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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2024, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 7.6.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 583 / 2020 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfilippo
Ceccio
CONTRO
c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, ed , in persona CP_1 P.IVA_2 CP_2 dele legale rappresentante pro tempore, resistenti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Furcas
, già , in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, resistete rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pavone
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2020 parte ricorrente presentava opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520199002542992/000, notificata in data 23.12.2019, nonché gli avvisi di addebito n. 59520160005776519/000, n. 59520160000260003/000 e n.
59520180003098279/000, presupposti.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inesistenza della notifica dell'intimazione effettuata via pec,
l'illegittimità dell'intimazione per difetto assoluto di motivazione, per omessa allegazione degli atti presupposti, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed aggio esattoriale.
Deduceva inoltre il difetto di prova del credito azionato e la mancata notifica degli avvisi presupposti.
Infine eccepiva la decadenza dal potere di riscuotere ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 e la prescrizione del credito azionato ex art. 3, Legge n. 335/1996.
1 CP_ Si costituivano in giudizio l' e la , contestando il fondamento del ricorso evidenziando CP_2 in particolare la regolarità della notifica degli avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento del ricorso del quale Controparte_4 chiedeva il rigetto.
L'udienza del 7.6.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del d.l. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/7/2021, la società è stata sciolta e dal Controparte_4 giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall
[...]
che, a titolo universale, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_3
Controparte_4
3. Va quindi preliminarmente rilevata la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento.
Infatti si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento Controparte_5 informatico in formato pdf (…) è esclusa la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via Pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagine di un documento in origine analogico”.(Cass. n. 21328 del 5/10/2020).
Si richiama inoltre la giurisprudenza di merito secondo cui “La notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei 'pubblici registri', posto che ai fini della regolarità della notifica rileva l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973.” (Tribunale Venezia sez. lav.,
01/03/2022, n.140).
4. Attesa la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento va rilevato che l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri del titolo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e pertanto va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei venti giorni dalla notifica dell'atto. Ne consegue che, avendo il ricorrente depositato il ricorso oltre tale termine, è precluso a questo decidente la decisione in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, quali quelli relativi al difetto di motivazione del provvedimento e di mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi e dell'aggio e mancata allegazione degli atti presupposti.
2 5. Con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti, risulta, dall'esame della documentazione in atti, che l'avviso di addebito n. 59520160005776519/000 è stato notificato in data
8.1.2017, l'avviso n. 59520160000260003/000 in data 2.4.2016, l'avviso n. 59520180003098279/000 in data 28.8.2018.
L'opponente ha eccepito che tale documentazione non sarebbe sufficiente a provare la regolarità della notifica, poichè l'ente previdenziale avrebbe dovuto produrre i file di accettazione e consegna delle pec in formato .eml, dai quali solo sarebbe stato possibile ricavare gli indirizzi del mittente e del destinatario.
Ebbene il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. nn. 14790 e 14380 del 2024) – secondo cui è richiesto a pena di nullità della notifica telematica il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” – si riferisce agli atti processuali (decreto ingiuntivo e sentenza), e non è quindi applicabile ad altri atti digitali esterni al processo, quali l'avviso di addebito (cfr. per il principio Cass. n. 25686/2023)(cfr sent. Tribunale Messina n. 1199 del 2024).
6.Atteso che parte ricorrente non ha presentato ricorso avverso gli avvisi di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi risulta preclusa ogni questione inerente il merito della controversia.
7. Nessuna prescrizione risulta inoltre maturata atteso che tra la data di notifica degli avvisi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento non risultano trascorsi cinque anni.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell in euro CP_1
2.695,50 oltre spese generali ed accessori di legge ed in favore dell' delle CP_3 Controparte_3 in euro 2.695,50 oltre spese generali iva e cpa.
Messina 25.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 7.6.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 583 / 2020 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfilippo
Ceccio
CONTRO
c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, ed , in persona CP_1 P.IVA_2 CP_2 dele legale rappresentante pro tempore, resistenti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Furcas
, già , in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, resistete rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pavone
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2020 parte ricorrente presentava opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520199002542992/000, notificata in data 23.12.2019, nonché gli avvisi di addebito n. 59520160005776519/000, n. 59520160000260003/000 e n.
59520180003098279/000, presupposti.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inesistenza della notifica dell'intimazione effettuata via pec,
l'illegittimità dell'intimazione per difetto assoluto di motivazione, per omessa allegazione degli atti presupposti, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed aggio esattoriale.
Deduceva inoltre il difetto di prova del credito azionato e la mancata notifica degli avvisi presupposti.
Infine eccepiva la decadenza dal potere di riscuotere ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 e la prescrizione del credito azionato ex art. 3, Legge n. 335/1996.
1 CP_ Si costituivano in giudizio l' e la , contestando il fondamento del ricorso evidenziando CP_2 in particolare la regolarità della notifica degli avvisi di addebito.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento del ricorso del quale Controparte_4 chiedeva il rigetto.
L'udienza del 7.6.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del d.l. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/7/2021, la società è stata sciolta e dal Controparte_4 giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall
[...]
che, a titolo universale, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_3
Controparte_4
3. Va quindi preliminarmente rilevata la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento.
Infatti si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento Controparte_5 informatico in formato pdf (…) è esclusa la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via Pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagine di un documento in origine analogico”.(Cass. n. 21328 del 5/10/2020).
Si richiama inoltre la giurisprudenza di merito secondo cui “La notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei 'pubblici registri', posto che ai fini della regolarità della notifica rileva l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973.” (Tribunale Venezia sez. lav.,
01/03/2022, n.140).
4. Attesa la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento va rilevato che l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri del titolo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e pertanto va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei venti giorni dalla notifica dell'atto. Ne consegue che, avendo il ricorrente depositato il ricorso oltre tale termine, è precluso a questo decidente la decisione in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, quali quelli relativi al difetto di motivazione del provvedimento e di mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi e dell'aggio e mancata allegazione degli atti presupposti.
2 5. Con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti, risulta, dall'esame della documentazione in atti, che l'avviso di addebito n. 59520160005776519/000 è stato notificato in data
8.1.2017, l'avviso n. 59520160000260003/000 in data 2.4.2016, l'avviso n. 59520180003098279/000 in data 28.8.2018.
L'opponente ha eccepito che tale documentazione non sarebbe sufficiente a provare la regolarità della notifica, poichè l'ente previdenziale avrebbe dovuto produrre i file di accettazione e consegna delle pec in formato .eml, dai quali solo sarebbe stato possibile ricavare gli indirizzi del mittente e del destinatario.
Ebbene il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. nn. 14790 e 14380 del 2024) – secondo cui è richiesto a pena di nullità della notifica telematica il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” – si riferisce agli atti processuali (decreto ingiuntivo e sentenza), e non è quindi applicabile ad altri atti digitali esterni al processo, quali l'avviso di addebito (cfr. per il principio Cass. n. 25686/2023)(cfr sent. Tribunale Messina n. 1199 del 2024).
6.Atteso che parte ricorrente non ha presentato ricorso avverso gli avvisi di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi risulta preclusa ogni questione inerente il merito della controversia.
7. Nessuna prescrizione risulta inoltre maturata atteso che tra la data di notifica degli avvisi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento non risultano trascorsi cinque anni.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell in euro CP_1
2.695,50 oltre spese generali ed accessori di legge ed in favore dell' delle CP_3 Controparte_3 in euro 2.695,50 oltre spese generali iva e cpa.
Messina 25.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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