Articolo 7 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 marzo 1961
Art. 7. (Requisiti generali per l'assunzione)

Per l'assunzione degli operai sono richiesti i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 50. Gli ordinamenti delle singolo Amministrazioni possono, tuttavia, per determinate categorie di operai, in rapporto a particolari esigenze del lavoro, elevare il limite inferiore o ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati, in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio. Per l'assunzione degli operai apprendisti il limite superiore non puo', in ogni caso, oltrepassare gli anni 22;
3) buona condotta;
4) Idoneita' fisica al lavoro e al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti dello singole Amministrazioni.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari qualifiche di mestiere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso possono prescrivere altri requisiti.
Gli aspiranti alla nomina ad operaio devono dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, e, eventualmente, il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso, in relazione a speciali qualifiche di mestiere.
Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'articolo 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche' coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel decreto che indice il concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
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