Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1790/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dallo Avv. Fulvio Di Blasi;
appellante
CONTRO
Palermo, C.F: Controparte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Salvatore P.IVA_1
Catalano; appellato
Conclusioni dell'appellante: “Voglia Ill.ma Corte di Appello di Palermo, Rigettata ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa 1. Riformare la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto accertare quali sono le tabelle di convocazione corrette dell'assemblea e le modalità di voto per
deliberare sui lavori urgenti sui lastrici solari di cui sopra condannando il
ad applicarle, e laddove necessario si chiede sin da ora la nomina di CP_1 un CTU ai fini di determinare le suddette tabelle;
2. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del legale antistatario.”
Conclusioni dell'appellato: “Voglia la Corte di Appello, Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: - dichiarare inammissibile l'appello anche per carenza di interesse ad impugnare (sulla base di quanto affermato a pagina 8 n.10 dell'atto di appello) e in subordine: - rigettare la domanda istruttoria di nomina di un CTU formulata dall'appellante ed ove voglia accoglierla, ordinare previamente
l'integrazione del contraddittorio come meglio specificato nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
- vinte le spese di questo grado del giudizio liquidandole anche ai sensi dell'art.96, 1 comma, cpc.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'1.8.2019 , premettendo di essere Parte_1 proprietario di un appartamento, ubicato al primo piano dell'edificio sito in
Palermo, , dotato di terrazza ad uso Controparte_1 esclusivo costituente porzione del lastrico solare posto a copertura di alcuni magazzini di piano terra e di un garage sotterraneo, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il citato chiedendo di “accertare” quali CP_1 fossero “le tabelle di convocazione corrette dell'assemblea e le modalità di voto per deliberare sui lavori urgenti” afferenti a tale lastrico e, per l'effetto, di
”condannare il ad applicarle”. CP_1 3
A fondamento della domanda dedusse che la terrazza in questione era stata oggetto di infiltrazioni d'acqua tali da determinare il deterioramento del sottostante magazzino, divenuto pericolante, e che, a fronte di tale situazione di urgenza, le due assemblee condominiali straordinarie chiamate ad affrontare la problematica, la prima svoltasi il 5.7.2019 (avente all'ordine del giorno la deliberazione dei lavori di rifacimento dei suddetti lastrici) e la seconda il
29.7.2019 (con all'ordine del giorno “la stesura di nuove tabelle millesimali per la ripartizione delle spese da sostenere per i lavori da eseguirsi nelle terrazze private interne”), si erano chiuse senza l'adozione di alcuna deliberazione e ciò in quanto l'amministratore, dopo averle convocate, aveva sostenuto che non esisteva una “tabella” che regolasse le modalità di convocazione e di valida costituzione delle adunanze stesse, così che ne era derivata una allarmante stasi nel funzionamento dell'ente gestorio.
Si costituì il sollevando alcune questioni preliminari, tra cui quella in CP_1 ordine al difetto di interesse ad agire dell'attore, e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1286/2022, emessa ex articolo 281 sexies c.p.c. in data 25/3/2022, respinse la domanda, condannando il a Pt_1 rifondere alla controparte le spese del giudizio.
Ha proposto appello il soccombente chiedendo, in integrale riforma della sentenza de qua, l'accoglimento dell'originario petitum. Ha resistito il CP_1 deducendo la inammissibilità del gravame, anche ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., e chiedendone comunque il rigetto.
La causa è stata posta in decisione in data 18 dicembre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** 4
La sentenza impugnata ha respinto la domanda ravvisando il difetto di un interesse concreto e attuale dell'attore. Ha ritenuto, infatti, che la richiesta di un accertamento dei criteri che avrebbero dovuto essere seguiti nella convocazione delle assemblee condominiali chiamate a deliberare sulla esecuzione degli interventi sul lastrico solare sopra descritto e nell'esercizio in esse del diritto di voto sollecitasse un intervento giudiziario non consentito in quanto volto esclusivamente alla risoluzione di questioni di mero diritto in vista di situazioni future o solo ipotetiche (v. il richiamo a Cass. 2057/2019, 27151/2009), tanto più in presenza di chiare previsioni normative disciplinanti la materia (segnatamente:
l'art. 66 disp. att. c.c. che regola le modalità di convocazione anche straordinaria, su iniziativa diretta dei condomini, della assemblea condominiale;
l'art.1126 c.c. sul riparto delle spese nei lavori sul lastrico solare).
Con due motivi di appello, logicamente connessi tra loro, l'appellante si è lamentato dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel travisare, da un lato, i fatti posti a fondamento della domanda e nel disconoscere, dall'altro, il suo l'interesse ad agire. Più in particolare, ha rimarcato come la mancanza di apposite tabelle disciplinanti i criteri di convocazione dell'assemblea fosse stata da lui indicata non come una problematica reale ma come la giustificazione accampata dall'Amministratore per impedire di fatto l'adozione di qualunque provvedimento e come il “blocco decisionale” derivato da tale condotta lo avesse concretamente pregiudicato, stante l'interesse alla sollecita esecuzione degli interventi al fine di rimuovere la grave situazione di pericolo, se non di danno già consumato, che era stata accertata dai tecnici che avevano esaminato lo stato dei luoghi.
L'appello, seppure ammissibile, non si presenta fondato.
Quanto affermato nell'atto di gravame a confutazione della motivazione della sentenza gravata – lo stesso appellante riconosce come non sia necessario 5
individuare o stabilire criteri specifici e ulteriori per disciplinare modalità di convocazione e di costituzione dell'assemblea e lamenta, piuttosto, un comportamento quantomeno inadempiente e negligente dell'amministratore condominiale pro-tempore – non scalfisce, anzi conferma, quanto correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
E' opportuno ricordare che “l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n.
6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; da ultimo Cass. ordinanza n.29474 21 ottobre 2021).
Va aggiunto, nello specifico, che il ricorso allo strumento processuale al fine di ottenere pronunce di accertamento è consentito dall'ordinamento per il riconoscimento di diritti soggetti già esistenti e non già per sollecitare un sindacato preventivo volto alla individuazione di regole o criteri applicabili in determinate situazioni e/o alla verifica della correttezza di opzioni interpretative di singoli precetti.
Nel caso in esame non mancavano al rimedi sia rispetto alla dedotta Pt_1 condotta dell'Amministratore, quantomeno sintomatica di disconoscimento delle norme esistenti e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nella materia
(inter alia: Cass. S.U. sent. 9449/2016 sulla natura della responsabilità in materia di danni al lastrico solare coi relativi corollari;
la elaborazione in materia di condominio c.d. “parziale” in presenza di beni comuni ma oggettivamente destinati a fornire una utilitas solo a una cerchia ristretta di condomini, v. Cass. 6
791/2020), al fine di sollecitarne la revoca, sia per la salvaguardia del pregiudizio concretamente patito per il ritardo da parte del nella adozione degli CP_1 interventi di rifacimento e/o impermeabilizzazione della terrazza.
A tale ultimo riguardo è significativo che l'appellante non abbia negato che i suddetti lavori siano stati poi realizzati e ciò proprio a seguito dell'accoglimento di un procedimento ex art. 700 c.p.c. da lui attivato né di avere anche promosso azioni risarcitorie nei confronti dell'ente gestorio.
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute in questo grado dalla controparte, che si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri tariffari delle cause di valore indeterminato a complessità bassa e nei valori minimi in considerazione della semplicità del giudizio.
Non sussistono i presupposti per una condanna anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. non ravvisandosi il carattere temerario della impugnazione, tenuto anche conto che non emerge l'infondatezza degli antefatti fattuali esposti nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1286/2022 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Palermo il 25/3/2022.
Condanna l'appellante a rimborsare al appellato le spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 5.6.2025. 7
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo