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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2123 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2123 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CELESTE ANGELO , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. VICARI FLAVIANA , giusta procura in atti;
(C.F. ) parte rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. VICARI FLAVIANA , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli
1 atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 22.1.2025;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (RICORSO CONGIUNTO)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/12/2024, Parte_1 CP_1
e la comune figlia hanno domandato congiuntamente la
[...] Controparte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 831/2007 di Questo Tribunale, per come successivamente modificata dal decreto del 26/06/2023, reso in esito al procedimento iscritto al n.238/2022 R.G.V.G., con cui è stato da ultimo disposto un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, fissato nella CP_2 misura di € 400,00.
In particolare, deducendo che la figlia ha oramai conseguito la laurea in infermieristica e svolge attività lavorativa, le parti hanno domandato disporsi la revoca del contributo di mantenimento in favore di . CP_2
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla figlia
, in quanto non in contrasto con gli interessi della figlia stesso o con norme di CP_2 legge.
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2123
/2024 R.G.V.G., a modifica delle condizioni di cui alla propria sentenza n. 831/2007, successivamente modificata dal decreto n. 10843/2023 del 26.6.2023, reso in esito al procedimento iscritto al n. 238/2022 R.G.V.G., così decide:
- Omologa le condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto, dispone la revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia posto a carico di CP_2 Pt_1
a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
[...]
- Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5/05/2025 .
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2123 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CELESTE ANGELO , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. VICARI FLAVIANA , giusta procura in atti;
(C.F. ) parte rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'avv. VICARI FLAVIANA , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli
1 atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 22.1.2025;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (RICORSO CONGIUNTO)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/12/2024, Parte_1 CP_1
e la comune figlia hanno domandato congiuntamente la
[...] Controparte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 831/2007 di Questo Tribunale, per come successivamente modificata dal decreto del 26/06/2023, reso in esito al procedimento iscritto al n.238/2022 R.G.V.G., con cui è stato da ultimo disposto un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, fissato nella CP_2 misura di € 400,00.
In particolare, deducendo che la figlia ha oramai conseguito la laurea in infermieristica e svolge attività lavorativa, le parti hanno domandato disporsi la revoca del contributo di mantenimento in favore di . CP_2
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla figlia
, in quanto non in contrasto con gli interessi della figlia stesso o con norme di CP_2 legge.
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2123
/2024 R.G.V.G., a modifica delle condizioni di cui alla propria sentenza n. 831/2007, successivamente modificata dal decreto n. 10843/2023 del 26.6.2023, reso in esito al procedimento iscritto al n. 238/2022 R.G.V.G., così decide:
- Omologa le condizioni concordate tra le parti e, per l'effetto, dispone la revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia posto a carico di CP_2 Pt_1
a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
[...]
- Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5/05/2025 .
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
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