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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7820 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il 29.10.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21039 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
nella qualità di coniuge superstite di Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Francesco Gentile presso il quale elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del Direttore Regionale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Rossella Del Sarto presso cui è elettivamente domiciliato;
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendone la condanna alla costituzione della rendita ai superstiti, ai sensi CP_1 dell'art. 85 dPR 1124/1965, in proprio favore, nella qualità di coniuge superstite di
, deducendo che quest'ultimo dall' 1.9.1967 al 21.7.1983 ha lavorato alle Parte_2 dipendenze della;
dall'1.7.1983 al 31.10.1985 alle dipendenze Parte_3 della dall'1.10.1989 al 31.12.1995 alle dipendenze Controparte_2 della;
dall' 1.3.1999 al 30.9.2002 alle dipendenze della , con CP_3 CP_4 mansioni di mansioni di tagliatore ossigenista , provvedendo al taglio a caldo tramite fiamma ossiacetilenica ovvero al taglio a freddo mediante cesoie idrauliche semoventi, con esposizione nella fase di lavoro di demolizione il
Fibre di amianto o Refrigeranti dei motori o Residui di vernici o Oli e combustibili o
Ossipropano o Polveri di ferro;
che, a seguito del decesso del marito, in data 6.8.2024 ha presentato all' domanda per il riconoscimento della rendita ai superstiti, ; che con CP_1 provvedimento del 9.8.2024 l ha cpmunicato la reiezione della domanda per CP_1 inesistenza del nesso causale
Tanto premesso ha concluso chiedendo “
1 - accogliere la presente domanda e per
l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. è avvenuto in data Parte_2
9.7.2024 a causa diretta o concausa delle lavorazioni effettuate;
2- per l'effetto condannare l alla corresponsione a favore dell'istante della rendita CP_1 ai superstiti, ai sensi degli artt.85,105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell'assegno funerario;
”. Spese vinte.
Si è costituito l , contestando la fondatezza della domanda per difetto di nesso di CP_1 causalità tra la morte e le condizioni di lavoro e chiedendone il rigetto.
**********
L'art. 85 del TU 1124/65 prevede la possibilità che ai superstiti e nella misura per essi indicata sia corrisposta una rendita rapportata fino al 100% della retribuzione annua del lavoratore deceduto nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano per diretta conseguenza la morte dell'assicurato.
Nella fattispecie in esame si è reso opportuno procedere ad una consulenza medico legale, al fine di valutare in primis se le patologie da cui era affetto il coniuge della ricorrente, per loro natura e caratteristiche , potessero essere riconducibili, in base alle più accreditate conoscenze e tesi scientifiche, alle causali dedotte nel ricorso, tenuto conto in particolare delle contestazioni in merito alla diagnosi riportata nella documentazione medica allegata agli atti, da cui è derivato il decesso. Il CTU nominato, attraverso un accurato esame della documentazione lavorativa e medica prodotta in giudizio e alla luce della letteratura scientifica in materia, ha affermato:
“il de cuius per l'attività lavorativa svolta (tagliatore ossigenista addetto alla demolizione di navi presso il porto di Napoli) dall'1.09.1967 al 30.09.2002 (per circa 35 anni), era stato esposto all'amianto per il quale aveva sviluppato il K IN (asportato nel 2008, cordecotmia laser endoscopica), K OL (sottoposto a lobectomia destra nel 2010 e successiva RT adiuvante). Nell'anamnesi fisiologica e patologica riportate nella documentazione medica allegata al fascicolo il de cuius era stato fumatore ad elevata intensità ed aveva sviluppato la Broncopneumopatia cronica ostruttiva ad evoluzione enfisematosa come riscontrato alla TC del Torace del 02-07-2024 che inoltre refertava a destra diffuso disomogeneo ispessimento pleurico con calcificazioni contestuali, più evidente a carico della pleura mediastinica, lieve ispessimento scissurale e grossolane strie pleuro-parenchimali di tipo fibrotico in sede basale ed a sinistra placche di ispessimento pleurico, con calcificazioni contestuali- Pleuropatia Asbestosica- a conferma dell'esposizione ad amianto. Era stato sottoposto a colecistectomia, era affetto da cirrosi epatica metabolica di grado lieve (CHILD A) in compenso (non riferita infezione con virus B e C dell'epatite) in assenza di segni ecografici di cirrosi (riscontro Ecografico di dimensioni del fegato superiori alla norma, lieve disomogeneità del parenchima epatico, lieve fibrosi interlobulare, assenza di ascite), era affetto da diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali.
Quindi, dal punto di vista dell'eziopatogenesi del intraepatico, si Parte_4 ritiene significativa l'esposizione prolungata all'amianto nell'esercizio della sua attività lavorativa e la conseguente insorgenza di patologie asbesto-correlate (neoplasia INa, polmonare e pleuropatia benigna).
Quindi sulla base delle evidenze scientifiche (sebbene siano in corso ulteriori studi a conferma della patogenicità dell'asbesto nello sviluppo del colangiocarcinoma intraepatico), sull'importante impatto sullo stato di salute dell'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa svolta dal de cuius, sul lungo tempo di latenza tra la prima esposizione e l'insorgenza della neoplasia ( circa 56 anni) si può riconoscere il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e il Colangiocarcinoma epatico che condusse il sig.
al decesso in data 09-07-2024…”. Parte_2
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e ampiamente motivate - possono essere senz'altro condivise e utilizzate al fine della presente decisione. Alla stregua di tali considerazioni sussiste il diritto della ricorrente, secondo le prescrizioni di legge, alla costituzione della rendita ai superstiti a decorrere dal giorno successivo alla morte del de cuius e in tal senso va disposta a carico dell' la costituzione della CP_1 provvidenza in questione.
Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo oltre CP_1 spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) dichiara il diritto della ricorrente, in qualità di coniuge di , alla rendita Parte_2 ai superstiti nella misura prevista dalla legge e per l'effetto, condanna l a CP_1 costituire in suo favore la suddetta rendita a decorrere dal giorno successivo alla data del decesso, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione;
c) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Napoli, 29.10.2024
Il giudice del lavoro
(dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il 29.10.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21039 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
nella qualità di coniuge superstite di Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Francesco Gentile presso il quale elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del Direttore Regionale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Rossella Del Sarto presso cui è elettivamente domiciliato;
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendone la condanna alla costituzione della rendita ai superstiti, ai sensi CP_1 dell'art. 85 dPR 1124/1965, in proprio favore, nella qualità di coniuge superstite di
, deducendo che quest'ultimo dall' 1.9.1967 al 21.7.1983 ha lavorato alle Parte_2 dipendenze della;
dall'1.7.1983 al 31.10.1985 alle dipendenze Parte_3 della dall'1.10.1989 al 31.12.1995 alle dipendenze Controparte_2 della;
dall' 1.3.1999 al 30.9.2002 alle dipendenze della , con CP_3 CP_4 mansioni di mansioni di tagliatore ossigenista , provvedendo al taglio a caldo tramite fiamma ossiacetilenica ovvero al taglio a freddo mediante cesoie idrauliche semoventi, con esposizione nella fase di lavoro di demolizione il
Fibre di amianto o Refrigeranti dei motori o Residui di vernici o Oli e combustibili o
Ossipropano o Polveri di ferro;
che, a seguito del decesso del marito, in data 6.8.2024 ha presentato all' domanda per il riconoscimento della rendita ai superstiti, ; che con CP_1 provvedimento del 9.8.2024 l ha cpmunicato la reiezione della domanda per CP_1 inesistenza del nesso causale
Tanto premesso ha concluso chiedendo “
1 - accogliere la presente domanda e per
l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. è avvenuto in data Parte_2
9.7.2024 a causa diretta o concausa delle lavorazioni effettuate;
2- per l'effetto condannare l alla corresponsione a favore dell'istante della rendita CP_1 ai superstiti, ai sensi degli artt.85,105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché dell'assegno funerario;
”. Spese vinte.
Si è costituito l , contestando la fondatezza della domanda per difetto di nesso di CP_1 causalità tra la morte e le condizioni di lavoro e chiedendone il rigetto.
**********
L'art. 85 del TU 1124/65 prevede la possibilità che ai superstiti e nella misura per essi indicata sia corrisposta una rendita rapportata fino al 100% della retribuzione annua del lavoratore deceduto nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale abbiano per diretta conseguenza la morte dell'assicurato.
Nella fattispecie in esame si è reso opportuno procedere ad una consulenza medico legale, al fine di valutare in primis se le patologie da cui era affetto il coniuge della ricorrente, per loro natura e caratteristiche , potessero essere riconducibili, in base alle più accreditate conoscenze e tesi scientifiche, alle causali dedotte nel ricorso, tenuto conto in particolare delle contestazioni in merito alla diagnosi riportata nella documentazione medica allegata agli atti, da cui è derivato il decesso. Il CTU nominato, attraverso un accurato esame della documentazione lavorativa e medica prodotta in giudizio e alla luce della letteratura scientifica in materia, ha affermato:
“il de cuius per l'attività lavorativa svolta (tagliatore ossigenista addetto alla demolizione di navi presso il porto di Napoli) dall'1.09.1967 al 30.09.2002 (per circa 35 anni), era stato esposto all'amianto per il quale aveva sviluppato il K IN (asportato nel 2008, cordecotmia laser endoscopica), K OL (sottoposto a lobectomia destra nel 2010 e successiva RT adiuvante). Nell'anamnesi fisiologica e patologica riportate nella documentazione medica allegata al fascicolo il de cuius era stato fumatore ad elevata intensità ed aveva sviluppato la Broncopneumopatia cronica ostruttiva ad evoluzione enfisematosa come riscontrato alla TC del Torace del 02-07-2024 che inoltre refertava a destra diffuso disomogeneo ispessimento pleurico con calcificazioni contestuali, più evidente a carico della pleura mediastinica, lieve ispessimento scissurale e grossolane strie pleuro-parenchimali di tipo fibrotico in sede basale ed a sinistra placche di ispessimento pleurico, con calcificazioni contestuali- Pleuropatia Asbestosica- a conferma dell'esposizione ad amianto. Era stato sottoposto a colecistectomia, era affetto da cirrosi epatica metabolica di grado lieve (CHILD A) in compenso (non riferita infezione con virus B e C dell'epatite) in assenza di segni ecografici di cirrosi (riscontro Ecografico di dimensioni del fegato superiori alla norma, lieve disomogeneità del parenchima epatico, lieve fibrosi interlobulare, assenza di ascite), era affetto da diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali.
Quindi, dal punto di vista dell'eziopatogenesi del intraepatico, si Parte_4 ritiene significativa l'esposizione prolungata all'amianto nell'esercizio della sua attività lavorativa e la conseguente insorgenza di patologie asbesto-correlate (neoplasia INa, polmonare e pleuropatia benigna).
Quindi sulla base delle evidenze scientifiche (sebbene siano in corso ulteriori studi a conferma della patogenicità dell'asbesto nello sviluppo del colangiocarcinoma intraepatico), sull'importante impatto sullo stato di salute dell'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa svolta dal de cuius, sul lungo tempo di latenza tra la prima esposizione e l'insorgenza della neoplasia ( circa 56 anni) si può riconoscere il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e il Colangiocarcinoma epatico che condusse il sig.
al decesso in data 09-07-2024…”. Parte_2
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e ampiamente motivate - possono essere senz'altro condivise e utilizzate al fine della presente decisione. Alla stregua di tali considerazioni sussiste il diritto della ricorrente, secondo le prescrizioni di legge, alla costituzione della rendita ai superstiti a decorrere dal giorno successivo alla morte del de cuius e in tal senso va disposta a carico dell' la costituzione della CP_1 provvidenza in questione.
Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo oltre CP_1 spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) dichiara il diritto della ricorrente, in qualità di coniuge di , alla rendita Parte_2 ai superstiti nella misura prevista dalla legge e per l'effetto, condanna l a CP_1 costituire in suo favore la suddetta rendita a decorrere dal giorno successivo alla data del decesso, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione;
c) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Napoli, 29.10.2024
Il giudice del lavoro
(dott. A. Bonfiglio)