Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 04/12/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Angonese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, in persona del Ministro e dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Annalisa Rita Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
1. del Decreto n. -OMISSIS- del 15.07.2025, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale Ufficio III - Personale della scuola, nella persona del Direttore Generale, con il quale è stato disposto il “contingente assegnato all’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto per le assunzioni di personale docente, a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato al ruolo, per l’anno scolastico 2025/26”, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in data 15.07.202;
2. dei seguenti provvedimenti connessi e conseguenti:
a) dell’Avviso n. -OMISSIS-del 15.07.2025 adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale Ufficio III - Personale della scuola, nella persona della Dirigente, Dott.ssa -OMISSIS-, in merito alla disciplina delle “Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di I e II grado a.s. 2025/2026 Fase 1 - Procedura Informatizzata dalle ore 21.00 del 15 luglio 2025 alle ore 7:00 del 17 luglio 2025”, comprensivo dell’allegato elenco delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in data 15.07.2025;
b) del Decreto n. -OMISSIS- del 16.07.2025 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno, nella persona del Dirigente, Dott. -OMISSIS-, con cui veniva disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado valide per l’anno scolastico 2025/2026 per la provincia di Belluno, pubblicato nell'area amministrativa del sito web online dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno in data 16.07.2025;
c) del Decreto n. -OMISSIS- del 31.07.2025 adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale Ufficio III - Personale della scuola, nella persona del Direttore Generale, Dott. -OMISSIS-, con il quale è stato determinato il “contingente dei posti di sostegno destinato per l’a.s. 2025/26 all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato ai candidati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ai sensi della procedura straordinaria di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in data 31.07.2025;
d) del Decreto n. -OMISSIS- del 07.08.2025 del 07.08.2025 adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale Ufficio III - Personale della scuola, nella persona del Direttore Generale, Dott. -OMISSIS-, con il quale è stato rideterminato il “contingente dei posti di sostegno destinato per l’a.s. 2025/26 all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato ai candidati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ai sensi della procedura straordinaria di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in data 07.08.2025, (Doc. 10);
e) dell'Avviso n. -OMISSIS-del 01.08.2025 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno, recante gli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, commi da 5 a 12, D.L. n. 44/2023, per il personale iscritto a pieno titolo nella prima fascia, e relativi elenchi aggiuntivi, delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6-bis, della L. 03.05.1999, n. 124, posti di sostegno per, oltre scuola dell'Infanzia ("ADAA"), scuola primaria ("ADEE"), scuola secondaria di primo grado ("ADMM"), altresì per la scuola secondaria di secondo grado ("ADSS"), pubblicato nell'area amministrativa del sito web online dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno in data 01.08.2025.
3. di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regione del -OMISSIS- Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. SS NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Nel luglio 2025, il Ministero dell'Istruzione avvia le procedure per le assunzioni degli insegnanti per l'anno scolastico 2025/2026. Con decreto ministeriale n. -OMISSIS-dell'11 luglio 2025, viene stabilito che a livello nazionale ci sono 48.504 posti disponibili per le immissioni in ruolo, di cui 6.023 assegnati alla Regione Veneto e, tra questi, 371 destinati al sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado.
L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con decreto n. -OMISSIS- del 15 luglio 2025, ripartisce questi posti tra le varie province. Per Belluno vengono inizialmente individuati 37 posti disponibili per il sostegno nelle scuole superiori. Dopo le prime assegnazioni ai vincitori di concorso (4 posti), rimangono 33 posti da assegnare tramite scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia, con contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo.
Quando l'Amministrazione pubblica gli esiti delle assegnazioni (avvisi del 1° e 8 agosto 2025), la ricorrente, in quanto esclusa, presenta ricorso, rilevando una serie di irregolarità che, se corrette, avrebbero comportato l'assegnazione di almeno 3-4 posti aggiuntivi, permettendole così di rientrare tra i beneficiari.
Si sono costituiti l’Amministrazione nonché i controinteressati in epigrafe indicati, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
La causa è passata in decisione all’esito dell’udienza camerale del 27 novembre 2025, nel corso della quale il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Occorre rilevare in proposito che:
in materia di pubblico impiego privatizzato la giurisdizione è in via generale attribuita al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, al quale è devoluta la cognizione di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi” (art. 63, comma 1°, del D.Lgs. n. 165/2001);
sussiste invece la giurisdizione del Giudice amministrativo, oltreché nel caso in cui si contestino i cc.dd. atti di macro-organizzazione autonomamente ed immediatamente lesivi, anche per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni” (art. 63, comma 4°, del D.Lgs. n. 165/2001).
Nel caso di specie le censure non investono atti di macro-organizzazione atteso che:
1. con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura l’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dell’Ufficio provinciale di Belluno, che ai fini delle assunzioni dei docenti di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 avrebbe illegittimamente incluso tra i beneficiari due docenti (-OMISSIS- e -OMISSIS-) che, avendo abbandonato il servizio nell’anno precedente, dovevano essere depennati dalle GPS ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b) dell’O.M. n. 88/2024;
2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato reinserimento nel contingente del posto liberato dal docente -OMISSIS-, nonostante la sua rinuncia e la successiva rettifica del punteggio, con conseguente disponibilità della cattedra già dal mese di luglio;
3. con il terzo motivo, la ricorrente deduce l’omessa considerazione del posto resosi vacante per effetto del trasferimento della docente -OMISSIS- su altra classe di concorso, posto che avrebbe dovuto essere immediatamente conteggiato nel contingente per le nomine da GPS;
4. con il quarto motivo, la ricorrente rileva l’anomalia nella gestione delle disponibilità relative al docente -OMISSIS-, per il quale sarebbero stati riservati due posti, con conseguente sottrazione di almeno una cattedra dal contingente utile;
5. con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente, infine, deduce la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e delle norme sulla trasparenza amministrativa (L. 241/1990), nonché la lesione della propria aspettativa giuridicamente rilevante alla stabilizzazione, essendo risultata la prima degli esclusi per soli tre posti.
Ciò precisato, risulta evidente che la controversia:
non investa atti di macro-organizzazione amministrativa, quale in tesi avrebbe semmai potuto essere il solo D.M. n. 137 dell’11 luglio 2025, non impugnato nel presente giudizio, che a suo tempo definì il contingente nazionale e regionale dei posti di sostegno, ma gli atti che in stretta esecuzione del D.M. appena citato e delle disposizioni di legge hanno determinato e poi rideterminato il contingente provinciale (decreto USR Veneto n. -OMISSIS-) e le successive individuazioni dei docenti da GPS;
gli atti impugnati non estrinsecano scelte discrezionali e autoritative dell’Amministrazione in ordine all’utilizzazione di una modalità di reclutamento, ma si atteggiano quali atti di gestione delle graduatorie del personale scolastico, ove a venire in rilievo sono poteri di natura privatistica esercitati dalla P.A. con funzioni proprie del datore di lavoro (art. 5, comma 2°, del D.Lgs. n. 165/2001);
al di là della formale impugnazione dei detti atti amministrativi, il petitum sostanziale del giudizio attiene alla sussistenza o meno del diritto all’assunzione della ricorrente, sull’assunto che l’Amministrazione, all’esito di una corretta applicazione della normativa primaria, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori scorrimenti della graduatoria GPS di prima fascia;
le vicende del presunto diritto all’assunzione di docenti già iscritti in graduatorie, previo scorrimento delle stesse e in assenza di contestazioni di una procedura concorsuale in senso stretto, sono naturalmente devolute alla cognizione del Giudice ordinario, essendo volte alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (cit. art. 63, comma 1°, del D.Lgs. n. 165/2001);
secondo l’indirizzo costantemente espresso dalle medesime Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4" (v. Cass. S.U. 18-6-2008 n, 16527, Cass. S.U. 16-11-2009 n. 24185, cfr. Cass. S.U. 13-6-2011 n. -OMISSIS-, Cass. S.U. 7-7-2011 n. -OMISSIS-)” (Cass., SS.UU., n. -OMISSIS-).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito in favore del Giudice ordinario, che è competente a dirimere le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi e in particolare del diritto all’assunzione dei ricorrenti per effetto dello scorrimento della graduatoria formata all’esito del concorso in epigrafe. E dinanzi a tale Giudice, ai sensi dell'art. 11, comma 2°, del cod. proc. amm., il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese vanno compensate attesa la definizione in rito della controversia su questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
SS NI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS NI | Ida LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.