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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10117 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa LA NO
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°7253 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cirillo Grazia Maria,
presso il cui studio sito in Salerno alla Via Luigi C.F._1
Guercio n. 197 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
, ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11,2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Controparte_3
n. n. 5131/2025 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 18.03.2025 e notificata il 19.03.2025, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 07120239000711767000 e la cartella esattoriale n.
07120160079832563000, condannando l'odierna opponente e la in solido, alla refusione delle spese processuali in Controparte_2 favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
b) inammissibilità della domanda;
c) infondatezza della domanda.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della . Controparte_4
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, la giurisdizione spetta alla
Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
LA NO definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 7253/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il giudice CP_1 tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, in favore CP_1 di e della Parte_1 Controparte_2 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in favore di ciascun parte in euro 139,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento delle spese del presente grado CP_1 di giudizio che liquida in favore di parte appellante in euro 232,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA Napoli, 5.11.2025 Il Giudice
dott.ssa LA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa LA NO
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°7253 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cirillo Grazia Maria,
presso il cui studio sito in Salerno alla Via Luigi C.F._1
Guercio n. 197 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
, ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11,2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Controparte_3
n. n. 5131/2025 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 18.03.2025 e notificata il 19.03.2025, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 07120239000711767000 e la cartella esattoriale n.
07120160079832563000, condannando l'odierna opponente e la in solido, alla refusione delle spese processuali in Controparte_2 favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
b) inammissibilità della domanda;
c) infondatezza della domanda.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della . Controparte_4
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, la giurisdizione spetta alla
Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
LA NO definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 7253/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il giudice CP_1 tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, in favore CP_1 di e della Parte_1 Controparte_2 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in favore di ciascun parte in euro 139,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento delle spese del presente grado CP_1 di giudizio che liquida in favore di parte appellante in euro 232,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA Napoli, 5.11.2025 Il Giudice
dott.ssa LA NO