Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2023, n. 15278
CASS
Sentenza 31 maggio 2023

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La sentenza n. 15278 del 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Manna Felice e relatore Scarpa Antonio, affronta un contenzioso tra due ricorrenti e un controricorrente riguardante la responsabilità di un avvocato in relazione a una delibera assembleare condominiale. I ricorrenti, Vincenzo e Gaetano Di Tommaso, sostenevano che l'avvocato avesse indotto in errore l'assemblea, autorizzando la chiusura di canne fumarie di proprietà esclusiva di un altro condomino, Pierpaolo Prosini. Chiedevano quindi il risarcimento dei danni per le spese sostenute per il ripristino delle canne.

Il giudice ha rigettato il ricorso, evidenziando che la delibera assembleare non era valida poiché non riguardava questioni di competenza dell'assemblea, ma diritti di proprietà esclusiva. Ha argomentato che l'espressione del consenso alla rimozione di una canna fumaria deve risultare da atto scritto e che l'assemblea non può deliberare su beni di proprietà esclusiva. Inoltre, ha ritenuto non diligente la condotta dei Di Tommaso, che avevano proceduto all'abbattimento basandosi su una delibera non pertinente. La Corte ha quindi confermato la responsabilità del controricorrente, escludendo la possibilità di un affidamento incolpevole.

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Massime1

L'espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell'edificio condominiale, non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350, n. 4 e n. 5, c.c. Ne consegue che, ove il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione di detta servitù, è necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all'art. 1392 c.c., non potendo perciò il proprietario del fondo gravato dalla servitù invocare il principio dell'apparenza del diritto, agli effetti dell'art. 1398 c.c., ove abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che abbia speso il nome del titolare della servitù, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2023, n. 15278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15278
Data del deposito : 31 maggio 2023

Testo completo