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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 13867/2018 R.G., avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
e , nata a Gdanzk in [...] C.F._1 Parte_2
28.1.1982, codice fiscale , rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
Elisabetta Schillaci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, via Vincenzo
Giuffrida 45, giusta procura in atti;
opponenti contro codice fiscale, partita iva e iscrizione nel registro delle imprese di SO n. Controparte_1
, con sede in NE (prov. di SO), via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante in carica, dott. e per essa proposta da in persona CP_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. CP_4
16 - P.I. e C.F. , quale mandataria con rappresentanza di - con P.IVA_2 Controparte_5 sede legale in NE (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di SO , quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_3 rappresentanza di giusta procura per atto a rogito Notaio di Pordenone Controparte_1 Persona_1 dell'1.12.2014, rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Alaimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Privitera opposta
e nei confronti di
1 codice fiscale in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_4
pro tempore, con sede in NE (TV), via Vittorio Alfieri 1 e per essa CP_3
codice fiscale in persona legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale in Roma, via Gino Nais 16, quale mandataria con rappresentanza, in forza di procura speciale in atti, di codice fiscale , Controparte_5 P.IVA_3
con sede legale in NE (TV), via Vittorio Alfieri 1, a sua volta mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Alaimo Controparte_6 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Privitera, in Catania, via
Francesco Riso 95, giusta procura in atti;
terza interveniente volontaria
***
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3116/2018, emesso dal
[...]
Tribunale di Catania il 29.5.2018 e notificato il 28.6.2018, con il quale aveva Controparte_1
intimato loro il pagamento della somma di euro 24.656,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di rate impagate con riferimento al contratto di finanziamento (prestito personale) stipulato con in data 4.8.2010. Gli Controparte_7 opponenti hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo, eccependo l'usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di finanziamento, la capitalizzazione degli interessi debitori e l'illegittimità degli interessi di mora in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., nonché la carenza probatoria della documentazione prodotta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento.
Alla luce delle sollevate eccezioni, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento concesso dalla e, per l'effetto, revocare il decreto CP_7
ingiuntivo opposto, con conseguente rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti, previa disponenda consulenza tecnica d'ufficio.
2 Con comparsa di risposta depositata in data 11.1.2019 si è costituita in giudizio CP_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e, segnatamente, deducendo la
[...] legittimità dei tassi di interesse e l'adeguatezza della produzione documentale.
Nel corso del giudizio, in data 26.5.2020, si è costituita in qualità di Controparte_6
cessionaria del credito azionato dalla cedente (allegando e documentando la Controparte_1
cessione in suo favore del credito per cui è causa) facendo proprie le deduzioni e le richieste da quest'ultima avanzate in seno alla comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 22.11.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato a parte opposta termine per introdurre la domanda di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è stata disposta CTU diretta ad accertare il superamento della soglia usuraria.
All'udienza del 22.5.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tuttavia, con ordinanza del
32.11.2023 è stata disposta la rimessione sul ruolo della causa ed è stato conferito al CTU il mandato integrativo di rielaborare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB. All'esito del deposito della relazione integrativa, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni ed il giudice istruttore, a modifica della precedente ordinanza, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. senza termini.
2. Esposti i fatti, preliminarmente si osserva che, a mente dell'art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Ne consegue che l'intervenuto trasferimento del diritto da (società ingiungente) a Controparte_1 [...]
(terza intervenuta) non assume rilievo sotto il profilo processuale, dovendosi CP_6 ritenere che la causa prosegua tra originarie parti processuali, fatto salvo l'intervento in giudizio della cessionaria.
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
è parzialmente fondata. Parte_2
3.1 Giova premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da si Controparte_1
fondi sul contratto di prestito personale n. 18018916 dell'importo di euro 25.000, stipulato il
3 4.8.2010 tra (debitore principale) e Parte_1 Parte_2
(coobbligata), quali consumatori, ed Controparte_7
In relazione al rapporto contrattuale per cui è causa la banca opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 24.656,23, di cui: euro 19.957,53 per sorte capitale, euro
1.010,76 per interessi, euro 3.331,07 per interessi di mora ed euro 356,87 per spese.
3.2 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto l'usurarietà del tasso di interesse previsto in contratto, tenuto conto degli oneri e delle spese ivi pattuite.
La doglianza non merita accoglimento.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 19597/2020)
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda
provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, è ormai pacifico in giurisprudenza che
“La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come
conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022; Cass. sez. un.
19597/2020). Pertanto, ferma restando l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento n. 018018916 posto a fondamento della domanda monitoria, sottoscritto in data 4.8.2010, contiene una chiara indicazione del capitale finanziato, degli interessi (TAN 8,96% e TAEG 9,78%), della somma dovuta per la copertura assicurativa e delle spese di istruttoria, nonché delle condizioni generali;
è, inoltre, presente in atti copia del piano di ammortamento con il costo del finanziamento. Nel contratto si dà
4 atto della somma mutuata da restituire in rate mensili ed il creditore ha fornito prova documentale dell'erogazione nonché del successivo inadempimento degli obbligati.
Ciò detto, in ordine al presunto superamento della soglia usuraria si osserva che il consulente tecnico d'ufficio abbia escluso che gli interessi pattuiti in contratto superino la soglia usuraria di cui alla legge 108/1996.
Con riguardo agli interessi corrispettivi, il CTU ha rideterminato il TAEG nella percentuale del 12,257% (ma sul punto si veda infra), accertando che il tasso non superi la soglia usuraria del 17,325% prevista dal decreto ministeriale vigente al 4.8.2020 per la categoria di “credito personale”.
In merito agli interessi moratori, la determinazione del tasso soglia di mora è stata correttamente operata dal consulente facendo applicazione del criterio stabilito dalle Sezioni
Unite n. 19597/2020 (con la maggiorazione del 2,1% del tegm), nella misura pari al 20,475%.
Il criterio di calcolo correttamente utilizzato dal CTU ha consentito di escludere, anche con riguardo al tasso di mora, il superamento del limite previsto dalla legge 108/1996, atteso che il tasso moratorio previsto in contratto è stato determinato nella percentuale del 12,68%.
Per quanto sopra, deve escludersi che la pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori prevista in contratto superi la soglia usuraria.
3.2 In merito alla determinazione del TAEG, gli opponenti, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., hanno dedotto la nullità della clausola contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121, comma 2, e 125 bis, commi 6 e 7 d. lgs. 385/1993, affermando che il TAEG previsto in contratto non sia corrispondente a quello effettivo.
Il motivo di opposizione è fondato.
L'art. 121, comma 2, d. lgs. 385/1993 prevede che nel “costo totale del credito” siano inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori, compresi i premi assicurativi;
il successivo comma 3 demanda alla Banca d'Italia la specificazione dei costi compresi nel comma 2.
Le Istruzioni della Banca d'Italia, al punto C.4, prevedono l'elenco dei costi che devono essere inclusi e quelli che vanno esclusi dal TAEG, stabilendo, per quel che interessa ai fini per cui è causa, che:
- sono incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale
o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per
furto e incendio sui Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto
2009 - 14 - beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente
5 ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento
ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente” (punto 5);
- sono esclusi “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” (lett. d), aggiungendo nella parte finale che “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove
consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
Con riguardo alle spese di estinzione anticipata va condiviso il ragionamento operato dal consulente, che ha escluso dette spese dal calcolo del TAEG, in ossequio a quanto espressamente previsto dalle Istruzioni della Banca di Italia del 2009. In questi termini si è
pure espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai
fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato
del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2
bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. n. 8109/2022).
In ordine alla polizza assicurativa, invece, ritiene il decidente che la stessa debba essere inclusa nel calcolo del TAEG.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. civ., nn. 3025/2022, 22458/2018,
9298/2018 e 8806/2017) ha affermato il principio secondo cui, in relazione all'inclusione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione. Tuttavia, tale presunzione iuris tantum di collegamento può essere superata dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza rispetto alla garanzia della restituzione del finanziamento e, dunque, provando che il finanziamento ha
6 rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad es. polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.) oppure dimostrando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.
Alla luce di tali principi, l'onere di provare l'assenza di funzionalità della polizza assicurativa rispetto al prestito concesso – al fine di eliminare quella presunzione di collegamento funzionale oltre che negoziale tra i due contratti (polizza assicurativa e finanziamento) – grava sulla società erogante: quest'ultima deve dunque dimostrare, superando così la presunzione, che il finanziamento non è stato concesso per lo stesso importo, a parità di merito creditizio e durata, e che non vede come beneficiario-assicurato la stessa erogatrice del prestito. In sintesi, la finanziatrice deve offrire la prova che, sebbene la polizza assicurativa sia state sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento (collegamento temporale),
non sussiste alcun collegamento funzionale tra i due negozi, considerato che la polizza in questione non è volta a garantire il mancato pagamento delle rate del finanziamento cui accede. In altri termini, affinché valga la presunzione di collegamento negoziale tra la polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al prestito richiesto e che, quindi, il costo della prima concorra a determinare il t.e.g. del secondo, gli elementi dirimenti sono i seguenti: innanzitutto, che l'assicurazione sia finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito;
in secondo luogo, che il beneficiario sia indicato nell'ente creditore (o intermediario finanziario), dunque il soggetto erogante;
infine, che l'importo garantito sia pari a quello dovuto dal mutuatario.
Nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio idoneo a superare la presunzione suindicata, non avendo dimostrato l'assenza di collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo e che la polizza stipulata (c.d.
“Infortuni-Vita”) non fosse volta a garantire il rischio derivante dal mancato pagamento delle rate.
Per quanto sopra, deve ritenersi che il costo derivante dalla polizza assicurativa di euro
2.461,37 debba essere incluso ai fini della determinazione del TAEG.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, nella prima relazione depositata il 3.6.2022, ha calcolato il TAEG nella percentuale del 12,257% (comprensiva delle spese derivanti dalla polizza assicurativa).
7 Come correttamente evidenziato da parte opponente, la difformità tra il TAEG calcolato dal
CTU e quello indicato in contratto (9,78%) determina la nullità prescritta dall'art. 125 bis, comma 6, TUB secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Il comma 7 della citata disposizione stabilisce le conseguenze derivanti dalla sanzione della nullità suindicata, sancendo che “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole
contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
Il CTU, nella seconda relazione depositata il 19.3.2024, ha rideterminato il piano di ammortamento applicando il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e, con valutazione pienamente condivisibile in quanto scevra da vizi ed incongruenze, è pervenuto a rideterminare gli importi dovuti dai consumatori alla data della risoluzione del contratto (8.1.2015) nella somma di euro
15.740,71, di cui euro 14.219,16 a titolo di capitale scaduto, euro 1.447,12 quale saldo capitale a scadere ed euro 74,43 a titolo di interessi.
Il consulente ha, quindi, proceduto a calcolare l'importo residuo dovuto dai contraenti tenuto conto dei pagamenti dai medesimi eseguiti, secondo il meccanismo di imputazione previsto dall'art. 1194 c.c., calcolando un saldo residuo di euro 9.547,51.
Alla luce delle superiori considerazioni, a fronte dell'importo ingiunto di euro 24.656,23, la somma dovuta dagli opponenti ammonta ad euro 9.547,51, senza ulteriori interessi, secondo quanto previsto dal citato art. 125 bis, comma 7, TUB.
3.3 Non è fondato il motivo di opposizione concernente l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
In argomento si osserva che l'ammortamento cd. “alla francese” del finanziamento con rate di rimborso costanti nel tempo - come emerge dal piano depositato in atti (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) - prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo, in
8 quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati (essendo una parte della medesima rata) e non vengono capitalizzati.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e
del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Si è altresì osservato che non si riscontra un
effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a
restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata)
avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato". Con riferimento, in
particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di
ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del
divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra
l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il
contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale” (Cass. 1403/2025; Cass. sez. un. 15130/2024).
In applicazione di tali principi di diritto, va esclusa la nullità dedotta dagli opponenti in relazione al piano di ammortamento c.d. alla francese.
3.4 Va infine respinta anche la censura in tema di carenza probatoria della documentazione prodotta dalla società opposta in seno al giudizio monitorio.
Sul punto, occorre rilevare che se è corretto affermare che l'efficacia probatoria del certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione, gli estratti autentici delle scritture contabili e i 9 prospetti riepilogativi idonei a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo nell'eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già
attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 21 dicembre 2018, n. 33355).
Nel caso di specie, il credito vantato dall'opposta deriva dal contratto di finanziamento n.
18018916 stipulato con regolarmente sottoscritto da Controparte_7 Parte_3
e da (coobbligata), in data 4.8.2010 e prodotto in atti.
[...] Parte_2
Esso contiene chiara indicazione del capitale finanziato, degli interessi (TAN 8,96% e TAEG
9,78%), della somma dovuta per la copertura assicurativa e delle spese di istruttoria, nonché
delle condizioni generali;
è, inoltre, presente in atti copia del piano di ammortamento con il costo del finanziamento. Nel contratto in esame si dà atto della somma mutuata pari ad euro
25.000,00 da restituire mediante versamento di 120 rate mensili da 350 euro ed il creditore ha fornito prova dell'erogazione e dell'avvenuto pagamento delle rate sino alla n. 46 (doc. 7, pag.5).
4. In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3116/2018 e condanna degli opponenti,
[...]
e al pagamento in favore di e per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
essa della somma di euro 9.547,51. Controparte_6
5. In considerazione della consistente riduzione del credito vantato dall'opposta per effetto della nullità rilevata, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in ragione di un terzo ciascuno.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13867/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3116/2018 emesso dal Parte_2
Tribunale di Catania;
condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
della somma di euro 9.547,51 in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_6
10 compensa tra le parti le spese processuali;
pone a carico di tutte le parti, in ragione di un terzo ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 6 marzo 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 13867/2018 R.G., avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
e , nata a Gdanzk in [...] C.F._1 Parte_2
28.1.1982, codice fiscale , rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
Elisabetta Schillaci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, via Vincenzo
Giuffrida 45, giusta procura in atti;
opponenti contro codice fiscale, partita iva e iscrizione nel registro delle imprese di SO n. Controparte_1
, con sede in NE (prov. di SO), via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante in carica, dott. e per essa proposta da in persona CP_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, dott. con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. CP_4
16 - P.I. e C.F. , quale mandataria con rappresentanza di - con P.IVA_2 Controparte_5 sede legale in NE (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di SO , quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_3 rappresentanza di giusta procura per atto a rogito Notaio di Pordenone Controparte_1 Persona_1 dell'1.12.2014, rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Alaimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Privitera opposta
e nei confronti di
1 codice fiscale in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_4
pro tempore, con sede in NE (TV), via Vittorio Alfieri 1 e per essa CP_3
codice fiscale in persona legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale in Roma, via Gino Nais 16, quale mandataria con rappresentanza, in forza di procura speciale in atti, di codice fiscale , Controparte_5 P.IVA_3
con sede legale in NE (TV), via Vittorio Alfieri 1, a sua volta mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Alaimo Controparte_6 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Privitera, in Catania, via
Francesco Riso 95, giusta procura in atti;
terza interveniente volontaria
***
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3116/2018, emesso dal
[...]
Tribunale di Catania il 29.5.2018 e notificato il 28.6.2018, con il quale aveva Controparte_1
intimato loro il pagamento della somma di euro 24.656,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di rate impagate con riferimento al contratto di finanziamento (prestito personale) stipulato con in data 4.8.2010. Gli Controparte_7 opponenti hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo, eccependo l'usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di finanziamento, la capitalizzazione degli interessi debitori e l'illegittimità degli interessi di mora in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., nonché la carenza probatoria della documentazione prodotta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento.
Alla luce delle sollevate eccezioni, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento concesso dalla e, per l'effetto, revocare il decreto CP_7
ingiuntivo opposto, con conseguente rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti, previa disponenda consulenza tecnica d'ufficio.
2 Con comparsa di risposta depositata in data 11.1.2019 si è costituita in giudizio CP_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e, segnatamente, deducendo la
[...] legittimità dei tassi di interesse e l'adeguatezza della produzione documentale.
Nel corso del giudizio, in data 26.5.2020, si è costituita in qualità di Controparte_6
cessionaria del credito azionato dalla cedente (allegando e documentando la Controparte_1
cessione in suo favore del credito per cui è causa) facendo proprie le deduzioni e le richieste da quest'ultima avanzate in seno alla comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 22.11.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato a parte opposta termine per introdurre la domanda di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è stata disposta CTU diretta ad accertare il superamento della soglia usuraria.
All'udienza del 22.5.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tuttavia, con ordinanza del
32.11.2023 è stata disposta la rimessione sul ruolo della causa ed è stato conferito al CTU il mandato integrativo di rielaborare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB. All'esito del deposito della relazione integrativa, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni ed il giudice istruttore, a modifica della precedente ordinanza, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. senza termini.
2. Esposti i fatti, preliminarmente si osserva che, a mente dell'art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Ne consegue che l'intervenuto trasferimento del diritto da (società ingiungente) a Controparte_1 [...]
(terza intervenuta) non assume rilievo sotto il profilo processuale, dovendosi CP_6 ritenere che la causa prosegua tra originarie parti processuali, fatto salvo l'intervento in giudizio della cessionaria.
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
è parzialmente fondata. Parte_2
3.1 Giova premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da si Controparte_1
fondi sul contratto di prestito personale n. 18018916 dell'importo di euro 25.000, stipulato il
3 4.8.2010 tra (debitore principale) e Parte_1 Parte_2
(coobbligata), quali consumatori, ed Controparte_7
In relazione al rapporto contrattuale per cui è causa la banca opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 24.656,23, di cui: euro 19.957,53 per sorte capitale, euro
1.010,76 per interessi, euro 3.331,07 per interessi di mora ed euro 356,87 per spese.
3.2 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto l'usurarietà del tasso di interesse previsto in contratto, tenuto conto degli oneri e delle spese ivi pattuite.
La doglianza non merita accoglimento.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 19597/2020)
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda
provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, è ormai pacifico in giurisprudenza che
“La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come
conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022; Cass. sez. un.
19597/2020). Pertanto, ferma restando l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento n. 018018916 posto a fondamento della domanda monitoria, sottoscritto in data 4.8.2010, contiene una chiara indicazione del capitale finanziato, degli interessi (TAN 8,96% e TAEG 9,78%), della somma dovuta per la copertura assicurativa e delle spese di istruttoria, nonché delle condizioni generali;
è, inoltre, presente in atti copia del piano di ammortamento con il costo del finanziamento. Nel contratto si dà
4 atto della somma mutuata da restituire in rate mensili ed il creditore ha fornito prova documentale dell'erogazione nonché del successivo inadempimento degli obbligati.
Ciò detto, in ordine al presunto superamento della soglia usuraria si osserva che il consulente tecnico d'ufficio abbia escluso che gli interessi pattuiti in contratto superino la soglia usuraria di cui alla legge 108/1996.
Con riguardo agli interessi corrispettivi, il CTU ha rideterminato il TAEG nella percentuale del 12,257% (ma sul punto si veda infra), accertando che il tasso non superi la soglia usuraria del 17,325% prevista dal decreto ministeriale vigente al 4.8.2020 per la categoria di “credito personale”.
In merito agli interessi moratori, la determinazione del tasso soglia di mora è stata correttamente operata dal consulente facendo applicazione del criterio stabilito dalle Sezioni
Unite n. 19597/2020 (con la maggiorazione del 2,1% del tegm), nella misura pari al 20,475%.
Il criterio di calcolo correttamente utilizzato dal CTU ha consentito di escludere, anche con riguardo al tasso di mora, il superamento del limite previsto dalla legge 108/1996, atteso che il tasso moratorio previsto in contratto è stato determinato nella percentuale del 12,68%.
Per quanto sopra, deve escludersi che la pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori prevista in contratto superi la soglia usuraria.
3.2 In merito alla determinazione del TAEG, gli opponenti, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., hanno dedotto la nullità della clausola contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121, comma 2, e 125 bis, commi 6 e 7 d. lgs. 385/1993, affermando che il TAEG previsto in contratto non sia corrispondente a quello effettivo.
Il motivo di opposizione è fondato.
L'art. 121, comma 2, d. lgs. 385/1993 prevede che nel “costo totale del credito” siano inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori, compresi i premi assicurativi;
il successivo comma 3 demanda alla Banca d'Italia la specificazione dei costi compresi nel comma 2.
Le Istruzioni della Banca d'Italia, al punto C.4, prevedono l'elenco dei costi che devono essere inclusi e quelli che vanno esclusi dal TAEG, stabilendo, per quel che interessa ai fini per cui è causa, che:
- sono incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale
o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per
furto e incendio sui Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto
2009 - 14 - beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente
5 ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento
ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente” (punto 5);
- sono esclusi “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” (lett. d), aggiungendo nella parte finale che “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove
consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
Con riguardo alle spese di estinzione anticipata va condiviso il ragionamento operato dal consulente, che ha escluso dette spese dal calcolo del TAEG, in ossequio a quanto espressamente previsto dalle Istruzioni della Banca di Italia del 2009. In questi termini si è
pure espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai
fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato
del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2
bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. n. 8109/2022).
In ordine alla polizza assicurativa, invece, ritiene il decidente che la stessa debba essere inclusa nel calcolo del TAEG.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. civ., nn. 3025/2022, 22458/2018,
9298/2018 e 8806/2017) ha affermato il principio secondo cui, in relazione all'inclusione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione. Tuttavia, tale presunzione iuris tantum di collegamento può essere superata dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza rispetto alla garanzia della restituzione del finanziamento e, dunque, provando che il finanziamento ha
6 rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad es. polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.) oppure dimostrando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.
Alla luce di tali principi, l'onere di provare l'assenza di funzionalità della polizza assicurativa rispetto al prestito concesso – al fine di eliminare quella presunzione di collegamento funzionale oltre che negoziale tra i due contratti (polizza assicurativa e finanziamento) – grava sulla società erogante: quest'ultima deve dunque dimostrare, superando così la presunzione, che il finanziamento non è stato concesso per lo stesso importo, a parità di merito creditizio e durata, e che non vede come beneficiario-assicurato la stessa erogatrice del prestito. In sintesi, la finanziatrice deve offrire la prova che, sebbene la polizza assicurativa sia state sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento (collegamento temporale),
non sussiste alcun collegamento funzionale tra i due negozi, considerato che la polizza in questione non è volta a garantire il mancato pagamento delle rate del finanziamento cui accede. In altri termini, affinché valga la presunzione di collegamento negoziale tra la polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al prestito richiesto e che, quindi, il costo della prima concorra a determinare il t.e.g. del secondo, gli elementi dirimenti sono i seguenti: innanzitutto, che l'assicurazione sia finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito;
in secondo luogo, che il beneficiario sia indicato nell'ente creditore (o intermediario finanziario), dunque il soggetto erogante;
infine, che l'importo garantito sia pari a quello dovuto dal mutuatario.
Nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio idoneo a superare la presunzione suindicata, non avendo dimostrato l'assenza di collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo e che la polizza stipulata (c.d.
“Infortuni-Vita”) non fosse volta a garantire il rischio derivante dal mancato pagamento delle rate.
Per quanto sopra, deve ritenersi che il costo derivante dalla polizza assicurativa di euro
2.461,37 debba essere incluso ai fini della determinazione del TAEG.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, nella prima relazione depositata il 3.6.2022, ha calcolato il TAEG nella percentuale del 12,257% (comprensiva delle spese derivanti dalla polizza assicurativa).
7 Come correttamente evidenziato da parte opponente, la difformità tra il TAEG calcolato dal
CTU e quello indicato in contratto (9,78%) determina la nullità prescritta dall'art. 125 bis, comma 6, TUB secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Il comma 7 della citata disposizione stabilisce le conseguenze derivanti dalla sanzione della nullità suindicata, sancendo che “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole
contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
Il CTU, nella seconda relazione depositata il 19.3.2024, ha rideterminato il piano di ammortamento applicando il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e, con valutazione pienamente condivisibile in quanto scevra da vizi ed incongruenze, è pervenuto a rideterminare gli importi dovuti dai consumatori alla data della risoluzione del contratto (8.1.2015) nella somma di euro
15.740,71, di cui euro 14.219,16 a titolo di capitale scaduto, euro 1.447,12 quale saldo capitale a scadere ed euro 74,43 a titolo di interessi.
Il consulente ha, quindi, proceduto a calcolare l'importo residuo dovuto dai contraenti tenuto conto dei pagamenti dai medesimi eseguiti, secondo il meccanismo di imputazione previsto dall'art. 1194 c.c., calcolando un saldo residuo di euro 9.547,51.
Alla luce delle superiori considerazioni, a fronte dell'importo ingiunto di euro 24.656,23, la somma dovuta dagli opponenti ammonta ad euro 9.547,51, senza ulteriori interessi, secondo quanto previsto dal citato art. 125 bis, comma 7, TUB.
3.3 Non è fondato il motivo di opposizione concernente l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
In argomento si osserva che l'ammortamento cd. “alla francese” del finanziamento con rate di rimborso costanti nel tempo - come emerge dal piano depositato in atti (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) - prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo, in
8 quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati (essendo una parte della medesima rata) e non vengono capitalizzati.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e
del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Si è altresì osservato che non si riscontra un
effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a
restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata)
avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato". Con riferimento, in
particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di
ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del
divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra
l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il
contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale” (Cass. 1403/2025; Cass. sez. un. 15130/2024).
In applicazione di tali principi di diritto, va esclusa la nullità dedotta dagli opponenti in relazione al piano di ammortamento c.d. alla francese.
3.4 Va infine respinta anche la censura in tema di carenza probatoria della documentazione prodotta dalla società opposta in seno al giudizio monitorio.
Sul punto, occorre rilevare che se è corretto affermare che l'efficacia probatoria del certificato conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione, gli estratti autentici delle scritture contabili e i 9 prospetti riepilogativi idonei a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo nell'eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già
attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 21 dicembre 2018, n. 33355).
Nel caso di specie, il credito vantato dall'opposta deriva dal contratto di finanziamento n.
18018916 stipulato con regolarmente sottoscritto da Controparte_7 Parte_3
e da (coobbligata), in data 4.8.2010 e prodotto in atti.
[...] Parte_2
Esso contiene chiara indicazione del capitale finanziato, degli interessi (TAN 8,96% e TAEG
9,78%), della somma dovuta per la copertura assicurativa e delle spese di istruttoria, nonché
delle condizioni generali;
è, inoltre, presente in atti copia del piano di ammortamento con il costo del finanziamento. Nel contratto in esame si dà atto della somma mutuata pari ad euro
25.000,00 da restituire mediante versamento di 120 rate mensili da 350 euro ed il creditore ha fornito prova dell'erogazione e dell'avvenuto pagamento delle rate sino alla n. 46 (doc. 7, pag.5).
4. In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3116/2018 e condanna degli opponenti,
[...]
e al pagamento in favore di e per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
essa della somma di euro 9.547,51. Controparte_6
5. In considerazione della consistente riduzione del credito vantato dall'opposta per effetto della nullità rilevata, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in ragione di un terzo ciascuno.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13867/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3116/2018 emesso dal Parte_2
Tribunale di Catania;
condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
della somma di euro 9.547,51 in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_6
10 compensa tra le parti le spese processuali;
pone a carico di tutte le parti, in ragione di un terzo ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio in atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 6 marzo 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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