.40, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Licci, rappresentati e difesi dall'avv. Davide Frigione, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n.26539/21 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 196/2019 avverso la sentenza del Tribunale di IS n. 1231/13.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto del 28.2.2008, ritualmente notificato, e – le Parte_2 Parte_1 Parte_3
prime due quali socie di , estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 14 marzo 2007 Pt_3
- convenivano dinanzi al tribunale di IS, e chiedendo: 1) - revocare CP_1 Persona_1
ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notar Per_2
da IS in data 18.9.2006 rep. n° 84247 e raccolta n° 29474, trascritto presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di IS in data 19.9.2006 al n° 20329 d'ordine e n° 14126 reg.part., con cui e avevano costituito in fondo patrimoniale, ai sensi CP_1 Persona_1
e per gli effetti di cui all'art.167 c.c., i seguenti immobili : a) -"appartamento facente parte di un fabbricato sito in IS alla via Annunziata n° 11 al piano primo composto da cinque vani e accessori, confinante con proprietà , con proprietà , con via Annunziata e con CP_4 Per_3
proprietà salvo altri;
nel NCEU del Comune di IS al foglio 190 particella 1750 sub 1 Per_4
via Annunziata n° 9 p. 1 zc. 1, ctg. A/3; cl. 1, vani 7,5 R.C. Euro 503,55; b) -"locale deposito facente parte del suddetto fabbricato al piano terra, esteso circa mq. 95, confinante con proprietà , CP_4
con proprietà , con via Annunziata, con proprietà salvo altri;
nel NCEU del Per_3 Per_5
Comune di IS al foglio 190 particella 1750 sub 4 via Annunziata 11 p.t. zc. 1 Ctg C/2 cl. 4 mq.
95, superficie catastale mq. 125 R.C. Euro 431,76"; 2) - ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di IS di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione e annotazione della sentenza e a ogni altra formalità necessaria od opportuna;
3) -condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di lite;
4) -dichiarare la emananda sentenza immediatamente esecutiva, ope legis.
Premettevano di essere creditori nei confronti dei convenuti della somma di €. 22.401,62, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, come da sentenza n° 799/07 della Corte di
Appello di Lecce.
Dichiaravano di aver appreso che i convenuti, proprietari di numerosi immobili, al fine di impedirne l'aggressione da parte dei creditori, avevano costituito un fondo patrimoniale e ne chiedevano la revoca e la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti.
Con comparsa del 22.5.2008 si costituivano in giudizio e i quali CP_1 Persona_1
rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare ed in rito dichiarare la carenza di legittimazione delle attrici nonché l'estinzione del credito vantato;
2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
3) condannare gli attori, tra loro in solido, al pagamento integrale delle spese e competenze processuali, oltre accessori.
Istruito il giudizio documentalmente e con l'interrogatorio formale dei convenuti, con sentenza n.
1321/2013 il tribunale di IS così provvedeva: “ - dichiara il difetto di legittimazione attiva di
; - dichiara l'inefficacia nei confronti di e dell'atto di Parte_3 Parte_1 Parte_2
2 costituzione di fondo patrimoniale del 18.9.2006 a rogito del Notaio di IS (n. Persona_2
84247 di repertorio e n° 29474 di raccolta) trascritto in data 19.9.2006 (n°14126 reg. part.); - ordina al Conservatore dei registri immobiliari di IS di provvedere, con esonero di ogni responsabilità
a suo carico, ad eseguire l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del presente atto, trascritto in data 19.9.2006; - spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Avverso tale sentenza, e interponevano appello dinanzi alla Corte CP_1 Persona_1
d'Appello di Lecce. Nelle more, la sig.ra decedeva ed il giudizio veniva interrotto e poi Persona_1
riassunto dagli eredi.
Con sentenza n° 196/2019 la Corte d'Appello di Lecce, pronunciando sull'appello proposto da
, in proprio e quale erede di nonché da e da , CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3
in qualità di eredi di avverso la sentenza del Tribunale di IS n° 1321/2013, così Persona_1
provvedeva: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo a e con riferimento alla Parte_1 Parte_2
domanda ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per Notaio da IS datato 18.9.2006 (rep. N° 84247 e racc. 29474) Per_2
trascritto in data 19.9.2006; 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
A sostegno della decisione osservava la corte che “l'effetto estintivo, costituente conseguenza irreversibile della cancellazione se pure intervenuta in corso di causa, determina il venir meno della parte attrice e nel contempo l'insussistenza di altro soggetto legittimato a proseguire il giudizio in nome e per conto della società estinta. Ed infatti, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione e che la società ha scelto di non esperire o di non proseguire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro delle imprese poiché, effettuando dette scelte, la società a posto in essere un comportamento inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venire meno l'oggetto di una trasmissione successoria ai soci”.
Avverso la predetta sentenza ricorrevano in cassazione e . Parte_1 Parte_2
Con ordinanza n. 26539 - 21 del 27.5.2021, la Corte Suprema di Cassazione così decideva: “La Corte accoglie il ricorso;
per l'effetto cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione collegiale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.
In estrema sintesi gli ermellini hanno affermato: “le sezioni unite di questa Corte, riportandosi ai precedenti del 2010 e partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, si
è soffermata sulla sorte dei rapporti, sia sostanziali che processuali, di cui fosse parte la società al momento della cancellazione, ed ha ricondotto la vicenda estintiva ad un fenomeno normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società (v. in
3 particolare Sez. Un. Cass.n.6072 del 12/3/2013” concludendo per l'accoglimento del ricorso e per la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione collegiale, per decidere in conformità dei suddetti principi, anche per le spese del procedimento del giudizio di cassazione.
Con atto dell'11.10.2021 e riassumevano il giudizio de quo dinanzi Parte_2 Parte_1 alla Corte d'Appello di Lecce per sentire rigettare l'appello interposto da , CP_1 CP_2
ed , anche nella qualità di eredi di e, pertanto, ribadire l'inefficacia nei CP_3 Persona_1
loro confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in premessa specificamente indicato.
Si costituivano , e ed insistevano per il rigetto della CP_1 CP_2 CP_3
domanda.
All'udienza del 15.2.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno affidato il ricorso in cassazione ad un unico motivo di Parte_1 Parte_2
gravame deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2272, 2280, 2308 e 2495 c.c. in relazione agli artt. 100, 110, 111 c.p.c. e art.360 n.1 e 3 per avere la Corte d'appello di Lecce erroneamente dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva in quanto ex socie della società Pt_3
estintasi nel corso del giudizio di appello. Le ricorrenti hanno sostenuto che all'epoca
[...] dell'accertamento del credito per cui avevano agito ex art.2901 c.c. la società era stata cancellata ma che tuttavia il credito era stato accertato con sentenza definitiva nei confronti della società medesima, essendo stato il giudizio proseguito dall'avvocato nominato dalla società senza interruzione.
La Corte di Appello di Lecce aveva ritenuto che la cancellazione della società intervenuta nel corso del giudizio di appello avesse comportato una rinuncia alla pretesa controversa e illiquida accertata solo successivamente con sentenza pronunciata nei confronti di società oramai non più esistente in quanto estinta. Pertanto le due ex socie non avrebbero potuto qualificarsi come titolari del credito sociale, sì da considerarsi legittimate all'esercizio dell'azione revocatoria, dichiarando assorbita ogni altra questione attinente al fondamento della revocatoria.
Il motivo di gravame è stato ritenuto fondato dal supremo giudice di legittimità il quale ha accolto il ricorso affermando, come predetto, il seguente principio di diritto: “le sezioni unite di questa Corte, riportandosi ai precedenti del 2010 e partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, si è soffermata sulla sorte dei rapporti, sia sostanziali che processuali, di cui fosse parte la società al momento della cancellazione, ed ha ricondotto la vicenda estintiva ad un fenomeno
4 normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società”.
Il Supremo collegio ha anche chiarito, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce poi cassata ed alla rinuncia del credito, che “solo in mancanza, di una espressa manifestazione di volontà abdicativa possono soccorrere criteri presuntivi con i quali poter inferire, egualmente, una univoca volontà di rinuncia, quali la mancata menzione nel bilancio finale di liquidazione, di poste illiquide e incerte, includibili nel novero delle mere pretese” escludendo automatismi applicativi, e precisando nel successivo punto 12 “di certo il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge generalmente al sindacato di legittimità. Purtuttavia costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la volontà abdicativa di pretese e poste attive”.
Gli ermellini hanno altresì statuito “che la Corte di merito ha svolto una valutazione parziale della vicenda successoria , dimostrando di avere operato un automatismo valutativo e presuntivo in ordine alla mancata menzione della posta (peraltro ancora sub iudice) nel bilancio di chiusura sociale non conforme ai principi sopra esposti, intesi a regolare il fenomeno successorio che comunque si genera quale conseguenza naturale della cancellazione della società, salvo diversa volontà abdicativa delle parti coinvolte in detto fenomeno”…“La corte di merito avrebbe dovuto scrutinare la fattispecie in concreto portata al suo esame e valutare se, effettivamente, dalla sola mancata menzione della posta attiva de qua nel bilancio di chiusura della società, cessata nel corso della controversia avviata dalla medesima per l'accertamento del credito, potesse interferirsi una rinuncia alla pretesa”.
Osserva in fatto questa Corte che, nel caso in esame, la stessa prosecuzione della controversia per l'accertamento del credito sociale che poi ha condotto al riconoscimento definitivo dello stesso può ritenersi incompatibile con la volontà di rinuncia al credito di cui trattasi e con la volontà abdicativa esposta in modo inequivoco e comunicata al debitore sempre che quest'ultimo abbia dichiarato di volerne approfittare.
Pertanto in sede di rinvio non può che procedersi applicando alla fattispecie in esame gli esposti principi di diritto, come precisati dal supremo giudice di legittimità nell'ordinanza n. 26539/21, dichiarando conseguentemente, la legittimazione attiva delle sigg.re e Parte_1 Parte_2
in qualità di ex socie della relativamente all'azione revocatoria nei confronti
[...] Parte_3 dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 18.09.06 posto in essere dai sigg.ri CP_1
e Persona_1
Passando all'esame del merito, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria come rilevato dal tribunale di IS nella sentenza n. 1231/13 con iter logico giuridico che la Corte condivide.
5 Quanto al diritto di credito azionato il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che “essendo passata in giudicato la sentenza di appello risultava definitivamente accertata la sussistenza di un diritto di credito della nei confronti dell'odierni convenuti, che i soci ben possono invocare Pt_3 in questa sede quale condizione per l'azione ex art. 2901 c.c.” (pag. 4 sentenza n.1231/13 del tribunale di IS).
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art.2901 c.c. è appena il caso di ricordare che il pregiudizio può essere prodotto anche imponendo al creditore maggiore difficoltà nel far valere le proprie ragioni di credito. Nel caso di specie il pregiudizio è ancora più evidente per la natura gratuita dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere da e certamente CP_1 Persona_1
idonea a pregiudicare la ragioni dei creditori attraverso il ridimensionamento della garanzia patrimoniale generica di cui all'art.2740 c.c., stanti i limiti all'aggredibilità in executivis dei beni conferiti nel fondo patrimoniale ex art.167 e seg. c.c.
A ciò occorre aggiungere che e non hanno indicato l'esistenza di CP_1 Persona_1
ulteriori cespiti immobiliari nel loro patrimonio sui quali i creditori avrebbero potuto trovare comunque soddisfacimento.
Quanto al requisito soggettivo è sufficiente la consapevolezza della natura pregiudizievole dell'atto stesso, consapevolezza desumibile in via presuntiva, nella fattispecie, dalla natura gratuita dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, dalla pluralità di beni oggetto dell'atto dispositivo che peraltro era successivo alla costituzione di altro fondo patrimoniale costituito dai coniugi – nel CP_1 Per_1
quale erano confluiti nel 2002 altri beni di proprietà degli stessi e non risultando, come predetto, ulteriori beni residui nel patrimonio dei disponenti, idonei al soddisfacimento del credito de quo agitur.
La riforma della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, alla stregua dell'esito finale della lite, regolamento che non può che ispirarsi al criterio della soccombenza.
Inoltre, a questa Corte d'Appello è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 26539//2021.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, I^ sezione civile, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di questa Corte n.196/2019, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , ed con atto di citazione CP_1 CP_3 CP_2
del 3.11.2014 e dichiara la legittimazione attiva di e rispetto alla Parte_1 Parte_2
6 domanda ex art.2901 c.c. avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale datato18.9.06;
- per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di e dell'atto di Parte_1 Parte_2
costituzione di fondo patrimoniale del 18.9.06 a rogito del notaio di IS (n.84247 Persona_2
di repertorio e n. 29474 di raccolta), trascritto in data 19.9.06 (n.14126 reg. part.);
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di IS di provvedere, con esonero da ogni responsabilità a suo carico, ad eseguire l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del predetto atto;
- condanna , ed , nelle rispettive qualità ed in solido tra CP_1 CP_3 CP_2
loro, al pagamento, in favore di e , delle spese del giudizio di appello, Parte_1 Parte_2
del giudizio di cassazione e del presente giudizio liquidate rispettivamente in € 3.200,00 per il primo giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di Cassazione ed € 3.200,00 per il presente grado di giudizio, oltre per tutti i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vittorio Rina, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.934 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.02.2023
TRA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in IS, alla via Duomo n. 4, presso lo studio dell'avv. Vittorio Rina che le rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTRICI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ) in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_3 Persona_1
(c.f. ) ed (c.f. CP_2 C.F._4 CP_3 C.F._5
nella qualità di eredi di tutti elettivamente domiciliati in Lecce, alla via Zanardelli Persona_1
n.40, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Licci, rappresentati e difesi dall'avv. Davide Frigione, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
nel giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n.26539/21 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 196/2019 avverso la sentenza del Tribunale di IS n. 1231/13.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto del 28.2.2008, ritualmente notificato, e – le Parte_2 Parte_1 Parte_3
prime due quali socie di , estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 14 marzo 2007 Pt_3
- convenivano dinanzi al tribunale di IS, e chiedendo: 1) - revocare CP_1 Persona_1
ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notar Per_2
da IS in data 18.9.2006 rep. n° 84247 e raccolta n° 29474, trascritto presso la
[...]
Conservatoria dei Registri Immobiliari di IS in data 19.9.2006 al n° 20329 d'ordine e n° 14126 reg.part., con cui e avevano costituito in fondo patrimoniale, ai sensi CP_1 Persona_1
e per gli effetti di cui all'art.167 c.c., i seguenti immobili : a) -"appartamento facente parte di un fabbricato sito in IS alla via Annunziata n° 11 al piano primo composto da cinque vani e accessori, confinante con proprietà , con proprietà , con via Annunziata e con CP_4 Per_3
proprietà salvo altri;
nel NCEU del Comune di IS al foglio 190 particella 1750 sub 1 Per_4
via Annunziata n° 9 p. 1 zc. 1, ctg. A/3; cl. 1, vani 7,5 R.C. Euro 503,55; b) -"locale deposito facente parte del suddetto fabbricato al piano terra, esteso circa mq. 95, confinante con proprietà , CP_4
con proprietà , con via Annunziata, con proprietà salvo altri;
nel NCEU del Per_3 Per_5
Comune di IS al foglio 190 particella 1750 sub 4 via Annunziata 11 p.t. zc. 1 Ctg C/2 cl. 4 mq.
95, superficie catastale mq. 125 R.C. Euro 431,76"; 2) - ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di IS di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione e annotazione della sentenza e a ogni altra formalità necessaria od opportuna;
3) -condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di lite;
4) -dichiarare la emananda sentenza immediatamente esecutiva, ope legis.
Premettevano di essere creditori nei confronti dei convenuti della somma di €. 22.401,62, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, come da sentenza n° 799/07 della Corte di
Appello di Lecce.
Dichiaravano di aver appreso che i convenuti, proprietari di numerosi immobili, al fine di impedirne l'aggressione da parte dei creditori, avevano costituito un fondo patrimoniale e ne chiedevano la revoca e la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti.
Con comparsa del 22.5.2008 si costituivano in giudizio e i quali CP_1 Persona_1
rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare ed in rito dichiarare la carenza di legittimazione delle attrici nonché l'estinzione del credito vantato;
2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
3) condannare gli attori, tra loro in solido, al pagamento integrale delle spese e competenze processuali, oltre accessori.
Istruito il giudizio documentalmente e con l'interrogatorio formale dei convenuti, con sentenza n.
1321/2013 il tribunale di IS così provvedeva: “ - dichiara il difetto di legittimazione attiva di
; - dichiara l'inefficacia nei confronti di e dell'atto di Parte_3 Parte_1 Parte_2
2 costituzione di fondo patrimoniale del 18.9.2006 a rogito del Notaio di IS (n. Persona_2
84247 di repertorio e n° 29474 di raccolta) trascritto in data 19.9.2006 (n°14126 reg. part.); - ordina al Conservatore dei registri immobiliari di IS di provvedere, con esonero di ogni responsabilità
a suo carico, ad eseguire l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del presente atto, trascritto in data 19.9.2006; - spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Avverso tale sentenza, e interponevano appello dinanzi alla Corte CP_1 Persona_1
d'Appello di Lecce. Nelle more, la sig.ra decedeva ed il giudizio veniva interrotto e poi Persona_1
riassunto dagli eredi.
Con sentenza n° 196/2019 la Corte d'Appello di Lecce, pronunciando sull'appello proposto da
, in proprio e quale erede di nonché da e da , CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3
in qualità di eredi di avverso la sentenza del Tribunale di IS n° 1321/2013, così Persona_1
provvedeva: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo a e con riferimento alla Parte_1 Parte_2
domanda ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per Notaio da IS datato 18.9.2006 (rep. N° 84247 e racc. 29474) Per_2
trascritto in data 19.9.2006; 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
A sostegno della decisione osservava la corte che “l'effetto estintivo, costituente conseguenza irreversibile della cancellazione se pure intervenuta in corso di causa, determina il venir meno della parte attrice e nel contempo l'insussistenza di altro soggetto legittimato a proseguire il giudizio in nome e per conto della società estinta. Ed infatti, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione e che la società ha scelto di non esperire o di non proseguire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro delle imprese poiché, effettuando dette scelte, la società a posto in essere un comportamento inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venire meno l'oggetto di una trasmissione successoria ai soci”.
Avverso la predetta sentenza ricorrevano in cassazione e . Parte_1 Parte_2
Con ordinanza n. 26539 - 21 del 27.5.2021, la Corte Suprema di Cassazione così decideva: “La Corte accoglie il ricorso;
per l'effetto cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione collegiale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.
In estrema sintesi gli ermellini hanno affermato: “le sezioni unite di questa Corte, riportandosi ai precedenti del 2010 e partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, si
è soffermata sulla sorte dei rapporti, sia sostanziali che processuali, di cui fosse parte la società al momento della cancellazione, ed ha ricondotto la vicenda estintiva ad un fenomeno normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società (v. in
3 particolare Sez. Un. Cass.n.6072 del 12/3/2013” concludendo per l'accoglimento del ricorso e per la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione collegiale, per decidere in conformità dei suddetti principi, anche per le spese del procedimento del giudizio di cassazione.
Con atto dell'11.10.2021 e riassumevano il giudizio de quo dinanzi Parte_2 Parte_1 alla Corte d'Appello di Lecce per sentire rigettare l'appello interposto da , CP_1 CP_2
ed , anche nella qualità di eredi di e, pertanto, ribadire l'inefficacia nei CP_3 Persona_1
loro confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in premessa specificamente indicato.
Si costituivano , e ed insistevano per il rigetto della CP_1 CP_2 CP_3
domanda.
All'udienza del 15.2.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno affidato il ricorso in cassazione ad un unico motivo di Parte_1 Parte_2
gravame deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2272, 2280, 2308 e 2495 c.c. in relazione agli artt. 100, 110, 111 c.p.c. e art.360 n.1 e 3 per avere la Corte d'appello di Lecce erroneamente dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva in quanto ex socie della società Pt_3
estintasi nel corso del giudizio di appello. Le ricorrenti hanno sostenuto che all'epoca
[...] dell'accertamento del credito per cui avevano agito ex art.2901 c.c. la società era stata cancellata ma che tuttavia il credito era stato accertato con sentenza definitiva nei confronti della società medesima, essendo stato il giudizio proseguito dall'avvocato nominato dalla società senza interruzione.
La Corte di Appello di Lecce aveva ritenuto che la cancellazione della società intervenuta nel corso del giudizio di appello avesse comportato una rinuncia alla pretesa controversa e illiquida accertata solo successivamente con sentenza pronunciata nei confronti di società oramai non più esistente in quanto estinta. Pertanto le due ex socie non avrebbero potuto qualificarsi come titolari del credito sociale, sì da considerarsi legittimate all'esercizio dell'azione revocatoria, dichiarando assorbita ogni altra questione attinente al fondamento della revocatoria.
Il motivo di gravame è stato ritenuto fondato dal supremo giudice di legittimità il quale ha accolto il ricorso affermando, come predetto, il seguente principio di diritto: “le sezioni unite di questa Corte, riportandosi ai precedenti del 2010 e partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, si è soffermata sulla sorte dei rapporti, sia sostanziali che processuali, di cui fosse parte la società al momento della cancellazione, ed ha ricondotto la vicenda estintiva ad un fenomeno
4 normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società”.
Il Supremo collegio ha anche chiarito, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce poi cassata ed alla rinuncia del credito, che “solo in mancanza, di una espressa manifestazione di volontà abdicativa possono soccorrere criteri presuntivi con i quali poter inferire, egualmente, una univoca volontà di rinuncia, quali la mancata menzione nel bilancio finale di liquidazione, di poste illiquide e incerte, includibili nel novero delle mere pretese” escludendo automatismi applicativi, e precisando nel successivo punto 12 “di certo il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge generalmente al sindacato di legittimità. Purtuttavia costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la volontà abdicativa di pretese e poste attive”.
Gli ermellini hanno altresì statuito “che la Corte di merito ha svolto una valutazione parziale della vicenda successoria , dimostrando di avere operato un automatismo valutativo e presuntivo in ordine alla mancata menzione della posta (peraltro ancora sub iudice) nel bilancio di chiusura sociale non conforme ai principi sopra esposti, intesi a regolare il fenomeno successorio che comunque si genera quale conseguenza naturale della cancellazione della società, salvo diversa volontà abdicativa delle parti coinvolte in detto fenomeno”…“La corte di merito avrebbe dovuto scrutinare la fattispecie in concreto portata al suo esame e valutare se, effettivamente, dalla sola mancata menzione della posta attiva de qua nel bilancio di chiusura della società, cessata nel corso della controversia avviata dalla medesima per l'accertamento del credito, potesse interferirsi una rinuncia alla pretesa”.
Osserva in fatto questa Corte che, nel caso in esame, la stessa prosecuzione della controversia per l'accertamento del credito sociale che poi ha condotto al riconoscimento definitivo dello stesso può ritenersi incompatibile con la volontà di rinuncia al credito di cui trattasi e con la volontà abdicativa esposta in modo inequivoco e comunicata al debitore sempre che quest'ultimo abbia dichiarato di volerne approfittare.
Pertanto in sede di rinvio non può che procedersi applicando alla fattispecie in esame gli esposti principi di diritto, come precisati dal supremo giudice di legittimità nell'ordinanza n. 26539/21, dichiarando conseguentemente, la legittimazione attiva delle sigg.re e Parte_1 Parte_2
in qualità di ex socie della relativamente all'azione revocatoria nei confronti
[...] Parte_3 dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 18.09.06 posto in essere dai sigg.ri CP_1
e Persona_1
Passando all'esame del merito, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria come rilevato dal tribunale di IS nella sentenza n. 1231/13 con iter logico giuridico che la Corte condivide.
5 Quanto al diritto di credito azionato il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che “essendo passata in giudicato la sentenza di appello risultava definitivamente accertata la sussistenza di un diritto di credito della nei confronti dell'odierni convenuti, che i soci ben possono invocare Pt_3 in questa sede quale condizione per l'azione ex art. 2901 c.c.” (pag. 4 sentenza n.1231/13 del tribunale di IS).
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art.2901 c.c. è appena il caso di ricordare che il pregiudizio può essere prodotto anche imponendo al creditore maggiore difficoltà nel far valere le proprie ragioni di credito. Nel caso di specie il pregiudizio è ancora più evidente per la natura gratuita dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere da e certamente CP_1 Persona_1
idonea a pregiudicare la ragioni dei creditori attraverso il ridimensionamento della garanzia patrimoniale generica di cui all'art.2740 c.c., stanti i limiti all'aggredibilità in executivis dei beni conferiti nel fondo patrimoniale ex art.167 e seg. c.c.
A ciò occorre aggiungere che e non hanno indicato l'esistenza di CP_1 Persona_1
ulteriori cespiti immobiliari nel loro patrimonio sui quali i creditori avrebbero potuto trovare comunque soddisfacimento.
Quanto al requisito soggettivo è sufficiente la consapevolezza della natura pregiudizievole dell'atto stesso, consapevolezza desumibile in via presuntiva, nella fattispecie, dalla natura gratuita dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, dalla pluralità di beni oggetto dell'atto dispositivo che peraltro era successivo alla costituzione di altro fondo patrimoniale costituito dai coniugi – nel CP_1 Per_1
quale erano confluiti nel 2002 altri beni di proprietà degli stessi e non risultando, come predetto, ulteriori beni residui nel patrimonio dei disponenti, idonei al soddisfacimento del credito de quo agitur.
La riforma della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, alla stregua dell'esito finale della lite, regolamento che non può che ispirarsi al criterio della soccombenza.
Inoltre, a questa Corte d'Appello è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 26539//2021.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, I^ sezione civile, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di questa Corte n.196/2019, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , ed con atto di citazione CP_1 CP_3 CP_2
del 3.11.2014 e dichiara la legittimazione attiva di e rispetto alla Parte_1 Parte_2
6 domanda ex art.2901 c.c. avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale datato18.9.06;
- per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di e dell'atto di Parte_1 Parte_2
costituzione di fondo patrimoniale del 18.9.06 a rogito del notaio di IS (n.84247 Persona_2
di repertorio e n. 29474 di raccolta), trascritto in data 19.9.06 (n.14126 reg. part.);
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di IS di provvedere, con esonero da ogni responsabilità a suo carico, ad eseguire l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del predetto atto;
- condanna , ed , nelle rispettive qualità ed in solido tra CP_1 CP_3 CP_2
loro, al pagamento, in favore di e , delle spese del giudizio di appello, Parte_1 Parte_2
del giudizio di cassazione e del presente giudizio liquidate rispettivamente in € 3.200,00 per il primo giudizio di appello, € 3.000,00 per il giudizio di Cassazione ed € 3.200,00 per il presente grado di giudizio, oltre per tutti i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vittorio Rina, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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