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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a LUSCIANO (CE) il 18/01/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 29.12.2023 la notifica dell'avviso di addebito n.
32820230002899052 per il pagamento della somma complessiva di €
1 4.709,14 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno
2021; di aver presentato domanda per l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2021 in base all'art. 1 co. 20 l. 178/2020 e l'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro del 17.5.2021; di avere una posizione aziendale attiva al 31.12.2020, di essere iscritto alla Gestione
Commercianti l'1.1.2021; di non aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine al D.U.R.C. di cui aveva richiesto il rilascio;
di non aver ricevuto alcuna comunicazione di rigetto della domanda di esonero contributivo;
la violazione delle norme procedurali.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti gli importi di cui all'avviso opposto con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' e contenuta nell'avviso di addebito opposto. CP_1
Nel caso in esame, infatti, l'importo richiesto è correlato alla sussistenza dei presupposti per l'esonero contributivo totale previsto per i lavoratori autonomi e per gli artigiani dall' 1 co. 20 l. 178/2020 e dal decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio
82/2021. Uno dei presupposti per accedere a tale esonero è dato dal possesso della regolarità contributiva. A tal proposito, quindi, sono inconferenti tutti i motivi di doglianza relativi all'eventuale violazione delle norme procedurali relativi al rilascio del D.U.R.C., che esula dal thema decidendum.
2 VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCEDIMENTALI
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del CP_1 debito contributivo in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altra parte ed in via generale, i CP_1 provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione CP_1 di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' CP_1 fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un.
529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Secondo la Suprema Corte (Cass. 3190/2025), infatti, “Il ricorrente lamenta la sussistenza di violazioni delle garanzie endoprocedimentali nel procedimento ispettivo, violazioni che, anche laddove ritenute sussistenti, non potrebbero determinare l'esito preteso, posto che il giudice del lavoro non è giudice dell'atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, in caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto
3 contributivo, sicchè, anche in caso di eccepita nullità dell'avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva (Cass. n. 13313/2024, n. 8792/2024, n. 8781/2024 tra le più recenti). Infatti, "in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012,
n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di CP_2 avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)" (Cass. n.12025/2019 e ivi richiamate, ex multis). L'eventuale illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esimerebbe, quindi, il Giudice dall'esaminare il merito della pretesa. Con tale doverosa disamina, la Corte di merito si è cimentata, sulla scorta delle allegazioni e delle difese delle parti. Come di recente argomentato da Cass. n.
19776/2023 (in un giudizio che aveva ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito contributivo, preteso da sulla base CP_1 di due verbali di accertamento ispettivo), "la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge nr. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama
Cass. nr. 37971 del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante);... allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato,
l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza nr. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav.,
4 24 febbraio 2003, n. 2804); .detti principi si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., nr. 3129 cit;
Cass. nr. 31954 del
2019; nei medesimi termini, Cass. nr. 20604 del 2014); .quel che rileva è sempre l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa".
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
Per quanto riguarda il merito del giudizio, la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9662/2019) ha evidenziato che “per quanto attiene alla questione sull'onere della prova è indubbio che, rispetto al diritto di credito alla contribuzione, esso gravi sull'ente previdenziale, con riferimento alla prova della corresponsione di somme in ragione di un rapporto (di lavoro subordinato o altro titolo) che giustifichi secondo le norme l'obbligo contributivo (Cass. 11 gennaio 2011, n. 461) mentre il datore di lavoro è viceversa onerato di dimostrare che i pagamenti trovino giustificazione in titoli idonei a sottrarli alla contribuzione o che ricorrano altre cause di esonero (Cass. 22 giugno 2018, n. 16579; Cass. 20 febbraio
2012, n. 2419; Cass. 461/2011); ciò significa che, in tema di sgravi, è sul datore di lavoro che insiste l'onere probatorio dei fatti che giustificano la fattispecie totalmente o parzialmente esonerativi (Cass. 18 gennaio 2018,
n. 1157; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21898)”.
Tali considerazioni erano state ribadite anche dalla più risalente giurisprudenza (Cass. 6807/2003) secondo cui “in particolare, è da osservare che il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento d'una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo. L'Istituto che neghi questo diritto al datore, il quale godendo del beneficio non abbia pagato i contributi, non invoca pertanto un indebito, bensì l'adempimento d'un debito che il datore, con lo stesso fatto di aver invocato gli sgravi, riconosce. In tal modo, ove sia in controversia il diritto agli sgravi, l'esistenza dell'obbligo contributivo (cui gli sgravi accedono) non esige prova: prova è necessaria (ex art. 2697 secondo comma cod. civ.) per negare questo obbligo attraverso il diritto
5 agli sgravi (che diventa l'oggetto della prova). Nel caso in esame, oggetto della controversia non è il diritto dell' all'adempimento dell'obbligo CP_2 contributivo, bensì il diritto agli sgravi contributivi, sostenuto dalle società
e negato dall' . E con la propria pretesa agli sgravi la società CP_2 riconosce la preesisteva del proprio obbligo contributivo, che del diritto è il presupposto”.
Pertanto, l'onere probatorio è a carico della parte ricorrente ed ha ad oggetto la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa richiamata.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Nel caso in esame, parte ricorrente allega di possedere anche il requisito della regolarità contributiva nonostante l'illegittimo mancato del D.U.R.C. da parte dell' CP_1
A tal proposito, occorre evidenziare come parte ricorrente non deposita il
D.U.R.C., allegandone il mancato rilascio, ma nulla allega in ordine al tardivo pagamento dei contributi dovuti a titolo di prima rata per l'anno
2020, specificamente indicato dall'ente previdenziale sia nel messaggio di posta elettronica del 23.1.2024 sia in sede di memoria difensiva.
Per tali ragioni, non ha valore probatorio la mera schermata allegata al ricorso non avendo né valore certificativo né essendo possibile ricostruire a quale momento temporale esso si riferisca. D'altra parte, dalla stessa documentazione allegata alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza emerge come i contributi per l'anno 2020 sono stati pagati solo nell'anno 2023. Per tali ragioni, non sussistevano tutti i requisiti per accedere all'esonero contributivo e, quindi, il ricorso è infondato.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti e sono inammissibili le ulteriori doglianze formulate per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
6 SPESE DI LITE
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 886,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 12/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a LUSCIANO (CE) il 18/01/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 29.12.2023 la notifica dell'avviso di addebito n.
32820230002899052 per il pagamento della somma complessiva di €
1 4.709,14 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno
2021; di aver presentato domanda per l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2021 in base all'art. 1 co. 20 l. 178/2020 e l'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro del 17.5.2021; di avere una posizione aziendale attiva al 31.12.2020, di essere iscritto alla Gestione
Commercianti l'1.1.2021; di non aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine al D.U.R.C. di cui aveva richiesto il rilascio;
di non aver ricevuto alcuna comunicazione di rigetto della domanda di esonero contributivo;
la violazione delle norme procedurali.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti gli importi di cui all'avviso opposto con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' e contenuta nell'avviso di addebito opposto. CP_1
Nel caso in esame, infatti, l'importo richiesto è correlato alla sussistenza dei presupposti per l'esonero contributivo totale previsto per i lavoratori autonomi e per gli artigiani dall' 1 co. 20 l. 178/2020 e dal decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio
82/2021. Uno dei presupposti per accedere a tale esonero è dato dal possesso della regolarità contributiva. A tal proposito, quindi, sono inconferenti tutti i motivi di doglianza relativi all'eventuale violazione delle norme procedurali relativi al rilascio del D.U.R.C., che esula dal thema decidendum.
2 VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCEDIMENTALI
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del CP_1 debito contributivo in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altra parte ed in via generale, i CP_1 provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione CP_1 di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' CP_1 fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un.
529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Secondo la Suprema Corte (Cass. 3190/2025), infatti, “Il ricorrente lamenta la sussistenza di violazioni delle garanzie endoprocedimentali nel procedimento ispettivo, violazioni che, anche laddove ritenute sussistenti, non potrebbero determinare l'esito preteso, posto che il giudice del lavoro non è giudice dell'atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, in caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto
3 contributivo, sicchè, anche in caso di eccepita nullità dell'avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva (Cass. n. 13313/2024, n. 8792/2024, n. 8781/2024 tra le più recenti). Infatti, "in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012,
n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di CP_2 avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)" (Cass. n.12025/2019 e ivi richiamate, ex multis). L'eventuale illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esimerebbe, quindi, il Giudice dall'esaminare il merito della pretesa. Con tale doverosa disamina, la Corte di merito si è cimentata, sulla scorta delle allegazioni e delle difese delle parti. Come di recente argomentato da Cass. n.
19776/2023 (in un giudizio che aveva ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito contributivo, preteso da sulla base CP_1 di due verbali di accertamento ispettivo), "la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge nr. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama
Cass. nr. 37971 del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante);... allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato,
l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza nr. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav.,
4 24 febbraio 2003, n. 2804); .detti principi si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., nr. 3129 cit;
Cass. nr. 31954 del
2019; nei medesimi termini, Cass. nr. 20604 del 2014); .quel che rileva è sempre l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa".
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
Per quanto riguarda il merito del giudizio, la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 9662/2019) ha evidenziato che “per quanto attiene alla questione sull'onere della prova è indubbio che, rispetto al diritto di credito alla contribuzione, esso gravi sull'ente previdenziale, con riferimento alla prova della corresponsione di somme in ragione di un rapporto (di lavoro subordinato o altro titolo) che giustifichi secondo le norme l'obbligo contributivo (Cass. 11 gennaio 2011, n. 461) mentre il datore di lavoro è viceversa onerato di dimostrare che i pagamenti trovino giustificazione in titoli idonei a sottrarli alla contribuzione o che ricorrano altre cause di esonero (Cass. 22 giugno 2018, n. 16579; Cass. 20 febbraio
2012, n. 2419; Cass. 461/2011); ciò significa che, in tema di sgravi, è sul datore di lavoro che insiste l'onere probatorio dei fatti che giustificano la fattispecie totalmente o parzialmente esonerativi (Cass. 18 gennaio 2018,
n. 1157; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21898)”.
Tali considerazioni erano state ribadite anche dalla più risalente giurisprudenza (Cass. 6807/2003) secondo cui “in particolare, è da osservare che il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento d'una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo. L'Istituto che neghi questo diritto al datore, il quale godendo del beneficio non abbia pagato i contributi, non invoca pertanto un indebito, bensì l'adempimento d'un debito che il datore, con lo stesso fatto di aver invocato gli sgravi, riconosce. In tal modo, ove sia in controversia il diritto agli sgravi, l'esistenza dell'obbligo contributivo (cui gli sgravi accedono) non esige prova: prova è necessaria (ex art. 2697 secondo comma cod. civ.) per negare questo obbligo attraverso il diritto
5 agli sgravi (che diventa l'oggetto della prova). Nel caso in esame, oggetto della controversia non è il diritto dell' all'adempimento dell'obbligo CP_2 contributivo, bensì il diritto agli sgravi contributivi, sostenuto dalle società
e negato dall' . E con la propria pretesa agli sgravi la società CP_2 riconosce la preesisteva del proprio obbligo contributivo, che del diritto è il presupposto”.
Pertanto, l'onere probatorio è a carico della parte ricorrente ed ha ad oggetto la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa richiamata.
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Nel caso in esame, parte ricorrente allega di possedere anche il requisito della regolarità contributiva nonostante l'illegittimo mancato del D.U.R.C. da parte dell' CP_1
A tal proposito, occorre evidenziare come parte ricorrente non deposita il
D.U.R.C., allegandone il mancato rilascio, ma nulla allega in ordine al tardivo pagamento dei contributi dovuti a titolo di prima rata per l'anno
2020, specificamente indicato dall'ente previdenziale sia nel messaggio di posta elettronica del 23.1.2024 sia in sede di memoria difensiva.
Per tali ragioni, non ha valore probatorio la mera schermata allegata al ricorso non avendo né valore certificativo né essendo possibile ricostruire a quale momento temporale esso si riferisca. D'altra parte, dalla stessa documentazione allegata alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza emerge come i contributi per l'anno 2020 sono stati pagati solo nell'anno 2023. Per tali ragioni, non sussistevano tutti i requisiti per accedere all'esonero contributivo e, quindi, il ricorso è infondato.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti e sono inammissibili le ulteriori doglianze formulate per la prima volta nelle note di trattazione scritta.
6 SPESE DI LITE
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 886,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 12/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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