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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/02/2025 al n. 563 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERVONE MARIA CARMELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
28/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 09/06/2017, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AG (al
N.12, Parte I, anno 2017). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (in Napoli il 20/07/2014), le Persona_1 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/05/2025.
4. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
1. “ il figlio minore affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, avrà alloggio prevalente presso Per_1 la madre nella casa familiare, ma la sua residenza è stata spostata in Pomigliano D'Arco (NA) unitamente al padre e dove trascorrere, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e suoi, alcuni giorni della settimana compreso il pernotto e fine settimana alternati sempre con pernotto, previo accordo di volta in volta tra i genitori;
2. anche negli altri giorni, in cui si trova presso l'abitazione della madre, si incontrerà liberamente con il padre nel rispetto dei reciproci impegni e desideri, previo accoro di volta in volta tra i genitori;
3. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alterenanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciscun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
2
4. la casa coniugale in Castel di Cisterna (NA), via Nove Maggio, traversa Enrico Fermi, 1, in locazione e con contratto di locazione a nome della sig.ra è alla stessa assegnata, completa degli arredi e Parte_1 suppellettili in essa contenuti. Oneri condominiali, imposta dei rifiuti e canone di locazione a carico della moglie;
4. il sig. entro il giorno 05 verserà al sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento mensile del figlio la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con rivalutazione secondo
l'indice Istat costo vita a fare tempo dall'anno venturo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle ragazze. Parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie approvate e documentate, tra cui scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale necessarie per il figlio;
5. la madre godrà per l'intero dell'assegno unico per il figlio. come di ogni altra analoga provvidenza per le famiglie
a carico dello Stato o di altri Enti;
6. dichiarano i coniugi il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
7. dichiarare entrambi i coniugi autosufficienti economicamente e per tale motoivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
6. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio ad AG (SA) il 09/06/2017 (atto n. 12, Parte I, anno 2017);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/02/2025 al n. 563 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERVONE MARIA CARMELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
28/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 09/06/2017, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AG (al
N.12, Parte I, anno 2017). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (in Napoli il 20/07/2014), le Persona_1 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/05/2025.
4. Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 15/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
1. “ il figlio minore affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, avrà alloggio prevalente presso Per_1 la madre nella casa familiare, ma la sua residenza è stata spostata in Pomigliano D'Arco (NA) unitamente al padre e dove trascorrere, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e suoi, alcuni giorni della settimana compreso il pernotto e fine settimana alternati sempre con pernotto, previo accordo di volta in volta tra i genitori;
2. anche negli altri giorni, in cui si trova presso l'abitazione della madre, si incontrerà liberamente con il padre nel rispetto dei reciproci impegni e desideri, previo accoro di volta in volta tra i genitori;
3. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alterenanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciscun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
2
4. la casa coniugale in Castel di Cisterna (NA), via Nove Maggio, traversa Enrico Fermi, 1, in locazione e con contratto di locazione a nome della sig.ra è alla stessa assegnata, completa degli arredi e Parte_1 suppellettili in essa contenuti. Oneri condominiali, imposta dei rifiuti e canone di locazione a carico della moglie;
4. il sig. entro il giorno 05 verserà al sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento mensile del figlio la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con rivalutazione secondo
l'indice Istat costo vita a fare tempo dall'anno venturo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle ragazze. Parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie approvate e documentate, tra cui scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale necessarie per il figlio;
5. la madre godrà per l'intero dell'assegno unico per il figlio. come di ogni altra analoga provvidenza per le famiglie
a carico dello Stato o di altri Enti;
6. dichiarano i coniugi il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
7. dichiarare entrambi i coniugi autosufficienti economicamente e per tale motoivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
6. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio ad AG (SA) il 09/06/2017 (atto n. 12, Parte I, anno 2017);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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