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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3611/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nella qualità di tutrice legale del fratello C.F._1
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
; elettivamente domiciliata in VIA NAPOLI n. 49, C.F._2
NOTO, presso lo studio dell'avv. CORRADO VALVO (c.f.
, che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._3 ricorrente
contro
Controparte_1
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore; elettivamente domiciliata in in PIAZZA TEATRO n. 8,
AVOLA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE BELFIORE (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo , nella qualità di Parte_1 tutrice legale del fratello , a seguito di provvedimento di Parte_2 rigetto sulla richiesta della provvidenza regionale prevista per l'ipotesi di disabilità gravissima, ha chiesto accertare e dichiarare che Parte_2
sia in possesso delle condizioni sanitarie previste e legittimanti la
[...] pretesa al riconoscimento della disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, con conseguente diritto all'assegno di cura per le prestazioni socio – sanitarie di cui all'art. 1, co. 1., della L. R. Siciliana n. 4 del 2017.
, nella qualità, ha esposto: Parte_1
• che il fratello , di anni 53, è nato disabile al Parte_2
100% in quanto affetto sin dalla nascita da gravi patologie, e che lo stesso è stato altresì riconosciuto dalla Commissione medica dell'INPS, sin dalla tenera età, soggetto portatore di handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/92 nonché invalido al
100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e beneficiario della relativa pensione e dell'indennità di accompagnamento, senza revisione;
• che è totalmente dipendente per i propri Parte_2 bisogni e necessità di vita quotidiana dalla sorella, da familiari e terapisti che lo seguono (Centro S. Angela Merici convenzionato con l' ed è in trattamento Controparte_1 farmacologico costante per frenare l'aggressività ed i comportamenti problema che lo stesso manifesta nei confronti di sé stesso e degli altri;
• che in data 22.12.2021 l'odierna ricorrente, nella spiegata qualità di tutore, ha presentato, nell'interesse del fratello l'istanza di accesso al beneficio Parte_2
2 economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del D.M. del 26 settembre 2016, definita con esito negativo a distanza di parecchi mesi dalla presentazione della predetta istanza;
• che a causa della gravità del quadro clinico sussistono allo stato attuale e sussistevano sin dalla prima istanza presentata tutte le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della disabilità gravissima in capo allo stesso e quindi per l'erogazione in suo favore del relativo assegno di cura mensile.
Si è costituita in giudizio l , Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti di merito per accedere alla prestazione richiesta.
Espletata CTU medico-legale, va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame – ha rilevato che le condizioni cliniche di , affetto da “Oligofrenia grave con deficit del Parte_2 funzionamento sia intellettivo che adattivo globale e disturbi del comportamento”, lo rendono sicuramente soggetto al quale possa essere riconosciuta la disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. del 26 settembre 2016 vedendosi soddisfatti i requisiti necessari al riconoscimento del diritto all'assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. Siciliana n. 4 del 2017, a far data dall'accertamento peritale del 30 maggio 2024.
Il CTU ha osservato che << Al fine di una corretta valutazione medico-legale occorre puntualizzare che il riconoscimento del beneficio economico di soggetto con disabilità gravissima è subordinato al fatto che lo stesso sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge n. 104 del 1992, e sia titolare dell'indennità di accompagnamento, deve essere affetto da almeno una delle nove condizioni limitanti previste dall'art. 3 del D.M. del 26/09/2016. Il periziando rientra in due delle condizioni previste: lettera h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala
Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
3 lettera i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Il sig. da quanto si evince dalla documentazione medica in Pt_2 atti sulla base della scala LAMPER totalizza 8 punti, rientrando pertanto nei parametri richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della disabilità gravissima.
Il complesso patologico del quale risulta affetto il periziando e cronico ed irreversibile e compromette totalmente le autonomie del soggetto il quale risulta essere dipendete dai familiari e dal personale della casa di cura presso la quale alloggia. Tale quadro clinico è aggravato da atteggiamenti di aggressività nei confronti di terzi.
La valutazione del Q.I. non è determinabile in quanto non è possibile la somministrazione del test. Il soggetto inoltre dipende da terzi per alimentazione e l'igiene personale, necessita di assistenza continuativa e di monitoraggio 24 ore su 24 >>.
Il consulente dell'ufficio ha, quindi, concluso affermando che
<< è risultato affetto da “Oligofrenia grave con deficit Parte_2 del funzionamento sia intellettivo che adattivo globale e disturbi del comportamento” >> e che in considerazione di << un aggravamento delle condizioni cliniche attualmente riscontrabile anche in sede di operazioni peritali … presenti i requisiti di soggetto in status di Parte_2 disabilità gravissima ai sensi della normativa vigente con decorrenza dalla data di codesto accertamento medico-legale del 30.05.2024 >>.
Atteso il solo parziale accoglimento della domanda (il diritto è riconosciuto da un periodo successivo rispetto sia alla domanda amministrativa al ricorso introduttivo) si giustifica la compensazione delle spese di lite.
I costi della CTU, liquidati come da separati provvedimento, Contr vengono definitivamente posti carico dell convenuta.
o. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3611/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che è in possesso dal 30 Parte_2 maggio 2024 2021 delle condizioni sanitarie previste e legittimanti la pretesa dello stesso al riconoscimento della disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, con conseguente diritto all'assegno
4 di cura per le prestazioni socio – sanitarie di cui all'art. 1, co. 1., della L. R.
Siciliana n. 4 del 2017 e, per l'effetto, condanna l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore ai Controparte_1 conseguenti adempimenti di competenza;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU a carico dell convenuta. CP_1
Siracusa, 25/03/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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