Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 3918/2022, alle ore 10,19 è comparso l'Avv. Fabrizio BI, per parte attrice, il quale discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione;
tanto premesso
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. n. 3918/2022 tra
IA FA, nato a [...] il [...] (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato in SI Via P. Romeo, 4 Is.214/B presso il proprio studio;
attore in riassunzione e
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
convenuto in riassunzione contumace
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21 maggio 2025, il procuratore di parte appellante discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato telematicamente, BI Fabrizio, avviava il giudizio di rinvio disposto a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n° 16803/2022 (r.g.c. 15257/2021), pronunciata sul ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di SI n° 1745/2020 del 20-23/11/2020.
Premetteva l'odierno istante che, con atto notificato il 25 marzo 2013 BI Fabrizio proponeva appello avverso la sentenza n. 5374/2012, emessa dal Giudice di Pace di
SI il 03/05/2012 e depositata il 07/09/2012, con cui aveva accolto l'opposizione proposta da BI Fabrizio avverso un'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto di
SI (prot. N. 1867/F09) per violazione dell'art. 145 comma 4 e 10 C.d.S.
Con l'unico motivo di ricorso, l'odierno appellante lamentava l'illegittima liquidazione delle spese di giudizio, avendo il giudice di pace liquidato una somma complessiva € 158,00 (di cui 38,00 per spese vive), oltre IVA e CPA. Tale importo, a dire dell'appellante risultava assolutamente non giustificabile alla luce dell'applicazione dei minimi tariffari previsti dalle tariffe forensi (ex D.M. 127/2004) e non avendo neanche indicato l'esistenza di una compensazione anche parziale delle spese.
Il Tribunale di SI, con sentenza n. 1745/2020, dichiarava inammissibile l'appello, in quanto proposto oltre i termini di legge.
Avverso tale sentenza BI presentava ricorso per Cassazione che veniva con rinvio a codesto tribunale. Statuiva infatti la Corte di Cassazione che l'appello allora proposto non era inammissibile perché, come si legge in motivazione “il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza”.
L'odierno attore dunque chiedeva che il Tribunale in questa sede volesse: “1) Ammettere nel rito il presente atto di citazione per riassunzione in sede di rinvio ed accogliere nel merito le domande spiegate con l'unico motivo dell'atto d'appello notificato a mezzo del servizio postale in data 15/3-19/3/2013 avverso la sentenza del
Giudice di Pace di SI n° 5374/2012 dei 3/5-7/9/2012, conseguentemente condannando la convenuta in riassunzione, in persona del Prefetto pro tempore, alla rifusione in favore del sottoscritto procuratore delle spese processuali afferenti i giudizi di primo grado e d'appello, da quantificarsi rispettivamente in € 277,13 (già detratto quanto a suo tempo liquidato nella sentenza del Giudice di Pace di SI
n° 5374/2012 dei 3/5-7/9/2012) - oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge – ed in €
571,33 (oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge ed) oltre interessi al tasso legale, quanto al primo importo, dal 3/5/2012, e, quanto al secondo importo, dal 23/11/2020 fino al soddisfo effettivo. 2) Condannare inoltre la medesima convenuta in riassunzione, sempre in persona del Controparte_2
Prefetto pro tempore, al rimborso delle spese processuali relative al giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n° 1745/2020 del 20/11-23/11/2020 ed a quello di legittimità definitosi con ordinanza n° 16803/2022 dei 21/4 e 24/5/2022, ragguagliandone la concreta liquidazione, alla misura che sarà indicata nelle redigende ulteriori note spese che si produrranno in atti, ex art. 75 disp. att. c.p.c., al momento della spedizione a sentenza della causa. Con salvezza di ogni diritto.”
Instauratosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la Prefettura di SI, ritualmente convenuta e non comparsa.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio deriva dall'ordinanza n. R.G. 16803/2022 emessa il 21/04-
25/5/2022 nel procedimento R.G. 17586/2022 con cui la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da BI Fabrizio avverso la sentenza n.
1745/2020 del Tribunale di SI, depositata il 23.11.2020, ha rinviato per la decisione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di SI, in persona di diverso magistrato.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della prefettura appellata, la quale, sebbene ritualmente citata non si è costituita.
Tanto premesso, l'istante, con atto di citazione in riassunzione, domanda anzitutto l'accoglimento dell'unico motivo su cui si basava l'appello deciso con sentenza n. 1745/2020, con conseguente condanna della al pagamento in suo Controparte_2 favore, a titolo di rideterminazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate dal Giudice di Pace di SI con sentenza n. 5374/2012, della somma di €
277,13, pari alla differenza tra il dovuto e quanto effettivamente liquidato, oltre i.v.a.
e c.p.a. nella misura di legge ed interessi al tassi legale dalla data di deposito del dispositivo della pronuncia appellata (07/09/2012), fino all'effettivo soddisfo della ragione creditoria.
Ai fini della decisione, occorre, dunque, prendere in esame il motivo di gravame formulato dall'odierno attore nella causa civile iscritta al n. 1744/2013 davanti al Tribunale di SI. Con il proprio atto di appello in particolare, BI Fabrizio lamentava la non congruità della liquidazione complessiva delle spese processuali operata dal Giudice di prime cure pari a € 120,00, oltre accessori, rispetto alle tariffe professionali forensi vigenti ratione temporis e, in ogni caso, la non corrispondenza alla nota spesa depositata in giudizio.
Più nello specifico, il BI rilevava che la normativa di riferimento per la liquidazione degli onorari e delle attività procuratorie svolte nel corso del procedimento dinanzi al Giudice di Pace di SI fosse il D.M. 127/04, entrato in vigore in data 2.6.2004. In considerazione della tariffa forense di cui al D.M. 124/04, applicabile ratione temporis al caso di specie, e tenendo conto dei minimi tariffari, la somma liquidata per competenze-diritti di procuratore, onorari di avvocato e relativo rimborso forfettario spese generali, secondo quanto prospettato dall'attore in riassunzione, non sarebbe potuta risultare inferiore a complessivi € 397,13, di cui €
298,00 per competenze-diritti di procuratore, € 55,00 per onorari di avvocati ed € 44,13 per rimborso forfettario spese generali in ragione del 12,50% sull'importo di tali voci.
Nel merito, tale unico motivo di appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di SI n. 5374/2012 è fondato e va accolto nei limiti indicati.
In tema di spese è stato più volte ricordato dalla Suprema Corte che il giudice di merito non è tenuto a motivare sulla diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte e per il solo fatto che liquidi i diritti e/o gli onorati di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula rimanendo però fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi o superiore a quelli massimi indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia (da ultimo Cass. civ. sez. VI 3 marzo 2015 n.
4256) salva ovviamente l'esplicitazione del percorso logico argomentativo che ha portato alla quantificazione concreta delle spese liquidate.
Nel caso in esame, alla luce dei minimi tariffari previsti ex D.M. 8 aprile 2004 n. 127, applicabile ratione temporis, le spese determinate dal Giudice di Pace risultano inferiori a quelle effettivamente spettanti al procuratore, avuto riguardo ai minimi tariffari previsti dalla tabella A n. 1 del citato decreto per la liquidazione degli onorari dei giudizi dinanzi al Giudice di Pace e agli indici di cui alla tabella B per la liquidazione dei diritti di avvocato e ciò alla luce della determinazione relativa allo scaglione di riferimento, ossia fino a euro 600,00.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 127/04, gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
A ciò si aggiunga che, come sostenuto dalla Suprema Corte e che qui si condivide: “In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8824 del 05/04/2017).
Tale riduzione rispetto ai minimi tariffari risulta sfornita di idonea motivazione e, dunque, in contrasto con la normativa richiamata, dal momento che la discrezionalità del Giudice nella liquidazione delle spese processuali opera sempre all'interno dei limiti rappresentati dai minimi e massimi tariffari in relazione al valore della causa.
Passando alla concreta riliquidazione delle spese, l'attore in riassunzione ha indicato in maniera specifica, sia nel corpo dell'atto di appello sia mediante la documentazione del primo grado di giudizio, ivi compresa la nota spese, le spese vive effettivamente sostenute ed ha richiesto la liquidazione di onorari individuati tra il minimo ed il massimo dei valori indicati nella tabella A del D.M. 127/04 nonché la liquidazione dei diritti di avvocato, come da tabella B del citato decreto.
Le spese vive documentate risultano pari ad euro 38,00 per contributo unificato.
I diritti e gli onorari di avvocato vengono liquidati in complessivi € 324,00, di cui € 55,00 per onorari ed in € 269,00 per diritti di avvocato, di cui alla tabella B del D.M. 127/04, questi ultimi secondo le seguenti voci di spesa: € 23,00 per posizione e archivio;
€ 6,00 per l'esame dell'ordinanza-ingiunzione notificata in data 02/02/2010;
€ 23,00 per la redazione del ricorso in opposizione introduttivo del giudizio;
€ 9,00 per il relativo diritto di collazione;
€ 6,00 per l'iscrizione della causa a ruolo (deposito del ricorso); € 6,00 per il deposito dei documenti in atti;
€ 6,00 per l'esame del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
€ 11,00 per la richiesta di dichiarazione della contumacia della;
€ 11,00 per la redazione della nota spese Controparte_2 depositata il 21/6/2011; € 3,00 per il diritto di collazione detta;
€ 6,00 per il deposito della nota spese;
€ 11,00 per la partecipazione all'udienza del 21/06/2011; € 11,00 per l'esame della costituzione della;
€ 11,00 per l'esame della documentazione CP_2 prodotta dalla;
€ 23,00 per la redazione delle note conclusionali depositate CP_2 il 27/10/2011; € 9,00 per il relativo diritto di collazione;
€ 6,00 per il deposito delle note conclusionali;
€ 11,00 per la redazione della nota spese depositata il 27/10/2011;
€ 3,00 per il diritto di collazione detta;
€ 6,00 per il deposito della nota spese;
€ 11,00 per la partecipazione all'udienza del 27/10/2011; € 11,00 per la partecipazione all'udienza del 03/05/2012; € 23,00 per la precisazione delle conclusioni e conseguente assegnazione della causa a sentenza;
€ 23,00 per l'esame delle conclusioni di controparte.
Rispetto a quanto indicato dall'attore in riassunzione non viene riconosciuta la sola somma di € 23,00 per la redazione del ricorso ex art. 203 C.d.S., in quanto l'attività stragiudiziale non va liquidata se poi si dà avvio al procedimento giudiziale.
Alla liquidazione di € 324,00 va poi aggiunto l'importo di € 40,50, per rimborso forfettario spese generali nella misura del 12,50%.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di SI n.
5374/2012 emessa in data 03/05/2012 e depositata il 07/09/2012 limitatamente alla statuizione sulle spese e i compensi, il totale delle spese giudiziali per il procedimento davanti al Giudice di Pace di SI R.G. n. 4225/2010, va quindi rideterminato in €
38,00 per spese vive ed € 364,50 per diritti di avvocato, onorari e spese generali, oltre
IVA e Cassa come per legge.
Dall'accoglimento dell'unico motivo di appello deriva la condanna della CP_2 alla rifusione in favore di BI Fabrizio della somma pari a € 206,50, a
[...] titolo di riliquidazione di spese processuali - già decurtato l'importo liquidato dalla sentenza oggetto di gravame pari a € 158,00 - oltre IVA e Cassa come per legge.
Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza del Giudice di Pace, al soddisfo.
Per quanto concerne le spese del procedimento di appello iscritto al n. R.G. 1744/2013 davanti al Tribunale di SI, quelle del giudizio di legittimità definitosi con ordinanza n. 16803/2022 pubblicata il 24/5/2022 nel giudizio portante RG n.
15257/2021, nonché le spese del presente giudizio di appello in sede di rinvio, le stesse seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, gravano sulla e in favore di BI Fabrizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Accoglie la domanda proposta da IA FA e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 5374/2012 emessa dal Giudice di Pace di SI in data
03/05/2012 e depositata il 07/09/2012, condanna la al Controparte_2 pagamento in suo favore della somma di € 206,50, a titolo di spese processuali, oltre
IVA e Cassa, come per legge, e accessori come indicato in motivazione;
− Condanna la alla rifusione in favore di IA Controparte_2
FA delle spese processuali che si liquidano in:
− € 571,33, oltre esborsi, IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge, per il giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n. 1745/2020 del 23/11/2020;
− € 339,00, oltre esborsi, IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge per il giudizio di legittimità definitosi con ordinanza n. 16803/2022 pubblicata il 24/5/2022;
− € 396,50, di cui € 64,50 per esborsi, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in SI, il 21 maggio 2025 IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di SI.