Sentenza 19 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/04/2022, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00616/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2021, proposto da
NÒ MA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pacifico Nichil, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taviano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1783 del 26 novembre 2018, passata in giudicato, notificata in formula esecutiva in data 5 giugno 2019 con cui è stata disposta la condanna del Comune di Taviano alla restituzione in favore delle ricorrenti (CE IA e NÒ MA RI, rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria) dell’area di mq. 1398 occupata d’urgenza nel 2001 (e censita in Catasto al Fg. 8 p.lla 276), salvo decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché al risarcimento del danno da mancato godimento ex art. 34 comma 4 c.p.a. e al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe (n. 1783 del 26 novembre 2018), questa Sezione ha accolto il ricorso proposto da NÒ MA RI, nuda proprietaria del terreno occupato d’urgenza nel 2001 e censito in Catasto al foglio 8, particella 276, insieme con CE IA (usufruttuaria dello stesso) e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Taviano, da un lato, la restituzione alle predette del terreno, “previa la necessaria riduzione in pristino” e “fatta salva l’applicazione dell’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 327/2001 e ss.mm.” e, dall’altro, di proporre alle ricorrenti il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento del bene immobile di che trattasi (per una superficie complessiva di mq. 1398) a cagione della sua occupazione illegittima da determinarsi secondo specifici criteri fissati dalla medesima sentenza ex art. 34 comma 4 c.p.a., con contestuale condanna dell’Amministrazione Comunale intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
2. Con ricorso di ottemperanza, notificato in data 25 febbraio 2021 e depositato l’ 8 marzo 2021, NÒ MA RI chiede, in questa sede, l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe (n. 1783 del 26 novembre 2018), con restituzione del terreno de quo, previa riduzione in pristino del medesimo, “redazione di una proposta di pagamento elaborata sulla scorta delle indicazioni e dei criteri di cui in sentenza” e “corresponsione delle spese di giudizio pari a euro 1.000 per onorari, euro 150,00 per spese generali (pari al 15%), euro 46,00 per cassa avvocati (pari al 4%), euro 263,12 per IVA (pari al 22%) per un importo complessivo di euro 1.459,12”.
Osserva, in proposito, parte ricorrente di aver indirizzato al Comune di Taviano formale diffida ad adempiere in data 3 dicembre 2018 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e di aver notificato la prefata sentenza n. 1783/2018 del 26 novembre 2018 una prima volta in data 24 gennaio 2019 e, successivamente, con formula esecutiva, il 5 giugno 2019, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno dall’Amministrazione Comunale intimata.
3. All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 giugno 2021, il Presidente ha rilevato ex art. 73 comma 3 c.p.a. che non risulta depositata in atti la sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, né l'attestato di passaggio in giudicato della stessa, né la prova di avvenuta notifica del titolo esecutivo al Comune di Taviano e, letta l'istanza di rinvio depositata dal difensore di parte ricorrente, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 17 novembre 2021.
4. In data 7 ottobre 2021 parte ricorrente ha depositato copia dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1783 del 26 novembre 2018 e la relata di notifica del predetto titolo esecutivo al Comune di Taviano in data 5 giugno 2019.
5. Non si è costituito in giudizio il Comune di Taviano.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 17 novembre 2021 la difesa di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento e per esibire il certificato di decesso della Sig.ra CE IA, usufruttuaria delle aree in questione. Il Presidente, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022.
7. In data 24 gennaio 2022 la difesa di parte ricorrente ha depositato il certificato di morte della Sig.ra CE IA (deceduta il 29 luglio 2016).
8. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 il Presidente, preso atto dell’intervenuto deposito di documentazione rilevante in data 24 gennaio 2022 e, quindi, fuori termine, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022.
9. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
2. Il Collegio, anzitutto, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che parte ricorrente ha provveduto, a seguito di rilievo officioso di questa Sezione ex art. 73 comma 3 c.p.a. della relativa questione all’udienza in Camera di Consiglio dell’8 giugno 2021, al deposito di copia dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1783 del 26 novembre 2018 e della relata di notifica del predetto titolo esecutivo al Comune di Taviano avvenuta in data 5 giugno 2019.
2.1 Deve aggiungersi che parte ricorrente ha, altresì, esibito in data 24 gennaio 2022 il certificato di morte della Sig.ra CE IA (deceduta il 29 luglio 2016), già usufruttuaria delle aree in questione e che rivestiva, insieme con la (figlia) nuda proprietaria NÒ MA RI, la qualità di ricorrente nel giudizio n. 1032/2010 definito con la sentenza di questa Sezione n. 1783 del 26 novembre 2018 di cui si chiede l’ottemperanza. Il che consente, in questa sede, di affermare che l’odierna ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, in conseguenza dell’intervenuto decesso dell’usufruttaria CE IA e della riespansione delle proprie facoltà dominicali, quale unica proprietaria pleno iure delle aree di che trattasi.
3. Il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’avvenuto adempimento, da parte del Comune intimato, al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Taviano di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, la sua integrale esecuzione.
4. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, ordina al Comune di Taviano di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1783 del 26 novembre 2018 (di cui in epigrafe), nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna il Comune di Taviano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO