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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Verbale di udienza All'udienza del 12 giugno 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n.
1281/2024 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 197 depositato in data 28 giugno 2024, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Sant'Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola, che la rappresenta e difende, attrice in opposizione, contro
(C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'avv. Monica Traversa, che la rappresenta e difende;
convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti di finanziamento;
sono presenti l'avv. Daniela Accordino in sostituzione dell'avv. Massimo Miracola e l'avv. Rosa Calì, in sostituzione dell'avv. Monica Traversa. I procuratori, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi alle rispettive domande difese ed eccezioni formulate in atti di causa. L'avv. Calì, in particolare, si riporta alle note di precisazione delle conclusioni inviate il
10 giugno 2025.
Il giudice All'esito, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione notificato il 18 novembre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 16.281,07, oltre accessori come in atti specificati, a titolo di saldo derivante da un contratto di finanziamento, oltre alle spese del giudizio monitorio. In particolare, l'attrice ha dedotto l'inammissibilità e la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della società cessionaria, in difetto di prova della cessione del credito;
ha contestato l'esistenza stessa del contratto di finanziamento, disconoscendo la firma e ogni utilizzo della carta revolving, negando qualunque debito.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione decennale del diritto, deducendo che il credito ingiunto era risalente al 2005; ha dedotto la mancanza di idonea prova sull'esistenza del credito, la nullità del rapporto per violazione delle regole di trasparenza bancaria (mancanza di documento di sintesi, ISC e TAEG corretti), l'illegittima capitalizzazione degli interessi e il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, nonché l'usurarietà dei tassi pattuiti computando anche oneri e mora oltre soglia. Infine, ha lamentato la vessatorietà delle clausole in danno del consumatore. L'attrice ha concluso chiedendo di dichiarare inesistente o, comunque, indeterminato ed inesigibile il credito, di pronunciare la nullità del contratto e delle clausole sugli interessi con azzeramento di qualsivoglia onere, e, solo in subordine, di rideterminare l'eventuale saldo mediante CTU, con vittoria di spese e compensi.
La società opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la legittimazione attiva di era provata dalla documentazione CP_1 sulla cessione, che la firma sul contratto era autentica o, comunque, verificabile e che la comunicazione di avvenuta cessione del credito, la ricevuta del pagamento effettuato dall'opponente l'11 febbraio 2020 e la
2 produzione dell'ISEE 2014-2015 erano atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. Ha, altresì, evidenziato che il credito era dimostrato nei suoi importi, gli interessi di mora erano inferiori al tasso-soglia e non vi era alcuna capitalizzazione né cumulo illecito, mentre le censure di trasparenza e di clausole abusive erano generiche e smentite dalla sottoscrizione specifica del contratto che includeva il documento di sintesi. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13 maggio 2024, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza odierna, nella quale il giudice ha invitato i procuratori comparsi a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
ha stipulato un contratto di credito Parte_1 revolving, identificato come “Conto Libertà” n. 112100162641, con la società Confidis s.p.a., sulla base di un modulo di richiesta, privo di data, ma la cui accettazione risulta formalizzata con nota del 28 aprile
2005, così come risulta dalla documentazione versata in atti dall'opposta. L'attrice ha eccepito la prescrizione del credito. L'eccezione è fondata. Tale eccezione, nel rispetto del principio della ragione più liquida, in quanto di immediata soluzione, va esaminata prioritariamente.
Tra la data della notificazione della cessione e della contestuale diffida (11/11/2010) e quella della notifica del decreto ingiuntivo (07/10/2024), non risulta essere intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, secondo quanto documentato in atti.
Sul punto, la società opposta ha allegato un pagamento di euro 50,00, effettuato in data 11 febbraio 2020 a mezzo bollettino postale, con causale “CONTRATTO 112100162641”. L'opponente ne ha contestato l'idoneità ad interrompere la prescrizione, deducendo l'assenza della volontà ricognitiva del debito complessivo.
3 Inoltre, l'opposta ha depositato un'attestazione ISEE risalente all'anno 2014, da valere quale riconoscimento del debito.
Trattandosi di credito originato da contratto di credito revolving, la pretesa si fonda su un diritto di credito derivante da obbligazione contrattuale di carattere privatistico, e, come tale, soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., decorrente ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Non sussistono, nel caso di specie, elementi per qualificare il credito come soggetto a prescrizione più breve, né si ravvisano interruzioni strutturali del termine in questione che possano riattivarne la decorrenza.
Pertanto, resta da verificare se, successivamente alla notificazione della cessione e della contestuale diffida ad adempiere (11/11/2010), siano intervenuti atti o comportamenti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c.. La norma in parola stabilisce che “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del debitore”. Ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, tale riconoscimento può essere espresso o tacito, purché inequivoco e diretto all'ammissione dell'esistenza del debito nella sua consistenza oggettiva, così da comportare l'effetto interruttivo del termine decennale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che il riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione non richiede necessariamente uno strumento negoziale formale, potendo anche derivare da comportamenti concludenti, a condizione che siano oggettivamente incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. civ., sez. III,
12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. civ., sez. VI, 2 dicembre
2010, n. 24555; Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2010, n.
14927; Cass., Sez. II, Ord. n. 24913 del 18/08/2022).
La stessa giurisprudenza ha, tuttavia, evidenziato che il pagamento parziale, in assenza di ulteriori dichiarazioni o
4 circostanze (e, segnatamente, dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto”), non comporta automaticamente l'effetto interruttivo, potendo costituire atto meramente esecutivo e privo di valore ricognitivo del debito residuo. Il giudice deve dunque valutare se tale atto esprima una volontà inequivoca di riconoscere l'intero credito (Cass. civ., sez. VI, 24 marzo 2017, n. 7820; Cass. civ., sez. II, 24 dicembre 2021, n. 41489). Nel caso di specie, l'unico atto allegato dalla parte opposta ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale è un pagamento isolato di euro 50,00, effettuato l'11 febbraio 2020, a distanza di quasi dieci anni dalla notifica della cessione. La causale del pagamento, limitata all'indicazione del numero del contratto (“CONTRATTO 112100162641”), non integra univoca manifestazione di riconoscimento del debito complessivo, che l'opponente ha espressamente escluso, né è accompagnata da alcuna dichiarazione o comportamento che valga ad attribuire al versamento natura ricognitiva. Tale pagamento non può perciò assumere efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Né tale efficacia può essere attribuita alla attestazione
ISEE del 2014, prodotta da che Controparte_1 si limita a certificare una situazione economica e reddituale del nucleo familiare dell'opponente, senza alcuna dichiarazione dell'opponente o riferimento al credito azionato. Si tratta di atto unilaterale meramente amministrativo, redatto per finalità apparentemente estranee alla dinamica negoziale tra le parti, ed in ogni caso privo di qualsiasi valore dichiarativo o ricognitivo del debito.
In conclusione, in assenza di atti interruttivi efficaci, il termine decennale di prescrizione, decorso a far data dalla notificazione della cessione (11/11/2010), deve ritenersi maturato alla data della notifica del decreto ingiuntivo
(07/10/2024), con conseguente estinzione del diritto azionato per intervenuta prescrizione.
5 Alla luce del carattere assorbente dell'eccezione di prescrizione, le istanze istruttorie articolate dalle parti appaiono dunque superflue.
Accertata la prescrizione del credito, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande dell'opposta. Ogni altra questione o eccezione rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e della natura della decisione, sulla base dei parametri minimi del D.M. 147/2022, per lo scaglione corrispondente al valore della controversia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, seguono la soccombenza disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimo Miracola che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1281/2024 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 197 depositato in data 28 giugno 2024, assorbita o disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accertata la prescrizione del diritto di credito azionato dall'opposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle domande formulate dalla convenuta in opposizione;
- condanna la convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimo Miracola.
Patti, 12 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
6
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Verbale di udienza All'udienza del 12 giugno 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n.
1281/2024 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 197 depositato in data 28 giugno 2024, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Sant'Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola, che la rappresenta e difende, attrice in opposizione, contro
(C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'avv. Monica Traversa, che la rappresenta e difende;
convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti di finanziamento;
sono presenti l'avv. Daniela Accordino in sostituzione dell'avv. Massimo Miracola e l'avv. Rosa Calì, in sostituzione dell'avv. Monica Traversa. I procuratori, su invito del giudice, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi alle rispettive domande difese ed eccezioni formulate in atti di causa. L'avv. Calì, in particolare, si riporta alle note di precisazione delle conclusioni inviate il
10 giugno 2025.
Il giudice All'esito, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione notificato il 18 novembre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 16.281,07, oltre accessori come in atti specificati, a titolo di saldo derivante da un contratto di finanziamento, oltre alle spese del giudizio monitorio. In particolare, l'attrice ha dedotto l'inammissibilità e la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della società cessionaria, in difetto di prova della cessione del credito;
ha contestato l'esistenza stessa del contratto di finanziamento, disconoscendo la firma e ogni utilizzo della carta revolving, negando qualunque debito.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione decennale del diritto, deducendo che il credito ingiunto era risalente al 2005; ha dedotto la mancanza di idonea prova sull'esistenza del credito, la nullità del rapporto per violazione delle regole di trasparenza bancaria (mancanza di documento di sintesi, ISC e TAEG corretti), l'illegittima capitalizzazione degli interessi e il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, nonché l'usurarietà dei tassi pattuiti computando anche oneri e mora oltre soglia. Infine, ha lamentato la vessatorietà delle clausole in danno del consumatore. L'attrice ha concluso chiedendo di dichiarare inesistente o, comunque, indeterminato ed inesigibile il credito, di pronunciare la nullità del contratto e delle clausole sugli interessi con azzeramento di qualsivoglia onere, e, solo in subordine, di rideterminare l'eventuale saldo mediante CTU, con vittoria di spese e compensi.
La società opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la legittimazione attiva di era provata dalla documentazione CP_1 sulla cessione, che la firma sul contratto era autentica o, comunque, verificabile e che la comunicazione di avvenuta cessione del credito, la ricevuta del pagamento effettuato dall'opponente l'11 febbraio 2020 e la
2 produzione dell'ISEE 2014-2015 erano atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. Ha, altresì, evidenziato che il credito era dimostrato nei suoi importi, gli interessi di mora erano inferiori al tasso-soglia e non vi era alcuna capitalizzazione né cumulo illecito, mentre le censure di trasparenza e di clausole abusive erano generiche e smentite dalla sottoscrizione specifica del contratto che includeva il documento di sintesi. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13 maggio 2024, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza odierna, nella quale il giudice ha invitato i procuratori comparsi a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
ha stipulato un contratto di credito Parte_1 revolving, identificato come “Conto Libertà” n. 112100162641, con la società Confidis s.p.a., sulla base di un modulo di richiesta, privo di data, ma la cui accettazione risulta formalizzata con nota del 28 aprile
2005, così come risulta dalla documentazione versata in atti dall'opposta. L'attrice ha eccepito la prescrizione del credito. L'eccezione è fondata. Tale eccezione, nel rispetto del principio della ragione più liquida, in quanto di immediata soluzione, va esaminata prioritariamente.
Tra la data della notificazione della cessione e della contestuale diffida (11/11/2010) e quella della notifica del decreto ingiuntivo (07/10/2024), non risulta essere intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, secondo quanto documentato in atti.
Sul punto, la società opposta ha allegato un pagamento di euro 50,00, effettuato in data 11 febbraio 2020 a mezzo bollettino postale, con causale “CONTRATTO 112100162641”. L'opponente ne ha contestato l'idoneità ad interrompere la prescrizione, deducendo l'assenza della volontà ricognitiva del debito complessivo.
3 Inoltre, l'opposta ha depositato un'attestazione ISEE risalente all'anno 2014, da valere quale riconoscimento del debito.
Trattandosi di credito originato da contratto di credito revolving, la pretesa si fonda su un diritto di credito derivante da obbligazione contrattuale di carattere privatistico, e, come tale, soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., decorrente ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Non sussistono, nel caso di specie, elementi per qualificare il credito come soggetto a prescrizione più breve, né si ravvisano interruzioni strutturali del termine in questione che possano riattivarne la decorrenza.
Pertanto, resta da verificare se, successivamente alla notificazione della cessione e della contestuale diffida ad adempiere (11/11/2010), siano intervenuti atti o comportamenti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c.. La norma in parola stabilisce che “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del debitore”. Ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, tale riconoscimento può essere espresso o tacito, purché inequivoco e diretto all'ammissione dell'esistenza del debito nella sua consistenza oggettiva, così da comportare l'effetto interruttivo del termine decennale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che il riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione non richiede necessariamente uno strumento negoziale formale, potendo anche derivare da comportamenti concludenti, a condizione che siano oggettivamente incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. civ., sez. III,
12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. civ., sez. VI, 2 dicembre
2010, n. 24555; Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2010, n.
14927; Cass., Sez. II, Ord. n. 24913 del 18/08/2022).
La stessa giurisprudenza ha, tuttavia, evidenziato che il pagamento parziale, in assenza di ulteriori dichiarazioni o
4 circostanze (e, segnatamente, dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto”), non comporta automaticamente l'effetto interruttivo, potendo costituire atto meramente esecutivo e privo di valore ricognitivo del debito residuo. Il giudice deve dunque valutare se tale atto esprima una volontà inequivoca di riconoscere l'intero credito (Cass. civ., sez. VI, 24 marzo 2017, n. 7820; Cass. civ., sez. II, 24 dicembre 2021, n. 41489). Nel caso di specie, l'unico atto allegato dalla parte opposta ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale è un pagamento isolato di euro 50,00, effettuato l'11 febbraio 2020, a distanza di quasi dieci anni dalla notifica della cessione. La causale del pagamento, limitata all'indicazione del numero del contratto (“CONTRATTO 112100162641”), non integra univoca manifestazione di riconoscimento del debito complessivo, che l'opponente ha espressamente escluso, né è accompagnata da alcuna dichiarazione o comportamento che valga ad attribuire al versamento natura ricognitiva. Tale pagamento non può perciò assumere efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Né tale efficacia può essere attribuita alla attestazione
ISEE del 2014, prodotta da che Controparte_1 si limita a certificare una situazione economica e reddituale del nucleo familiare dell'opponente, senza alcuna dichiarazione dell'opponente o riferimento al credito azionato. Si tratta di atto unilaterale meramente amministrativo, redatto per finalità apparentemente estranee alla dinamica negoziale tra le parti, ed in ogni caso privo di qualsiasi valore dichiarativo o ricognitivo del debito.
In conclusione, in assenza di atti interruttivi efficaci, il termine decennale di prescrizione, decorso a far data dalla notificazione della cessione (11/11/2010), deve ritenersi maturato alla data della notifica del decreto ingiuntivo
(07/10/2024), con conseguente estinzione del diritto azionato per intervenuta prescrizione.
5 Alla luce del carattere assorbente dell'eccezione di prescrizione, le istanze istruttorie articolate dalle parti appaiono dunque superflue.
Accertata la prescrizione del credito, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande dell'opposta. Ogni altra questione o eccezione rimane assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e della natura della decisione, sulla base dei parametri minimi del D.M. 147/2022, per lo scaglione corrispondente al valore della controversia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, seguono la soccombenza disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimo Miracola che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1281/2024 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 197 depositato in data 28 giugno 2024, assorbita o disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accertata la prescrizione del diritto di credito azionato dall'opposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle domande formulate dalla convenuta in opposizione;
- condanna la convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Massimo Miracola.
Patti, 12 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
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