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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.290/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.587/2021 resa dal Tribunale di
Enna il 10.9.2021 e depositata il 21.9.2021, avente ad oggetto revocatoria di fondo patrimoniale
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
, difesi per procura in atti dall'avv. Santo Lopes ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Leonforte via Catenanuova 50
- appellanti - contro
Controparte_1
c.f. (già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv.
[...]
Edoardo Bonasera per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piazza Kennedy 4 CP_2
- appellata -
c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante - appellata, contumace P.IVA_2
1 c.f. , in persona del legale rappresentante CP_4 P.IVA_2
- appellata, contumace -
c.f. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante
- appellata, contumace -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7.2.2015, la Controparte_3
conveniva i coniugi e
[...] Parte_1 Parte_2
avanti il Tribunale di Enna, per sentire dichiarare ex art.2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale ai rogiti del notaio Per_1
di Leonforte del 14 febbraio 2013 rep.153 - racc.133, trascritto il 20
[...]
febbraio 2013 ai nn.1246-988, stipulato dai convenuti con riferimento agli immobili di proprietà esclusiva di siti in Leonforte via Primo Parte_1
Maggio e censiti nel C.F. al foglio 32, consistenti in una casa per civile abitazione (part.515 sub 8), un vano garage (part.515 sub 7) e un locale ad uso commerciale (part.515 sub 6).
Esponeva di essere creditrice della somma di € 34.175,88 oltre interessi e spese del procedimento monitorio nei confronti dei convenuti Parte_1
(quale debitore principale) e (quale fideiussore), giusta
[...] Parte_2
2 decreto ingiuntivo n.332/2014 emesso dal Tribunale di Enna il 10 settembre
2014, in virtù del contratto di mutuo chirografario stipulato il 4 marzo 2010 e del contratto di apertura del credito in conto corrente del 9 marzo 2010 e che,
a seguito della stipula dei due finanziamenti, i convenuti avevano formulato un'istanza volta alla rimozione delle anomalie nei pagamenti, chiedendo la formulazione di un piano di ammortamento accordato con scrittura del 13
agosto 2012, rimasta anch'esso disatteso.
Allegava che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 14 febbraio 2013
senza alcun dubbio arrecava un pregiudizio alle ragioni creditorie della CP_3
in quanto sottraeva gli immobili alla garanzia patrimoniale ad essa spettante ex art.2740 c.c., costituendo un atto di disposizione del patrimonio posto in essere a titolo gratuito, compiuto successivamente al sorgere del credito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio.
Per l'effetto, sussistevano tutte le condizioni previste dall'art.2901 c.c. affinché
l'attrice potesse chiederne la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti.
Con comparsa di risposta si costituivano i convenuti e Parte_1
, contestando la fondatezza delle ragioni di credito portate dal Parte_2
decreto ingiuntivo n.332/2014 emesso dal Tribunale di Enna, nei cui confronti allegavano essere pendente il giudizio di opposizione, ritualmente proposto.
Concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c., interveniva ai sensi dell'art.111 c.p.c.
quale cessionaria del 50% del credito di parte Controparte_6
attrice, facendo proprie le domande e le difese svolte da quest'ultima,
documentando di avere prestato fideiussione in favore dei convenuti in forza della apposita convenzione vigente con la che a propria volta in data CP_3
3 20 aprile 2014 aveva provveduto ad escutere nei limiti di € 16.618,99 (pari al
50% del credito), quindi surrogandosi alla in tutti i diritti e le azioni nei CP_3
limiti della somma pagata.
Con separata comparsa interveniva ex art.111 c.p.c. e, Controparte_7
per essa, la mandataria quale cessionaria del residuo credito di CP_4
parte attrice, nonché successivamente a Controparte_8
propria volta cessionaria del credito di chiedendo Controparte_7
l'accoglimento delle conclusioni attrici.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, con sentenza n.587/2021 il Tribunale di Enna, in accoglimento della domanda, statuiva come segue: “.. dichiara inefficace, nei confronti di e Controparte_8
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale Controparte_6
stipulato da e il 14 febbraio 2013, con atto Parte_1 Parte_2
pubblico a ministero del Notaio in Leonforte dott.ssa n. Persona_1
rep.153 – n. racc.133, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di il 20 febbraio 2013 ai nn.1246 reg. gen. e 988 reg. part.”, CP_2
onerando i convenuti della refusione delle spese di lite nei confronti dell'attrice e della parti intervenute.
Propongono appello e , deducendo l'erroneità Parte_1 Parte_2
della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
DIFETTO DI LEGITTIMAZONE ATTIVA DI Controparte_9
“Con atto del 07/11/2016 si costituiva in giudizio l società a socio unico, in qualità di procuratrice di CP_4
Controparte_1
poiché nelle more l cedeva pro soluto in favore d un Controparte_7 Controparte_7
Co portafoglio di crediti e tra i crediti di detta cessione era ricompreso quello vantato dall nei confronti dei
4 signor . Parte_1 Parte_2
CP_ Con atto del 27/03/2017 l d si costituiva in giudizio, quale cessionaria del 50% del credito CP_1
oggetto del presente giudizio.
Con atto del 25/02/2019 l si costituiva in giudizio, poiché nelle mor Controparte_5 CP_7
cedeva pro soluto in favore d un portafoglio di crediti, tra i quali vi era quello
[...] Controparte_5
vantato nei confronti degli odierni convenuti.
All'udienza del 23/03/2021 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti termine ex art.190
c.p.c.”
È principio generale che un negozio di cessione, affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione contratta, benché
non sia necessaria o rilevante la sua accettazione. Tali elementi possono ricavarsi solo dal contratto di cessione stesso;
infatti, come chiaramente affermato dalla Cassazione (sezione terza sent. n.22268 del
13.09.2018), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'esistenza della cessione stessa.
Il creditore che si afferma successore di quello originario, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, attraverso documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Dunque, è evidente che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non può da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, che per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre anche il contratto di cessione, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente acquisito.
Il Tribunale afferma erroneamente che solo in comparsa i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di e di , altresì producendo documentazione tardiva. In realtà il primo atto utile era CP_7 CP_1
la comparsa conclusionale e il difetto di legittimazione può essere eccepito in ogni stato e grado del processo,
5 anche d'ufficio dal Giudice.
La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
Altresì, è illegittima ed infondata la richiesta avanzata da per la particolare natura della garanzia CP_1
prestata.
Infatti, i Consorzi fidi svolgono una funzione meramente «assicurativa» del credito, ossia quella di garantire l'insolvenza del singolo consorziato affidato, utilizzando il fondo rischi costituito dai versamenti dei soci;
per l'effetto, l'obbligazione assunta nei confronti della Banca deve qualificarsi in termini di “assicurazione cauzionale”, differenziandosi dalla fideiussione.
Tale garanzia è pienamente conforme con le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative, poiché lo scopo è di consentire ai singoli consorziati un aumento della capacità di indebitamento verso il sistema bancario, nonché la maggiore facilità di accesso al credito, concretizzando il «maggiore vantaggio» di ogni socio, tipico dello scopo mutualistico ed escludendosi la configurabilità della confideiussione prevista dall'art.1954 c.c., invece caratterizzata da una pluralità di garanti.
INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ART.2901 C.C.
Nel marzo 2012 chiedeva alla Banca la sospensione delle rate di mutuo, con conseguente traslazione Pt_1
dell'ammortamento a seguito della moratoria;
la accoglieva la richiesta di sospensione di pagamento CP_3
della quota capitale delle rate, con trasformazione della linea di credito a rientro fino al 31.12.2012, assistito da
8 effetti cambiari di € 1.300,00; non essendo però economicamente sostenibile il piano, l'attore chiedeva ed otteneva di rientrare dal fido in 24 mesi.
Relativamente all'eventus damni, il Tribunale afferma erroneamente che si è verificato un pregiudizio alle pretese della al momento della stessa costituzione del fondo patrimoniale, pur non essendoci stata CP_3
alcuna variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, come documentato dalla relazione di parte versata in atti, che dimostra la assoluta capienza del patrimonio per la presenza di altro cespite di
6 rilevante valore, consistente in un appezzamento di terreno con insistente fabbricato in territorio di Assoro.
Peraltro, l'azione revocatoria è ammissibile solo se il danno sussiste all'atto della costituzione del fondo di cui si chiede l'inefficacia, essendo irrilevanti le azioni successive e la stessa incapienza manifestatasi successivamente.
In ordine alla scientia damni, dalla ricostruzione dei fatti è più che evidente che non sussiste nessuna volontà
di frodare la al contrario si è dimostrato come il fino al momento della costituzione del fondo CP_3 Pt_1
patrimoniale non aveva nessuna rata insoluta, avendo richiesto la sospensione delle rate del mutuo.
L'elemento soggettivo non sussiste perché con la costituzione del fondo patrimoniale il debitore non voleva né
diminuire la sua garanzia né rendere più difficoltosa la riscossione del credito, ma unicamente ottenere il miglior soddisfacimento delle esigenze della famiglia, consapevole che il patrimonio residuo fosse più che sufficiente a soddisfare le pretese creditorie.
ERRONEO ED INGIUSTO CONDANNATORIO ALLE SPESE
Attesa la complessità delle questioni trattate e la fondatezza della pretesa di parte convenuta, in subordine il
Tribunale avrebbe dovuto almeno compensare le spese, pertanto nell'ipotesi non temuta di rigetto dell'appello,
si chiede compensarle per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta si costituisce Controparte_11
(già ),
[...] Controparte_12
contestando l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale
e chiedendone il rigetto.
Restano contumaci , Controparte_3
e che nonostante la rituale notifica CP_4 Controparte_5
dell'atto di appello, hanno divisato non costituirsi.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, le parti costituite depositano proprie note concludendo come
7 dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione con i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
In effetti è vero, come sostengono gli appellanti, che la carenza di legittimazione, attiva o passiva, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 26 luglio 2019 n. 20283, Cass. 27 marzo 2017 n.
7776, Cass. 17 gennaio 2017 n. 943, Cass. 20 ottobre 2015 n. 21176. Cass.
Sez. Lav. 8 agosto 2012 n. 14243) per cui le considerazioni del Tribunale su una pretesa tardività dell'eccezione sono automaticamente errate.
Ma parte appellante sovrappone impropriamente la legittimazione ad agire con la prova della titolarità del diritto, che invece attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda (v. Cass. S.U.
n. 2951 del 2016).
Nel momento in cui si affermano cessionarie del credito, le società intervenute sono ipso facto legittimate ad agire;
la prova del contratto di cessione, della sua validità, efficacia ed opponibilità al debitore ceduto sono questioni attinenti al merito.
Venendo, appunto, al merito, è documentato che la
[...]
ha accordato delle linee di Controparte_3
finanziamento a far data dal marzo 2010, riguardo cui il convenuto Parte_1
si è coobbligato col coniuge , in virtù di specifiche
[...] Parte_2
scritture fideiussorie.
Riguardo le ragioni economiche rinvenienti in favore della Banca, è allegato
8 anche il Decreto Ingiuntivo n.332/2014 emesso dal Tribunale di Enna, a mezzo il quale si ingiunge il pagamento della somma di € 34.175,88 nei confronti di entrambi i convenuti. A nulla rileva che il decreto ingiuntivo sia stato opposto,
in quanto l'actio pauliana tutela anche il credito litigioso (Cass. 10/02/2016
n.2673, Cass. 14/05/2013 n.11573, Cass. 17 luglio 2009 n. 16722, Cass. 10
marzo 2006 n. 5246).
Venendo all'elemento soggettivo della scientia damni, quest'ultimo è integrato dalla semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, anche di mero danno potenziale (ex plurimis, Cass. civ. sez.III sent.
n.13343/15).
Sono allegate le missive raccomandate rivolte ai convenuti aventi ad oggetto l'invito al rientro degli affidamenti bancari rinegoziati (la prima del 21.6.2013), e ben quindici effetti cambiari tutti protestati (con scadenza dal 15.5.2013 al
15.7.2014), quindi la scientia damni è decisamente evidente.
Alla prova della “dolosa preordinazione”, soccorre la documentazione versata,
in quanto risulta allegato che dopo aver inottemperato il pagamento di tutte le rate dei finanziamenti scadute a partire dal 4.1.2013, i convenuti hanno stipulano un fondo patrimoniale in data 14.2.2013.
L'art.2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della eventuale aspettativa, con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità (tant'è che, come visto, anche il credito litigioso è idoneo a determinare la qualità di “creditore” che abilita all'azione revocatoria) quindi la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'atto di disposizione, non condiziona la tutela revocatoria.
9 Riguardo gli effetti del negozio revocando, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale (che ha natura gratuita e liberale) implica la sottrazione dei beni alla regola della responsabilità generalizzata ex art.2740 c.c., a motivo dello specifico vincolo di destinazione connesso ai soli bisogni della famiglia ai sensi dell'art.167 c.c.
Quale presupposto dell'azione revocatoria è sufficiente il compimento di un atto che renda anche soltanto più difficile o incerta la soddisfazione del credito,
finanche comprendendosi la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore ed è irrilevante che possidenze di altri coobbligati possano eventualmente garantire l'adempimento, poiché “Qualora uno solo tra più
coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà
del creditore promuovere l'azione revocatoria nei suoi confronti, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 2901 c.c., a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento” (in questo senso, Cass. sent. n.6486/11).
Per l'effetto, il complessivo quadro probatorio raccolto e il contegno dei convenuti non coerente con la normale diligenza esigibile in un comportamento improntato a buona fede, integrano presunzioni gravi, precise e concordanti a concludere per la consapevolezza/coscienza dell'arrecando pregiudizio alle ragioni del creditore, secondo il giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit.
Quindi, in coerenza con le sopra espresse argomentazioni giuridiche, deve concludersi per il rigetto del gravame.
In quanto soccombenti, gli appellanti vanno condannati alle spese del presente
10 grado di giudizio, da liquidarsi secondo il D.M. n.147/2022 riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 26.001/00 ad € 52.000/00, con applicazione di compensi prossimi ai medi tabellari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.290/2021 R.G.
cont., conferma la sentenza n.587/2021 resa dal Tribunale di Enna il 10.9.2021
e depositata il 21.9.2021.
Condanna gli appellanti e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del grado alla Controparte_1
fidi, in persona del legale rappresentante, che liquida in complessive
[...]
€ 8.500/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Nulla per le spese con riferimento alle altre parti appellate, perché non costituitesi.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo a parte appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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