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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1891 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il giorno 24 dicembre 1965, Codice Fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., e C.F._1 [...]
, nato a [...] il giorno 1 novembre 1964, Codice Fiscale Pt_2
, rappresentato e difeso dall'avv. ; C.F._2 Parte_1
attori in riassunzione
E
dell' Controparte_1 Controparte_2
detto “ con sede in Roma, Via Cassia 600
[...] Controparte_3 2
e, in riferimento al detto “ , con sede in Controparte_4 Controparte_3
Palermo, via Messina Marine 198 (C.F. P.IVA , rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Alfredo Sigillò Massara;
convenuto in riassunzione
Conclusioni degli attori in riassunzione: ““VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
• Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. • Rigettare l'appello proposto dalla
dell Controparte_1 Controparte_2
detto “ , in persona del suo legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n° 1167/2015.
• Dichiarare e confermare la piena responsabilità della
[...]
detto Controparte_5
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni tutti Controparte_3
subiti dai Signori e . • Accogliere l'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto dai Signori e , con la Comparsa di risposta con Parte_1 Parte_2
appello incidentale del 3.3.2016. • Condannare la Controparte_1
dell detto Controparte_2
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_3
dei danni non patrimoniali subiti dal Signor , in misura non inferiore a € Parte_2
100.000,00, o in quella che verrà ritenuta equa, oltre rivalutazione e interessi. •
Condannare la dell Controparte_1 Controparte_2
detto “ , in persona del suo legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla Signora Parte_1
nella misura di € 200.000,00 o in quella che verrà ritenuta equa, oltre rivalutazione e 3
interessi. • Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio e della
presente fase di rinvio”.
Conclusioni del convenuto in riassunzione: “La Provincia religiosa di insiste CP_1
nella richiesta che sia richiamata la consulente che ha reso nel primo grado di giudizio la
consulenza tecnica, al fine di determinare il grado di invalidità permanente originario in
capo alla Attrice per effetto della mancanza preesistente di un ovaio;
ciò al fine di potere
effettuare l'operazione contabile utile a determinare il danno differenziale di cui è causa.
In subordine conclude chiedendo la concessione di termini per le difese conclusionali e
repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 1167/2015 il Tribunale di Palermo, adito dai coniugi e Parte_1
, riconosceva la responsabilità della Parte_2 [...]
detto Controparte_5
“ (nel prosieguo anche solo ), quale ente gestore del Controparte_3 Controparte_1
nosocomio “ ” ubicato nel capoluogo siciliano, per mala pratica sanitaria in Controparte_2
relazione al propagarsi, nel corso delle attività diagnostiche svolte sulla nel Pt_1
gennaio del 2007, di un processo infettivo che aveva imposto, per preservare la vita della paziente, un intervento di urgenza, praticato in altra struttura, per la asportazione della tuba sinistra (salpingectomia), così determinando nella donna, che in precedenza aveva subito la asportazione della tuba e dell'ovaio destro, la irreversibile perdita della funzione riproduttiva;
nella liquidazione del danno, discostandosi dalle indicazioni finali del 4
consulente medico-legale nominato di ufficio, quantificava in relazione alla un Pt_1
danno biologico del 22%, incrementato per il danno morale nella misura già prevista in misura fissa dalle Tabelle del Tribunale di Milano ma con una ulteriore “personalizzazione”
del 10%, giungendo a determinare il risarcimento nell'ammontare complessivo di euro
95.119,20 (euro 90.719,20 per il danno biologico e morale ed euro 4.100,00 per il periodo di invalidità temporanea), attualizzato nella misura finale di euro 109.900,00; in relazione al uantificava equitativamente il risarcimento nella cifra di euro 50.000,00; condannava Pt_2
l'ente convenuto alla refusione alle controparti delle spese di lite e dei costi della c.t.u..;
Con sentenza n.ro 2026/2019 questa Corte di Appello, adita con appello principale dalla e con appello incidentale dai coniugi riformava parzialmente la Controparte_1 Pt_2
decisione di primo grado in relazione alla quantificazione dei risarcimenti;
in particolare: a)
alla riconosceva il ristoro per la omessa acquisizione del consenso informato, Pt_1
quantificandolo nell'importo di euro 10.000,00, ma riduceva l'ammontare del risarcimento delle voci di danno biologico e morale muovendo da una percentuale di invalidità
permanente del 10% - individuata dimezzando la percentuale del 20% individuata dal c.t.u.
per la voce “castrazione- impotentia generandi organica”, e ciò in quanto lo stesso ausiliario aveva ritenuto che la condizione preesistente della avesse già diminuito del 50% la Pt_1
sua fertilità – e giungendo a determinarlo, applicando sempre le tabelle milanesi e con riconoscimento di una massima “personalizzazione”, nella misura finale di euro 38.214,37,
comprensiva della invariata quota di ristoro dell'inabilità temporanea, di rivalutazione monetaria ed interessi;
b) al riconosceva l'importo omnicomprensivo di euro 20.000, Pt_2
determinato equitativamente, “in proporzione a quello riliquidato alla moglie”, segnatamente 5
in ragione di circa il 50% di quello a costei riconosciuto in relazione alle componenti biologiche, morali ed esistenziali.
Con ordinanza n.ro 18442/23, pubblicata il 28.6.2023, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dei coniugi ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando a questa Pt_2
Corte, in diversa composizione, al fine di procedere ad una nuova liquidazione del danno,
nei termini che infra si diranno, e a provvedere anche alla liquidazione delle spese della fase di legittimità.
I hanno tempestivamente riassunto il giudizio, formulando le conclusioni Parte_3
sopra trascritte.
La , nel riproporre i motivi del suo originario appello – tornando ad Controparte_1
insistere, sollecitando a tal fine anche il richiamo del c.t.u., affinché il danno biologico da invalidità permanente risarcibile alla muova da una invalidità del 10% e che il Pt_1
risarcimento del danno “da perdita di chance riproduttiva” patito da venga Parte_2
quantificato in una cifra non superiore a € 10.000,00 – ha chiesto tenersi conto, con compensazione o restituzione dell'eccedenza, delle somme già corrisposte alle controparti in esecuzione della sentenza cassata.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione in data 20.6.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
Appare necessario individuare il perimetro del giudizio rimesso a questo giudice del rinvio.
L'ordinanza remittente, nell'accogliere i due motivi del ricorso avanzati nell'interesse della
, ha demandato a questa Corte di procedere “ad una liquidazione del danno, Pt_1
applicando i principi dapprima della causalità materiale (art.41 c.p.) e poi della causalità 6
giuridica (art.1223 c.c.)” e ciò sulla scorta dei criteri differenziali da essa esposti, “e
valutando l'incidenza dell'evento sotto il duplice profilo del danno biologico e del danno da
sofferenza morale – come legislativamente riconosciuto, nella sua ontologica autonomia,
dal nuovo testo degli artt.138 e 139 C.d.A.”. Nell'accogliere poi anche il terzo motivo del ricorso, afferente alla posizione del ha affermato che occorre prendere in esame ”ai Pt_2
fini della determinazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della
salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, tutti i
pregiudizi patiti dalla vittima, comprensivi anch'essi del generale, duplice aspetto della
sofferenza interiore, intesa come strumento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est
del danno morale, sia di quelli relativi agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto
leso, intesi, nella specie, come proiezione esterna della denegata dimensione genitoriale,
senza ricorrere ad automatismi risarcitori (Cass., sez. 3, 27/03/2018, n. 7513; Cass., sez. 3,
11/11/2019, n. 28989)”.
Vanno, pertanto, ormai ritenuti coperti da giudicato interno: l'accertamento della sussistenza della responsabilità della per mala pratica sanitaria e la Controparte_1
quantificazione del risarcimento riconosciuto a a titolo di invalidità Parte_1
temporanea, in quanto le statuizioni rese su tali aspetti dalla sentenza di primo grado non sono state impugnate dalle parti;
la quantificazione del risarcimento riconosciuto a Pt_1
a titolo di mancata informazione/omessa prestazione del consenso rispetto ai rischi
[...]
correlati alle prestazioni sanitarie ricevute, in quanto tale statuizione della sentenza di secondo grado non è stata impugnata e si presenta autonoma, sotto il profilo logico-
giuridico, rispetto ai capi travolti dall'annullamento. 7
Ciò posto, esaminando per prima la posizione della , la liquidazione delle residue Pt_1
componenti di danno va compiuta muovendo da una percentuale di invalidità permanente –
costituita dalla impotentia generandi organica cagionata, secondo i principi della causalità
materiale, dalle negligenti pratiche mediche attuate da sanitari della parte convenuta in riassunzione - del 20%, per come individuata dal c.t.u. in base a bareme non contestati e tenendo conto che l'intervento di salpingectomia, non incidendo sulla persistenza dell'ovaio sinistro, non determinò effetti fisici negativi ulteriori (v. pag.21 della relazione peritale).
La richiesta della , avanzata riproponendo il motivo principale del suo Controparte_1
originario atto di appello, di ridurre tout court la invalidità permanente alla misura del 10% si pone in insanabile contrasto con quanto affermato dalla ordinanza della Suprema Corte.
Deve, piuttosto, in seconda battuta e proprio applicando il principio riaffermato dal giudice di legittimità, tenersi conto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado,
della condizione preesistente della , la quale, in ragione dell'età (41 anni nel Pt_1
gennaio del 2007) – tenuto conto che, in base ai dati richiamati dal c.t.u.: “l'aspettativa di
avere un figlio per una coppia nella quale è presente una donna di età maggiore di 35 anni
è ridotta del 50% rispetto alle coppie nelle quali le donne hanno un'età inferiore” - della c.d.
“sterilità primaria” da cui la medesima era affetta (non avendo, dopo circa un anno di matrimonio, ancora concepito) e che la aveva spinta a sottoporsi alle visite ed indagini diagnostiche presso l'ospedale “ ”, nonché della assenza di tuba e ovai Controparte_2
destri, conservava all'epoca dei fatti, secondo la valutazione non contestata del c.t.u., “1/2
(la metà) della funzionalità riproduttiva di una donna di età inferiore ai 30 anni, in situazione
di pieno benessere e perfetta salute e con ciclo mestruale regolare” (ibidem, pag.20). 8
Tale condizione iniziale assume, infatti, rilievo sotto il profilo delle regole della causalità
giuridica in quanto la capacità di procreare, da valutare non in astratto ma in concreto,
ossia come possibilità non solo di concepire ma di portare a termine felicemente una gravidanza, si presentava già di fatto pregiudicata in modo significativo.
Del resto tale conclusione, diversamente da quanto mostrano di ritenere gli attori in riassunzione, appare fatta propria dalla Suprema Corte la quale ha esclusivamente stigmatizzato come dalla sentenza di secondo grado non si evincesse “una quantificazione
rapportata alla invalidità complessiva successiva al sinistro (comprensiva delle
menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro che, in rapporto policrono
concorrente, hanno aggravato la precedente condizione della ) per poi pervenire, Pt_1
tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a
determinare il "differenziale" risarcitorio spettante alla danneggiata”.
Pertanto, applicando i criteri di calcolo espressamente indicati dalla ordinanza remittente,
occorre procedere detraendo dal valore monetario della invalidità permanente patita dalla a seguito delle pratiche negligenti dei sanitari in servizio presso l'ente convenuto il Pt_1
valore monetario corrispondente alla condizione di menomazione preesistente, foriera di una condizione di invalidità quantificabile, per quanto sopra esposto e senza necessità di richiamo dell'ausiliario, nella percentuale del 10%.
Utilizzando i parametri già impiegati, senza contestazione, nei precedenti gradi del giudizio,
ossia le Tabelle del Tribunale di Milano ma nella loro versione più aggiornata (anno 2024),
il danno biologico per una invalidità del 20%, integrato anche dalla componente del danno morale “base”, risulta pari, tenuto conto dell'età della al momento del fatto, ad euro Pt_1
82.900,00 (euro 3.809,75 per “punto danno biologico” + euro 1.371,51 “incremento per 9
sofferenza” (ossia danno morale) x il “demoltiplicatore 0,800 x 20 punti), somma su cui può
operarsi una “personalizzazione” nella misura massima (39%) prevista tabellarmente in relazione al dato-base.
Tale incremento risulta giustificato ove si considerino sia la non esigua sofferenza fisica patita durante la manifestazione della infezione e nelle fasi antecedenti e successive all'intervento di salpingectomia (la teste riferiva in primo grado di quelle ore Tes_1
drammatiche, in cui si era paventato anche un rischio di morte per la ), sia il ben più Pt_1
prolungato patema d'animo per la donna correlato alla consapevolezza della irreversibile perdita della capacità riproduttiva per via naturale e della estrema difficoltà di un positivo ricorso a tecniche di procreazione assistita (v. sul punto pag.21-22 della c.t.u.) e ciò in considerazione che le dichiarazioni di tutti i testi escussi in primo grado circa il fatto che i due sposi desiderassero dei figli, così che l'impossibilità di averli ebbe una incidenza anche nelle loro dinamiche relazionali, come meglio si dirà affrontando la posizione del Pt_2
trova un riscontro oggettivo nel fatto stesso che la aveva voluto sottoporsi agli Pt_1
accertamenti sanitari oggetto di causa.
Al valore monetario così quantificato (pari complessivamente ad euro 115.231,00), va detratto quello corrispondente ad una invalidità del 10% (pari ad euro 26.333,00), così
pervenendosi ad un importo finale a titolo di danno biologico e morale, già attualizzato, di euro 88.898,00.
Per quel che riguarda la posizione del va ribadito che il danno da costui lamentato Pt_2
non fu una mera perdita della “chance” ma un danno attuale e diretto conseguente alla impossibilità di avere figli all'interno del matrimonio. Della effettiva sussistenza di tale danno, nel duplice aspetto indicato nell'ordinanza remittente, si ricava specifica prova dal 10
tenore delle deposizioni dei testimoni assunti nel primo grado del giudizio, che hanno concordemente riferito del desiderio di genitorialità anche del che all'epoca aveva 42 Pt_2
anni, e dei riflessi negativi del fatto illecito sulla vita sociale della coppia, anche se, per il solo in termini di contrazione delle frequentazioni degli amici e di abbandono della Pt_2
pratica del nuoto in piscina (si vedano, in particolare, le deposizioni di e Testimone_2
). Testimone_3
Nella oggettiva difficoltà di individuare il quantum risarcitorio, ritiene la Corte che lo stesso non possa essere comparato a quello della sotto il profilo del danno biologico, in Pt_1
assenza di postumi psico-fisici invalidanti e dovendosi considerare solo i riflessi dinamico-
relazionali, mentre possa ritenersi pressocché equivalente con riferimento al danno morale,
eccezion fatta che in relazione al patimento delle sofferenze fisiche.
Pertanto, utilizzando come riferimento le già indicate tabelle, può quantificarsi in via equitativa un danno morale pari ad euro 27.430,20 (euro 1.371,51 x il “demoltiplicatore
0,800 x20 punti = euro 21.944,16, su cui un incremento a titolo di personalizzazione ma limitato al 25%) ed un danno dinamico-relazionale di euro 18,286,80 (partendo da euro
3.809,75 per “punto danno biologico” x il “demoltiplicatore 0,800 x 20 punti = euro
60.956,00 ma applicando al risultato un abbattimento del 70%), così giungendo all'importo complessivo di euro 44.717,00.
Sugli importi per come sopra determinati, devalutati alla data dell'evento dannoso (gennaio
2007) e rivalutati anno per anno, vanno ricalcolati i chiesti interessi compensativi al saggio legale. Effettuato il relativo calcolo, l'importo spettante alla , a titolo di risarcimento Pt_1
del danno biologico permanente e di danno morale, risulta complessivamente ad oggi pari ad euro 111.283,80 (di cui euro 22.355,80 per interessi compensativi) e l'importo spettante 11
al isulta ad oggi pari ad euro 57.213,76 (di cui euro 11.496,76 per interessi). Su tali Pt_2
importi decorreranno gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
La ha chiesto che si tenga conto delle somme da essa già corrisposte Controparte_1
alle controparti in esecuzione della sentenza di appello. La circostanza non è stata contestata onde se ne farà riferimento nel dispositivo e, tuttavia, in considerazione del fatto che non è stata neppure indicata la data di effettuazione dei pagamenti né documentato l'importo esatto corrisposto, provvederanno le parti a detrarre dalle somme rispettivamente riconosciute in giudizio ai due attori in riassunzione, comprensive per la delle voci Pt_1
risarcitorie già “coperte” dal giudicato interno, l'importo dei versamenti già effettuati dall'ente debitore, operando la parziale compensazione “a scalare” e con imputazione rispettosa del criterio stabilito dall'art.1194 c.c..
La regolamentazione delle spese di lite va compiuta alla luce dell'esito finale del processo,
non essendo corretta una parcellizzazione della valutazione in relazione all'esito delle singole fasi (inter alia. Cass. 23769/24, 9448/23).
Per tale ragione e in applicazione della regola della soccombenza, la Controparte_1
deve essere condannata a rifondere alle controparti le spese di tutti i gradi così come va confermata l'imputazione a carico della medesima parte dei costi della c.t.u..
Ritenuta tuttora congrua la liquidazione operata dalla sentenza di primo grado, per i gradi successivi la quantificazione delle spese viene effettuata per come in dispositivo,
applicando i parametri tariffari medi (minimi solo per la fase di “trattazione” del secondo grado e di questa fase, in assenza di riapertura della attività istruttoria), tenendo conto del valore della causa in base al decisum (v. Cass. sent. 15857/19). 12
Poiché il risarcimento riconosciuto è conseguenza di una condotta medica astrattamente riconducibile ad un fatto costituente reato (lesioni personali colpose), sussistono i presupposti per provvedere ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. sull'Imposta di Registro.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando a seguito di rinvio del giudizio risposto dalla Cassazione con ordinanza n.ro 18442/2023,
in parziale riforma della sentenza n.ro 1167/2015 del Tribunale di Palermo, pubblicata il
23.2.2015, appellata in via principale dalla dell Controparte_1 [...]
detto Controparte_2 Controparte_3
-e in via incidentale da e , Parte_1 Parte_2
- ridetermina nell'importo di euro 111.283,80 (di cui euro 22.355,80 per interessi) il risarcimento dovuto dalla Controparte_5
detto “ - a
[...] Controparte_3 Pt_1
a titolo di risarcimento delle componenti di danno biologico e morale;
[...]
- ridetermina nell'importo di euro 57.213,76 (di cui euro 11.496,76 per interessi) il risarcimento dovuto dalla Controparte_5
detto “ - a
[...] Controparte_3 [...]
; Pt_2
- condanna, per l'effetto, dell Controparte_1 [...]
detto “ a corrispondere Controparte_2 Controparte_3
agli attori in riassunzione le somme rispettivamente riconosciute all'esito del giudizio,
su cui interessi di legge dalla presente sentenza sino al soddisfo e con detrazione degli importi già corrisposti, nei termini di cui in motivazione;
13
- conferma nel resto e per quanto ancora in delibazione la sentenza impugnata.
- Condanna dell CP_1 CP_1 CP_1 Controparte_2
detto “ - a rifondere alle controparti
[...] Controparte_3
le spese anche del grado di appello – che liquida nell'importo di euro 12.154,00 – del giudizio di legittimità – che liquida nell'importo di euro 7.655,00, oltre euro 27,00 per esborsi – e della presente fase – che liquida nell'importo di euro 12.154,00, oltre euro
545,00 per esborsi - su cui rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed
IVA come per legge.
Indica nella Provincia Religiosa di dell CP_1 Controparte_2
detto “ - la parte obbligata al
[...] Controparte_3
risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi degli artt.59 lett. d) e 60 del D.P.R.
n.131/1986.
Così deciso in Palermo in data 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1891 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il giorno 24 dicembre 1965, Codice Fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., e C.F._1 [...]
, nato a [...] il giorno 1 novembre 1964, Codice Fiscale Pt_2
, rappresentato e difeso dall'avv. ; C.F._2 Parte_1
attori in riassunzione
E
dell' Controparte_1 Controparte_2
detto “ con sede in Roma, Via Cassia 600
[...] Controparte_3 2
e, in riferimento al detto “ , con sede in Controparte_4 Controparte_3
Palermo, via Messina Marine 198 (C.F. P.IVA , rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Alfredo Sigillò Massara;
convenuto in riassunzione
Conclusioni degli attori in riassunzione: ““VOGLIA LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
• Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. • Rigettare l'appello proposto dalla
dell Controparte_1 Controparte_2
detto “ , in persona del suo legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n° 1167/2015.
• Dichiarare e confermare la piena responsabilità della
[...]
detto Controparte_5
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni tutti Controparte_3
subiti dai Signori e . • Accogliere l'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto dai Signori e , con la Comparsa di risposta con Parte_1 Parte_2
appello incidentale del 3.3.2016. • Condannare la Controparte_1
dell detto Controparte_2
“ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_3
dei danni non patrimoniali subiti dal Signor , in misura non inferiore a € Parte_2
100.000,00, o in quella che verrà ritenuta equa, oltre rivalutazione e interessi. •
Condannare la dell Controparte_1 Controparte_2
detto “ , in persona del suo legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla Signora Parte_1
nella misura di € 200.000,00 o in quella che verrà ritenuta equa, oltre rivalutazione e 3
interessi. • Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio e della
presente fase di rinvio”.
Conclusioni del convenuto in riassunzione: “La Provincia religiosa di insiste CP_1
nella richiesta che sia richiamata la consulente che ha reso nel primo grado di giudizio la
consulenza tecnica, al fine di determinare il grado di invalidità permanente originario in
capo alla Attrice per effetto della mancanza preesistente di un ovaio;
ciò al fine di potere
effettuare l'operazione contabile utile a determinare il danno differenziale di cui è causa.
In subordine conclude chiedendo la concessione di termini per le difese conclusionali e
repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 1167/2015 il Tribunale di Palermo, adito dai coniugi e Parte_1
, riconosceva la responsabilità della Parte_2 [...]
detto Controparte_5
“ (nel prosieguo anche solo ), quale ente gestore del Controparte_3 Controparte_1
nosocomio “ ” ubicato nel capoluogo siciliano, per mala pratica sanitaria in Controparte_2
relazione al propagarsi, nel corso delle attività diagnostiche svolte sulla nel Pt_1
gennaio del 2007, di un processo infettivo che aveva imposto, per preservare la vita della paziente, un intervento di urgenza, praticato in altra struttura, per la asportazione della tuba sinistra (salpingectomia), così determinando nella donna, che in precedenza aveva subito la asportazione della tuba e dell'ovaio destro, la irreversibile perdita della funzione riproduttiva;
nella liquidazione del danno, discostandosi dalle indicazioni finali del 4
consulente medico-legale nominato di ufficio, quantificava in relazione alla un Pt_1
danno biologico del 22%, incrementato per il danno morale nella misura già prevista in misura fissa dalle Tabelle del Tribunale di Milano ma con una ulteriore “personalizzazione”
del 10%, giungendo a determinare il risarcimento nell'ammontare complessivo di euro
95.119,20 (euro 90.719,20 per il danno biologico e morale ed euro 4.100,00 per il periodo di invalidità temporanea), attualizzato nella misura finale di euro 109.900,00; in relazione al uantificava equitativamente il risarcimento nella cifra di euro 50.000,00; condannava Pt_2
l'ente convenuto alla refusione alle controparti delle spese di lite e dei costi della c.t.u..;
Con sentenza n.ro 2026/2019 questa Corte di Appello, adita con appello principale dalla e con appello incidentale dai coniugi riformava parzialmente la Controparte_1 Pt_2
decisione di primo grado in relazione alla quantificazione dei risarcimenti;
in particolare: a)
alla riconosceva il ristoro per la omessa acquisizione del consenso informato, Pt_1
quantificandolo nell'importo di euro 10.000,00, ma riduceva l'ammontare del risarcimento delle voci di danno biologico e morale muovendo da una percentuale di invalidità
permanente del 10% - individuata dimezzando la percentuale del 20% individuata dal c.t.u.
per la voce “castrazione- impotentia generandi organica”, e ciò in quanto lo stesso ausiliario aveva ritenuto che la condizione preesistente della avesse già diminuito del 50% la Pt_1
sua fertilità – e giungendo a determinarlo, applicando sempre le tabelle milanesi e con riconoscimento di una massima “personalizzazione”, nella misura finale di euro 38.214,37,
comprensiva della invariata quota di ristoro dell'inabilità temporanea, di rivalutazione monetaria ed interessi;
b) al riconosceva l'importo omnicomprensivo di euro 20.000, Pt_2
determinato equitativamente, “in proporzione a quello riliquidato alla moglie”, segnatamente 5
in ragione di circa il 50% di quello a costei riconosciuto in relazione alle componenti biologiche, morali ed esistenziali.
Con ordinanza n.ro 18442/23, pubblicata il 28.6.2023, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dei coniugi ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando a questa Pt_2
Corte, in diversa composizione, al fine di procedere ad una nuova liquidazione del danno,
nei termini che infra si diranno, e a provvedere anche alla liquidazione delle spese della fase di legittimità.
I hanno tempestivamente riassunto il giudizio, formulando le conclusioni Parte_3
sopra trascritte.
La , nel riproporre i motivi del suo originario appello – tornando ad Controparte_1
insistere, sollecitando a tal fine anche il richiamo del c.t.u., affinché il danno biologico da invalidità permanente risarcibile alla muova da una invalidità del 10% e che il Pt_1
risarcimento del danno “da perdita di chance riproduttiva” patito da venga Parte_2
quantificato in una cifra non superiore a € 10.000,00 – ha chiesto tenersi conto, con compensazione o restituzione dell'eccedenza, delle somme già corrisposte alle controparti in esecuzione della sentenza cassata.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione in data 20.6.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
Appare necessario individuare il perimetro del giudizio rimesso a questo giudice del rinvio.
L'ordinanza remittente, nell'accogliere i due motivi del ricorso avanzati nell'interesse della
, ha demandato a questa Corte di procedere “ad una liquidazione del danno, Pt_1
applicando i principi dapprima della causalità materiale (art.41 c.p.) e poi della causalità 6
giuridica (art.1223 c.c.)” e ciò sulla scorta dei criteri differenziali da essa esposti, “e
valutando l'incidenza dell'evento sotto il duplice profilo del danno biologico e del danno da
sofferenza morale – come legislativamente riconosciuto, nella sua ontologica autonomia,
dal nuovo testo degli artt.138 e 139 C.d.A.”. Nell'accogliere poi anche il terzo motivo del ricorso, afferente alla posizione del ha affermato che occorre prendere in esame ”ai Pt_2
fini della determinazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della
salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, tutti i
pregiudizi patiti dalla vittima, comprensivi anch'essi del generale, duplice aspetto della
sofferenza interiore, intesa come strumento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est
del danno morale, sia di quelli relativi agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto
leso, intesi, nella specie, come proiezione esterna della denegata dimensione genitoriale,
senza ricorrere ad automatismi risarcitori (Cass., sez. 3, 27/03/2018, n. 7513; Cass., sez. 3,
11/11/2019, n. 28989)”.
Vanno, pertanto, ormai ritenuti coperti da giudicato interno: l'accertamento della sussistenza della responsabilità della per mala pratica sanitaria e la Controparte_1
quantificazione del risarcimento riconosciuto a a titolo di invalidità Parte_1
temporanea, in quanto le statuizioni rese su tali aspetti dalla sentenza di primo grado non sono state impugnate dalle parti;
la quantificazione del risarcimento riconosciuto a Pt_1
a titolo di mancata informazione/omessa prestazione del consenso rispetto ai rischi
[...]
correlati alle prestazioni sanitarie ricevute, in quanto tale statuizione della sentenza di secondo grado non è stata impugnata e si presenta autonoma, sotto il profilo logico-
giuridico, rispetto ai capi travolti dall'annullamento. 7
Ciò posto, esaminando per prima la posizione della , la liquidazione delle residue Pt_1
componenti di danno va compiuta muovendo da una percentuale di invalidità permanente –
costituita dalla impotentia generandi organica cagionata, secondo i principi della causalità
materiale, dalle negligenti pratiche mediche attuate da sanitari della parte convenuta in riassunzione - del 20%, per come individuata dal c.t.u. in base a bareme non contestati e tenendo conto che l'intervento di salpingectomia, non incidendo sulla persistenza dell'ovaio sinistro, non determinò effetti fisici negativi ulteriori (v. pag.21 della relazione peritale).
La richiesta della , avanzata riproponendo il motivo principale del suo Controparte_1
originario atto di appello, di ridurre tout court la invalidità permanente alla misura del 10% si pone in insanabile contrasto con quanto affermato dalla ordinanza della Suprema Corte.
Deve, piuttosto, in seconda battuta e proprio applicando il principio riaffermato dal giudice di legittimità, tenersi conto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado,
della condizione preesistente della , la quale, in ragione dell'età (41 anni nel Pt_1
gennaio del 2007) – tenuto conto che, in base ai dati richiamati dal c.t.u.: “l'aspettativa di
avere un figlio per una coppia nella quale è presente una donna di età maggiore di 35 anni
è ridotta del 50% rispetto alle coppie nelle quali le donne hanno un'età inferiore” - della c.d.
“sterilità primaria” da cui la medesima era affetta (non avendo, dopo circa un anno di matrimonio, ancora concepito) e che la aveva spinta a sottoporsi alle visite ed indagini diagnostiche presso l'ospedale “ ”, nonché della assenza di tuba e ovai Controparte_2
destri, conservava all'epoca dei fatti, secondo la valutazione non contestata del c.t.u., “1/2
(la metà) della funzionalità riproduttiva di una donna di età inferiore ai 30 anni, in situazione
di pieno benessere e perfetta salute e con ciclo mestruale regolare” (ibidem, pag.20). 8
Tale condizione iniziale assume, infatti, rilievo sotto il profilo delle regole della causalità
giuridica in quanto la capacità di procreare, da valutare non in astratto ma in concreto,
ossia come possibilità non solo di concepire ma di portare a termine felicemente una gravidanza, si presentava già di fatto pregiudicata in modo significativo.
Del resto tale conclusione, diversamente da quanto mostrano di ritenere gli attori in riassunzione, appare fatta propria dalla Suprema Corte la quale ha esclusivamente stigmatizzato come dalla sentenza di secondo grado non si evincesse “una quantificazione
rapportata alla invalidità complessiva successiva al sinistro (comprensiva delle
menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro che, in rapporto policrono
concorrente, hanno aggravato la precedente condizione della ) per poi pervenire, Pt_1
tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a
determinare il "differenziale" risarcitorio spettante alla danneggiata”.
Pertanto, applicando i criteri di calcolo espressamente indicati dalla ordinanza remittente,
occorre procedere detraendo dal valore monetario della invalidità permanente patita dalla a seguito delle pratiche negligenti dei sanitari in servizio presso l'ente convenuto il Pt_1
valore monetario corrispondente alla condizione di menomazione preesistente, foriera di una condizione di invalidità quantificabile, per quanto sopra esposto e senza necessità di richiamo dell'ausiliario, nella percentuale del 10%.
Utilizzando i parametri già impiegati, senza contestazione, nei precedenti gradi del giudizio,
ossia le Tabelle del Tribunale di Milano ma nella loro versione più aggiornata (anno 2024),
il danno biologico per una invalidità del 20%, integrato anche dalla componente del danno morale “base”, risulta pari, tenuto conto dell'età della al momento del fatto, ad euro Pt_1
82.900,00 (euro 3.809,75 per “punto danno biologico” + euro 1.371,51 “incremento per 9
sofferenza” (ossia danno morale) x il “demoltiplicatore 0,800 x 20 punti), somma su cui può
operarsi una “personalizzazione” nella misura massima (39%) prevista tabellarmente in relazione al dato-base.
Tale incremento risulta giustificato ove si considerino sia la non esigua sofferenza fisica patita durante la manifestazione della infezione e nelle fasi antecedenti e successive all'intervento di salpingectomia (la teste riferiva in primo grado di quelle ore Tes_1
drammatiche, in cui si era paventato anche un rischio di morte per la ), sia il ben più Pt_1
prolungato patema d'animo per la donna correlato alla consapevolezza della irreversibile perdita della capacità riproduttiva per via naturale e della estrema difficoltà di un positivo ricorso a tecniche di procreazione assistita (v. sul punto pag.21-22 della c.t.u.) e ciò in considerazione che le dichiarazioni di tutti i testi escussi in primo grado circa il fatto che i due sposi desiderassero dei figli, così che l'impossibilità di averli ebbe una incidenza anche nelle loro dinamiche relazionali, come meglio si dirà affrontando la posizione del Pt_2
trova un riscontro oggettivo nel fatto stesso che la aveva voluto sottoporsi agli Pt_1
accertamenti sanitari oggetto di causa.
Al valore monetario così quantificato (pari complessivamente ad euro 115.231,00), va detratto quello corrispondente ad una invalidità del 10% (pari ad euro 26.333,00), così
pervenendosi ad un importo finale a titolo di danno biologico e morale, già attualizzato, di euro 88.898,00.
Per quel che riguarda la posizione del va ribadito che il danno da costui lamentato Pt_2
non fu una mera perdita della “chance” ma un danno attuale e diretto conseguente alla impossibilità di avere figli all'interno del matrimonio. Della effettiva sussistenza di tale danno, nel duplice aspetto indicato nell'ordinanza remittente, si ricava specifica prova dal 10
tenore delle deposizioni dei testimoni assunti nel primo grado del giudizio, che hanno concordemente riferito del desiderio di genitorialità anche del che all'epoca aveva 42 Pt_2
anni, e dei riflessi negativi del fatto illecito sulla vita sociale della coppia, anche se, per il solo in termini di contrazione delle frequentazioni degli amici e di abbandono della Pt_2
pratica del nuoto in piscina (si vedano, in particolare, le deposizioni di e Testimone_2
). Testimone_3
Nella oggettiva difficoltà di individuare il quantum risarcitorio, ritiene la Corte che lo stesso non possa essere comparato a quello della sotto il profilo del danno biologico, in Pt_1
assenza di postumi psico-fisici invalidanti e dovendosi considerare solo i riflessi dinamico-
relazionali, mentre possa ritenersi pressocché equivalente con riferimento al danno morale,
eccezion fatta che in relazione al patimento delle sofferenze fisiche.
Pertanto, utilizzando come riferimento le già indicate tabelle, può quantificarsi in via equitativa un danno morale pari ad euro 27.430,20 (euro 1.371,51 x il “demoltiplicatore
0,800 x20 punti = euro 21.944,16, su cui un incremento a titolo di personalizzazione ma limitato al 25%) ed un danno dinamico-relazionale di euro 18,286,80 (partendo da euro
3.809,75 per “punto danno biologico” x il “demoltiplicatore 0,800 x 20 punti = euro
60.956,00 ma applicando al risultato un abbattimento del 70%), così giungendo all'importo complessivo di euro 44.717,00.
Sugli importi per come sopra determinati, devalutati alla data dell'evento dannoso (gennaio
2007) e rivalutati anno per anno, vanno ricalcolati i chiesti interessi compensativi al saggio legale. Effettuato il relativo calcolo, l'importo spettante alla , a titolo di risarcimento Pt_1
del danno biologico permanente e di danno morale, risulta complessivamente ad oggi pari ad euro 111.283,80 (di cui euro 22.355,80 per interessi compensativi) e l'importo spettante 11
al isulta ad oggi pari ad euro 57.213,76 (di cui euro 11.496,76 per interessi). Su tali Pt_2
importi decorreranno gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
La ha chiesto che si tenga conto delle somme da essa già corrisposte Controparte_1
alle controparti in esecuzione della sentenza di appello. La circostanza non è stata contestata onde se ne farà riferimento nel dispositivo e, tuttavia, in considerazione del fatto che non è stata neppure indicata la data di effettuazione dei pagamenti né documentato l'importo esatto corrisposto, provvederanno le parti a detrarre dalle somme rispettivamente riconosciute in giudizio ai due attori in riassunzione, comprensive per la delle voci Pt_1
risarcitorie già “coperte” dal giudicato interno, l'importo dei versamenti già effettuati dall'ente debitore, operando la parziale compensazione “a scalare” e con imputazione rispettosa del criterio stabilito dall'art.1194 c.c..
La regolamentazione delle spese di lite va compiuta alla luce dell'esito finale del processo,
non essendo corretta una parcellizzazione della valutazione in relazione all'esito delle singole fasi (inter alia. Cass. 23769/24, 9448/23).
Per tale ragione e in applicazione della regola della soccombenza, la Controparte_1
deve essere condannata a rifondere alle controparti le spese di tutti i gradi così come va confermata l'imputazione a carico della medesima parte dei costi della c.t.u..
Ritenuta tuttora congrua la liquidazione operata dalla sentenza di primo grado, per i gradi successivi la quantificazione delle spese viene effettuata per come in dispositivo,
applicando i parametri tariffari medi (minimi solo per la fase di “trattazione” del secondo grado e di questa fase, in assenza di riapertura della attività istruttoria), tenendo conto del valore della causa in base al decisum (v. Cass. sent. 15857/19). 12
Poiché il risarcimento riconosciuto è conseguenza di una condotta medica astrattamente riconducibile ad un fatto costituente reato (lesioni personali colpose), sussistono i presupposti per provvedere ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. sull'Imposta di Registro.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando a seguito di rinvio del giudizio risposto dalla Cassazione con ordinanza n.ro 18442/2023,
in parziale riforma della sentenza n.ro 1167/2015 del Tribunale di Palermo, pubblicata il
23.2.2015, appellata in via principale dalla dell Controparte_1 [...]
detto Controparte_2 Controparte_3
-e in via incidentale da e , Parte_1 Parte_2
- ridetermina nell'importo di euro 111.283,80 (di cui euro 22.355,80 per interessi) il risarcimento dovuto dalla Controparte_5
detto “ - a
[...] Controparte_3 Pt_1
a titolo di risarcimento delle componenti di danno biologico e morale;
[...]
- ridetermina nell'importo di euro 57.213,76 (di cui euro 11.496,76 per interessi) il risarcimento dovuto dalla Controparte_5
detto “ - a
[...] Controparte_3 [...]
; Pt_2
- condanna, per l'effetto, dell Controparte_1 [...]
detto “ a corrispondere Controparte_2 Controparte_3
agli attori in riassunzione le somme rispettivamente riconosciute all'esito del giudizio,
su cui interessi di legge dalla presente sentenza sino al soddisfo e con detrazione degli importi già corrisposti, nei termini di cui in motivazione;
13
- conferma nel resto e per quanto ancora in delibazione la sentenza impugnata.
- Condanna dell CP_1 CP_1 CP_1 Controparte_2
detto “ - a rifondere alle controparti
[...] Controparte_3
le spese anche del grado di appello – che liquida nell'importo di euro 12.154,00 – del giudizio di legittimità – che liquida nell'importo di euro 7.655,00, oltre euro 27,00 per esborsi – e della presente fase – che liquida nell'importo di euro 12.154,00, oltre euro
545,00 per esborsi - su cui rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed
IVA come per legge.
Indica nella Provincia Religiosa di dell CP_1 Controparte_2
detto “ - la parte obbligata al
[...] Controparte_3
risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi degli artt.59 lett. d) e 60 del D.P.R.
n.131/1986.
Così deciso in Palermo in data 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo