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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/08/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
De Gasperi, n. 229, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Francesco Gagliardi e Bruno Pezone, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Pagani, alla via Piave, n. 26; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Pagani, alla via Madonna di Fatima, n. 41, cod. fisc. , C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Gaetano Morena e Giuseppe Morena, presso lo studio dei quale elettivamente domicilia in Angri, alla via Fleming, n. 49; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 224/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della 1 sentenza n. 224/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, … nell'ambito del giudizio N.R.G. 2218/2021, resa pubblica e depositata in cancelleria il
30.01.2024, notificata il 06.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'dichiarare che l'appellante/opponente
[...]
nulla deve all'appellata/opposta sig.ra in forza del Parte_1 Controparte_1 titolo azionato, in quanto il credito è inesistente per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia totale del precetto notificato in data 23.03.2021, con vittoria di spese, diritti ed onorari, in favore dei procuratori antistatari oltre I.V.A. se dovuta e C.A.' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi già esposti anche nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA se dovuta e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto;
vittoria spese con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 224/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato Controparte_1 il 27 aprile 2021, così provvedeva: 1) accoglieva, per l'importo di euro 50,00,
l'opposizione spiegata dal avverso l'atto di precetto notificatogli dalla Parte_1 [...] il 12 aprile 2021 per ottenere il pagamento della somma di euro 19.708,34, pari CP_1 al 50% delle spese straordinarie che lo stesso Ufficio giudiziario, con la sentenza di divorzio n. 564/2014, aveva posto a suo carico, quale genitore non collocatario, per le esigenze delle figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti, unitamente all'assegno di mantenimento ordinario di euro 600,00 mensili;
2) condannava l'opponente alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato l'1 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto spese straordinarie di carattere routinario e, come tali, non necessitanti di una preventiva concertazione quelle sostenute dalla CP_1 nell'interesse delle figlie per il pagamento delle tasse di Università fuori sede e per la locazione di immobili che ne consentissero la frequenza dei corsi di studio, giacché esborsi non aprioristicamente determinabili e di rilevante entità rispetto alla situazione economica dell'opponente, quale genitore non collocatario;
in ogni caso, il Tribunale di Nocera
2 Inferiore, con la sentenza di divorzio n. 564/2014, aveva posto a carico dell'opponente l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie occorrenti per le figlie nella misura del
50%, purché documentate e concordate, mentre la aveva intimato il CP_1 pagamento tali esborsi in mancanza di un preventivo accordo con il genitore non collocatario;
2) la sentenza impugnata era nulla per carenza di motivazione, non avendo il giudice di prime cure enunciato le ragioni per le quali aveva ritenuto dovuti dall'opponente anche esborsi sostenuti dall'opposta a beneficio di se stessa o in favore di terzi e spese già rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario;
3) il Tribunale di Nocera Inferiore non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti sull'erroneo presupposto che non fossero state formulate istanze al riguardo, precludendo all'opponente di dimostrare specificamente l'irrilevanza della documentazione di spesa prodotta dall'opposta.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 10 ottobre 2024, la CP_1 contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza dell'8 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che la con l'opposto atto di Parte_1 CP_1 precetto, gli ha intimato il pagamento, per la quota del 50%, di spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie senza alcuna preventiva concertazione, nonostante il
Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza di divorzio n. 564/2014, le avesse poste a suo carico in tale misura ove documentate e concordate.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, in sede di opposizione all'esecuzione, la determinazione dell'estensione e dei limiti oggettivi della coazione processuale deve effettuarsi mediante l'interpretazione degli elementi accertati nel titolo giudiziale azionato, individuando la valenza precettiva del giudicato esterno sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle argomentazioni formulate nella motivazione, che costituiscono le premesse logico-giuridiche della decisione.
Pertanto, l'ambito valutativo del giudice adito ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2, c.p.c. è circoscritto alla ricognizione del significato intrinseco del titolo posto a fondamento del precetto o del processo esecutivo, per come oggettivamente desumibile da una lettura
3 sistematica del suo contenuto, non potendo, di contro, estendersi sino ad individuare, come esistenti e vincolanti, statuizioni non espresse, né implicitamente insite nell'ordito motivazionale della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. 4 aprile 2001, n. 4978; Cass. 23 maggio 2006, n. 12117; Cass. 28 giugno 2010, n. 15395).
Invero, diversamente divisando, sarebbe di fatto consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione, attribuendo al medesimo prerogative aliene alla propria competenza funzionale, di esercitare un potere di integrazione, limitazione o ampliamento del giudicato estrinseco, del quale, invece, deve soltanto accertare la legittima attuazione.
Ne deriva che non possono essere utilmente delibati in sede di opposizione all'esecuzione assunti difensivi con i quali la parte che preannuncia di agire o agisce coattivamente, nel contrastare l'accoglimento dell'avversa domanda, prospetti la sussistenza di un diritto non espressamente previsto nel titolo di formazione giudiziale o, comunque, non direttamente evincibile dalla sua complessiva interpretazione, costituendo quest'ultimo la fonte genetica e la misura della legittimazione a richiedere l'adattamento coattivo della realtà materiale al dictum dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
Del resto, nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo di formazione giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del decisum quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi valutativi potevano essere sottoposti, nel processo in cui quel titolo si è formato, al giudice della cognizione e, se del caso, con la proposizione del relativo gravame (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 23 gennaio 2023, n. 1942; Cass. 23 maggio 2023, n. 14234).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Nocera Inferiore, sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza di divorzio n. 564/2014, imponeva al di Parte_1 corrispondere, oltre all'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili, il “50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, documentate e concordate”, subordinandone, dunque, l'obbligo di pagamento, in maniera inequivocabile, alla duplice condizione che tali esborsi, senza alcuna distinzione, fossero comprovati e condivisi con la CP_1 con la conseguenza che la preventiva concertazione tra i genitori assurgeva a requisito imprescindibile ai fini del loro rimborso (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 gennaio 2023, n.
793; Cass. ord. 9 dicembre 2024, n. 31559; Cass. 4 agosto 2025, n. 22522).
Pertanto, essendo nel titolo esecutivo giudiziale stato espressamente stabilito che il era tenuto a versare la quota della metà delle spese straordinarie necessarie Parte_1 per far fronte ai bisogni delle figlie, purché dimostrate e convenute tra i genitori, senza la previsione di alcuna eccezione, la in mancanza della prova di qualsiasi CP_1
4 accordo preventivo con l'ex coniuge, non aveva il diritto di intimargliene il pagamento con l'opposto atto di precetto, proprio in ragione delle chiare e vincolanti statuizioni contenute nella sentenza n. 564/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore.
La qualora avesse ritenuto pregiudizievole la predetta decisione nel capo CP_1 con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore limitava l'obbligo del di versare Parte_1 il 50% delle spese straordinarie per le figlie nelle ipotesi in cui tali costi fossero stati non solo documentati, ma anche concordati, a prescindere dalla loro natura e dalla loro entità, avrebbe dovuto impugnarla per ottenerne la riforma, non potendo, con l'atto di precetto, modificare le prescrizioni cristallizzate in un titolo giudiziale irrevocabile.
L'univoco tenore letterale della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 564/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore rende del tutto irrilevante la differenza tra le spese straordinarie per le quali, ai fini del rimborso, non occorrerebbe, in ragione della loro prevedibilità, l'accordo preventivo dei genitori e la formazione di un nuovo titolo esecutivo giudiziale e quelle che, per rilevanza, eccezionalità ed imponderabilità, li richiederebbero (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 25 maggio 2023, n. 14564; Cass. ord. 10 aprile
2025, n. 9392), atteso che la pronuncia di cui trattasi, nel richiamarle indistintamente, generalizzava l'obbligo della concertazione tra la e il quale CP_1 Parte_1 presupposto per chiederne ed ottenerne il recupero.
In definitiva, la non avendo previamente concordato con il le CP_1 Parte_1 spese straordinarie sostenute per far fronte alle esigenze delle figlie, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza n. 564/2014 del Tribunale di
Nocera Inferiore per ripetere dall'opponente la quota del 50% di quelle indicate nell'atto di precetto notificatogli il 12 aprile 2021.
La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina delle ulteriori ragioni di impugnazione con cui il ha, da un lato, eccepito la nullità della sentenza di Parte_1 primo grado per carenza di motivazione, per non avere il Tribunale di Nocera Inferiore illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto dovuto il pagamento del 50% anche di esborsi sostenuti dalla a beneficio di se stessa o in favore di terzi e di spese CP_1 già rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario, e, dall'altro, contestato la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati per dimostrare l'irrilevanza della documentazione prodotta dall'opposta.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova
5 regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto della di procedere CP_1 ad espropriazione forzata nei confronti del in virtù dell'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 12 aprile 2021, devono gravare sull'opposta e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro 4.264,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale),
e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Francesco Gagliardi e Bruno
Pezone, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 224/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato l'1 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che non ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei Controparte_1 confronti di sulla base dell'opposto atto di precetto notificatogli Parte_1 il 12 aprile 2021;
2. condanna alla refusione, in favore degli avv.ti Francesco Controparte_1
Gagliardi e Bruno Pezone, quali procuratori distrattari di , ex art. Parte_1
93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il
6 primo grado, in euro 4.264,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
De Gasperi, n. 229, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Francesco Gagliardi e Bruno Pezone, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Pagani, alla via Piave, n. 26; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Pagani, alla via Madonna di Fatima, n. 41, cod. fisc. , C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Gaetano Morena e Giuseppe Morena, presso lo studio dei quale elettivamente domicilia in Angri, alla via Fleming, n. 49; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 224/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della 1 sentenza n. 224/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, … nell'ambito del giudizio N.R.G. 2218/2021, resa pubblica e depositata in cancelleria il
30.01.2024, notificata il 06.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'dichiarare che l'appellante/opponente
[...]
nulla deve all'appellata/opposta sig.ra in forza del Parte_1 Controparte_1 titolo azionato, in quanto il credito è inesistente per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia totale del precetto notificato in data 23.03.2021, con vittoria di spese, diritti ed onorari, in favore dei procuratori antistatari oltre I.V.A. se dovuta e C.A.' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi già esposti anche nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA se dovuta e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto;
vittoria spese con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 224/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato Controparte_1 il 27 aprile 2021, così provvedeva: 1) accoglieva, per l'importo di euro 50,00,
l'opposizione spiegata dal avverso l'atto di precetto notificatogli dalla Parte_1 [...] il 12 aprile 2021 per ottenere il pagamento della somma di euro 19.708,34, pari CP_1 al 50% delle spese straordinarie che lo stesso Ufficio giudiziario, con la sentenza di divorzio n. 564/2014, aveva posto a suo carico, quale genitore non collocatario, per le esigenze delle figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti, unitamente all'assegno di mantenimento ordinario di euro 600,00 mensili;
2) condannava l'opponente alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato l'1 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto spese straordinarie di carattere routinario e, come tali, non necessitanti di una preventiva concertazione quelle sostenute dalla CP_1 nell'interesse delle figlie per il pagamento delle tasse di Università fuori sede e per la locazione di immobili che ne consentissero la frequenza dei corsi di studio, giacché esborsi non aprioristicamente determinabili e di rilevante entità rispetto alla situazione economica dell'opponente, quale genitore non collocatario;
in ogni caso, il Tribunale di Nocera
2 Inferiore, con la sentenza di divorzio n. 564/2014, aveva posto a carico dell'opponente l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie occorrenti per le figlie nella misura del
50%, purché documentate e concordate, mentre la aveva intimato il CP_1 pagamento tali esborsi in mancanza di un preventivo accordo con il genitore non collocatario;
2) la sentenza impugnata era nulla per carenza di motivazione, non avendo il giudice di prime cure enunciato le ragioni per le quali aveva ritenuto dovuti dall'opponente anche esborsi sostenuti dall'opposta a beneficio di se stessa o in favore di terzi e spese già rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario;
3) il Tribunale di Nocera Inferiore non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti sull'erroneo presupposto che non fossero state formulate istanze al riguardo, precludendo all'opponente di dimostrare specificamente l'irrilevanza della documentazione di spesa prodotta dall'opposta.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 10 ottobre 2024, la CP_1 contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza dell'8 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/19 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che la con l'opposto atto di Parte_1 CP_1 precetto, gli ha intimato il pagamento, per la quota del 50%, di spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie senza alcuna preventiva concertazione, nonostante il
Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza di divorzio n. 564/2014, le avesse poste a suo carico in tale misura ove documentate e concordate.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che, in sede di opposizione all'esecuzione, la determinazione dell'estensione e dei limiti oggettivi della coazione processuale deve effettuarsi mediante l'interpretazione degli elementi accertati nel titolo giudiziale azionato, individuando la valenza precettiva del giudicato esterno sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle argomentazioni formulate nella motivazione, che costituiscono le premesse logico-giuridiche della decisione.
Pertanto, l'ambito valutativo del giudice adito ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2, c.p.c. è circoscritto alla ricognizione del significato intrinseco del titolo posto a fondamento del precetto o del processo esecutivo, per come oggettivamente desumibile da una lettura
3 sistematica del suo contenuto, non potendo, di contro, estendersi sino ad individuare, come esistenti e vincolanti, statuizioni non espresse, né implicitamente insite nell'ordito motivazionale della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. 4 aprile 2001, n. 4978; Cass. 23 maggio 2006, n. 12117; Cass. 28 giugno 2010, n. 15395).
Invero, diversamente divisando, sarebbe di fatto consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione, attribuendo al medesimo prerogative aliene alla propria competenza funzionale, di esercitare un potere di integrazione, limitazione o ampliamento del giudicato estrinseco, del quale, invece, deve soltanto accertare la legittima attuazione.
Ne deriva che non possono essere utilmente delibati in sede di opposizione all'esecuzione assunti difensivi con i quali la parte che preannuncia di agire o agisce coattivamente, nel contrastare l'accoglimento dell'avversa domanda, prospetti la sussistenza di un diritto non espressamente previsto nel titolo di formazione giudiziale o, comunque, non direttamente evincibile dalla sua complessiva interpretazione, costituendo quest'ultimo la fonte genetica e la misura della legittimazione a richiedere l'adattamento coattivo della realtà materiale al dictum dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
Del resto, nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo di formazione giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del decisum quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi valutativi potevano essere sottoposti, nel processo in cui quel titolo si è formato, al giudice della cognizione e, se del caso, con la proposizione del relativo gravame (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 23 gennaio 2023, n. 1942; Cass. 23 maggio 2023, n. 14234).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Nocera Inferiore, sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza di divorzio n. 564/2014, imponeva al di Parte_1 corrispondere, oltre all'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili, il “50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, documentate e concordate”, subordinandone, dunque, l'obbligo di pagamento, in maniera inequivocabile, alla duplice condizione che tali esborsi, senza alcuna distinzione, fossero comprovati e condivisi con la CP_1 con la conseguenza che la preventiva concertazione tra i genitori assurgeva a requisito imprescindibile ai fini del loro rimborso (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 gennaio 2023, n.
793; Cass. ord. 9 dicembre 2024, n. 31559; Cass. 4 agosto 2025, n. 22522).
Pertanto, essendo nel titolo esecutivo giudiziale stato espressamente stabilito che il era tenuto a versare la quota della metà delle spese straordinarie necessarie Parte_1 per far fronte ai bisogni delle figlie, purché dimostrate e convenute tra i genitori, senza la previsione di alcuna eccezione, la in mancanza della prova di qualsiasi CP_1
4 accordo preventivo con l'ex coniuge, non aveva il diritto di intimargliene il pagamento con l'opposto atto di precetto, proprio in ragione delle chiare e vincolanti statuizioni contenute nella sentenza n. 564/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore.
La qualora avesse ritenuto pregiudizievole la predetta decisione nel capo CP_1 con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore limitava l'obbligo del di versare Parte_1 il 50% delle spese straordinarie per le figlie nelle ipotesi in cui tali costi fossero stati non solo documentati, ma anche concordati, a prescindere dalla loro natura e dalla loro entità, avrebbe dovuto impugnarla per ottenerne la riforma, non potendo, con l'atto di precetto, modificare le prescrizioni cristallizzate in un titolo giudiziale irrevocabile.
L'univoco tenore letterale della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 564/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore rende del tutto irrilevante la differenza tra le spese straordinarie per le quali, ai fini del rimborso, non occorrerebbe, in ragione della loro prevedibilità, l'accordo preventivo dei genitori e la formazione di un nuovo titolo esecutivo giudiziale e quelle che, per rilevanza, eccezionalità ed imponderabilità, li richiederebbero (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 25 maggio 2023, n. 14564; Cass. ord. 10 aprile
2025, n. 9392), atteso che la pronuncia di cui trattasi, nel richiamarle indistintamente, generalizzava l'obbligo della concertazione tra la e il quale CP_1 Parte_1 presupposto per chiederne ed ottenerne il recupero.
In definitiva, la non avendo previamente concordato con il le CP_1 Parte_1 spese straordinarie sostenute per far fronte alle esigenze delle figlie, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza n. 564/2014 del Tribunale di
Nocera Inferiore per ripetere dall'opponente la quota del 50% di quelle indicate nell'atto di precetto notificatogli il 12 aprile 2021.
La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina delle ulteriori ragioni di impugnazione con cui il ha, da un lato, eccepito la nullità della sentenza di Parte_1 primo grado per carenza di motivazione, per non avere il Tribunale di Nocera Inferiore illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto dovuto il pagamento del 50% anche di esborsi sostenuti dalla a beneficio di se stessa o in favore di terzi e di spese CP_1 già rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario, e, dall'altro, contestato la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati per dimostrare l'irrilevanza della documentazione prodotta dall'opposta.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova
5 regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto della di procedere CP_1 ad espropriazione forzata nei confronti del in virtù dell'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 12 aprile 2021, devono gravare sull'opposta e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro 4.264,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale),
e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Francesco Gagliardi e Bruno
Pezone, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 224/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato l'1 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che non ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei Controparte_1 confronti di sulla base dell'opposto atto di precetto notificatogli Parte_1 il 12 aprile 2021;
2. condanna alla refusione, in favore degli avv.ti Francesco Controparte_1
Gagliardi e Bruno Pezone, quali procuratori distrattari di , ex art. Parte_1
93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il
6 primo grado, in euro 4.264,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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