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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 997/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 701/2023 del 26.04.2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Leontine De Parte_1
Nittis n. 17, presso lo studio degli avv.ti. Pier Paolo Grimaldi e Roberto Antonucci, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
ubicato in Barletta, in persona _1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Barletta alla Piazza Federico di Svevia n. 37, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Penza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2119/2019, emesso il 28.12.2019, il
Tribunale di Trani, su istanza del , ubicato in Parte_2
Barletta, ingiungeva a di pagare la complessiva somma di € Parte_1
9.036,51, oltre accessori e spese, per oneri condominiali e spese di manutenzione straordinaria, relativi ad immobile di sua proprietà, facente parte del ricorrente, come da bilanci CP_1 di esercizio consuntivi e preventivi, riparti preventivo e consuntivo dei lavori straordinari, regolarmente approvati con delibera dell'assemblea del condominio del 24/2/2017.
1 Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione , con Parte_1 atto di citazione notificato il 24.02.2020, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ A)
Preliminarmente, revocare la provvisoria esecuzione essendo il credito non provato per i motivi indicati ai punti nn. 1 e 2; B) revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inammissibile, infondato e illegittimo per i motivi esposti e accertare il difetto di legittimazione attiva del opposto;
D) Condannare CP_1
l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'illegittimità ed inesistenza del credito per inesistenza della delibera assembleare di approvazione dei bilanci, deducendo che: - il condominio opposto aveva dichiarato che i rendiconti condominiali per gli anni dal 2013 al 2017 sarebbero stati approvati con un'unica delibera assembleare, del 24.02.2017 ; - la delibera approvata nella seduta del
24.02.2017 era nulla, per la mancata convocazione di tutti i condomini e perché non era stata comunicata con raccomandata a/r ai condomini risultati assenti;
- non avendogli il CP_1 mai trasmesso il verbale dell'assemblea del 24.02.2017, la delibera adottata non aveva effetto nei suoi confronti, non avendo mai avuto inizio il decorso del termine per l'impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c.; - il decreto opposto era nullo in quanto i rendiconti condominiali per gli anni
2013-2017 erano stati stati approvati con un'unica delibera assembleare, mentre il rendiconto annuale e la convocazione per la relativa approvazione doveva avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, ai sensi dell'art. 1130 comma 1 n. 10 c.c.; - la mancata trasmissione del verbale dell'assemblea, unitamente alla mancata convocazione dell'assemblea e approvazione annuale del rendiconto condominiale, comportava la parziale prescrizione del credito richiesto per gli anni dal 2013 al 01.01.2015. In merito al credito azionato per i lavori di manutenzione straordinaria della facciata e del terrazzo, per l'importo di € 5.596,01, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del deducendo che il contratto sottoscritto con CP_1
l'impresa esecutrice dei lavori prevedeva che le quote dovute dai singoli condomini, nel caso di morosità, costituissero un credito dell'impresa appaltatrice;
peraltro, il non aveva CP_1 provato di aver corrisposto la predetta somma alla società appaltatrice, sicchè tale credito non era liquido ed esigibile da parte del . CP_1
Costituitosi in giudizio, il , ubicato in Barletta Parte_2 alla , in persona dell'amministratore p.t., chiedeva il rigetto dell' opposizione, in _1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la condanna di al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 9.036,51, o della diversa somma determinata a seguito dell'attività istruttoria ad espletarsi.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 701/2023 del 26.04.2023 il Tribunale di Trani così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione; 2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2119/2019 emesso dal Tribunale di Trani il 28 dicembre 2019 il quale acquista, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., definitiva efficacia esecutiva;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
2 Pierluigi Penza, dichiaratosi anticipatario, in € 5.928,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP.” “
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “I- Accogliere la Parte_1 domanda di appello e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2119/2019, emesso il 28.12.2019 dal Pt_1
Tribunale di Trani;
-II) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il Sig. al Pt_1 pagamento delle spese processuali;
-III) Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori costituiti per fattane anticipazione”.
Costituitosi in giudizio, il , ubicato in Barletta, Parte_2 ha contestato l'avverso gravame, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -a) nel merito, rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato in data 21/7/2021 e confermare il contenuto della sentenza appellata;
-b) sempre nel merito ed in subordine, in caso di riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda attorea, poichè assolutamente infondata e conseguentemente, così provvedere: 1) rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, condannare , res. Parte_1 in Barletta, al pagamento nei confronti del condominio opposto della somma complessiva di € 9.036,51, o di quale diversa somma determinata a seguito dell'attività istruttoria ad espletarsi, oltre rivalutazione ed interessi di mora da dì del dovuto fino al soddisfo;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, da distrarre al deducente procuratore e difensore, per fattane anticipazione. -c) in ogni caso, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore e difensore, per fattane anticipazione.”
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 22 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, osservando che: - è infondata l'eccezione di nullità della delibera del 24 febbraio 2017 per mancata convocazione dell'opponente, nonché per mancata trasmissione del relativo verbale, atteso che dalla documentazione prodotta dall'opposto si evincono sia la regolare convocazione all'assemblea (lett. racc.ta inviata il 16.02.2017, ricevuta il
17.02.2017), che la comunicazione del relativo verbale (con lett. racc.ta del 6.03.2017, ricevuta il
10.03. 2017); - il ritardo nella presentazione dei bilanci o la mancata approvazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio costituisce una grave irregolarità, che non rileva ai fini della validità della delibera, ma soltanto sotto il profilo dell'irregolarità gestionale, tale da determinare la revoca giudiziale dell'amministratore condominiale; - l'assemblea convocata il
24.02.2017 non ha contestato l'operato dell'amministratore ed ha approvato all'unanimità più rendiconti, formalmente distinti, e nessuno dei condomini, compreso il ha impugnato Pt_1 la delibera assembleare, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1137 c.c.; - la delibera con la quale è approvata più di una rendicontazione non è nulla, ma annullabile e, laddove non venga
3 tempestivamente impugnata, rende incontestabile il rendiconto, con la conseguenza che eventuali crediti dallo stesso risultanti non possono più essere messi in discussione;
- è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del atteso che, nel giudizio di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per opere di manutenzione straordinaria, il soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con CP_1 la produzione del verbale dell'assemblea condominiale, in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. L'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti rientra nella legittimazione dell'amministratore, prevista dagli artt.
1130 n. 3 c.c. e 63, co 1, disp. att. c.c..
I. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando la “Nullità della delibera assembleare. Violazione del principio di annualità della gestione”.
Deduce che la carenza di documentazione depositata dal ha indotto in errore il CP_1
Giudice nel non dichiarare la nullità della delibera assembleare del 24.02.2017 di approvazione dei bilanci consuntivi e dei rendiconti condominiali relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e conseguente ripartizione delle spese relative ai lavori straordinari.”, e che “considerato che non vi è alcun documento dal quale si evince l'approvazione dei lavori straordinari per cui si procede, è determinante rilevare che non vi è alcuna decisione assembleare (valutata la spesa cospicua di circa 500 mila euro) che preveda la costituzione del fondo speciale indicata come obbligatoria dalla legge. Il preventivo allestimento del fondo speciale è obbligatorio e costituisce una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere. La norma, art. 1135 c. 1 n. 4 c.c., tutela l'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del
Condominio (Corte di Cassazione, ordinanza 5 aprile 2023 n. 9388).”
L'appellante sostiene altresì che la delibera approvata nella seduta del 24.02.2017 sia nulla anche sotto un differente profilo, ovvero per la mancata convocazione di tutti i condomini, mai comunicata nelle forme di legge (raccomandata a/r) ai condomini risultati assenti, precisando di non aver eccepito la mancata propria convocazione, ma tale omissione con riguardo a tutti i condomini assenti.
Censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa al ritardo nella presentazione dei bilanci e alla mancata approvazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, osservando che l'art. 1130 c.c. impone all'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e di convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
Contesta anche la parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che “l'approvazione assembleare dell'operato dell'amministratore e la mancata impugnativa della relativa delibera, nei termini di legge, non consentono al di contestarne l'operatività, né di esperire, nei confronti del alcuna Pt_1 CP_1 azione di responsabilità”;il Giudice di primo grado non avrebbe attribuito rilievo al comportamento gravemente irregolare dell'amministratore del riconducendo le eccezioni CP_1 dell'opponente ad un presunto mancato rispetto dei termini per l'impugnazione della delibera assembleare.
Il motivo è infondato, oltre che, in parte, inammissibile.
4 E' inammissibile la censura che l'appellante solleva con riferimento all'approvazione dei lavori straordinari e alla costituzione del fondo speciale [“Considerato che non vi è alcun documento da cui si evince l'approvazione dei lavori straordinari per cui si procede, è determinante rilevare che non vi è alcuna decisione assembleare (valutata la spesa cospicua di circa 500 mila euro) che preveda la costituzione del fondo speciale indicata come obbligatoria dalla legge], trattandosi di questioni nuove, poste per la prima volta in grado di appello, non avendo l'opponente mai sollevato in primo grado eccezioni
(o meglio vizi della delibera) relative all'approvazione dei lavori straordinari né alla obbligatoria costituzione di un fondo speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c.; trattandosi di nuove eccezioni, non deducibili per la prima volta in appello, sono inammissibili ex art. 345 c.p.c..
Priva di pregio è la doglianza relativa alla mancata declaratoria di nullità della delibera assembleare del 24.02.2017.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, con riferimento alla questione della sindacabilità, da parte del Giudice, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, delle eventuali ragioni di nullità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese, posta a base dell'ingiunzione di pagamento, "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata
d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione" (cfr. Cass. SS.UU.
14 aprile 2021 n. 9839).
Con la medesima pronuncia la S.C. ha altresì precisato che “ In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico"
o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e
3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra
i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c”.
5 Nel caso di specie, l'assemblea condominiale del 24.02.2017, regolarmente convocata, ha deliberato all'unanimità di approvare i bilanci consuntivi e i rendiconti condominiali relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, e la ripartizione delle spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria alla facciata e al terrazzo alla luce delle chiare indicazioni fornite CP_2 dalla Suprema Corte, si può pertanto affermare che la delibera assembleare del 24.02.2017 non presenta alcun vizio di nullità.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure non ha ravvisato nei motivi di opposizione, né ha rilevato d'ufficio, alcuna ipotesi di nullità della delibera in oggetto.
Trattandosi, quindi, di mera annullabilità, era onere dell'odierno appellante impugnare tempestivamente la delibera, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c..
Il assente (pur regolarmente convocato) all'assemblea condominiale del 24.02.2017, pur Pt_1 avendo regolarmente ricevuto, il 10.03.2017, la comunicazione della delibera assembleare, non ha proposto tempestiva opposizione avverso la delibera in oggetto nel termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 1137 c.c.. La delibera è pertanto diventata definitiva.
Priva di pregio è la doglianza relativa alla mancata convocazione all'assemblea e all'omessa trasmissione del relativo verbale, con riguardo a tutti i condomini assenti.
Solo in appello il ha “precisato” che tale omissione non riguardava se stesso, sicchè si è Pt_1 formato il giudicato sulla statuizione del primo giudice che ha accertato che egli era stato regolarmente convocato all'assemblea ed aveva ricevuto rituale comunicazione della delibera del 24.2.2017
Quanto invece agli altri condomini assenti, ribadito che la censura sollevata dall'appellante, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e di quanto innanzi esposto, sarebbe stata motivo di annullabilità (e non di nullità) della delibera, da far valere nei termini perentori di legge, deve osservarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, “Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 l. 11 dicembre 2012, n. 220” (cfr. Cass. civile sez. II -
23/11/2016, n. 23903). Come già chiarito da questa Corte in precedenti pronunce, “Una volta condiviso il principio per cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporti non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso
(Cass. n. 8520/2017; Corte appello Catania sez. II, 23/04/2019, n.924)”. (così, Corte di Appello BA , III sez. civ. , 10/01/2020 n. 30; negli stessi termini, Corte di Appello BA , III sez. civ. , 10/09/2018 n.
1543).
L'appellante non è quindi legittimato a lamentare la mancata convocazione di altri condomini, non avendo un interesse concreto e rilevante a far valere tale vizio.
6 Priva di pregio è anche la doglianza del relativa al ritardo nella presentazione dei Pt_1 bilanci ed alla mancata approvazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la violazione dell'obbligo dell'amministratore di presentare il conto della gestione entro 180 giorni non rileva ai fini della validità della delibera, ma solo sotto il profilo della irregolarità gestionale e della conseguente valutazione della correttezza dell'operato dell'amministratore, ai fini della sua eventuale revoca.
Oggetto del presente giudizio non è la valutazione dell'operato dell'amministratore, ma la legittimità della delibera di approvazione dei rendiconti, che non viene inficiata dalla circostanza che i rendiconti siano stati presentati in ritardo. La delibera in questione, anche sotto questo profilo, non è quindi nulla;
non essendo stata tempestivamente impugnata la relativa delibera,
i rendiconti approvati non posso più essere contestati.
Come correttamente osservato dal primo giudice “nel caso di specie, l'assemblea, convocata dopo quattro anni in data 24 febbraio 2017, lungi dal contestare l'operato dell'amministratore, ha discusso ed approvato, all'unanimità e in un'unica soluzione, più rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello dell'annualità precedente (v. verbale di assemblea del 24 febbraio 2017 allegato all'atto introduttivo di parte opponente) e nessuno dei condomini, compreso il successivamente, ha impugnato, la delibera assembleare, ai sensi dell'art.1137 c.c., Pt_1 nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della stessa. Infatti, la deliberazione con cui è approvata più di una rendicontazione non è nulla, ma annullabile e, laddove non venga tempestivamente impugnata per vizi che possano determinarne l'annullamento, rende incontestabile il rendiconto stesso, di modo che eventuali crediti dallo stesso risultanti in favore del non possono essere più messi in CP_1 discussione”.
II. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando la “Titolarità del credito. Difetto di legittimazione attiva del Condominio”.
Deduce di aver eccepito, già nel giudizio di primo grado, la nullità della delibera di approvazione della ripartizione delle spese, perché una parte importante del credito di cui al decreto ingiuntivo
è costituita da importi per lavori al terrazzo e per manutenzione straordinaria della facciata CP_2 la cui titolarità (del credito) è dell'impresa esecutrice delle opere, in quanto il contratto di appalto, sottoscritto tra il Condominio e l'impresa esecutrice dei lavori, individua nella stessa impresa, nell'ipotesi di recupero del credito, la creditrice per l'azione diretta nei confronti del condomino eventualmente moroso. La somma richiesta con il ricorso monitorio, relativa alla manutenzione straordinaria della facciata (€ 2.392,06) e ai lavori al terrazzo condominiale (€ 3.203,95) non sarebbe perciò dovuta al ma eventualmente direttamente all'impresa edile CP_1 esecutrice dei lavori;
lamenta di aver ripetutamente chiesto al primo Giudice di ordinare al il deposito del contratto di appalto, contenente la clausola di deroga al principio di CP_1 solidarietà condominiale.
7 Il Tribunale, rilevato che “il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Pt_1 CP_1 sull'assunto per cui sarebbe l'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata e del terrazzo l'unica legittimata a recuperare il relativo credito, senza, tuttavia, provare alcunchè”, ha ritenuto infondata tale eccezione, richiamando i principi codicistici in materia di ripartizione proporzionale delle spese per il mantenimento delle parti comuni di edificio, principi che, secondo l'appellante, non sarebbero attinenti al caso di specie.
Il motivo è infondato.
Come ribadito di recente dalla S.C. (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, n. 37857) "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa CP_1
l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno,
a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n.
26629; Cass. Sez. 2,23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741)".
Nel caso di specie, nel corso dell'assemblea del 24.02.2017 i condomini presenti hanno approvato all'unanimità anche il bilancio e il riparto consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati alla facciata e di quelli da effettuarsi al terrazzo del sito Parte_2 in Barletta.
La delibera, come già osservato, non presenta alcun vizio di nullità e, pertanto, non essendo stata impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione, visto che il era assente) Pt_1
è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio e costituisce il titolo del credito del condominio, in base al quale è stato legittimamente concesso il decreto ingiuntivo n.
2119/2019, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non ha proposto alcuna domanda di accertamento dell'annullabilità della delibera, limitandosi a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente preclusione di ogni valutazione inerente la correttezza delle somme richieste in pagamento in virtù della delibera che, non tempestivamente impugnata, è divenuta efficace e vincolante per tutti i condomini.
8 L'annullabilità della delibera assembleare, ai sensi dell' art. 1137 co. 2 c.c., può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
La ratio della norma di cui all'art. 1137 cod. civ. va rinvenuta nell'esigenza di assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali, di modo che l'ente condominiale sia in grado di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità, che è quella della conservazione e della gestione delle cose comuni nell'interesse della collettività dei partecipanti (cfr. Corte d'Appello Milano sent. n.
3368/2021).
Come correttamente osservato dal Tribunale “l'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti rientra nella legittimazione dell'amministratore, prevista dagli artt. 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c., mentre l'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino ha natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale concluso dall'amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al condominio. Pertanto, il singolo condomino non può opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del Condominio e non sarebbe neppure idoneo ad estinguere il debito “pro quota” relativo ai contributi sullo stesso gravanti ex art. 1123 c.c., ma deve sempre e comunque pagare all'amministratore,
“salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa” (cfr. Cass. Sez. II n. 2049/2013)”.
Solo per completezza giova precisare che, per stessa deduzione dell'appellante, il contratto di appalto prevedeva il diritto dell'impresa appaltatrice di ottenere direttamente il pagamento della propria quota dal “condomino moroso” (evidentemente nei confronti del ), il che non CP_1 esclude certamente la legittimazione del a riscuotere le quote ripartite tra i CP_1 condomini;
in ogni caso, l'appellante non ha minimamente dedotto, né tantomeno provato, di aver pagato la propria quota parte dei lavori direttamente all'impresa né, per vero, di aver ricevuto dalla stessa richiesta di pagamento.
Da quanto finora esposto consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del- CP_1 appellato, delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia, con distrazione in favore dei procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di BA, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 _1
, ubicato in Barletta, in persona dell'amministratore p.t., avverso la sentenza n.
[...]
701/2023 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 26.04.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore del _1
, ubicato in Barletta, in persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente
[...] grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in BA, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 997/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 701/2023 del 26.04.2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Leontine De Parte_1
Nittis n. 17, presso lo studio degli avv.ti. Pier Paolo Grimaldi e Roberto Antonucci, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
ubicato in Barletta, in persona _1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Barletta alla Piazza Federico di Svevia n. 37, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Penza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2119/2019, emesso il 28.12.2019, il
Tribunale di Trani, su istanza del , ubicato in Parte_2
Barletta, ingiungeva a di pagare la complessiva somma di € Parte_1
9.036,51, oltre accessori e spese, per oneri condominiali e spese di manutenzione straordinaria, relativi ad immobile di sua proprietà, facente parte del ricorrente, come da bilanci CP_1 di esercizio consuntivi e preventivi, riparti preventivo e consuntivo dei lavori straordinari, regolarmente approvati con delibera dell'assemblea del condominio del 24/2/2017.
1 Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione , con Parte_1 atto di citazione notificato il 24.02.2020, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ A)
Preliminarmente, revocare la provvisoria esecuzione essendo il credito non provato per i motivi indicati ai punti nn. 1 e 2; B) revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inammissibile, infondato e illegittimo per i motivi esposti e accertare il difetto di legittimazione attiva del opposto;
D) Condannare CP_1
l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'illegittimità ed inesistenza del credito per inesistenza della delibera assembleare di approvazione dei bilanci, deducendo che: - il condominio opposto aveva dichiarato che i rendiconti condominiali per gli anni dal 2013 al 2017 sarebbero stati approvati con un'unica delibera assembleare, del 24.02.2017 ; - la delibera approvata nella seduta del
24.02.2017 era nulla, per la mancata convocazione di tutti i condomini e perché non era stata comunicata con raccomandata a/r ai condomini risultati assenti;
- non avendogli il CP_1 mai trasmesso il verbale dell'assemblea del 24.02.2017, la delibera adottata non aveva effetto nei suoi confronti, non avendo mai avuto inizio il decorso del termine per l'impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c.; - il decreto opposto era nullo in quanto i rendiconti condominiali per gli anni
2013-2017 erano stati stati approvati con un'unica delibera assembleare, mentre il rendiconto annuale e la convocazione per la relativa approvazione doveva avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, ai sensi dell'art. 1130 comma 1 n. 10 c.c.; - la mancata trasmissione del verbale dell'assemblea, unitamente alla mancata convocazione dell'assemblea e approvazione annuale del rendiconto condominiale, comportava la parziale prescrizione del credito richiesto per gli anni dal 2013 al 01.01.2015. In merito al credito azionato per i lavori di manutenzione straordinaria della facciata e del terrazzo, per l'importo di € 5.596,01, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del deducendo che il contratto sottoscritto con CP_1
l'impresa esecutrice dei lavori prevedeva che le quote dovute dai singoli condomini, nel caso di morosità, costituissero un credito dell'impresa appaltatrice;
peraltro, il non aveva CP_1 provato di aver corrisposto la predetta somma alla società appaltatrice, sicchè tale credito non era liquido ed esigibile da parte del . CP_1
Costituitosi in giudizio, il , ubicato in Barletta Parte_2 alla , in persona dell'amministratore p.t., chiedeva il rigetto dell' opposizione, in _1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la condanna di al pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 9.036,51, o della diversa somma determinata a seguito dell'attività istruttoria ad espletarsi.
Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 701/2023 del 26.04.2023 il Tribunale di Trani così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione; 2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2119/2019 emesso dal Tribunale di Trani il 28 dicembre 2019 il quale acquista, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., definitiva efficacia esecutiva;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
2 Pierluigi Penza, dichiaratosi anticipatario, in € 5.928,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP.” “
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “I- Accogliere la Parte_1 domanda di appello e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta dal Sig. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2119/2019, emesso il 28.12.2019 dal Pt_1
Tribunale di Trani;
-II) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il Sig. al Pt_1 pagamento delle spese processuali;
-III) Con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori costituiti per fattane anticipazione”.
Costituitosi in giudizio, il , ubicato in Barletta, Parte_2 ha contestato l'avverso gravame, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -a) nel merito, rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato in data 21/7/2021 e confermare il contenuto della sentenza appellata;
-b) sempre nel merito ed in subordine, in caso di riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda attorea, poichè assolutamente infondata e conseguentemente, così provvedere: 1) rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, condannare , res. Parte_1 in Barletta, al pagamento nei confronti del condominio opposto della somma complessiva di € 9.036,51, o di quale diversa somma determinata a seguito dell'attività istruttoria ad espletarsi, oltre rivalutazione ed interessi di mora da dì del dovuto fino al soddisfo;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, da distrarre al deducente procuratore e difensore, per fattane anticipazione. -c) in ogni caso, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore e difensore, per fattane anticipazione.”
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 22 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, osservando che: - è infondata l'eccezione di nullità della delibera del 24 febbraio 2017 per mancata convocazione dell'opponente, nonché per mancata trasmissione del relativo verbale, atteso che dalla documentazione prodotta dall'opposto si evincono sia la regolare convocazione all'assemblea (lett. racc.ta inviata il 16.02.2017, ricevuta il
17.02.2017), che la comunicazione del relativo verbale (con lett. racc.ta del 6.03.2017, ricevuta il
10.03. 2017); - il ritardo nella presentazione dei bilanci o la mancata approvazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio costituisce una grave irregolarità, che non rileva ai fini della validità della delibera, ma soltanto sotto il profilo dell'irregolarità gestionale, tale da determinare la revoca giudiziale dell'amministratore condominiale; - l'assemblea convocata il
24.02.2017 non ha contestato l'operato dell'amministratore ed ha approvato all'unanimità più rendiconti, formalmente distinti, e nessuno dei condomini, compreso il ha impugnato Pt_1 la delibera assembleare, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1137 c.c.; - la delibera con la quale è approvata più di una rendicontazione non è nulla, ma annullabile e, laddove non venga
3 tempestivamente impugnata, rende incontestabile il rendiconto, con la conseguenza che eventuali crediti dallo stesso risultanti non possono più essere messi in discussione;
- è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del atteso che, nel giudizio di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per opere di manutenzione straordinaria, il soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con CP_1 la produzione del verbale dell'assemblea condominiale, in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. L'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti rientra nella legittimazione dell'amministratore, prevista dagli artt.
1130 n. 3 c.c. e 63, co 1, disp. att. c.c..
I. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando la “Nullità della delibera assembleare. Violazione del principio di annualità della gestione”.
Deduce che la carenza di documentazione depositata dal ha indotto in errore il CP_1
Giudice nel non dichiarare la nullità della delibera assembleare del 24.02.2017 di approvazione dei bilanci consuntivi e dei rendiconti condominiali relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e conseguente ripartizione delle spese relative ai lavori straordinari.”, e che “considerato che non vi è alcun documento dal quale si evince l'approvazione dei lavori straordinari per cui si procede, è determinante rilevare che non vi è alcuna decisione assembleare (valutata la spesa cospicua di circa 500 mila euro) che preveda la costituzione del fondo speciale indicata come obbligatoria dalla legge. Il preventivo allestimento del fondo speciale è obbligatorio e costituisce una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere. La norma, art. 1135 c. 1 n. 4 c.c., tutela l'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del
Condominio (Corte di Cassazione, ordinanza 5 aprile 2023 n. 9388).”
L'appellante sostiene altresì che la delibera approvata nella seduta del 24.02.2017 sia nulla anche sotto un differente profilo, ovvero per la mancata convocazione di tutti i condomini, mai comunicata nelle forme di legge (raccomandata a/r) ai condomini risultati assenti, precisando di non aver eccepito la mancata propria convocazione, ma tale omissione con riguardo a tutti i condomini assenti.
Censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa al ritardo nella presentazione dei bilanci e alla mancata approvazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, osservando che l'art. 1130 c.c. impone all'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e di convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
Contesta anche la parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che “l'approvazione assembleare dell'operato dell'amministratore e la mancata impugnativa della relativa delibera, nei termini di legge, non consentono al di contestarne l'operatività, né di esperire, nei confronti del alcuna Pt_1 CP_1 azione di responsabilità”;il Giudice di primo grado non avrebbe attribuito rilievo al comportamento gravemente irregolare dell'amministratore del riconducendo le eccezioni CP_1 dell'opponente ad un presunto mancato rispetto dei termini per l'impugnazione della delibera assembleare.
Il motivo è infondato, oltre che, in parte, inammissibile.
4 E' inammissibile la censura che l'appellante solleva con riferimento all'approvazione dei lavori straordinari e alla costituzione del fondo speciale [“Considerato che non vi è alcun documento da cui si evince l'approvazione dei lavori straordinari per cui si procede, è determinante rilevare che non vi è alcuna decisione assembleare (valutata la spesa cospicua di circa 500 mila euro) che preveda la costituzione del fondo speciale indicata come obbligatoria dalla legge], trattandosi di questioni nuove, poste per la prima volta in grado di appello, non avendo l'opponente mai sollevato in primo grado eccezioni
(o meglio vizi della delibera) relative all'approvazione dei lavori straordinari né alla obbligatoria costituzione di un fondo speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c.; trattandosi di nuove eccezioni, non deducibili per la prima volta in appello, sono inammissibili ex art. 345 c.p.c..
Priva di pregio è la doglianza relativa alla mancata declaratoria di nullità della delibera assembleare del 24.02.2017.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, con riferimento alla questione della sindacabilità, da parte del Giudice, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, delle eventuali ragioni di nullità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese, posta a base dell'ingiunzione di pagamento, "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata
d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione" (cfr. Cass. SS.UU.
14 aprile 2021 n. 9839).
Con la medesima pronuncia la S.C. ha altresì precisato che “ In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico"
o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e
3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra
i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c”.
5 Nel caso di specie, l'assemblea condominiale del 24.02.2017, regolarmente convocata, ha deliberato all'unanimità di approvare i bilanci consuntivi e i rendiconti condominiali relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, e la ripartizione delle spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria alla facciata e al terrazzo alla luce delle chiare indicazioni fornite CP_2 dalla Suprema Corte, si può pertanto affermare che la delibera assembleare del 24.02.2017 non presenta alcun vizio di nullità.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure non ha ravvisato nei motivi di opposizione, né ha rilevato d'ufficio, alcuna ipotesi di nullità della delibera in oggetto.
Trattandosi, quindi, di mera annullabilità, era onere dell'odierno appellante impugnare tempestivamente la delibera, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c..
Il assente (pur regolarmente convocato) all'assemblea condominiale del 24.02.2017, pur Pt_1 avendo regolarmente ricevuto, il 10.03.2017, la comunicazione della delibera assembleare, non ha proposto tempestiva opposizione avverso la delibera in oggetto nel termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 1137 c.c.. La delibera è pertanto diventata definitiva.
Priva di pregio è la doglianza relativa alla mancata convocazione all'assemblea e all'omessa trasmissione del relativo verbale, con riguardo a tutti i condomini assenti.
Solo in appello il ha “precisato” che tale omissione non riguardava se stesso, sicchè si è Pt_1 formato il giudicato sulla statuizione del primo giudice che ha accertato che egli era stato regolarmente convocato all'assemblea ed aveva ricevuto rituale comunicazione della delibera del 24.2.2017
Quanto invece agli altri condomini assenti, ribadito che la censura sollevata dall'appellante, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e di quanto innanzi esposto, sarebbe stata motivo di annullabilità (e non di nullità) della delibera, da far valere nei termini perentori di legge, deve osservarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, “Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 l. 11 dicembre 2012, n. 220” (cfr. Cass. civile sez. II -
23/11/2016, n. 23903). Come già chiarito da questa Corte in precedenti pronunce, “Una volta condiviso il principio per cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporti non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso
(Cass. n. 8520/2017; Corte appello Catania sez. II, 23/04/2019, n.924)”. (così, Corte di Appello BA , III sez. civ. , 10/01/2020 n. 30; negli stessi termini, Corte di Appello BA , III sez. civ. , 10/09/2018 n.
1543).
L'appellante non è quindi legittimato a lamentare la mancata convocazione di altri condomini, non avendo un interesse concreto e rilevante a far valere tale vizio.
6 Priva di pregio è anche la doglianza del relativa al ritardo nella presentazione dei Pt_1 bilanci ed alla mancata approvazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la violazione dell'obbligo dell'amministratore di presentare il conto della gestione entro 180 giorni non rileva ai fini della validità della delibera, ma solo sotto il profilo della irregolarità gestionale e della conseguente valutazione della correttezza dell'operato dell'amministratore, ai fini della sua eventuale revoca.
Oggetto del presente giudizio non è la valutazione dell'operato dell'amministratore, ma la legittimità della delibera di approvazione dei rendiconti, che non viene inficiata dalla circostanza che i rendiconti siano stati presentati in ritardo. La delibera in questione, anche sotto questo profilo, non è quindi nulla;
non essendo stata tempestivamente impugnata la relativa delibera,
i rendiconti approvati non posso più essere contestati.
Come correttamente osservato dal primo giudice “nel caso di specie, l'assemblea, convocata dopo quattro anni in data 24 febbraio 2017, lungi dal contestare l'operato dell'amministratore, ha discusso ed approvato, all'unanimità e in un'unica soluzione, più rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello dell'annualità precedente (v. verbale di assemblea del 24 febbraio 2017 allegato all'atto introduttivo di parte opponente) e nessuno dei condomini, compreso il successivamente, ha impugnato, la delibera assembleare, ai sensi dell'art.1137 c.c., Pt_1 nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della stessa. Infatti, la deliberazione con cui è approvata più di una rendicontazione non è nulla, ma annullabile e, laddove non venga tempestivamente impugnata per vizi che possano determinarne l'annullamento, rende incontestabile il rendiconto stesso, di modo che eventuali crediti dallo stesso risultanti in favore del non possono essere più messi in CP_1 discussione”.
II. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando la “Titolarità del credito. Difetto di legittimazione attiva del Condominio”.
Deduce di aver eccepito, già nel giudizio di primo grado, la nullità della delibera di approvazione della ripartizione delle spese, perché una parte importante del credito di cui al decreto ingiuntivo
è costituita da importi per lavori al terrazzo e per manutenzione straordinaria della facciata CP_2 la cui titolarità (del credito) è dell'impresa esecutrice delle opere, in quanto il contratto di appalto, sottoscritto tra il Condominio e l'impresa esecutrice dei lavori, individua nella stessa impresa, nell'ipotesi di recupero del credito, la creditrice per l'azione diretta nei confronti del condomino eventualmente moroso. La somma richiesta con il ricorso monitorio, relativa alla manutenzione straordinaria della facciata (€ 2.392,06) e ai lavori al terrazzo condominiale (€ 3.203,95) non sarebbe perciò dovuta al ma eventualmente direttamente all'impresa edile CP_1 esecutrice dei lavori;
lamenta di aver ripetutamente chiesto al primo Giudice di ordinare al il deposito del contratto di appalto, contenente la clausola di deroga al principio di CP_1 solidarietà condominiale.
7 Il Tribunale, rilevato che “il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Pt_1 CP_1 sull'assunto per cui sarebbe l'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata e del terrazzo l'unica legittimata a recuperare il relativo credito, senza, tuttavia, provare alcunchè”, ha ritenuto infondata tale eccezione, richiamando i principi codicistici in materia di ripartizione proporzionale delle spese per il mantenimento delle parti comuni di edificio, principi che, secondo l'appellante, non sarebbero attinenti al caso di specie.
Il motivo è infondato.
Come ribadito di recente dalla S.C. (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, n. 37857) "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa CP_1
l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno,
a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n.
26629; Cass. Sez. 2,23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741)".
Nel caso di specie, nel corso dell'assemblea del 24.02.2017 i condomini presenti hanno approvato all'unanimità anche il bilancio e il riparto consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati alla facciata e di quelli da effettuarsi al terrazzo del sito Parte_2 in Barletta.
La delibera, come già osservato, non presenta alcun vizio di nullità e, pertanto, non essendo stata impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione, visto che il era assente) Pt_1
è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio e costituisce il titolo del credito del condominio, in base al quale è stato legittimamente concesso il decreto ingiuntivo n.
2119/2019, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non ha proposto alcuna domanda di accertamento dell'annullabilità della delibera, limitandosi a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente preclusione di ogni valutazione inerente la correttezza delle somme richieste in pagamento in virtù della delibera che, non tempestivamente impugnata, è divenuta efficace e vincolante per tutti i condomini.
8 L'annullabilità della delibera assembleare, ai sensi dell' art. 1137 co. 2 c.c., può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
La ratio della norma di cui all'art. 1137 cod. civ. va rinvenuta nell'esigenza di assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali, di modo che l'ente condominiale sia in grado di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità, che è quella della conservazione e della gestione delle cose comuni nell'interesse della collettività dei partecipanti (cfr. Corte d'Appello Milano sent. n.
3368/2021).
Come correttamente osservato dal Tribunale “l'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti rientra nella legittimazione dell'amministratore, prevista dagli artt. 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c., mentre l'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino ha natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale concluso dall'amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al condominio. Pertanto, il singolo condomino non può opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del Condominio e non sarebbe neppure idoneo ad estinguere il debito “pro quota” relativo ai contributi sullo stesso gravanti ex art. 1123 c.c., ma deve sempre e comunque pagare all'amministratore,
“salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa” (cfr. Cass. Sez. II n. 2049/2013)”.
Solo per completezza giova precisare che, per stessa deduzione dell'appellante, il contratto di appalto prevedeva il diritto dell'impresa appaltatrice di ottenere direttamente il pagamento della propria quota dal “condomino moroso” (evidentemente nei confronti del ), il che non CP_1 esclude certamente la legittimazione del a riscuotere le quote ripartite tra i CP_1 condomini;
in ogni caso, l'appellante non ha minimamente dedotto, né tantomeno provato, di aver pagato la propria quota parte dei lavori direttamente all'impresa né, per vero, di aver ricevuto dalla stessa richiesta di pagamento.
Da quanto finora esposto consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del- CP_1 appellato, delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia, con distrazione in favore dei procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di BA, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 _1
, ubicato in Barletta, in persona dell'amministratore p.t., avverso la sentenza n.
[...]
701/2023 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 26.04.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore del _1
, ubicato in Barletta, in persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente
[...] grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in BA, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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