Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 7 aprile 2005, n. 57
Articolo 2
- Legge 7 aprile 2005, n. 57
Articolo 3 della Legge 7 aprile 2005, n. 57
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22 aprile 2005
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