Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 03/06/2025, n. 10746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10746 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5135 del 2025, proposto da
Lentini Pharma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Strano e Giulio Valerio Sciarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Regione Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Lazio Innova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Cesare San Mauro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido D'Arezzo 2;
nei confronti
Simmetry S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
B.N.L. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’ Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare
- del provvedimento protocollo domanda FPPMI – 00215, notificato mediante comunicazione sul portale “FareLazio” in data 25.02.2025, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (prima Artigiancassa S.p.A.) e MedioCredito Centrale S.p.A., quali Gestore del Fondo di Patrimonializzazione PMI – Programma Regionale FESR LAZIO 2021-2027, avente ad oggetto la non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Fondo di Patrimonializzazione PMI”, presentata dalla società ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento
dell’ammissibilità della domanda da parte della ricorrente, con conseguente condanna dell’amministrazione all’erogazione del finanziamento agevolato;
nonché per il risarcimento del danno
da disporsi mediante reintegrazione in forma specifica o in subordine mediante risarcimento per equivalente, da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lazio Innova S.p.A. e di B.N.L. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, recante non ammissibilità della domanda di
finanziamento agevolato a valere sul “Fondo di Patrimonializzazione PMI”, presentata dalla
società ricorrente in data 7.10.2024, perché (estratto del contenuto della presupposta comunicazione ex art 10 bis della legge n. 241/1990, confermato nel provvedimento impugnato) “ Dal business plan fornito a supporto della domanda risulta che il progetto di investimento è rivolto allo sviluppo ed alla produzione di integratori, attività censita con il codice Ateco 10.89.09 (produzione di altri prodotti alimentari nca). Tale attività, da visura Cerved, risulta secondaria e diversa dall’attività prevalente dell'azienda, codificata con il codice Ateco 47.75.1 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI PROFUMERIA, PRODOTTI PER TOLETTA E PER L'IGIENE PERSONALE). Non risulta pertanto rispettato il requisito di ammissibilità previsto sia all’art. 4 dell’Avviso (“I richiedenti devono esercitare sul territorio del Lazio un’attività, identificata come prevalente”), sia in relazione a quanto autocertificato nel modulo di domanda (il richiedente deve esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all’articolo 4) ”;
Letti i motivi di gravame, medianti i quali parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per: 1) “ violazione e/o mancata e/o falsa applicazione della lex specialis della procedura. eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto nonché per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità ” atteso che, invero, la lex specialis non richiedeva affatto che un particolare Codice Ateco dovesse caratterizzare il progetto; 2) “ eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e travisamento di fatti ” atteso che in ogni caso il rilievo eccepito come ostativo era arbitrario, ingiustificato nonché sintomo di esasperato formalismo nella parte in cui attribuiva valore escludente al solo codice ATECO primario risultante dalla visura camerale, senza invece valorizzare l’effettiva e concreta attività sostanziale svolta dall’interessata.
Lette altresì le memorie difensive delle parti resistenti costituite;
Ritenuto il ricorso manifestamente infondato - ex art. 60 e 74 c.p.a, secondo il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – tenuto conto che dalla lettera e della ratio immediatamente sottesa alla lex specialis in ragione della territorialità della “committente” , si evince, nel rispetto del canone di credibilità logica (criterio ermeneutico cui sono soggetti gli atti amministrativi dinanzi al giudice amministrativo), che l’attività prevalente oggetto del progetto e destinataria del finanziamento deve essere quella svolta nell’ambito della Regione Lazio e per come identificata mediante il codice ATECO, il quale - proprio in quanto attribuito per scelta dell’interessato – gode di efficacia probatoria privilegiata alla stregua di una “confessione”;
Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in quanto manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO