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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice Ausiliario
nella causa civile iscritta al n. 4274 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, a cui è stata riunita la causa civile iscritta al n.
4749 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardo Cartoni, Parte_1
come da procura in atti
ATTORE E CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Boni e Controparte_1
Stefania Casanova, come da procura in atti
ATTRICE E CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
e quali eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4
, non costituiti Persona_1 CP_5
r.g. n. 1 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Giudizio di rinvio dalla Suprema Corte che ha cassato, con ordinanza n. 7684/2019, la sentenza n. 5297/2016 della Corte d'Appello di
Roma, depositata in data 8 settembre 2016
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7684/2019, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: , con citazione notificata in data Controparte_1
21/12/2001, dopo aver premesso di essere divenuta proprietaria - in conseguenza di decreto di trasferimento emesso il 7/2/2001 nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro e CP_3 CP_2
- di un immobile sito in Canino, via col di Lana 10, Controparte_6
costituito da un appartamento al piano terreno con garage, un appartamento al primo piano ed un sottotetto, insistenti sulle particelle 705 e 706 del f. 28 del Comune di Canino, ha dedotto che tale immobile, al pari degli adiacenti terreni e degli immobili siti in Canino e riportati al foglio 28, particelle 703
e 704, era stato originariamente di proprietà di Parte_1 [...]
ed e che gli stessi, in data 20/4/1985, CP_5 Persona_1
avevano alienato il terreno individuato con le particelle 705 e 706 ad e i quali, subentrando nella titolarità della CP_3 CP_2
concessione edilizia richiesta da con domande del Parte_1
20/11/1984 e del 5/4/1985, avevano proseguito e concluso i lavori assentiti.
L'attrice, quindi, ribadendo che l'immobile di sua proprietà non aveva accesso dalla pubblica via ed aveva invece come unico accesso dal retro del fabbricato attraverso la particella 704, ha dedotto che tale acceso era stato arbitrariamente ed illegittimamente chiuso dai con un cancello Parte_1
di ferro del quale le veniva rifiutata la chiave e che le era pertanto precluso l'accesso al suo immobile.
r.g. n. 2 L'attrice, poi, evidenziando che già il progetto di ristrutturazione presentato a suo tempo dai e poi l'esecuzione dei lavori oggetto Parte_1
della concessione sin dal 1985 avevano costituito una servitù di passaggio sulla particella 704 in favore del fabbricato di sua proprietà situato sulle particelle 705 e 706, tant'è che unitamente alla famiglia, CP_3
aveva effettivamente utilizzato tale passaggio sin dal 1985, ha convenuto in giudizio ed per veder Parte_1 CP_5 Persona_1
accertata la sussistenza della predetta servitù di passaggio pedonale e con automezzi.
ed si sono Parte_1 CP_5 Persona_1
costituiti in giudizio e, dopo aver dedotto che precedente CP_3
proprietario dell'immobile dell'attrice, aveva esercitato il passaggio per mera tolleranza e che l'immobile della aveva comunque accesso Pt_2
alla pubblica via, hanno chiesto il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio rivendicata con l'atto di citazione.
Il tribunale di Viterbo, con sentenza del 10/4/2012, ha rigettato la domanda ed accolto, invece, la domanda riconvenzionale dei convenuti, dichiarando l'inesistenza della servitù di passaggio.
ha proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1
tribunale, cui hanno resistito ed Parte_1 CP_5 Per_1
[...]
La corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, dichiarato costituita per destinazione del padre di famiglia la servitù di passaggio pedonale e con automezzi a carico della particella 704 del foglio 28 del Comune di Canino di proprietà di
[...]
ed ed a favore delle Parte_1 CP_5 Persona_1
particelle 705 e 706 dello stesso foglio di proprietà di . Controparte_1
La corte, in particolare, ha premesso, in fatto, che: - il fondo sito in r.g. n. 3 Canino e identificato con le particelle 703, 704, 705 e 706 è appartenuto ad un unico proprietario, costituito da più soggetti in comunione indivisa, e cioè ed Controparte_7 Parte_1 CP_5 Per_1
- in data 20/11/1984, ha chiesto la concessione
[...] Parte_1
edilizia per l'immobile oggi di proprietà della;
- la concessione, CP_1
rilasciata in data 12/12/1984, aveva ad oggetto l'ampliamento, la ristrutturazione e la sopraelevazione di un fabbricato posto sulla particella
705, con la realizzazione di un nuovo immobile composto da un piano terra con garage, primo e secondo piano;
- l'accesso a tutti e tre i piani dell'edificio era previsto, sin dal progetto originario, attraverso la particella
704, trattandosi dell'unico accesso effettivo all'immobile e alle sue pertinenze;
- in data 19/1/1985, ha chiesto – ed ottenuto dal Parte_1
Comune - l'autorizzazione ad eseguire una variante in corso d'opera, che riguardava soltanto la divisione interna all'edificio, senza apportare alcuna modifica in ordine alle modalità di accesso al fabbricato;
- in data
20/4/1985, i hanno proceduto allo scioglimento della comunione Parte_1
e, previa liquidazione della quota di hanno alienato le Controparte_7
particelle 705 e 706 ad e i CP_3 CP_2 Controparte_6
quali, subentrando nella proprietà e nella concessione ad edificare, hanno completato i lavori secondo quanto previsto nelle concessioni rilasciate ai
La corte, quindi, in forza di tali fatti, ha rilevato che "gli Parte_1
immobili oggi di proprietà e quelli oggi di proprietà Parte_1 CP_1
costituivano un unico compendio proprietario (ancorché con più titolari pro indiviso)", che "tale stato di cose si è mantenuto anche successivamente allo scioglimento della comunione", che "la proprietà era ancora unica quando è stata presentata l'istanza di concessione per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato sulla particella 705 e la successiva istanza di variante, con asservimento della particella 704 all'accesso del nuovo realizzando immobile" e che "la concreta separazione dei fondi si è
r.g. n. 4 realizzata solo quando le particelle 705 e 706 sono state dai Parte_1
vendute ad , e nello stato CP_3 CP_2 Controparte_6
di fatto e di diritto determinato anche in forza delle richiamate concessioni".
La corte, quindi, ha ritenuto che, nella specie, fossero sussistenti tutte le condizioni previste dall'art. 1062 c.c. per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, risultando documentalmente provato che il fondo originariamente appartenesse ad un unico proprietario, così come dalla concessione edilizia (volta alla ristrutturazione dell'immobile oggi di proprietà della ) risulta evidente che l'accesso all'immobile CP_1
oggi di proprietà della è stato previsto e realizzato attraverso la CP_1
porzione di terreno facente parte della particella 704 con accesso diretto dal fronte stradale: "l'asservimento della porzione della particella 704 per l'accesso al fabbricato sulla particella 705 e 706 si evince non solo dall'obiettivo stato dei luoghi, ma anche dall'opera permanente e visibile costituita dalla scala che consente l'ingresso ad ogni singolo piano dell'immobile ed alla quale si può accedere passando necessariamente attraverso la particella 704 e dal fatto che l'accesso al locale della particella
706 non può che avvenire per la medesima particella 704", aggiungendo che tale scala, così come il garage, esistenti ab origine sulle particelle 705 e
706 e riportati nell'originaria planimetria, rappresentano opere visibili e permanenti, accessibili esclusivamente dal passaggio previsto dalla particella 704, le quali, in definitiva, dimostrano che l'originario proprietario ha posto in essere, tra i due fondi, una situazione di subordinazione o servizio, corrispondente al contenuto di una servitù. Del resto, ha osservato ancora la corte, al momento della divisione dell'originaria unica proprietà con trasferimento di parte della stessa
(particelle 705 e 706) ai sig.ri i non hanno fatto emergere CP_3 Parte_1
alcuna volontà contraria al sorgere della servitù per destinazione del padre r.g. n. 5 di famiglia. ed con ricorso spedito per la Parte_1 Persona_1
notifica il 2/2/2017, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d'appello, dichiaratamente notificata il 5/2/2016.
Ha resistito con controricorso notificato in data Controparte_1
3/3/2017.
è rimasta intimata. CP_5
ed hanno depositato memoria”. Parte_1 Persona_1
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo, e, per l'effetto, ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Roma, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione.
Queste le argomentazioni della Suprema Corte poste a fondamento della decisione:
“1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2697 e 1079 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'attrice aveva assolto all'onere che grava su chi agisce in confessoria servitutis, e cioè di provare l'esistenza della servitù, laddove, in realtà, l'attrice non ha adempiuto all'onere di dimostrate- l'esistenza delle opere apparenti e la loro destinazione all'esercizio della servitù. La , pertanto, hanno concluso i CP_1
ricorrenti, non ha superato la presunzione di libertà del fondo di loro proprietà, non consentendo il materiale probatorio di sostenere l'esistenza di opere permanenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 1062 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che sussistessero le condizioni per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, omettendo, in tal modo, di considerare che il momento fondamentale è quello della r.g. n. 6 divisione del fondo originariamente appartenuto ad un unico proprietario, rimanendo, invece, irrilevanti le modifiche successive. Nel caso di specie, la variante di concessione edilizia, a seguito della quale l'accesso all'immobile diviene possibile solo attraverso la particella 704, è, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, posteriore al momento in cui, in data 20/4/1985, le particelle 705 e 706 sono state vendute ai fratelli ed a , in quanto approvata in CP_3 Controparte_6
data 28/6/1985. L'opera permanente è, dunque, posteriore rispetto alla data di divisione dei fondi ed è, pertanto, irrilevante ai fini previsti dall'art. 1062
c.c. In ogni caso, hanno aggiunto i ricorrenti, l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia non richiede l'esistenza di un progetto ma una situazione concreta ed effettiva che costituisca la dominanza di un fondo rispetto all'altro: è necessario, cioè, che l'unico proprietario abbia realizzato le opere apparenti destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù prima della divisione dei fondi. Nel giudizio, invece, hanno aggiunto i ricorrenti, non v'è alcuna prova che ciò sia avvenuto.
3. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo. La corte d'appello, infatti, ha ritenuto, in fatto, che "l'asservimento della porzione della particella 704 per l'accesso al fabbricato sulla particella 705 e 706 si evince non solo dall'obiettivo stato dei luoghi, ma anche dall'opera permanente e visibile costituita dalla scala che consente l'ingresso ad ogni singolo piano dell'immobile ed alla quale si può accedere passando necessariamente attraverso la particella 704 e dal fatto che l'accesso al locale della particella 706 non può che avvenire per la medesima particella
704". La corte, tuttavia, pur aggiungendo che la predetta scala, così come il garage, esistenti ab origine sulle particelle 705 e 706 e riportati nell'originaria planimetria, rappresentano opere visibili e permanenti, accessibili esclusivamente dal passaggio previsto dalla particella 704, non ha accertato, con la dovuta precisione, attraverso la precisa indicazione r.g. n. 7 dell'epoca di realizzazione della scala e di predisposizione della pur invocata planimetria, che le predette opere permanenti destinate all'esercizio della servitù siano state predisposte dall'unico proprietario già al momento in cui, con l'atto stipulato in data 20/4/1985, il complesso immobiliare è stato diviso fra più proprietari. Eppure, com'è noto, il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, dev'essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme (Cass. n. 10662 del 2015, in motiv.)”.
, nel riassumere il presente giudizio, ha chiesto Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma, quale Giudice di rinvio ex art. 392
c.p.c., dato comunque atto che la sentenza della Corte di Appello di Roma non è stata impugnata da , per la quale pertanto la decisione CP_5
deve ritenersi cosa giudicata in senso formale e sostanziale, accogliere l'appello formulato dalla istante contro la sentenza del Tribunale di
Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, numero 103/12 del 10 aprile
2012, respingere la domanda riconvenzionale di controparte, accogliere la domanda principale di , accertare e statuire che, in favore Controparte_1
dell'edificio acquistato dalla appellante ( Foglio 28 del Comune di Canino con le particelle 705 e 706) si è costituita, per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., nei confronti della area indicata in
Catasto del Comune di Canino ( Foglio 28, particella n. 704), servitù di passaggio pedonale e attraverso automezzi. Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio”.
Ha dedotto che gli originari proprietari dell'immobile sito in Canino in
Via Col di Lana n. 10, dalla medesima acquistato in forza del decreto di r.g. n. 8 trasferimento del 7 febbraio 2001 emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare dinanzi il Tribunale di Viterbo ( n.r.g. 222 del 1988) contro e erano CP_3 CP_2 Controparte_6
, e i quali il 20 Parte_1 Persona_1 CP_5
novembre 1984 avevano inoltrato al Comune di Canino una domanda di concessione edilizia, poi accolta, per l'ampliamento e la ristrutturazione di un piccolo e vetusto fabbricato che si trovava sulla particella 705; in data 5 aprile 1985 aveva poi presentato una domanda di variante Parte_1
in corso d'opera che confermava e prevedeva l'accesso alle abitazioni del fabbricato attraverso una zona posta sul retro dell'edificio ( la particella
704) e non attraverso la pubblica via;
in data 20 aprile 1985 i Parte_1
alienavano ( atto del 1985 a rogito dott. n. rep. 32944/1745) Persona_2
il lotto di terreno edificabile individuato con le particelle 705 e 706 ad e che subentravano nella titolarità della CP_3 CP_2
concessione ad edificare.
Dunque, l'immobile dalla medesima acquisito nel 2001 presentava un unico accesso sul retro del fabbricato (e non direttamente sulla pubblica via
Col di Lana) che si esercitava attraverso una scala esterna all'edificio la quale consentiva un ingresso autonomo a ciascun piano;
alla riferita scala si accedeva attraverso un piccolo terreno (la particella 704) di proprietà dei delimitato da un cancello in ferro, che non le consentiva di Parte_1
accedere alla sua proprietà, in quanto i convenuti, proprietari del terreno, si erano rifiutati di consegnarle la chiave.
Tanto dedotto, ha affermato l'illegittimità ed arbitrarietà del comportamento dei convenuti in quanto “i prima, e, dopo, gli Parte_1
acquirenti degli immobili individuati con le particelle 705 e 706 CP_3
e ), avevano, in esecuzione dei lavori assentiti dalla
[...] CP_2
concessione edilizia, predisposto, sin dal 1985, una situazione di asservimento della particella individuata al Foglio 28 con la particella 704
r.g. n. 9 (di proprietà dei ove si trovava il cancello in ferro sopra Parte_1
descritto, in favore del fabbricato situato sulle particelle 705 e 706, dal momento che l'unica modalità di passaggio all'indicato edificio era costituita dall'uso del citato terreno”.
Ed inoltre, ha osservato , e la sua Controparte_1 CP_3
famiglia avevano effettivamente utilizzato il citato passaggio sin dal 1985 e fino al 2001, come risultava dal certificato di residenza del suddetto che attestava come dal 1985 il suddetto aveva risieduto, non soltanto anagraficamente, nell'edificio in questione.
ha evidenziato che quanto dalla medesima Controparte_1
prospettato era stato confermato in sede testimoniale e dalla perizia di parte redatta in data 10 giugno 2002 dal geom. , dalla quale Persona_3
si ricava che l'accesso ai due appartamenti poteva avvenire soltanto attraverso una scala di collegamento posta nel prospetto retrostante alla via pubblica, in quanto il fabbricato è a filo stradale con Via Col di Lana e, sul prospetto a detta strada, esistono soltanto aperture finestrate;
il consulente di parte, dunque, ha sostenuto che l'unico accesso possibile agli appartamenti, al locale sottotetto e al garage era quello che attraversava la porzione di area distinta catastalmente al Foglio 28 particella 704 chiusa da un cancello in ferro, di proprietà dei Parte_1
Il testimone, geometra incaricato della stima Tes_1
dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, ha precisato che la particella 704, ove insiste il cancello in ferro che permette l'accesso all'edificio della , “è indicata sul progetto architettonico CP_1
unitamente alle particelle 703,705,706 quale planimetria della zona interessata alla costruzione del fabbricato” e che “l'accesso da me eseguito per effettuare la stima dell'immobile è avvenuto transitando attraverso la particella 704 attraverso una scala posta sulla stessa particella” concludendo che “ non vi sono altri accessi”. La testimone, , Tes_2
r.g. n. 10 architetto responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Canino, ha affermato che “sia nel progetto originario che nella variante rispettivamente del 1984…e del 1985…., l'ingresso era previsto nell'area interna che ricade nella particella 704” e che “nella presentazione del progetto originario ritengo che le particelle, compresa la 704, erano della stessa persona cioè appartenevano allo stesso proprietario (…) dalla documentazione, originariamente risulta che la struttura aveva accesso da via Col di Lana e dalla particella 709 (..) con la approvazione della ristrutturazione, l'abitazione aveva accesso unico sulla particella 704 e rimaneva l' accesso al magazzino da via Col di Lana (…) con la variante del 1985, i proprietari hanno cambiato destinazione d'uso al fabbricato dell'area magazzino ad abitazione creando un accesso all'interno dell'area attraverso la particella 704”.
Dunque, ad avviso dell'appellante, la testimone , tecnico Tes_2
del comune di Canino, ha fatto cronologicamente risalire a prima del 1985
(non dopo) la situazione in cui era possibile accedere all'edificio in questione direttamente da Via Col di Lana.
Secondo un ulteriore dato significativo e rilevante Controparte_1
sul piano probatorio, al fine di addurre elementi che permettano di comprendere il momento temporale a cui risalgono le opere visibili e permanenti, è il progetto di variante in corso d'opera richiesto da in data 19 gennaio 1985 e approvato in data 28 giugno Parte_1
1985, posto che si legge nella domanda che “ la variante, come dimostrato nel progetto che si allega in duplice copia, consiste in modifiche della distribuzione interna, in modifiche delle aperture e, in particolare, in una riduzione della superficie della abitazione al primo piano”.
Da ciò si desume che i lavori assentiti con la concessione in variante per la esecuzione di opere non hanno in alcun modo modificato lo stato di asservimento della particella 704 al servizio della costruzione edificata r.g. n. 11 sulle particelle 705 e 706, già prevista e disposta con la prima concessione edilizia n. 5517- 19/6 del 1984.
, nel riassumere il presente giudizio, ha chiesto di Parte_1
rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Viterbo di cui in epigrafe, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Ha dedotto che la variante della concessione edilizia, a seguito della quale l'accesso all'immobile di causa è divenuto possibile solo attraverso la particella 704, è posteriore alla data di divisione dei fondi.
Difatti, se è vero che la richiesta di variante è anteriore alla divisione del fondo (poiché presentata il 19.1.1985) è altrettanto vero che la variante di concessione è stata approvata in data 28.6.1985, quindi dopo la divisione del fondo, e presenta la seguente clausola: “Vista la richiesta di voltura in data 1_6_85 prot. 2586 e l'allegato contratto di trasferimento della proprietà la presente concessione edilizia viene volturata a nome di
[...]
e ” (p. 4 variante di concessione, all. 7 e 8 prodotti CP_2 CP_3
nel fascicolo di parte di primo grado).
Ne consegue, ad avviso di che l'opera permanente è Parte_1
comunque posteriore alla data di divisione del fondo, e, pertanto, è assolutamente irrilevante ai fini dell'art. 1062 del Codice Civile.
Ciò, secondo la sua prospettazione, è perfettamente in linea con le dichiarazioni dei due testi i quali hanno affermato l'esistenza di un CP_3
accesso diretto da Via Col di Lana, poi mutato in finestra, a seguito proprio della variante in concessione.
In ogni caso, “per l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia non è sufficiente l'esistenza di un progetto (seppure approvato) ma è necessaria una situazione concreta ed effettiva che costituisca la dominanza di un fondo rispetto all'altro; per dirla in altri termini, non è ammissibile una servitù per destinazione potenziale del padre di famiglia.
r.g. n. 12 L'unico proprietario deve aver già realizzato le opere apparenti destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù, prima della divisione dei fondi.
Nel presente giudizio, non vi è la minima prova che ciò sia avvenuto”.
Riuniti i due giudizi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Si premette che la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi appartenenti in origine allo stesso proprietario siano stati posti da lui con segni visibili in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, e, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta, allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto.
Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè la esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù e rivelatrici della sua esistenza. Quel che conta in particolar modo nella costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, che avviene "ope legis" a titolo originario, in virtù di una situazione di subordinazione di un fondo rispetto all'altro, esistente al momento della cessazione dell'appartenenza di entrambi ad un unico proprietario, è la situazione oggettiva di fatto, non espressa attraverso una manifestazione di volontà, sia pure tacita o presunta, diretta a dar vita alla servitù, ma rivelatrice di per se stessa di quell'assoggettamento di un fondo, o di parte di esso, al servizio di un altro che, mentre in costanza della proprietà in testa a un unico titolare, si esplica "iure domini", si tramuta poi in un rapporto "iure servitutis".
Essenziali al riguardo sono i segni e le opere visibili e stabili, aventi un carattere strumentale all'esercizio della servitù, che devono rivelare in r.g. n. 13 modo palese e non equivoco il rapporto stabilitosi tra due fondi o tra due parti dello stesso fondo, originariamente appartenuti al medesimo proprietario, nel suo intrinseco contenuto e anche nella sua estensione.
Tanto premesso, si osserva che la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di appello di cui in epigrafe, accogliendo il secondo motivo di appello, ha osservato che, in linea con quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo i quali non vi era prova dell'esistenza di opere stabili destinate alla servitù di passaggio, al momento della divisione dei fondi, la Corte
d'Appello non ha accertato, con la dovuta precisione, attraverso la precisa indicazione dell'epoca di realizzazione della scala e di predisposizione della pur invocata planimetria, che le predette opere permanenti destinate all'esercizio della servitù siano state predisposte dall'unico proprietario già al momento in cui, con l'atto stipulato in data 20/4/1985, il complesso immobiliare è stato diviso fra più proprietari, ribadendo che senza tale prova non avrebbe potuto accogliersi la domanda, in quanto il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, dev'essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme.
Ebbene, bisognerà, pertanto, in questa sede verificare se in base alle deduzioni delle parti, alla documentazione versata in atti e alle dichiarazioni testimoniali, possa dirsi raggiunta la prova che al momento della divisione del fondo fossero già state realizzate le opere stabili e visibili destinate alla servitù.
Ad avviso dell'intestata Corte tale prova non si è raggiunta.
E' da escludere la rilevanza della perizia di parte depositata da
, non confermata in sede testimoniale, e comunque diretta Controparte_1
r.g. n. 14 ad accertare la situazione attuale, e, dunque, irrilevante per la ricostruzione dello stato dei luoghi al momento della divisione del fondo.
E' da escludersi, altresì, la rilevanza della perizia depositata nel procedimento esecutivo, in quanto ha accertato lo stato dei luoghi alla data del 2001, e, dunque, anch'essa non ha accertato lo stato dei luoghi al momento della divisione del fondo.
Anche l'esito testimoniale non è idoneo a fornire con certezza la data di realizzazione delle opere stabili e permanenti realizzate sul fondo, posto che i testimoni si sono riferiti all'anno 1985, senza ulteriore specificazione, mentre è importante stabilire la data esatta della realizzazione, al fine di comprendere se tali opere siano state costruite prima o dopo la data del 20 aprile 1985 in cui il fondo identificato alle particelle foglio
703/704/705/706 del foglio 28 del Comune di Canino è stato diviso.
Ed invero, solo se al momento della divisione erano già presenti le opere stabili e permanenti destinate alla servitù di passaggio può venire in rilievo l'istituto della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, non anche ove tali opere siano state realizzate successivamente alla divisione.
Neanche dalla documentazione versata in atti può evincersi tale essenziale dato.
Ed inoltre, costituisce circostanza pacifica, oltre che confermata in sede testimoniale da architetto responsabile dell'ufficio Tes_2
tecnico del comune di Canino, che prima dei lavori l'accesso alle particelle
705 e 706 avveniva dalla strada Col di Lana.
La concessione edilizia “per la ristrutturazione ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato per civile abitazione” è stata rilasciata a il 12 dicembre 1984. Parte_1
Si legge in tale concessione che i lavori devono iniziare entro un anno dalla data della concessione e devono essere ultimati entro tre anni dalla r.g. n. 15 data stessa.
in data 19 gennaio 1985 ha presentato domanda di Parte_1
variante in corso d'opera, la quale è stata rilasciata in favore dei nuovi acquirenti il 28 giugno 1985.
Ciò significa che i lavori determinanti, ad avviso di , Controparte_1
la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia sono iniziati dai comproprietari dell'unico fondo, e sono proseguiti, Parte_1
dopo la divisione del fondo, dai nuovi acquirenti, rimanendo incerto, in difetto di ogni prova, la data in cui si è realizzato l'asservimento del fondo di cui alla particella 704 alle particelle 705 e 706, attraverso la realizzazione della scala di accesso e la chiusura dell'accesso su via Col di
Lana.
Sarebbe stato onere di dimostrare che al momento Controparte_1
della divisione del fondo (20 aprile 1985) i comproprietari Parte_1
avessero già realizzato le opere stabili e visibili destinate all'esercizio del passaggio in favore del fondo di cui alle particella 705 e 706, rivelatrici dell'assoggettamento del fondo di cui alla particella 704.
In realtà, non ha neanche dedotto tale circostanza, Controparte_1
tanto che ha precisato “ i prima, e, dopo, gli acquirenti degli Parte_1
immobili individuati con le particelle 705 e 706 e ), CP_3 CP_2
avevano, in esecuzione dei lavori assentiti dalla concessione edilizia, predisposto, sin dal 1985, una situazione di asservimento della particella individuata al Foglio 28 con la particella 704 (di proprietà dei Parte_1
ove si trovava il cancello in ferro sopra descritto, in favore del fabbricato situato sulle particelle 705 e 706, dal momento che l'unica modalità di passaggio all'indicato edificio era costituita dall'uso del citato terreno”.
Da tale prova non si può prescindere proprio perché, al momento della divisione (20 aprile 1985), i lavori non erano stati ultimati, tanto che la variante in corso d'opera è stata rilasciata, in favore degli acquirenti, nel r.g. n. 16 giugno del 1985.
Per quanto fin qui detto, deve rigettarsi l'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza n. 103/2012 del Tribunale di Viterbo, sezione
[...]
di Montefiascone, depositata il 10 aprile 2012.
Tenuto conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha affermato che devono considerarsi gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di compensare le spese di giudizio, oltre alle ipotesi espressamente previste all'articolo 92 c.p.c., altresì i casi che rispondono alla medesima ratio della disposizione, come la complessità delle questioni giuridiche e di fatto;
tenuto conto che la vicenda per cui è causa è complessa sia in fatto che in diritto, si compensano le spese di lite del giudizio di appello conclusosi con la sentenza di cui in epigrafe, del giudizio di cassazione e del presente giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
103/2012 del Tribunale di Viterbo, sezione di Montefiascone, depositata il 10 aprile 2012;
- compensa le spese di lite del giudizio di appello conclusosi con la sentenza di cui in epigrafe, del giudizio di cassazione e del presente giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte di , in favore Controparte_1 dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24 giugno
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
così composta:
r.g. n. 17 Dott. Gisella Dedato Presidente Relatore Dott.ssa Adolfo Ceccarini Consigliere Dott. Gisella Dedato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4274 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
29/05/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
, domiciliat in , presso lo studio dell'Avv. CARTONI BERNARDO (c.f.
), che lo/a rappresenta e difende con unitamente all'Avv. C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliat in VIA Controparte_1 C.F._3
POMPEO TROGO, 21 00136 ROMA, presso lo studio dell'Avv. CASANOVA
STEFANIA (c.f. ), che lo/a rappresenta e difende con procura C.F._4
… unitamente all'Avv. BONI MASSIMO ( C.F._5 [...]
IA P. TROGO 21 ROMA;
CP_8
APPELLAT[…]
E
(c.f. ), domiciliat in , presso lo studio dell'Avv. (c.f. ), CP_5 che lo/a rappresenta e difende con procura … unitamente all'Avv.
APPELLAT[…]
E
(c.f. ), domiciliat in , presso lo studio dell'Avv. (c.f. ), CP_2 che lo/a rappresenta e difende con procura … unitamente all'Avv.
APPELLAT[…]
E
(c.f. ), domiciliat in , presso lo studio dell'Avv. (c.f. ), che CP_3 lo/a rappresenta e difende con procura … unitamente all'Avv.
APPELLAT[…]
E
(c.f. ), domiciliat in , presso lo studio dell'Avv. (c.f. ), Controparte_4
r.g. n. 18 che lo/a rappresenta e difende con procura … unitamente all'Avv.
APPELLAT[…]
OGGETTO: appello contro la sentenza n. emessa dal Tribunale di in data .
FATTO E DIRITTO
§ 1. —
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […] ».
All'esito del giudizio il tribunale ha […].
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] ».
Parte_1
§ 2. — ha proposto appello deducendo e sostenendo la sua erroneità e chiedendone la riforma.
ha resistito al gravame e spiegato appello Controparte_1 incidentale.
ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale. CP_5
ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale. CP_2
ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale. CP_3
ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale. Controparte_4
si sono costituiti in questo grado e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
All'esito della verifica della costituzione delle parti, respinta/acccolta l'istanza di sospensione, l'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 29/05/2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Nei successivi scritti le parti sono rimaste ferme nelle rispettive posizioni.
§ 3. — L'appello principale contiene xxx motivi:
r.g. n. 19 I) il primo è rubricato: « […] »; vi si sostiene, quanto a […], che il giudice avrebbe errato nel ritenere che […], dal momento che […], non tenendo conto del complesso degli elementi istruttori emersi in giudizio;
con riguardo, invece, a […], si sostiene che il tribunale avrebbe errato nel desumere […];
II) il secondo è rubricato: « […] »; vi si sostiene, quanto a […], che il giudice avrebbe errato nel ritenere che […], dal momento che […], non tenendo conto del complesso degli elementi istruttori emersi in giudizio;
con riguardo, invece, a […], si sostiene che il tribunale avrebbe errato nel desumere […];
III) il terzo è rubricato: « […] »; vi si sostiene, quanto a […], che il giudice avrebbe errato nel ritenere che […], dal momento che […], non tenendo conto del complesso degli elementi istruttori emersi in giudizio;
con riguardo, invece, a […], si sostiene che il tribunale avrebbe errato nel desumere […];
IV) il quarto è rubricato: « […] »; vi si sostiene, quanto a […], che il giudice avrebbe errato nel ritenere che […], dal momento che […], non tenendo conto del complesso degli elementi istruttori emersi in giudizio;
con riguardo, invece, a […], si sostiene che il tribunale avrebbe errato nel desumere […].
§ 4. — L'appello principale è fondato/infondato.
[…].
§ 5. — L'appello incidentale è inammissibile/infondato.
[…]
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai/con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:
r.g. n. 20 Fase Valori medi Aumento Compenso
Fase di studio #N/D #N/D
Fase introduttiva #N/D #N/D Istruttoria/trattazione #N/D #N/D
Fase decisionale #N/D #N/D
Totale #N/D #N/D .
La non particolare complessità della lite e le modalità di redazione degli atti di parte non giustificano l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, commi 1
(aumento-diminuzione dei compensi medi previsti per le diverse fasi del processo), 1- bis (aumento del compenso nel caso di deposito di atti con modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione), 2 (aumento dei compensi in caso di difesa plurima o contro più soggetti) e 4 (riduzione dei compensi in caso di difesa plurima che non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto) del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...]
nei confronti di Controparte_1 CP_5 [...]
CP_2 Controparte_9
, contro la sentenza n. resa tra le parti dal Tribunale di in data, nonché sull'appello incidentale spiegato da Controparte_1 CP_5 [...]
Controparte_10 Controparte_4
, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ ;
a)
b) condanna […] al rimborso, in favore di […], delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro […] per esborsi ed euro […] per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ condanna […] al rimborso, in favore di […], delle spese di lite del presente r.g. n. 21 grado di giudizio, che si liquidano in euro […] per esborsi ed euro […] per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ compensa per il […]% le spese di lite del presente/dei due gradi di giudizio, che si liquidano per l'intero, per il giudizio di primo grado in euro […] per esborsi ed euro […] per compensi e, per il presente grado di giudizio, in euro […] per esborsi ed euro […] per compensi e, per l'effetto, condanna […] al rimborso, in favore di […], del residuo […]%, pari a complessivi euro […] per esborsi ed euro […] per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
Parte_3
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25/06/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gisella Dedato
r.g. n. 22