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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietrantonio Ciccone presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Piazza S. D'Acquisto 3;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., ed Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Erika
[...]
NO e SM HI, in qualità di socie dello con sede in Controparte_3
Trento, via degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Rossella De
Angelis, in Via Vico II Ugolino N.12 - SESSA AURUNCA (CE);
APPELLATE
E
P. IV , con sede in Roma al Viale Alessandro Controparte_4 P.IVA_1
Marchetti 105.
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 840/2020 il Giudice di Pace di Marigliano ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda proposta da per Parte_2 Parte_1
il risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura in occasione del sinistro occorso con l'autocarro di proprietà della nonché, avendo riguardo alla posizione di Controparte_5
, l'improponibilità. Ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di CP_5
lite e di ctu.
Con atto di citazione in appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti,
ha spiegato gravame avverso la predetta sentenza censurandola: nella parte Parte_1
in cui ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
nella parte in cui ha dichiarato non proponibile la domanda nei confronti del responsabile civile, nella parte in cui ha affermato l'evidente infondatezza comunque della domanda, nella quantificazione delle spese di lite come operata dal primo Giudice. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza gravata e accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Si sono costituite in giudizio, a ministero dei medesimi difensori, ed Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, contestandone la fondatezza e CP_2
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si è costituita in giudizio Controparte_4 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez.
Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello proposto consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, ossia sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità
del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
In applicazione di tale principio l'appello deve essere rigettato, sebbene per una ragione diversa da quelle (difetto di legittimazione e improponibilità della domanda) poste a fondamento della decisione impugnata. Vale infatti richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (in tal senso
Cassazione civile Sez. III, n. 20652 del 25/09/2009).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace, sebbene non sorrette da adeguata motivazione, in ordine all'infondatezza della domanda, non essendo stata fornita adeguata prova dei danni asseritamente subiti e del nesso causale tra i medesimi e l'evento occorso.
Ed invero, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado non appare sufficiente a provare l'an della pretesa risarcitoria, di dubbia attendibilità, giacché - a distanza di circa 12
mesi dall'incidente - ha ricordato, con estrema precisione, addirittura il nominativo della compagnia assicuratrice del furgone LÒ, e ha riconosciuto i danni riportati dal veicolo Fiat
OM dalle foto prodotte in atti, pur senza descriverli in alcun modo (cfr. verbale d'udienza del 19.12.2014), danni che tuttavia il consulente tecnico, all'esito della perizia espletata in primo grado, ha invece espressamente ritenuto incompatibili con l'evento de quo.
I rilievi fotografici in atti - che riproducono soli i danni asseritamente riportati dalla Fiat
OM - non consentono di affermare la riconducibilità di tali danni al sinistro per cui è causa,
mancando qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione delle autovetture. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “ai tempi degli
smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il
fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli
dopo il sinistro.” (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924). Né è stato prodotto in atti il modulo cai, nonostante il teste abbia dichiarato che il conducente del LÒ si sarebbe fermato scusandosi e assumendosi la responsabilità dell'incidente, e che i conducenti delle tre auto coinvolte si sarebbero scambiati le generalità.
A corroborare lo stato di incertezza è inoltre la relazione del consulente tecnico nominato in primo grado, , che - con motivazione cui il Tribunale ritiene di prestare Persona_1
adesione, siccome immune da vizi logici - ha affermato che i danni asseritamente riportati dalla Fiat OM sono “coerenti con la dinamica esposta e denunciata e incompatibili con le
deformazioni prodotte e secondo le altimetrie dei punti di impatto intervenute. Pertanto il
CTU non ritiene possibile considerare i danni lamentati come riconducibili all'evento sinistro
denunciato e per cui è causa”.
La detta perizia non è poi affetta da nullità invocata da parte appellante: sul punto preliminarmente si evidenzia che le censure che attengono a vizi dell'attività procedimentale,
nella quale certamente rientra la violazione dell'art. 195 c.p.c., in quanto nullità relative, sono soggette al regime delle preclusioni ex art. 157 comma 2 c.p.c., ossia vanno sollevate nella prima difesa o istanza successiva all'atto (SS.UU. 3086/2022).
Ebbene nella specie, né all'udienza di conferimento incarico né tantomeno all'udienza successiva al deposito della relazione peritale (cfr. udienza del 15.3.2017), la difesa dell'attore ha sollevato le contestazioni contenute nell'atto di appello, ma si è limitata a censurare il deposito tardivo della CTU e la mancata risposta alle osservazioni di parte alla bozza.
Aggiungasi che alcuna nullità deriva dal tardivo deposito dell'elaborato peritale (depositato solo il 13.3.2017 e, dunque, oltre il termine del 20.2.2017 fissato dal Giudice). Difatti, il termine per il deposito della consulenza tecnica ha carattere ordinatorio, e la sua inosservanza
è fonte di responsabilità disciplinare e penale del perito (cfr. Cass. 26589/2016), potendo giustificare finanche la sua sostituzione, ma non dà luogo a nullità dell'elaborato peritale e il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso. Per quanto concerne, invece, la mancata risposta alle osservazioni di parte attrice/appellante,
la bozza di CTU è stata effettivamente inviata dal perito solo il 13.12.2016 oltre il termine inizialmente fissato dal Giudice di prime cure che, tuttavia, alla successiva udienza del
19.12.2016 ha concesso nuovi termini per le controdeduzioni delle parti e il deposito dell'elaborato peritale, rinviando all'udienza del 15.3.2017. Al riguardo va ricordato che la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione (cfr. Cass. 29690/2018 e Cass. N.
707/2024).
Nella specie, tale sanatoria si è verificata, in quanto il Tribunale, concedendo un adeguato termine per l'esame della CTU, ha messo l'attrice nelle condizioni di prendere contezza della perizia e di formulare eventuali contestazioni.
Analogamente dicasi in relazione mancata risposta del CTU alle osservazioni della difesa dell'attore alla bozza di elaborato peritale, evidentemente disattese già dal primo giudice allorché in sentenza ha asserito l'evidente infondatezza della domanda.
Peraltro le critiche mosse dall'appellante alla CTU si appalesano prive di consistenza risolvendosi nella generica contestazione della asserita incompatibilità dei danni, senza che siano però dettagliatamente specificate le ragioni di dissenso rispetto alla ctu, pur la parte essendo tenuta ad evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente ed a specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente motivazione.
Alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi, ritiene dunque questo
Giudice non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697
c.c., di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e di provare, oltre al verificarsi del sinistro, anche il nesso eziologico tra lo stesso ed i danni lamentati.
Né può essere invocato il giudicato esterno in forza della sentenza n. 243/18, resa dal Giudice
di Pace di Lauro, relativa al medesimo sinistro ed avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da (nei confronti della e della Parte_3 CP_2 Controparte_4
per i danni subiti dal veicolo di sua proprietà (Mercedes ML tg. DP400FA) e con la quale è
stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro Fiat LÒ tg.
EH683SC, nella causazione del sinistro: pronuncia, questa, cui non può essere riconosciuto alcun rilievo per quanto concerne la prova dei danni - in ipotesi - riportati dal veicolo attoreo.
Né, infine, può essere messa in discussione l'integrità del contraddittorio instaurato nel giudizio di primo grado: senza dover entrare nel merito della questione inerente la legittimazione passiva di pare sufficiente precisare che nel giudizio di primo CP_1
grado – unitamente a quest'ultima – si è costituita a che pertanto, il CP_6
contradditorio è senz'altro integro, e non sussistono i presupposti per rimettere gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
È infondato, infine, il motivo di gravame relativo alle spese di lite come liquidate in primo grado.
È pur vero, difatti, che l'importo liquidato dal giudice di prime cure, pur indicato in parte motiva nei valori medi, risulta superiore ai corrispondenti importi indicati dal D.M. 55/2014: è
altrettanto vero, tuttavia, che laddove il procuratore difenda più parti, il giudice può
riconoscere alle parti un ulteriore aumento (art. 4 comma 2). Nel caso di specie è evidente che,
proponendo e questioni parzialmente diverse (il difetto di CP_1 Controparte_7
legittimazione passiva, la prima, l'improponibilità della domanda risarcitoria, la seconda), era opportuno riconoscere l'aumento dei compensi in favore del procuratore delle parti.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/14, tenendo conto del valore della domanda (cd. criterio del disputatum, per il quale vedi tra le tante Cass. n.
15857/2019, e dunque dello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che
“Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
dall'art. 350 c.p.c.”).
Letto l'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, i compensi in favore delle parti appellate vengono aumentati nella misura del 20%.
Nulla per le spese nel rapporto con l'appellato contumace, non avendo quest'ultimo svolto attività difensiva in questa sede.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello
de quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello per i motivi di cui in parte motiva;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore delle appellate costituite liquidate in euro 1.533,60 per compensi,
oltre rimborso spese generale nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace;
4. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115
(comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 7.10.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietrantonio Ciccone presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Piazza S. D'Acquisto 3;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., ed Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Erika
[...]
NO e SM HI, in qualità di socie dello con sede in Controparte_3
Trento, via degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Rossella De
Angelis, in Via Vico II Ugolino N.12 - SESSA AURUNCA (CE);
APPELLATE
E
P. IV , con sede in Roma al Viale Alessandro Controparte_4 P.IVA_1
Marchetti 105.
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 840/2020 il Giudice di Pace di Marigliano ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda proposta da per Parte_2 Parte_1
il risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura in occasione del sinistro occorso con l'autocarro di proprietà della nonché, avendo riguardo alla posizione di Controparte_5
, l'improponibilità. Ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di CP_5
lite e di ctu.
Con atto di citazione in appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti,
ha spiegato gravame avverso la predetta sentenza censurandola: nella parte Parte_1
in cui ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
nella parte in cui ha dichiarato non proponibile la domanda nei confronti del responsabile civile, nella parte in cui ha affermato l'evidente infondatezza comunque della domanda, nella quantificazione delle spese di lite come operata dal primo Giudice. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza gravata e accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Si sono costituite in giudizio, a ministero dei medesimi difensori, ed Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, contestandone la fondatezza e CP_2
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Non si è costituita in giudizio Controparte_4 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez.
Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello proposto consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, ossia sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità
del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
In applicazione di tale principio l'appello deve essere rigettato, sebbene per una ragione diversa da quelle (difetto di legittimazione e improponibilità della domanda) poste a fondamento della decisione impugnata. Vale infatti richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (in tal senso
Cassazione civile Sez. III, n. 20652 del 25/09/2009).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace, sebbene non sorrette da adeguata motivazione, in ordine all'infondatezza della domanda, non essendo stata fornita adeguata prova dei danni asseritamente subiti e del nesso causale tra i medesimi e l'evento occorso.
Ed invero, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado non appare sufficiente a provare l'an della pretesa risarcitoria, di dubbia attendibilità, giacché - a distanza di circa 12
mesi dall'incidente - ha ricordato, con estrema precisione, addirittura il nominativo della compagnia assicuratrice del furgone LÒ, e ha riconosciuto i danni riportati dal veicolo Fiat
OM dalle foto prodotte in atti, pur senza descriverli in alcun modo (cfr. verbale d'udienza del 19.12.2014), danni che tuttavia il consulente tecnico, all'esito della perizia espletata in primo grado, ha invece espressamente ritenuto incompatibili con l'evento de quo.
I rilievi fotografici in atti - che riproducono soli i danni asseritamente riportati dalla Fiat
OM - non consentono di affermare la riconducibilità di tali danni al sinistro per cui è causa,
mancando qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione delle autovetture. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “ai tempi degli
smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il
fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli
dopo il sinistro.” (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924). Né è stato prodotto in atti il modulo cai, nonostante il teste abbia dichiarato che il conducente del LÒ si sarebbe fermato scusandosi e assumendosi la responsabilità dell'incidente, e che i conducenti delle tre auto coinvolte si sarebbero scambiati le generalità.
A corroborare lo stato di incertezza è inoltre la relazione del consulente tecnico nominato in primo grado, , che - con motivazione cui il Tribunale ritiene di prestare Persona_1
adesione, siccome immune da vizi logici - ha affermato che i danni asseritamente riportati dalla Fiat OM sono “coerenti con la dinamica esposta e denunciata e incompatibili con le
deformazioni prodotte e secondo le altimetrie dei punti di impatto intervenute. Pertanto il
CTU non ritiene possibile considerare i danni lamentati come riconducibili all'evento sinistro
denunciato e per cui è causa”.
La detta perizia non è poi affetta da nullità invocata da parte appellante: sul punto preliminarmente si evidenzia che le censure che attengono a vizi dell'attività procedimentale,
nella quale certamente rientra la violazione dell'art. 195 c.p.c., in quanto nullità relative, sono soggette al regime delle preclusioni ex art. 157 comma 2 c.p.c., ossia vanno sollevate nella prima difesa o istanza successiva all'atto (SS.UU. 3086/2022).
Ebbene nella specie, né all'udienza di conferimento incarico né tantomeno all'udienza successiva al deposito della relazione peritale (cfr. udienza del 15.3.2017), la difesa dell'attore ha sollevato le contestazioni contenute nell'atto di appello, ma si è limitata a censurare il deposito tardivo della CTU e la mancata risposta alle osservazioni di parte alla bozza.
Aggiungasi che alcuna nullità deriva dal tardivo deposito dell'elaborato peritale (depositato solo il 13.3.2017 e, dunque, oltre il termine del 20.2.2017 fissato dal Giudice). Difatti, il termine per il deposito della consulenza tecnica ha carattere ordinatorio, e la sua inosservanza
è fonte di responsabilità disciplinare e penale del perito (cfr. Cass. 26589/2016), potendo giustificare finanche la sua sostituzione, ma non dà luogo a nullità dell'elaborato peritale e il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso. Per quanto concerne, invece, la mancata risposta alle osservazioni di parte attrice/appellante,
la bozza di CTU è stata effettivamente inviata dal perito solo il 13.12.2016 oltre il termine inizialmente fissato dal Giudice di prime cure che, tuttavia, alla successiva udienza del
19.12.2016 ha concesso nuovi termini per le controdeduzioni delle parti e il deposito dell'elaborato peritale, rinviando all'udienza del 15.3.2017. Al riguardo va ricordato che la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione (cfr. Cass. 29690/2018 e Cass. N.
707/2024).
Nella specie, tale sanatoria si è verificata, in quanto il Tribunale, concedendo un adeguato termine per l'esame della CTU, ha messo l'attrice nelle condizioni di prendere contezza della perizia e di formulare eventuali contestazioni.
Analogamente dicasi in relazione mancata risposta del CTU alle osservazioni della difesa dell'attore alla bozza di elaborato peritale, evidentemente disattese già dal primo giudice allorché in sentenza ha asserito l'evidente infondatezza della domanda.
Peraltro le critiche mosse dall'appellante alla CTU si appalesano prive di consistenza risolvendosi nella generica contestazione della asserita incompatibilità dei danni, senza che siano però dettagliatamente specificate le ragioni di dissenso rispetto alla ctu, pur la parte essendo tenuta ad evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente ed a specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente motivazione.
Alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi, ritiene dunque questo
Giudice non assolto l'obbligo incombente sull'attore in primo grado, in forza dell'art. 2697
c.c., di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e di provare, oltre al verificarsi del sinistro, anche il nesso eziologico tra lo stesso ed i danni lamentati.
Né può essere invocato il giudicato esterno in forza della sentenza n. 243/18, resa dal Giudice
di Pace di Lauro, relativa al medesimo sinistro ed avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da (nei confronti della e della Parte_3 CP_2 Controparte_4
per i danni subiti dal veicolo di sua proprietà (Mercedes ML tg. DP400FA) e con la quale è
stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro Fiat LÒ tg.
EH683SC, nella causazione del sinistro: pronuncia, questa, cui non può essere riconosciuto alcun rilievo per quanto concerne la prova dei danni - in ipotesi - riportati dal veicolo attoreo.
Né, infine, può essere messa in discussione l'integrità del contraddittorio instaurato nel giudizio di primo grado: senza dover entrare nel merito della questione inerente la legittimazione passiva di pare sufficiente precisare che nel giudizio di primo CP_1
grado – unitamente a quest'ultima – si è costituita a che pertanto, il CP_6
contradditorio è senz'altro integro, e non sussistono i presupposti per rimettere gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
È infondato, infine, il motivo di gravame relativo alle spese di lite come liquidate in primo grado.
È pur vero, difatti, che l'importo liquidato dal giudice di prime cure, pur indicato in parte motiva nei valori medi, risulta superiore ai corrispondenti importi indicati dal D.M. 55/2014: è
altrettanto vero, tuttavia, che laddove il procuratore difenda più parti, il giudice può
riconoscere alle parti un ulteriore aumento (art. 4 comma 2). Nel caso di specie è evidente che,
proponendo e questioni parzialmente diverse (il difetto di CP_1 Controparte_7
legittimazione passiva, la prima, l'improponibilità della domanda risarcitoria, la seconda), era opportuno riconoscere l'aumento dei compensi in favore del procuratore delle parti.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/14, tenendo conto del valore della domanda (cd. criterio del disputatum, per il quale vedi tra le tante Cass. n.
15857/2019, e dunque dello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00), applicati i parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che
“Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
dall'art. 350 c.p.c.”).
Letto l'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, i compensi in favore delle parti appellate vengono aumentati nella misura del 20%.
Nulla per le spese nel rapporto con l'appellato contumace, non avendo quest'ultimo svolto attività difensiva in questa sede.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello
de quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello per i motivi di cui in parte motiva;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore delle appellate costituite liquidate in euro 1.533,60 per compensi,
oltre rimborso spese generale nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace;
4. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115
(comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 7.10.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)