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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1098/2025 R.N.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Scicli in via Cesenatico 10, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina
Mercorillo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Granata, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.10.2025
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli il 22.09.1997, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A dell'anno
1997; che dall'unione coniugale sono nati i figli: (Comiso, 01.08.2003), (Modica, Per_1 Per_2
29.10.2008 ), ( Modica, 19.12.2009) e ( Modica, 23.06.2017) economicamente non Per_3 Per_4 autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Scicli, via Cesenatico 10, di proprietà esclusiva della madre, che alla medesima viene assegnata. Nessun affidamento va disposto per la figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
2. Entrambi genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Il padre avrà ampio diritto di visita e frequentazione con i minori, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed esigenze di vita ordinata. In ogni caso avrà diritto di visitarli ed averli con sé per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dalle 18.00 alle 22.00, avendo cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione familiare. A settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì, sino alle 18.00 della domenica.
4. Il padre avrà diritto di avere con sé la prole nei seguenti periodi: Due settimane anche non continuative durante le vacanze estive di ogni anno, compatibilmente con gli impegni dei coniugi, che comunque in proposito saranno tenuti a comunicare all'altro particolari esigenze entro il mese di maggio di ogni anno;
Una settimana continuativa durante le vacanze di fine anno, ivi compreso alternativamente o il giorno di Natale o quello del Capodanno;
Tre giorni continuativi durante le festività Pasquali, ivi compresa alternativamente la Pasqua o la Pasquetta ven.-sab.-dom. o lun.- mar.-mer.). Nel rispetto reciproco i coniugi si impegnano a concordare eventuali modifiche agli orari o ai giorni di visita concordati, in funzione delle necessità lavorative e dei turni di reperibilità del sig. , che verranno in tempo utile previamente comunicati alla madre, nonché delle necessità Pt_2 lavorative della signora Al fine di adempiere il più possibile a quanto pattuito, non si Pt_1 sottrarranno a qualsivoglia comunicazione sia telefonica che messaggistica come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi nel prelevamento e/o nella consegna dei minori o in quello di impedimento non prevedibile né evitabile, et similia.
5. Le parti concordano che il sig. versi alla sig.ra mensilmente ed Parte_2 Parte_1 anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT così ripartita in ragione delle diverse età ed esigenze dei figli: €. 120,00 per;
€. 165,00 per €. Per_4 Per_2
165,00 per Ausilia ed €. 250,00 per (studentessa universitaria). Si precisa che l'assegno Per_1 per tiene conto dei costi di locazione, tasse universitarie, spese connesse alla permanenza Per_1 presso la sede universitaria e di trasferta. Ogni ulteriore somma o regalo che il medesimo dovesse dare ai figli non potrà in nessun caso essere imputato ad adempimento del superiore obbligo di mantenimento, e quindi non potrà essere decurtato o ripetuto.
6. Le spese di natura straordinaria o extra che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché documentate e verranno regolamentate come segue: a) spese extra assegno di mantenimento obbligatorie, per le quali non è richiesta la preventiva concertazione tra i genitori: libri scolastici, tasse scolastiche, acquisti di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: oculistiche, compresi gli occhiali da vista, ortodontiche e cure fisiatriche). b) spese extra assegno di mantenimento subordinate al consenso di entrambi i genitori: ripetizioni scolastiche, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese ludiche-sportive e parascolastiche (corsi di lingua o attività artistiche;
corsi di informatica, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività anche eventualmente agonistica, lezioni musicali, centri estivi); spese sanitarie: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
visite psicologiche e/o psicoterapeutiche, acquisto di apparecchi ortodontici, acquisto di motociclo e/o quadriciclo relativa assicurazione e spese per tagliandi. In relazione alle spese extra che necessitano il consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite messaggio WhatsApp, sms o mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nel termine massimo di giorni 5 dal ricevimento della richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha sostenuto per intero la spesa, dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso corredata dai giustificativi della spesa;
7. L'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. Deducibilità fiscale: I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
9. Le tasse e tributi (TARI etc..) sulla casa coniugale scaduti e non pagati sino al 30/11/2024 (data in cui il sig. si è allontanato dall'abitazione di via Cesenatico) rimangono a carico dei coniugi al Pt_2
50% anche se oggetto di accertamento successivo;
quelle maturate a decorrere dal 1/12/2024 rimangono ad esclusivo ed integrale carico della signora che si impegna a volturare a suo Pt_1 nome i relativi carichi, oltre che le utenze domestiche.
10. I coniugi assumono l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, non solo telefonico e di informarsi circa eventuali spostamenti in altre località, soprattutto quando hanno con sé i figli.
Si impegnano, altresì, a far mantenere buoni rapporti tra i figli e le rispettive famiglie d'origine, nonché a non far frequentare ai minori eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di una relazione seria e duratura. che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concodatario in Scicli (RG) in data 22.09.1997, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, dell'anno 1997, serie A;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1098/2025 R.N.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Scicli in via Cesenatico 10, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina
Mercorillo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Granata, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.10.2025
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli il 22.09.1997, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A dell'anno
1997; che dall'unione coniugale sono nati i figli: (Comiso, 01.08.2003), (Modica, Per_1 Per_2
29.10.2008 ), ( Modica, 19.12.2009) e ( Modica, 23.06.2017) economicamente non Per_3 Per_4 autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Scicli, via Cesenatico 10, di proprietà esclusiva della madre, che alla medesima viene assegnata. Nessun affidamento va disposto per la figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
2. Entrambi genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Il padre avrà ampio diritto di visita e frequentazione con i minori, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed esigenze di vita ordinata. In ogni caso avrà diritto di visitarli ed averli con sé per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dalle 18.00 alle 22.00, avendo cura di prelevare e riaccompagnare i figli presso l'abitazione familiare. A settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì, sino alle 18.00 della domenica.
4. Il padre avrà diritto di avere con sé la prole nei seguenti periodi: Due settimane anche non continuative durante le vacanze estive di ogni anno, compatibilmente con gli impegni dei coniugi, che comunque in proposito saranno tenuti a comunicare all'altro particolari esigenze entro il mese di maggio di ogni anno;
Una settimana continuativa durante le vacanze di fine anno, ivi compreso alternativamente o il giorno di Natale o quello del Capodanno;
Tre giorni continuativi durante le festività Pasquali, ivi compresa alternativamente la Pasqua o la Pasquetta ven.-sab.-dom. o lun.- mar.-mer.). Nel rispetto reciproco i coniugi si impegnano a concordare eventuali modifiche agli orari o ai giorni di visita concordati, in funzione delle necessità lavorative e dei turni di reperibilità del sig. , che verranno in tempo utile previamente comunicati alla madre, nonché delle necessità Pt_2 lavorative della signora Al fine di adempiere il più possibile a quanto pattuito, non si Pt_1 sottrarranno a qualsivoglia comunicazione sia telefonica che messaggistica come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi nel prelevamento e/o nella consegna dei minori o in quello di impedimento non prevedibile né evitabile, et similia.
5. Le parti concordano che il sig. versi alla sig.ra mensilmente ed Parte_2 Parte_1 anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT così ripartita in ragione delle diverse età ed esigenze dei figli: €. 120,00 per;
€. 165,00 per €. Per_4 Per_2
165,00 per Ausilia ed €. 250,00 per (studentessa universitaria). Si precisa che l'assegno Per_1 per tiene conto dei costi di locazione, tasse universitarie, spese connesse alla permanenza Per_1 presso la sede universitaria e di trasferta. Ogni ulteriore somma o regalo che il medesimo dovesse dare ai figli non potrà in nessun caso essere imputato ad adempimento del superiore obbligo di mantenimento, e quindi non potrà essere decurtato o ripetuto.
6. Le spese di natura straordinaria o extra che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché documentate e verranno regolamentate come segue: a) spese extra assegno di mantenimento obbligatorie, per le quali non è richiesta la preventiva concertazione tra i genitori: libri scolastici, tasse scolastiche, acquisti di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: oculistiche, compresi gli occhiali da vista, ortodontiche e cure fisiatriche). b) spese extra assegno di mantenimento subordinate al consenso di entrambi i genitori: ripetizioni scolastiche, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese ludiche-sportive e parascolastiche (corsi di lingua o attività artistiche;
corsi di informatica, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività anche eventualmente agonistica, lezioni musicali, centri estivi); spese sanitarie: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
visite psicologiche e/o psicoterapeutiche, acquisto di apparecchi ortodontici, acquisto di motociclo e/o quadriciclo relativa assicurazione e spese per tagliandi. In relazione alle spese extra che necessitano il consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite messaggio WhatsApp, sms o mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nel termine massimo di giorni 5 dal ricevimento della richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha sostenuto per intero la spesa, dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso corredata dai giustificativi della spesa;
7. L'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i genitori. Deducibilità fiscale: I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
9. Le tasse e tributi (TARI etc..) sulla casa coniugale scaduti e non pagati sino al 30/11/2024 (data in cui il sig. si è allontanato dall'abitazione di via Cesenatico) rimangono a carico dei coniugi al Pt_2
50% anche se oggetto di accertamento successivo;
quelle maturate a decorrere dal 1/12/2024 rimangono ad esclusivo ed integrale carico della signora che si impegna a volturare a suo Pt_1 nome i relativi carichi, oltre che le utenze domestiche.
10. I coniugi assumono l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, non solo telefonico e di informarsi circa eventuali spostamenti in altre località, soprattutto quando hanno con sé i figli.
Si impegnano, altresì, a far mantenere buoni rapporti tra i figli e le rispettive famiglie d'origine, nonché a non far frequentare ai minori eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di una relazione seria e duratura. che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concodatario in Scicli (RG) in data 22.09.1997, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, dell'anno 1997, serie A;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti