TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 776/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 776/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
23.04.2024,
DA
(C.F. ) nata a [...] - Puerto Parte_1 C.F._1
Rico (Stati Uniti D'America), il 26/08/1970, e residente in [...],
e
(C.F. ) nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
AL EO (PG), Fraz. Marcellano, Via Matteotti n. 42, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Venceslai ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia, Via A. Manzoni 39/b, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL EO (PG) il 14 dicembre
2009, (atto n. 4, Parte I, Anno 2009); in regime di separazione dei beni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 23.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto i AL EO in data 14.12.2009.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
94/2024 pubblicata in data 12.08.2024, passata in giudicato il 28.02.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fin dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto portandosi reciproco rispetto, salvaguardando l'equilibrio e la dignità reciproca.
2) La casa coniugale di proprietà del Sig.re sita Via Matteotti n. 42 Fraz. Marcellano di Parte_2
AL EO (PG) viene assegnata al medesimo ove continuerà a vivere e risiedere.
3) La Sig.ra che già consensualmente dimora presso abitazione in Via Parte_1
Castello 9 Fraz. Frontignano di TO (PG) concessa in comodato gratuito cambierà la residenza nelle more del deposito del ricorso e questa difesa depositerà l'apposito certificato della nuova residenza non appena ne entrerà in possesso;
4) La Sig.ra al trasloco definitivo dalla casa coniugale porterà con se i Parte_1
propri effetti personali lasciando tutti i beni mobili così come si trovano ora alla sottoscrizione del presente accordo.
5) Il Sig. proprietario dell'autoveicolo targato FP129TH lascia nel possesso del Parte_2
medesimo, a titolo di comodato gratuito, la Sig.ra la quale sarà Parte_1
responsabile di qualsivoglia manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla data 30.9.24 o comunque fino al momento della restituzione.
6) A titolo di contributo per il mantenimento fermo restando la collaborazione continuata e continuativa che la Sig.ra svolge presso la ditta intestata al Sig.re Parte_1
(cfr all.5), vista la richiesta di separazione personale e contestuale cessazione degli effetti Pt_2 civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge sul Divorzio n. 898/1970 comma 6, il Pt_2 verserà il cd. assegno divorzile “una tantum” in unica soluzione di € 100.000,00 (euro centomila//00) alla Sig.ra decorsi giorni 30 dalla data di comunicazione dell'avvenuta sentenza di Parte_1 omologazione della separazione che predispone l'iter processuale anche del divorzio;
pagina 2 di 4 7) La Sig.ra dichiara di accettare e non avere più nulla a pretendere in Parte_1 quanto tale somma permetterà alla medesima di valutare anche l'eventuale trasferimento nel proprio
Paese di Origine (USA).
8) La collaborazione coordinata e continuativa (cfr all.5) avrà cessazione nel momento in cui la medesima Sig.ra comunicherà l'intenzione di trasferirsi nel proprio Parte_1
Paese d'Origine e comunque a decorrere dal mese di settembre 2024.
9) Al momento della cessazione del rapporto di collaborazione la Sig.ra Parte_1
con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di non aver nulla a che pretendere avendo concordato qui ogni e qualsivoglia pretesa economica, fatti salvi gli emolumenti alla medesima dovuta in base alla legge per quella specifica collaborazione.
10) I coniugi che depositano proprie dichiarazioni dei redditi (all. 7e8), salvo quanto sopra dichiarato
e accettano reciprocamente, dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti e quindi dichiarano ultroneamente di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
11) Ogni compenso legale è compensato. Le spese esenti del procedimento sono sopportate integralmente dal sig.re a saldo e definizione, fino alla sentenza di divorzio. Parte_2
12) I coniugi riferiscono di non avere null'altro da dividere in quanto le autovetture già sono intestate
e di proprietà di ciascuno.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in AL EO (PG) il 14 Parte_1 Parte_2
dicembre 2009, (atto n. 4, Parte I, Anno 2009);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL EO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 776/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
23.04.2024,
DA
(C.F. ) nata a [...] - Puerto Parte_1 C.F._1
Rico (Stati Uniti D'America), il 26/08/1970, e residente in [...],
e
(C.F. ) nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
AL EO (PG), Fraz. Marcellano, Via Matteotti n. 42, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Venceslai ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia, Via A. Manzoni 39/b, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL EO (PG) il 14 dicembre
2009, (atto n. 4, Parte I, Anno 2009); in regime di separazione dei beni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 23.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto i AL EO in data 14.12.2009.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
94/2024 pubblicata in data 12.08.2024, passata in giudicato il 28.02.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fin dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto portandosi reciproco rispetto, salvaguardando l'equilibrio e la dignità reciproca.
2) La casa coniugale di proprietà del Sig.re sita Via Matteotti n. 42 Fraz. Marcellano di Parte_2
AL EO (PG) viene assegnata al medesimo ove continuerà a vivere e risiedere.
3) La Sig.ra che già consensualmente dimora presso abitazione in Via Parte_1
Castello 9 Fraz. Frontignano di TO (PG) concessa in comodato gratuito cambierà la residenza nelle more del deposito del ricorso e questa difesa depositerà l'apposito certificato della nuova residenza non appena ne entrerà in possesso;
4) La Sig.ra al trasloco definitivo dalla casa coniugale porterà con se i Parte_1
propri effetti personali lasciando tutti i beni mobili così come si trovano ora alla sottoscrizione del presente accordo.
5) Il Sig. proprietario dell'autoveicolo targato FP129TH lascia nel possesso del Parte_2
medesimo, a titolo di comodato gratuito, la Sig.ra la quale sarà Parte_1
responsabile di qualsivoglia manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla data 30.9.24 o comunque fino al momento della restituzione.
6) A titolo di contributo per il mantenimento fermo restando la collaborazione continuata e continuativa che la Sig.ra svolge presso la ditta intestata al Sig.re Parte_1
(cfr all.5), vista la richiesta di separazione personale e contestuale cessazione degli effetti Pt_2 civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge sul Divorzio n. 898/1970 comma 6, il Pt_2 verserà il cd. assegno divorzile “una tantum” in unica soluzione di € 100.000,00 (euro centomila//00) alla Sig.ra decorsi giorni 30 dalla data di comunicazione dell'avvenuta sentenza di Parte_1 omologazione della separazione che predispone l'iter processuale anche del divorzio;
pagina 2 di 4 7) La Sig.ra dichiara di accettare e non avere più nulla a pretendere in Parte_1 quanto tale somma permetterà alla medesima di valutare anche l'eventuale trasferimento nel proprio
Paese di Origine (USA).
8) La collaborazione coordinata e continuativa (cfr all.5) avrà cessazione nel momento in cui la medesima Sig.ra comunicherà l'intenzione di trasferirsi nel proprio Parte_1
Paese d'Origine e comunque a decorrere dal mese di settembre 2024.
9) Al momento della cessazione del rapporto di collaborazione la Sig.ra Parte_1
con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di non aver nulla a che pretendere avendo concordato qui ogni e qualsivoglia pretesa economica, fatti salvi gli emolumenti alla medesima dovuta in base alla legge per quella specifica collaborazione.
10) I coniugi che depositano proprie dichiarazioni dei redditi (all. 7e8), salvo quanto sopra dichiarato
e accettano reciprocamente, dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti e quindi dichiarano ultroneamente di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
11) Ogni compenso legale è compensato. Le spese esenti del procedimento sono sopportate integralmente dal sig.re a saldo e definizione, fino alla sentenza di divorzio. Parte_2
12) I coniugi riferiscono di non avere null'altro da dividere in quanto le autovetture già sono intestate
e di proprietà di ciascuno.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in AL EO (PG) il 14 Parte_1 Parte_2
dicembre 2009, (atto n. 4, Parte I, Anno 2009);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL EO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4