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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10634/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. I. Califano, con cui Parte_1 serta alla via Acquaviva n. 50, giusta procura in atti RICORRENTE
E
rappr. e dif. dagli Avv. B. Moscatiello e F. Moscatiello, con cui Controparte_1
(CE), alla via Liguria P.co Merola n. 26, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi - accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 01/02/2017 al 15/03/2018, in qualità di collaboratrice domestica di persona non autosufficiente – livello C, per assistere , madre della resistente;
Persona_1
- di aver a presso la sua abitazione, sita in Caserta alla via Renella n. 38, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del mattino successivo, tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche, provvedendo alla sua pulizia personale, ai pasti, alla somministrazione dei farmaci;
- di aver percepito in contanti, dalla resistente, una retribuzione mensile di € 350,00;
- di non aver goduto di ferie, non aver ricevuto il TFR, né una retribuzione adeguata alle ore di lavoro ordinario e straordinario prestato;
- di essere stata licenziata senza preavviso.
1 Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “a) accertare che tra la Sig.ra e la Sig.ra Pt_1
è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 1.02.2017 fino al 15.03.2018 Controparte_1 re mensili;
b) condannare la Sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 della sig.ra della complessiva somma di € 19.89 o minore che risulterà Pt_1 dovuta in c usa, oltre rivalutazione e interessi”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva parte resistente, che eccepiva la nullità del ricorso, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso, non essendo mai intercorso tra le parti alcun rapporto lavorativo. Spese vinte, con distrazione. La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 06/10/2022 e, espletata la prova testimoniale, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, all'udienza del 29/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dalla resistente. Detta eccezione deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili sulla scorta del tenore letterale dell'atto; tra l'altro, parte resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata, la stessa va rigettata, atteso che, considerato che parte ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente, la questione non attiene al profilo della legittimazione passiva, bensì alla fondatezza della domanda. Ciò posto, passando all'esame nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente senza formale inquadramento. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso, ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione
2 della prestazione lavorativa, così come disposto dall'art. 2094 c.c. Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Tanto premesso, alla stregua dell'istruttoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente rigetto del ricorso. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge la prova dello svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni così come dedotte, nonché della subordinazione. Ed invero, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente escussi appaiono inidonee a supportare le allegazioni attoree. In particolare, la teste dichiarava di non conoscere di persona la resistente e di Tes_1 non essere mai entrata nell'abitazione dell'anziana donna, presso la quale accompagnava la ricorrente, e di aver appreso le circostanze riferite in ordine alle mansioni svolte, per esserle state riferite dalla ricorrente stessa, così come in relazione alla retribuzione percepita (“la ricorrente controllava la vecchietta la notte, e la mattina rassettava la camera dove stava lei con il lettino, cambiava la vecchietta e lavava i panni. Tanto so perché la me lo raccontava […] Pt_1
So che la ricorrente percepiva 300 € al mese. In particolare, la m tava che la figlia della Pt_1 vecchietta metteva 200,00€ sotto al cuscino, perché la vecchietta d 100,00 € erano già troppi […] la ricorrente mi riferiva che la sera faceva cenare la vecchietta, la cambiava e la metteva a dormire. La mattina lavava la vecchietta, le faceva fare la colazione e lavava tutto ciò che era sporco, sia tazze, sia vestiti, perché così diceva la vecchietta”). La teste non era in grado di riferire Testimone_2 circostanze precise in ordine alla genesi del e, pur avendo portato con sé la ricorrente per parlare con la resistente, in quanto “cercavano una persona per assistere la signora cui io facevo compagnia di giorno”, precisava che, quando la ricorrente e la resistente avevano parlato, “io sono andata nell'altra stanza lasciandole da sole”, e che il giorno successivo la ricorrente aveva iniziato a lavorare. La teste, inoltre, pur indicando gli orari osservati e le mansioni svolte dalla ricorrente (“ricordo che la lavorava dalle 19:00 circa alle 08:00 del Pt_1 mattino seguente, e poi andavo io […] la puliva la vecchietta, la cambiava perché portava i Pt_1 pannoloni, le dava da mangiare”), aggiung ho mai visto la svolgere le attività in orario Pt_1 notturno”. La teste, inoltre, dichiarava di non conoscere s orrente percepisse una retribuzione. Dalle dichiarazioni rese, infine, emerge che solo in poche occasioni la teste e la ricorrente si incontravano presso l'abitazione dell'anziana donna (“Ricordo che andavo la mattina alle 08:00 e restavo fino alle 15:30/16:00, fin quando non veniva la signora che sta fuori […] preciso che non tutti i giorni aspettavo la sig. ma solo ogni tanto […] ricordo che la Pt_1 Pt_1 lavorava dalle 19:00 circa alle 08:00 del matti nte, e poi andavo io. A volte trovavo la Pt_1 che mi aspettava, ma avevamo entrambe le chiavi perché la signora non poteva aprire”). La presenza, incontestata, della ricorrente presso l'abitazione della madre della resistente non può, di per sé sola, costituire prova idonea della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in assenza, in primo luogo, di dichiarazioni che confermino lo 3 svolgimento delle mansioni così come dedotte, nonché la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (quale, a titolo esemplificativo, il pagamento della retribuzione). Il quadro probatorio acquisito è, pertanto, inidoneo a corroborare la prospettazione attorea. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, attesi la qualità delle parti ed i motivi della decisione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10634/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. I. Califano, con cui Parte_1 serta alla via Acquaviva n. 50, giusta procura in atti RICORRENTE
E
rappr. e dif. dagli Avv. B. Moscatiello e F. Moscatiello, con cui Controparte_1
(CE), alla via Liguria P.co Merola n. 26, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi - accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 01/02/2017 al 15/03/2018, in qualità di collaboratrice domestica di persona non autosufficiente – livello C, per assistere , madre della resistente;
Persona_1
- di aver a presso la sua abitazione, sita in Caserta alla via Renella n. 38, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del mattino successivo, tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche, provvedendo alla sua pulizia personale, ai pasti, alla somministrazione dei farmaci;
- di aver percepito in contanti, dalla resistente, una retribuzione mensile di € 350,00;
- di non aver goduto di ferie, non aver ricevuto il TFR, né una retribuzione adeguata alle ore di lavoro ordinario e straordinario prestato;
- di essere stata licenziata senza preavviso.
1 Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “a) accertare che tra la Sig.ra e la Sig.ra Pt_1
è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 1.02.2017 fino al 15.03.2018 Controparte_1 re mensili;
b) condannare la Sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 della sig.ra della complessiva somma di € 19.89 o minore che risulterà Pt_1 dovuta in c usa, oltre rivalutazione e interessi”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva parte resistente, che eccepiva la nullità del ricorso, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso, non essendo mai intercorso tra le parti alcun rapporto lavorativo. Spese vinte, con distrazione. La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 06/10/2022 e, espletata la prova testimoniale, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, all'udienza del 29/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dalla resistente. Detta eccezione deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili sulla scorta del tenore letterale dell'atto; tra l'altro, parte resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata, la stessa va rigettata, atteso che, considerato che parte ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente, la questione non attiene al profilo della legittimazione passiva, bensì alla fondatezza della domanda. Ciò posto, passando all'esame nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente senza formale inquadramento. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso, ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione
2 della prestazione lavorativa, così come disposto dall'art. 2094 c.c. Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Tanto premesso, alla stregua dell'istruttoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente rigetto del ricorso. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge la prova dello svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni così come dedotte, nonché della subordinazione. Ed invero, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente escussi appaiono inidonee a supportare le allegazioni attoree. In particolare, la teste dichiarava di non conoscere di persona la resistente e di Tes_1 non essere mai entrata nell'abitazione dell'anziana donna, presso la quale accompagnava la ricorrente, e di aver appreso le circostanze riferite in ordine alle mansioni svolte, per esserle state riferite dalla ricorrente stessa, così come in relazione alla retribuzione percepita (“la ricorrente controllava la vecchietta la notte, e la mattina rassettava la camera dove stava lei con il lettino, cambiava la vecchietta e lavava i panni. Tanto so perché la me lo raccontava […] Pt_1
So che la ricorrente percepiva 300 € al mese. In particolare, la m tava che la figlia della Pt_1 vecchietta metteva 200,00€ sotto al cuscino, perché la vecchietta d 100,00 € erano già troppi […] la ricorrente mi riferiva che la sera faceva cenare la vecchietta, la cambiava e la metteva a dormire. La mattina lavava la vecchietta, le faceva fare la colazione e lavava tutto ciò che era sporco, sia tazze, sia vestiti, perché così diceva la vecchietta”). La teste non era in grado di riferire Testimone_2 circostanze precise in ordine alla genesi del e, pur avendo portato con sé la ricorrente per parlare con la resistente, in quanto “cercavano una persona per assistere la signora cui io facevo compagnia di giorno”, precisava che, quando la ricorrente e la resistente avevano parlato, “io sono andata nell'altra stanza lasciandole da sole”, e che il giorno successivo la ricorrente aveva iniziato a lavorare. La teste, inoltre, pur indicando gli orari osservati e le mansioni svolte dalla ricorrente (“ricordo che la lavorava dalle 19:00 circa alle 08:00 del Pt_1 mattino seguente, e poi andavo io […] la puliva la vecchietta, la cambiava perché portava i Pt_1 pannoloni, le dava da mangiare”), aggiung ho mai visto la svolgere le attività in orario Pt_1 notturno”. La teste, inoltre, dichiarava di non conoscere s orrente percepisse una retribuzione. Dalle dichiarazioni rese, infine, emerge che solo in poche occasioni la teste e la ricorrente si incontravano presso l'abitazione dell'anziana donna (“Ricordo che andavo la mattina alle 08:00 e restavo fino alle 15:30/16:00, fin quando non veniva la signora che sta fuori […] preciso che non tutti i giorni aspettavo la sig. ma solo ogni tanto […] ricordo che la Pt_1 Pt_1 lavorava dalle 19:00 circa alle 08:00 del matti nte, e poi andavo io. A volte trovavo la Pt_1 che mi aspettava, ma avevamo entrambe le chiavi perché la signora non poteva aprire”). La presenza, incontestata, della ricorrente presso l'abitazione della madre della resistente non può, di per sé sola, costituire prova idonea della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in assenza, in primo luogo, di dichiarazioni che confermino lo 3 svolgimento delle mansioni così come dedotte, nonché la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (quale, a titolo esemplificativo, il pagamento della retribuzione). Il quadro probatorio acquisito è, pertanto, inidoneo a corroborare la prospettazione attorea. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, attesi la qualità delle parti ed i motivi della decisione, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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