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Decreto cautelare 20 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2025
Parere interlocutorio 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02058/2025REG.PROV.COLL.
N. 05564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5564 del 2024, proposto dalla società Meg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino n. 11/A;
contro
il Comune di Taviano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle società NC S.r.l. e NI S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Mormandi e Salvatore Paladini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
delle signore TO ZA, MA NN e Maria LU NN, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 16 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della NC S.r.l., della NI S.r.l. e del Comune di Taviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Meg S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce n. 16 del 2024, che ha dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte ha respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l’annullamento di una pluralità di atti e provvedimenti, meglio individuati nella sentenza impugnata, con i quali il Comune di Taviano ha assentito la realizzazione di un complesso immobiliare comprensivo di una media struttura di vendita.
2. In punto di fatto, occorre premettere che la società Meg S.r.l., ricorrente e odierna appellante, è proprietaria di un supermercato (settore merceologico alimentare/non alimentare) della superficie di vendita di 243 mq, sito nel medesimo Comune, alla via Santacroce n. 143.
In data 28 luglio 2020 è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Taviano la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16 luglio 2020, avente il seguente oggetto: “ Locale commerciale via Superga via Toti via Montessori. Proposta di variante al progetto approvato con convenzione urbanistica. Determinazioni ” e, a seguito di tale pubblicazione, la Meg S.r.l. ha presentato istanza di accesso agli atti proponendo, poi, il ricorso introduttivo del presente giudizio, seguito da quattro ricorsi per motivi aggiunti, con cui ha chiesto l’annullamento degli atti sopra menzionati che hanno assentito l’anzidetta struttura e, in particolare, delle delibere adottate dal Consiglio Comunale tra il 2006 e il 2019, nonché dell’Autorizzazione Unica n. 1 del 5 febbraio 2019 e del Permesso di Costruire del 5 febbraio 2019, rilasciati alla signora ZA TO in qualità di proprietaria dell’immobile distinto catastalmente al foglio n. 23, particelle nn. 1827-1828 e 1830, e alla NI S.r.l. (poi NC S.r.l.) in qualità di committente e promissaria acquirente dell’immobile stesso, per la “ realizzazione di una media struttura di vendita di tipo M1 (trasferimento con ampliamento) con annessi uffici direzionali a piano primo sul terreno individuato catastalmente al Fg. 23, p.lle nn. 1827, 1828 e 1830 ”.
Con particolare riferimento agli atti presupposti è stato chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 febbraio 2006, recante l’approvazione della proposta di convenzione urbanistica per la realizzazione del parcheggio in via Superga, via E. Toti e via Montessori; della convenzione urbanistica sottoscritta il 18 settembre 2007 (poi modificata e confermata in data 19 ottobre 2009); della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell’1 aprile 2011, recante l’approvazione della proposta di modifica della convenzione urbanistica con la previsione della possibilità di realizzare l’edificio da adibire a supermercato (Media struttura di vendita di tipo M1) in deroga alle NTA del PRG; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2018, recante la proroga (a seguito della richiesta della proprietaria prot. n. 13654 del 22 novembre 2017) della validità della predetta convenzione urbanistica per ulteriori cinque anni e del parere legale pro veritate prot. n. 485 del 14 gennaio 2019.
3. Nell’ambito del giudizio di primo grado, il T.a.r. ha disposto una verificazione formulando quattro articolati quesiti che di seguito, testualmente, si riportano: “ a) ‘ricostruire’ in forma sistematica, puntualizzandone la portata, la serie di procedimenti urbanistici-edilizi-commerciali, anche di natura espropriativa e convenzionale, tra di loro interconnessi, aventi origine nell’anno 2006, proseguiti negli anni successivi e, infine, direttamente o indirettamente confluiti negli atti impugnati (a titolo esemplificativo: DCC Taviano n. 9 del 17.2.2006, convenzione urbanistica in data 18.9.2007/22.10.2007, poi modificata/confermata in data 19/28.10.2009, DCC Taviano n. 16 del 1°.4.2011, DGR Puglia n. 2216/2014, DCC Taviano n. 17 del 30.3.2018, autorizzazione unica n. 1 del 5.2.2019 e allegato permesso di costruire, DCC Taviano n. 15 del 16.7.2020, autorizzazione unica n. 5 del 29.9.2020 e allegato permesso di costruire, autorizzazione commerciale relativa all’insediamento ed esercizio della media struttura di vendita de qua, verbale del 3.11.2021 depositato in giudizio dalla NC in data 10.11.2021), in modo da renderne univocamente percepibili i rispettivi effetti e i sottostanti rapporti di presupposizione/consequenzialità tecnico-amministrativa.
b) evidenziare, con riguardo agli atti di cui si controverte, le modalità e i tempi della loro pubblicazione su albi, bollettini, gazzette ufficiali, ecc., e, con riguardo alle ‘attività’ che pure vengono in rilievo (es.: lavori edili), il ‘come’ e il ‘quando’ della loro obiettiva percepibilità da parte dei terzi (es. cartellonistica, allestimento dei cantieri, ecc.).
c) indicare, di tali atti, secondo parametri di carattere tecnico e in base all’id quod plerumque accidit, il presumibile ‘impatto’ sui rispettivi bacini di utenza delle strutture commerciali in parola.
d) verificare, dal punto di vista tecnico-amministrativo, la rispondenza progettuale e fattuale dell’intervento di cui si controverte ai relativi atti autorizzatori e, nel caso di difformità, l’effettiva portata delle medesime ”.
4. Con l’impugnata sentenza n. 16 del 2024, il T.a.r. Puglia - Lecce, dopo aver richiamato diversi rilevanti passaggi della relazione del verificatore e aver compiuto una puntuale ricostruzione cronologica della vicenda procedimentale in questione anche avuto riguardo ai periodi di pubblicazione degli atti (oggetto del quesito sub b della verificazione), ha richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui il termine per impugnare le disposizioni dirette a disciplinare, con effetti erga omnes , l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi contenute nei piani regolatori, nei piani attuativi, nei piani di lottizzazione, nelle varianti o, comunque, in ogni altro strumento di regolamentazione individuato dalla normativa statale e/o regionale, “ decorre, quanto ai soggetti terzi, cioè a coloro i quali non siano titolari di aree interessate dalle disposizioni medesime, dall’ultimo giorno di pubblicazione delle relative delibere ”.
Ad avviso del T.a.r., il sopra richiamato principio deve trovare applicazione anche alla delibera n. 9 del 17 febbraio 2006, recante l’approvazione dello schema di convenzione e del progetto preliminare di intervento costruttivo, alla delibera n. 16 dell’1 aprile 2011, recante la modifica della convenzione urbanistica con la previsione dell’edificio da adibire a supermercato, in deroga alle N.T.A. del P.R.G., alla delibera n. 17 del 30 marzo 2018, avente a oggetto la proroga della validità della convenzione, e alla delibera n. 34 del 12 giugno 2019, di approvazione del Documento Strategico del Commercio, che ha individuato l’intero territorio comunale come area idonea per l’insediamento di medie strutture di tipo M1 e M2.
A tale proposito, infatti, il T.a.r. ha ritenuto che si trattasse di atti rivolti a governare con effetti erga omnes l’uso del territorio che erano stati oggetto di pubblicazione secondo le forme previste dalla legge (ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000), come confermato dal verificatore.
Oltre alla presunzione ex lege di conoscenza delle delibere del Consiglio Comunale appena richiamate, discendente direttamente dalla loro pubblicazione, ad avviso del T.a.r., sarebbe possibile estendere la medesima presunzione anche alla convenzione del 18 settembre 2007 stipulata tra il Comune di Taviano e le signore ZA TO, NN Maria LU e NN MA e alla sua conferma del 19 ottobre 2009, trattandosi di atti espressamente e analiticamente richiamati nelle delibere stesse.
Per tale ragione, il giudice di primo grado ha rilevato la tardività del ricorso nella parte concernente l’impugnazione degli atti presupposti e l’inammissibilità dei motivi volti a far valere in via derivata l’illegittimità dei provvedimenti consequenziali.
Da ultimo, il T.a.r. ha escluso che fossero ravvisabili i prospettati profili di difetto di conformità delle strutture realizzate rispetto ai relativi titoli di autorizzazione.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Meg S.r.l., formulando quattro motivi di gravame e riproponendo le censure già prospettate nell’ambito del primo grado di giudizio, che non sono state, invero, distinte in modo chiaro dai motivi di appello.
5.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la tardività del ricorso di primo grado e ha sostenuto che il pregiudizio non sia dipeso dalla variante in sé, bensì dalla concreta possibilità di edificazione del suolo, sicché, a suo avviso, se fosse stata immediatamente impugnata la variante, il ricorso sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse, in quanto “ il pregiudizio lamentato del tutto futuro e ipotetico (ed essendosi poi questo concretizzato, appunto, solo col rilascio delle gravate concessioni ad aedificandum) ”.
In altri termini, secondo la società appellante, tutte le deliberazioni consiliari – quali atti meramente “ prodromici ” e privi di diretta e autonoma capacità lesiva – non comportavano alcun onere di impugnazione mentre il dies a quo sarebbe da individuarsi al momento della “ attualizzazione dell’interesse a ricorrere, a seguito della piena conoscenza dei relativi atti applicativi ”. Analogamente, la “ convenzione attuativa del programma costruttivo rep 1714/2007 registrata in data 22/10/2007 ” integrerebbe un atto sostitutivo di provvedimento, autonomo rispetto alle deliberazioni consiliari, sicché sarebbe stato correttamente impugnato come “ atto presupposto ”, unitamente ai titoli abilitativi edilizi e commerciali.
5.2. Con il motivo indicato sub 2, l’appellante non ha formulato un autonomo motivo di gravame ma ha rilevato che dall’asserita fondatezza del primo motivo di gravame discenderebbe la necessità di esaminare i motivi di ricorso formulati in primo grado, che, dunque, sono stati riproposti e ritrascritti integralmente da pagina 8 a pagina 22 dell’atto di appello.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha contestato la decisione con riferimento ai profili afferenti dell’assenza di conformità, sostenendo, sul punto, che l’Autorizzazione Unica n. 5/2020 sia stata “arbitrariamente” rilasciata anche in favore della signora ZA TO nonché delle germane NN, in mancanza di corrispondenti istanze per le rispettive proprietà e senza “ la previa sottoscrizione di alcun atto modificativo dell’originaria convenzione urbanistica ”, nonché con allegati elaborati progettuali diversi rispetto a quelli esaminati dal Consiglio Comunale di Taviano. In particolare, ha sostenuto che la nota prot. n. 814 del 21 gennaio 2020, con la quale la signora ZA si sarebbe “ associata ” all’originaria istanza di Permesso di costruire presentata dalla NC S.r.l. in data 18 ottobre 2019 sarebbe una mera nota di trasmissione documentale a firma del solo progettista e come tale “ assolutamente inidonea ad essere considerata istanza (tanto meno formale) di P.d.C. in variante al P.d.C. n. 1/2019, consistendo in un semplice ‘foglio volante’ contenente il mero elenco delle tavole progettuali d’inquadramento richieste dal competente Ufficio comunale ”.
5.4. Con il quarto motivo di gravame, infine, la sentenza è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha affermato, sulla base della verificazione, che le difformità riscontrate sono qualificabili come variazioni non essenziali rientranti nel regime delle varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 22 o dell’art. 34- bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
6. Si sono costituite in giudizio le controinteressate NC S.r.l. e NI S.r.l., replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello, sostenendo, in particolare, la correttezza della decisione del T.a.r. a proposito della dichiarazione di tardività del ricorso in quanto tutte le autorizzazioni edilizie e commerciali impugnate sono diretta conseguenza delle deliberazioni consiliari e delle convenzioni urbanistiche risalenti nel tempo, “ che hanno ripianificato e già ristrutturato integralmente la maglia urbana del centro della Citta di Taviano ”.
6.1. Le anzidette società, inoltre, hanno riproposto le ulteriori eccezioni di inammissibilità che erano state assorbite dal T.a.r..
6.2. In primo luogo, hanno eccepito la tardività del ricorso anche con riferimento all’impugnazione dell’Autorizzazione Unica n. 1 del 5 febbraio 2019 e del Permesso di Costruire rilasciato in pari data dal Comune di Taviano in considerazione del decorso del termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli anzidetti atti, dovendosi, a loro avviso, attribuire rilievo all’inizio effettivo dei lavori avvenuto il 23 dicembre 2019 a seguito della regolare comunicazione di inizio lavori presentata al Comune di Taviano con nota prot. n. 15809 del 20 dicembre 2019 e tenuto altresì conto dell’obiettiva percepibilità dell’intervento in ragione dell’apposizione del cartello di cantiere che indicava gli estremi del titolo, la natura dell'intervento da realizzare e lo stato di avanzamento del cantiere medesimo.
Ad avviso delle controinteressate, sarebbe altresì emerso dalla consulenza e dai diversi rilievi fotografici che alla data del 13 maggio 2020 i lavori erano ben visibili e dimostravano le caratteristiche dell’intervento, con la conseguenza che tutti gli atti relativi all’intervento di realizzazione della suddetta media struttura di vendita erano conosciuti o comunque conoscibili dalla Meg S.r.l. così come dagli altri operatori commerciali della zona già prima di sessanta giorni antecedenti alla notifica del ricorso eseguita dalla Meg S.r.l. in data 19 ottobre 2020. Per questa ragione, sarebbe da reputarsi tardivo il ricorso proposto per l’appunto solo in data 19 ottobre 2020 avverso l’Autorizzazione Unica n. 5 del 2019 per la quale i lavori erano iniziati il 23 dicembre 2019 ed erano diventati visibili e percepibili già il 13 maggio 2020.
Sotto un ulteriore profilo, le controinteressate hanno eccepito la tardività delle censure proposte nel primo, nel secondo e nel terzo atto di motivi aggiunti avverso le Autorizzazioni Uniche n. 1 del 2019 e n. 5 del 2020.
6.3. È stata poi riproposta un’ulteriore eccezione di inammissibilità, afferente alla dedotta carenza di interesse a ricorrere, in considerazione della circostanza che l’impugnazione volta a contestare la legittimità delle autorizzazioni concesse a un soggetto concorrente “ implica la prospettazione di un alterato assetto concorrenziale secondo un criterio di comune esperienza, con l’oggettiva possibilità di determinare un calo degli affari e incidere sull'area di mercato della ricorrente ”, mentre, nel caso di specie, tale situazione non ricorrerebbe poiché la struttura commerciale autorizzata dal Comune di Taviano esisteva già sul territorio comunale e, dunque, si tratta esclusivamente dello spostamento di poche centinaia di metri della collocazione della stessa.
Del pari, ad avviso delle controinteressate, difetterebbe l’interesse a ricorrere anche con riferimento alla realizzazione del Blocco “C”, che riguarda una diversa distinta terza contermine area sul lato verso la scuola A. Moro, che risulta tipizzata come Zona “B – di completamento edilizio”, dove si trovava una costruzione autorizzata con concessione edilizia n. 110 del 26 agosto 1975, inerente una pizzeria e annesso primo piano, rispetto alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione unica n. 5 del 29 settembre 2020 che ha autorizzato la NC S.r.l. a realizzare un locale commerciale da adibire a ristoro al piano terra, un appartamento al primo piano e un ufficio previa demolizione e ricostruzione di un edificio esistente. Secondo le controinteressate, la società ricorrente e odierna appellante non avrebbe interesse a contestare detta autorizzazione edilizia e quella futura relativa alla ristorazione, trattandosi di attività economiche non ricomprese tra quelle esercitate dalla Meg S.r.l..
Da ultimo, difetterebbe l’interesse a ricorrere anche avuto riguardo alla censura oggetto del quarto motivo di appello con cui sono state riproposte le contestazioni già formulate nei quarti motivi aggiunti notificati nel corso del giudizio di primo grado, con cui è stato impugnato il verbale del 3 novembre 2021 per il cui tramite i Responsabili del Servizio Ecologia e Ambiente del Settore Attività produttive e del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano hanno disposto l’archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati ai sensi della l. n. 241 del 1990 a seguito dell’esposto presentato dalla Meg S.r.l., non avendo ravvisato le denunciate difformità tra quanto realizzato e i titoli autorizzativi. Sul punto, la NC S.r.l. e la NI S.r.l. hanno osservato che l’impugnazione di un provvedimento di archiviazione adottato in relazione alle denunciate supposte difformità edilizie presuppone l’esistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in capo a chi propone il ricorso, mentre nel caso di specie le difformità denunciate non pregiudicano in alcun modo né la proprietà né l’attività della ricorrente dal momento che “ non si vede quale utilità possa derivare alla società ricorrente titolare di una media struttura di vendita distante centinaia di metri dal luogo in cui è ubicato l’insediamento contestato, l’eventuale esistenza delle difformità esecutive denunciate dalla ricorrente ”.
7. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Taviano, che ha a sua volta eccepito la tardività delle impugnazioni dei titoli autorizzativi e non solo delle previsioni di piano, in quanto il ricorso è stato proposto soltanto in data 19 ottobre 2020, sicché sarebbe decorso anche il termine per impugnare i provvedimenti autorizzativi della media struttura di vendita, dal momento che, alla data del 26 ottobre 2020, l’immobile di cui all’Autorizzazione Unica n. 1 del 2019 era ormai realizzato nella quasi totalità della volumetria.
Inoltre, il Verificatore ha accertato che alla data del 28 giugno 2020 era stato demolito il fabbricato collabente di proprietà della NC S.r.l. su via Superga, vi era la recinzione di cantiere dell’intera area, erano state realizzate le fondazioni e il rustico del piano interrato, compresi i pilastri e l’impalcatura delle travi di copertura dell’interrato stesso, esclusi i solai. Ne conseguirebbe, secondo l’amministrazione, che l’inizio dei lavori, avvenuto ampiamente prima del 28 giugno 2020, e la consistenza degli stessi erano tali da consentire a chiunque – e a maggior ragione a un diretto concorrente – di avere consapevolezza dell’esistenza di atti potenzialmente lesivi per la sua sfera giuridica.
8. Con la memoria del 25 novembre 2024, la Meg S.r.l. ha replicato all’eccezione di difetto di interesse sostenendo di averla già efficacemente confutata nel primo grado di giudizio e si è per tale ragione limitata a rinviare alle memorie depositate in primo grado, ove aveva precisato di trovarsi “ in rapporto di vicinitas sia territoriale che, comunque, commerciale con il nuovo insediamento oggetto del presente giudizio ”, in quanto opera nell’ambito del medesimo settore di quest’ultimo e subisce un’illegittima, diretta e immediata interferenza nello stesso bacino di utenza, con corrispondente pregiudizio correlato alla “ riduzione della propria capacità di attrazione commerciale e conseguente interesse concreto ed attuale all’annullamento degli atti impugnati in funzione della conservazione del bene della vita costituito dal mantenimento della propria pregressa consolidata posizione di mercato ”.
9. Tanto premesso il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 6 febbraio 2025 – reputa che l’appello sia infondato per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono, potendosi pertanto prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari prospettate dalle parti appellate.
9.1. Il primo motivo di gravame è infondato poiché in ragione del tenore delle delibere impugnate e dell’espresso richiamo alle convenzioni urbanistiche è da ritenere del tutto corretta la valutazione del T.a.r. circa il carattere immediatamente lesivo delle stesse, dal momento che, con le medesime, sono state progressivamente individuate le caratteristiche dell’intervento che doveva essere realizzato, con la conseguenza che i dedotti profili di lesività erano già evidenti in quel momento sicché l’odierna appellante avrebbe dovuto impugnarle tempestivamente, proponendo il relativo ricorso entro il termine di sessanta giorni decorrente dall’ultimo giorno della loro pubblicazione.
Ne consegue che il ricorso, come rilevato dal T.a.r., è tardivo nella parte relativa all’impugnazione degli atti presupposti ed è inammissibile nella parte volta a contestare i provvedimenti consequenziali.
A tale proposito, infatti, il Collegio intende dare continuità ai principi ripetutamente affermati da questo Consiglio con riferimento all’inammissibilità del ricorso proposto per l’annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata quando sia divenuto inoppugnabile l’atto presupposto; in questo senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 2006, n. 1124, secondo cui: “ È inammissibile il ricorso inteso all'annullamento di un atto applicativo, asseritamente viziato da invalidità derivata, quando non risulti previamente impugnato l'atto presupposto giacché non è consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto non avente natura normativa ”, nonché, in senso analogo, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012, secondo cui: “ Qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione ”.
9.2. Il secondo motivo di gravame è, invece, assorbito poiché afferente alle censure che l’appellante ha riproposto per l’ipotesi dell’accoglimento del primo motivo di appello, che, invece, risulta infondato.
9.3. Il terzo motivo, anche a prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti appellate, è del pari destituito di fondamento per le ragioni già evidenziate dal T.a.r., in quanto il verificatore, dopo aver ricostruito la sequenza delle convenzioni urbanistiche, delle delibere, delle istanze e delle relative integrazioni, ha accertato che il titolo è stato rilasciato nei confronti dei richiedenti. Sul punto, infatti, il verificatore ha rilevato che: “ il predetto provvedimento risulta essere stato richiesto inizialmente dalla sola NC s.r.l., NN MA e NN Maria LU, ma successivamente, in sede di produzione delle integrazioni avvenuta con nota prot. 814 del 21/01/2020, alla originaria richiesta si è associata la sig.ra TO ZA. Si rammenta inoltre che la IT NC s.r.l., che aveva già presentato l’iniziale istanza con le sorelle NN, era già subentrata alla NI s.r.l., cui era stata rilasciata insieme alla sig.ra ZA l’A.U. e PdC 1/2019 (cfr paragrafo 7, “Richiesta PdC NC s.r.l. - Pratica SUAP 82/2019 - Autorizzazione unica n. 5/2020”). L’Autorizzazione Unica n. 5/2020 è stata quindi rilasciata in favore di tutti i predetti soggetti, nei confronti dei quali - evidentemente ciascuno per i propri diritti - è valida ed efficace, di fatto costituendo ai fini edilizi una variante della precedente Autorizzazione Unica e PdC 1/2019 per la realizzazione della media struttura M1 al piano terra e sovrastanti uffici ”.
Anche a prescindere da questo rilievo, la censura prospettata dall’appellante, in ogni caso, non può essere accolta poiché occorre considerare che la convenzione urbanistica del 18 settembre 2007 è stata espressamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti, ossia la NC s.r.l. e le signore NN MA, NN Maria LU e ZA TO, con la conseguente riconducibilità dell’intervento, sul piano sostanziale, a ciascuno di tali soggetti, come dimostra, del resto, la circostanza che l’Autorizzazione Unica n. 5 del 2019 abbia richiamato espressamente la convenzione del 18 settembre 2007. Si tratta, in altri termini, di un progetto unitario riferibile alle aree di proprietà della NC S.r.l. e delle signore NN MA, NN Maria LU e ZA TO, che hanno sottoscritto l’originaria richiesta e i cui nomi compaiono nella nota del 21 gennaio 2020 prot. n. 814 e nelle Tavole grafiche datate “ gennaio 2020 ”.
Per tale ragione, dall’ iter procedimentale complessivamente considerato si può ritenere che i titoli siano stati rilasciati in favore degli effettivi richiedenti – fermo restando che, comunque, l’appellante si è limitata a contestare un mero profilo di carattere formale senza censurare specificamente la legittimazione della NC S.r.l. – sicché in ogni caso non verrebbe meno la legittimità del titolo rilasciato all’anzidetta società.
Gli ulteriori e diversi profili di censura concernenti l’asserita diversità e “maggiore ampiezza” dell’oggetto dell’Autorizzazione Unica n. 5 del 2020 rispetto alla deliberazione n. 15 del 2020, oltre a essere solo genericamente prospettati, sono comunque irrilevanti poiché non costituiscono di per sé un vizio di legittimità dell’Autorizzazione.
9.4. Infine è infondato il quarto motivo di gravame, poiché, a seguito dell’esposto della Meg S.r.l., gli uffici comunali hanno accertato la sostanziale conformità dello stato di fatto al progetto assentito e siffatta conformità è stata poi ulteriormente confermata dal verificatore nominato dal T.a.r.. In proposito, ritiene il Collegio che le generiche prospettazioni di parte appellante non consentano dunque di superare quanto accertato prima dai tecnici comunali e poi puntualmente rilevato dal verificatore con una motivazione coerente e logica, sicché non risultano necessari ulteriori approfondimenti istruttori con riferimento alla vicenda in questione.
10. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tenuto conto delle peculiarità del caso di specie e della complessità dell’ iter procedimentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO