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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, AR PREVIATI, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, svolta con modalità
cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. IORIO ALESSANDRO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
NT TA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Parte ricorrente, ha adito questo Tribunale evidenziando che: Parte_1
in data 13.08.2022, egli presentava all' , Sede Provinciale di Campobasso, domanda n. CP_1
2034935600001 diretta al riconoscimento ed erogazione della Pensione Privilegiata
Ordinaria, in considerazione di una serie di rilevanti patologie;
in seguito alla richiesta effettuata dalla Direzione Provinciale di Campobasso, in data 6.12.2023, con Prot. CP_1
.1900.06/12/2023.0172913, la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento CP_1
Militare di Medicina Legale di Bari veniva incaricata al fine di accertare la permanenza, sulla persona del predetto ricorrente, dei requisiti sanitari previsti per la fruizione della citata prestazione pensionistica;
il 13.03.2024, egli era sottoposto ai prescritti accertamenti medico-
legali presso la menzionata C.M.O. dell'Ospedale Militare di Bari, che non solo riscontrava le patologie già indicate in domanda, ma anche un intervenuto aggravamento dello stato di salute del richiedente;
secondo le conclusioni mediche rassegnate dalla Commissione
medica, tre delle menomazioni accertate -individuate dai numeri da 2 a 4 del giudizio diagnostico, ovvero sinusite etmoidale cronica a genesi multifattoriale, discopatie C5/C6 e
C6/C7 a lieve incidenza funzionale, ed infine discopatie L3/L4 ed L4/L5 a lieve incidenza funzionale- rientravano nella tabella “B” prevista dal D.P.R. n. 915/1978, e determinavano il conseguente diritto a percepire l'indennità una tantum di cui all'art. 69 del D.P.R. 1092/1973
per complessive n. 3 annualità.
in data 3.06.2024, l , comunicava il conferimento Controparte_2
della Pensione Privilegiata, mentre il successivo 20.06.2024 provvedeva a corrispondere in favore del ricorrente le mensilità arretrate del medesimo trattamento pensionistico a far data dal primo mese successivo alla domanda, dunque dal 1.09.2022, per l'importo complessivo di
€.20.577,00, senza tuttavia erogare la menzionata indennità una tantum, neppure in misura pagina 2 di 8 parziale;
dopo molteplici solleciti, l , con PEC del 17.06.2024, respingeva la richiesta, CP_1
argomentando testualmente “La risposta è nella domanda (…) Ella lucra i benefici di legge
dalla istanza di parte, d'impulso del procedimento amministrativo chiuso con la determina in
commento. E' appena il caso di ricordare che il riconoscimento a vita di p.p.o. assorbe i
riconoscimenti di IUT frattanto intervenuti: cambia la gittata temporale, evidentemente, un
riconoscimento di "n infinito" assorbe un riconoscimento parziale di "n anni" .
Sosteneva il ricorrente che l'avversa reiezione della richiesta di pagamento era del tutto infondata, valutato quanto previsto dal D.P.R. n. 915/1978 (Testo Unico in materia di pensioni di guerra), che all'art. 11 comma 5 statuisce “Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti
una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennità per una
volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono
cumulabili”.
Deduceva di essere quindi creditore nei confronti del resistente della menzionata CP_1
indennità una tantum, liquidabile in ragione dell'art. 69 del D.P.R. 1092/1973 in misura pari alla riconosciuta pensione privilegiata di 8^ categoria per n. 3 annualità, per un importo complessivo lordo pari ad €.37.175,37 (€.12.391,79 x 3).
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che le proprie patologie, contrassegnate ai nn. 2-4
del Verbale della C.M.O. di Bari n. BA124000583 del 13.03.2024, rientravano nella tabella “B”
prevista dal D.P.R. n. 915/1978; di accertare e dichiarare che le predette patologie determinavano il diritto per il ricorrente a percepire l'indennità una tantum ex lege prevista,
per n. 3 annualità; di accertare e dichiarare l'inadempimento dell' Controparte_3
, nella corresponsione della dovuta indennità in favore dell'odierno ricorrente.
[...]
Si costituiva l' , sostenendo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, trattandosi di CP_1
causa attratta alla cognizione della Corte dei Conti, evidenziando che la controversia aveva pagina 3 di 8 ad oggetto una pensione /erogazione a totale carico dello Stato, in ordine alla quale era pacifica la giurisdizione della Corte dei Conti ex art. 13 e 62 del R.D. n.1214/34.
Sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Campobasso, attesa la competenza del Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, essendo il ricorrente residente in [...].
Nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso, perché infondato;
rilevava che al ricorrente era stata attribuita la pensione privilegiata ordinaria ascritta alla 8^ categoria della Tab. A all.ta al
D.P.R. n.915/78 (come sostituita dall'art. 2 del D.P.R. n.834/81), ma che non vi era il diritto del ricorrente a conseguire anche l'indennità una tantum di cui alla Tab. B.
Osservava che, avendo l provveduto ad erogare al ricorrente la pensione privilegiata CP_1
ordinaria ascritta alla VIII categoria della Tab. A allegata al D.P.R. n.915/78 (come sostituita dall'art. 2 del D.P.R. n.834/81), l'erogazione della pensione in privilegio nella misura prevista per l'VIII categoria della Tab. A era da reputarsi inclusiva di ogni beneficio, costituendo quello erogato il trattamento privilegiato massimo erogabile e non spettando ulteriori benefici aggiuntivi. Tanto si evinceva dal chiaro tenore letterale dell'art. 69 del D.P.R. n.1092/73,
norma che prevedeva, per l'appunto, l'indennità una tantum rivendicata dal ricorrente.
Rilevava quindi l che, nel caso come quello di specie di attribuzione a vita della CP_1
pensione privilegiata ascritta all'8^ categoria della Tab. A, alcun altro beneficio poteva essere concesso, essendo già erogato al pensionato -sin dalla domanda amministrativa ed a vita- il
trattamento massimo concedibile.
Parte ricorrente, in sede di prima udienza del 22.10.2025, con le note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., aderiva alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, precisando testualmente che “il presente giudizio, vertendo in materia previdenziale, in effetti avrebbe
dovuto essere promosso dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, mentre è stato
incardinato dinanzi a codesto Tribunale per iniziale errore di inquadramento della fattispecie”. pagina 4 di 8 _____
Tanto premesso, si osserva che l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O., per essere la causa appartenente alla cognizione della Corte dei Conti, è fondata.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “La domanda
avanzata da militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata
per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti,
in quanto detta pensione, costituendo una "species" del trattamento privilegiato "ordinario", è
parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi
prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili.” (Cass. civ., sez. un., 07/08/2023, n.24005; nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., 10/01/2019, n.490; Cass. civ., sez. un., 06/03/2009,
n.5467).
La S.C. ha quindi ritenuto che spetta alla Corte dei Conti la controversia sulla pensione privilegiata tabellata per le invalidità che colpiscono i militari di leva.
Argomenta testualmente la S.C. nella menzionata sentenza a S.U. n. 24005/2023, quanto al riparto di giurisdizione, che “l'art. 1 legge n. 308/1981 (modificata dall'art. 1 della legge n.
280/1991), prevede che ai militari di leva che subiscano “per causa di servizio o durante il
servizio un evento dannoso che (…) comporti una menomazione dell'integrità fisica”
ascrivibile alle richiamate tabelle di legge, sia esteso, ai sensi del successivo art. 2, il diritto
alla pensione privilegiata ordinaria. L'art 13 del RD n. 1214/1934 prevede la giurisdizione
della Corte dei Conti in materia di pensioni a carico dello Stato. Parte ricorrente sostiene che
la natura risarcitoria della pensione privilegiata tabellata e l'assenza di un rapporto di pubblico
impiego (Cass., sez. lav., 15 settembre 2017, n. 21511; Cass., sez. lav., 13 maggio 2009, n.
11010) nel caso di militare di leva, debbano far escludere la assimilazione di tale beneficio ai
trattamenti di quiescenza o previdenziali di pensione. Occorre chiarire che la pensione pagina 5 di 8 privilegiata ordinaria “tabellare” costituisce una species del genus “trattamento privilegiato”
ordinario. In proposito Cass.n.8787/2015 rileva “Non può certo negarsi che la pensione
privilegiata risponda anche e in ogni caso a logiche indennitarie per le invalidità subite. Però,
mentre nel caso delle tabellari in senso stretto (per menomazioni riportate a causa del
servizio militare di leva), queste logiche assurgono ad elemento preponderante
caratterizzante l'istituto, nell'ipotesi "ordinaria" (collegata cioè ad un rapporto di lavoro
dipendente retribuito) esse concretizzano solo un elemento di determinazione del trattamento
ordinario (o eliminandone la barriera degli anni minimi di contribuzione e/o incrementandone
l'ammontare). La stessa distinzione, anche ribadita da Cass.n.21511/2017, convince nella
ricostruzione di un trattamento complessivo (pensione privilegiata) che, pur per ragioni
differenti legate alla natura del rapporto di lavoro (privilegiata ordinaria) o alla specifica
condizione di militari di leva (privilegiata tabellata), comunque sia rispondente alla finalità di
riconoscere un beneficio pensionistico per le invalidità riportate dal beneficiario. Nessuna
incidenza negativa all'unitarietà del quadro così ritenuto puo' pertanto assumere la
circostanza della natura essenzialmente risarcitoria della pensione tabellata, essendo,
questo, fattore caratterizzante la modalità della debenza ( ristoro dell'invalidità) certamente
slegato da una retribuzione di riferimento, in assenza di un rapporto di dipendenza, ma
comunque riconoscibile in virtù del servizio obbligatorio prestato dal militare di leva. Il
trattamento in questione è dunque parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici
riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili”.
Per le suesposte ragioni, la S.C. ha ritenuto correttamente applicato dalla corte territoriale l'art. 13 r.d. n. 1214/1934, con la declinatoria della propria giurisdizione, in quanto la Corte dei
Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri
enti designati e dunque anche nella “materia” relativa alla pensione privilegiata tabellata di cui
si discute. pagina 6 di 8 Sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni a totale o parziale carico dello
Stato erogate dall'allora , oggi si richiama altresì CP_4 Controparte_5
la costante giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., sez. un. 20/4/15, n.7958; Cass. civ.
sez. un. 22/9/14, n.19886; Cass. civ. sez. un., 19/12/14, n.26935).
Come indicato da Cass. SU 7958/2015, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in
quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese
tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del
petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la
misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di
lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass., sez. un., nn. 12722 del
2005, 2298 del 2008, 153 e 4853 del 2013).
___
Tanto premesso, la domanda proposta nel presente processo riguarda l'erogazione dell'indennità una tantum privilegiata, ossia la prestazione una tantum spettante al militare che abbia riportato lesioni o infermità dipendenti per fatti di servizio ed ascritte dalla C.M.O.
alla tabella B del DPR 834/1981, pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria,
disciplinata dall'art. 69 DPR 1092/1973.
Reputa il Tribunale, facendo propri i principi giurisprudenziali sopra esposti, che -vertendosi in materia di indennità che pacificamente accede a pensione a carico dello Stato- l'oggetto del processo esuli dalla giurisdizione ordinaria.
Spetta dunque alla Corte dei Conti la cognizione della odierna controversia, volta ad ottenere il riconoscimento della indennità una tantum di cui all'art. 69 del D.P.R. n.1092/73.
Peraltro, la giurisprudenza ha ribadito che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti
ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici pagina 7 di 8 dipendenti, anche quelle relative al riscatto di periodi di servizio, o alla ricongiunzione di periodi assicurativi o ancora agli assegni accessori o infine al recupero di somme indebitamente erogate”( Cass. civ., sez. Unite, ord., 12 agosto 2021, n. 22745).
Le spese processuali dell'odierno giudizio possono essere compensate, vista la decisione di mero rito.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro AR PREVIATI, così
decide:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la causa appartenente alla giurisdizione della Corte dei Conti, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 24 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
AR VI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, AR PREVIATI, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, svolta con modalità
cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. IORIO ALESSANDRO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
NT TA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Parte ricorrente, ha adito questo Tribunale evidenziando che: Parte_1
in data 13.08.2022, egli presentava all' , Sede Provinciale di Campobasso, domanda n. CP_1
2034935600001 diretta al riconoscimento ed erogazione della Pensione Privilegiata
Ordinaria, in considerazione di una serie di rilevanti patologie;
in seguito alla richiesta effettuata dalla Direzione Provinciale di Campobasso, in data 6.12.2023, con Prot. CP_1
.1900.06/12/2023.0172913, la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento CP_1
Militare di Medicina Legale di Bari veniva incaricata al fine di accertare la permanenza, sulla persona del predetto ricorrente, dei requisiti sanitari previsti per la fruizione della citata prestazione pensionistica;
il 13.03.2024, egli era sottoposto ai prescritti accertamenti medico-
legali presso la menzionata C.M.O. dell'Ospedale Militare di Bari, che non solo riscontrava le patologie già indicate in domanda, ma anche un intervenuto aggravamento dello stato di salute del richiedente;
secondo le conclusioni mediche rassegnate dalla Commissione
medica, tre delle menomazioni accertate -individuate dai numeri da 2 a 4 del giudizio diagnostico, ovvero sinusite etmoidale cronica a genesi multifattoriale, discopatie C5/C6 e
C6/C7 a lieve incidenza funzionale, ed infine discopatie L3/L4 ed L4/L5 a lieve incidenza funzionale- rientravano nella tabella “B” prevista dal D.P.R. n. 915/1978, e determinavano il conseguente diritto a percepire l'indennità una tantum di cui all'art. 69 del D.P.R. 1092/1973
per complessive n. 3 annualità.
in data 3.06.2024, l , comunicava il conferimento Controparte_2
della Pensione Privilegiata, mentre il successivo 20.06.2024 provvedeva a corrispondere in favore del ricorrente le mensilità arretrate del medesimo trattamento pensionistico a far data dal primo mese successivo alla domanda, dunque dal 1.09.2022, per l'importo complessivo di
€.20.577,00, senza tuttavia erogare la menzionata indennità una tantum, neppure in misura pagina 2 di 8 parziale;
dopo molteplici solleciti, l , con PEC del 17.06.2024, respingeva la richiesta, CP_1
argomentando testualmente “La risposta è nella domanda (…) Ella lucra i benefici di legge
dalla istanza di parte, d'impulso del procedimento amministrativo chiuso con la determina in
commento. E' appena il caso di ricordare che il riconoscimento a vita di p.p.o. assorbe i
riconoscimenti di IUT frattanto intervenuti: cambia la gittata temporale, evidentemente, un
riconoscimento di "n infinito" assorbe un riconoscimento parziale di "n anni" .
Sosteneva il ricorrente che l'avversa reiezione della richiesta di pagamento era del tutto infondata, valutato quanto previsto dal D.P.R. n. 915/1978 (Testo Unico in materia di pensioni di guerra), che all'art. 11 comma 5 statuisce “Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti
una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennità per una
volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono
cumulabili”.
Deduceva di essere quindi creditore nei confronti del resistente della menzionata CP_1
indennità una tantum, liquidabile in ragione dell'art. 69 del D.P.R. 1092/1973 in misura pari alla riconosciuta pensione privilegiata di 8^ categoria per n. 3 annualità, per un importo complessivo lordo pari ad €.37.175,37 (€.12.391,79 x 3).
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che le proprie patologie, contrassegnate ai nn. 2-4
del Verbale della C.M.O. di Bari n. BA124000583 del 13.03.2024, rientravano nella tabella “B”
prevista dal D.P.R. n. 915/1978; di accertare e dichiarare che le predette patologie determinavano il diritto per il ricorrente a percepire l'indennità una tantum ex lege prevista,
per n. 3 annualità; di accertare e dichiarare l'inadempimento dell' Controparte_3
, nella corresponsione della dovuta indennità in favore dell'odierno ricorrente.
[...]
Si costituiva l' , sostenendo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, trattandosi di CP_1
causa attratta alla cognizione della Corte dei Conti, evidenziando che la controversia aveva pagina 3 di 8 ad oggetto una pensione /erogazione a totale carico dello Stato, in ordine alla quale era pacifica la giurisdizione della Corte dei Conti ex art. 13 e 62 del R.D. n.1214/34.
Sempre in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Campobasso, attesa la competenza del Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, essendo il ricorrente residente in [...].
Nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso, perché infondato;
rilevava che al ricorrente era stata attribuita la pensione privilegiata ordinaria ascritta alla 8^ categoria della Tab. A all.ta al
D.P.R. n.915/78 (come sostituita dall'art. 2 del D.P.R. n.834/81), ma che non vi era il diritto del ricorrente a conseguire anche l'indennità una tantum di cui alla Tab. B.
Osservava che, avendo l provveduto ad erogare al ricorrente la pensione privilegiata CP_1
ordinaria ascritta alla VIII categoria della Tab. A allegata al D.P.R. n.915/78 (come sostituita dall'art. 2 del D.P.R. n.834/81), l'erogazione della pensione in privilegio nella misura prevista per l'VIII categoria della Tab. A era da reputarsi inclusiva di ogni beneficio, costituendo quello erogato il trattamento privilegiato massimo erogabile e non spettando ulteriori benefici aggiuntivi. Tanto si evinceva dal chiaro tenore letterale dell'art. 69 del D.P.R. n.1092/73,
norma che prevedeva, per l'appunto, l'indennità una tantum rivendicata dal ricorrente.
Rilevava quindi l che, nel caso come quello di specie di attribuzione a vita della CP_1
pensione privilegiata ascritta all'8^ categoria della Tab. A, alcun altro beneficio poteva essere concesso, essendo già erogato al pensionato -sin dalla domanda amministrativa ed a vita- il
trattamento massimo concedibile.
Parte ricorrente, in sede di prima udienza del 22.10.2025, con le note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., aderiva alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, precisando testualmente che “il presente giudizio, vertendo in materia previdenziale, in effetti avrebbe
dovuto essere promosso dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, mentre è stato
incardinato dinanzi a codesto Tribunale per iniziale errore di inquadramento della fattispecie”. pagina 4 di 8 _____
Tanto premesso, si osserva che l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O., per essere la causa appartenente alla cognizione della Corte dei Conti, è fondata.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “La domanda
avanzata da militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata
per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti,
in quanto detta pensione, costituendo una "species" del trattamento privilegiato "ordinario", è
parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi
prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili.” (Cass. civ., sez. un., 07/08/2023, n.24005; nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., 10/01/2019, n.490; Cass. civ., sez. un., 06/03/2009,
n.5467).
La S.C. ha quindi ritenuto che spetta alla Corte dei Conti la controversia sulla pensione privilegiata tabellata per le invalidità che colpiscono i militari di leva.
Argomenta testualmente la S.C. nella menzionata sentenza a S.U. n. 24005/2023, quanto al riparto di giurisdizione, che “l'art. 1 legge n. 308/1981 (modificata dall'art. 1 della legge n.
280/1991), prevede che ai militari di leva che subiscano “per causa di servizio o durante il
servizio un evento dannoso che (…) comporti una menomazione dell'integrità fisica”
ascrivibile alle richiamate tabelle di legge, sia esteso, ai sensi del successivo art. 2, il diritto
alla pensione privilegiata ordinaria. L'art 13 del RD n. 1214/1934 prevede la giurisdizione
della Corte dei Conti in materia di pensioni a carico dello Stato. Parte ricorrente sostiene che
la natura risarcitoria della pensione privilegiata tabellata e l'assenza di un rapporto di pubblico
impiego (Cass., sez. lav., 15 settembre 2017, n. 21511; Cass., sez. lav., 13 maggio 2009, n.
11010) nel caso di militare di leva, debbano far escludere la assimilazione di tale beneficio ai
trattamenti di quiescenza o previdenziali di pensione. Occorre chiarire che la pensione pagina 5 di 8 privilegiata ordinaria “tabellare” costituisce una species del genus “trattamento privilegiato”
ordinario. In proposito Cass.n.8787/2015 rileva “Non può certo negarsi che la pensione
privilegiata risponda anche e in ogni caso a logiche indennitarie per le invalidità subite. Però,
mentre nel caso delle tabellari in senso stretto (per menomazioni riportate a causa del
servizio militare di leva), queste logiche assurgono ad elemento preponderante
caratterizzante l'istituto, nell'ipotesi "ordinaria" (collegata cioè ad un rapporto di lavoro
dipendente retribuito) esse concretizzano solo un elemento di determinazione del trattamento
ordinario (o eliminandone la barriera degli anni minimi di contribuzione e/o incrementandone
l'ammontare). La stessa distinzione, anche ribadita da Cass.n.21511/2017, convince nella
ricostruzione di un trattamento complessivo (pensione privilegiata) che, pur per ragioni
differenti legate alla natura del rapporto di lavoro (privilegiata ordinaria) o alla specifica
condizione di militari di leva (privilegiata tabellata), comunque sia rispondente alla finalità di
riconoscere un beneficio pensionistico per le invalidità riportate dal beneficiario. Nessuna
incidenza negativa all'unitarietà del quadro così ritenuto puo' pertanto assumere la
circostanza della natura essenzialmente risarcitoria della pensione tabellata, essendo,
questo, fattore caratterizzante la modalità della debenza ( ristoro dell'invalidità) certamente
slegato da una retribuzione di riferimento, in assenza di un rapporto di dipendenza, ma
comunque riconoscibile in virtù del servizio obbligatorio prestato dal militare di leva. Il
trattamento in questione è dunque parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici
riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili”.
Per le suesposte ragioni, la S.C. ha ritenuto correttamente applicato dalla corte territoriale l'art. 13 r.d. n. 1214/1934, con la declinatoria della propria giurisdizione, in quanto la Corte dei
Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri
enti designati e dunque anche nella “materia” relativa alla pensione privilegiata tabellata di cui
si discute. pagina 6 di 8 Sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni a totale o parziale carico dello
Stato erogate dall'allora , oggi si richiama altresì CP_4 Controparte_5
la costante giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., sez. un. 20/4/15, n.7958; Cass. civ.
sez. un. 22/9/14, n.19886; Cass. civ. sez. un., 19/12/14, n.26935).
Come indicato da Cass. SU 7958/2015, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in
quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese
tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del
petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la
misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di
lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass., sez. un., nn. 12722 del
2005, 2298 del 2008, 153 e 4853 del 2013).
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Tanto premesso, la domanda proposta nel presente processo riguarda l'erogazione dell'indennità una tantum privilegiata, ossia la prestazione una tantum spettante al militare che abbia riportato lesioni o infermità dipendenti per fatti di servizio ed ascritte dalla C.M.O.
alla tabella B del DPR 834/1981, pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria,
disciplinata dall'art. 69 DPR 1092/1973.
Reputa il Tribunale, facendo propri i principi giurisprudenziali sopra esposti, che -vertendosi in materia di indennità che pacificamente accede a pensione a carico dello Stato- l'oggetto del processo esuli dalla giurisdizione ordinaria.
Spetta dunque alla Corte dei Conti la cognizione della odierna controversia, volta ad ottenere il riconoscimento della indennità una tantum di cui all'art. 69 del D.P.R. n.1092/73.
Peraltro, la giurisprudenza ha ribadito che “La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti
ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici pagina 7 di 8 dipendenti, anche quelle relative al riscatto di periodi di servizio, o alla ricongiunzione di periodi assicurativi o ancora agli assegni accessori o infine al recupero di somme indebitamente erogate”( Cass. civ., sez. Unite, ord., 12 agosto 2021, n. 22745).
Le spese processuali dell'odierno giudizio possono essere compensate, vista la decisione di mero rito.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro AR PREVIATI, così
decide:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la causa appartenente alla giurisdizione della Corte dei Conti, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 24 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
AR VI
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