Articolo 7 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 6Articolo 8
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31 ottobre 1971
Art. 7.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall' articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.
Sono, altresi', trasferiti alle Regioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonche' i poteri di nulla osta di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 , quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.
Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall' articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765 , decorre dalla data suddetta.
Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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