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Articolo 2 della Legge 16 maggio 1956, n. 514
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Legge 16 maggio 1956, n. 514
Articolo 2 della Legge 16 maggio 1956, n. 514
Versione
1 luglio 1956
Art. 2.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 7 della legge 5 aprile 1950, n. 225 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1956
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