Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3655/2023 R.G.
TRA
con Avv. Stefania Schiava Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Avv. Giuseppina Angela Turano resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.9.2023 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di essere stato Controparte_1 alle sue dipendenze nel periodo dal 18.4.2009 al 28.2.2021 con qualifica di operaio e mansione di operatore di esercizio, inquadrato al livello 183B del lamentava che nei periodi di godimento delle ferie Controparte_3 aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poichè non erano
1
Dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumeva di essere rimasto creditore, a titolo di differenze retributive relative al periodo da maggio 2009 al 28.2.2021, dell'importo di € 6.878,50 ovvero dell'importo di € 4.470,24 per il periodo da settembre 2014 al 28.2.2021 in caso di applicazione della prescrizione quinquennale.
Concludeva chiedendo “[..] - Dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Dichiarare l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle due voci retributive denominate rispettivamente
Indennità Turni Avvicendati, per l'importo di euro 0,52 al giorno, e Indennità ad personam, per l'importo di euro 17,00 al giorno, in caso di assenza del lavoratore per qualsivoglia motivo, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso, in base a quanto previsto dalla legge n. 92/2012
(18.07.2012) ed alla luce dei calcoli di cui alla Perizia di parte, la somma complessiva di €.6.878,50 per il periodo che va da maggio 2009 a febbraio
2021 (o di €. 4.470,00 nel caso in cui dovesse ritenersi applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale, e quindi per il periodo che va da fine settembre 2014 a febbraio 2021), o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento delle differenze retributive sul TFR e Controparte_1
2 sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria [..]”.
Si costituiva in giudizio contestando nel merito la Controparte_1 domanda nonché i conteggi depositati e concludeva chiedendo “[..] 1)
RIGETTARE la domanda così come formulata da parte ricorrente [..]; 2)
ACCERTARE E DICHIARARE come non dovutala la somma richiesta [..] In subordine [..] 3) ACCERTARE E DICHIARARE che l'esatta somma totale dovuta ammonta ad €. 3.889,44 [..] in via gradata [..] 4) Accertare e dichiarare che l'esatta somma dovuta ammonta ad €. 5.501,28 [..] in via ulteriormente gradata [..] 5) ACCERTARE E DICHIARARE: che la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo complessivo di €.2.890,80 se viene applicata la prescrizione quinquennale [..] ed €.4.152,24 se viene applicata la
L. 92/2012 [..]”.
L' si costituiva in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio CP_2 disposto con ordinanza del 5.11.2024 e concludeva chiedendo “[..] in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del ricorrente, condannare il datore di lavoro al pagamento nei confronti dell' di CP_2 contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note scritte –
e decisa come da dispositivo in calce.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale dell'indennità turni avvicendati e dell'indennità ad personam, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
Ciò detto, occorre premettere che parte ricorrente con le note scritte depositate il 4.11.2024 ha dedotto che “[..] Con riferimento ai calcoli, consiste sul fatto che, avendo il lavoratore usufruito di un maggior numero di giorni di
3 ferie in alcuni anni e di un minor numero in altri, è giusto portare a 28 giorni tutti gli anni, per compensare i periodi in cui ha usufruito di un numero di giorni inferiore. nei propri calcoli ha tenuto in Controparte_1 considerazione solo gli anni in cui il lavoratore ha goduto delle ferie oltre il limite delle quattro settimane, ma non ha ricalcolato gli importi per i periodi in cui il lavoratore ha goduto di meno di 28 giornate di ferie. E' giusto, pertanto, effettuare una distribuzione compensativa: [..] Giorni 399 : 12 anni = Giorni
33,25 superiore alla media dei 28 giorni anno di giorni 5,25 X 12 Anni = Giorni
63 x (TURNI AVVICENDATI Euro 0,52 + INDENNITÀ AD PERSONAM EURO
17,00) = 17,52 X Giorni 63 = Euro 1.103,76 – Importo eventuale da detrarre da quello di euro 6.878,51 €. 6.878,51 - 1.103,76 = €. 5.774,75 [..]”; nelle successive note scritte depositate il 6.11.2024 ha, poi, dedotto “[..] Con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive sui contributi previdenziali, dichiara che trattasi di un refuso e, quindi, la mancanza di interesse all'integrazione del contradditorio con la citazione in giudizio dell' e, pertanto, di rinunciare a tale specifica richiesta [..] e che CP_2
[..] si riporta alle note depositate per le precedenti udienze e al ricorso introduttivo, le cui conclusioni si richiamano qui integralmente, con la sola rinuncia della domanda di condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione nei confronti dell' [..]”. CP_2
Tanto precisato, la domanda – che stante la esplicita rinuncia formulata dalla parte ricorrente è limitata al solo riconoscimento delle differenze retributive con esclusione delle “differenze contributive” - è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la
“retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n.
13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul
4 presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da recentissima sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio
2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Persona_2 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_3
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo
5 pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019). […]
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie,
Cass. n. 37589/2021)”.
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. del 19.6.2018).
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di Napoli (sent. n. 1457/2023
e n. 1412/2023) Deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è
6 espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato,
a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di
Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16
7 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_4
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore
(...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite,
8 gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
9 - spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Ora, partendo dall'indennità ad personam, si osserva che con accordo sindacale del 15.4.2009 (cfr. fasc. resistente) stipulato per i lavoratori – quale il ricorrente - provenienti dall'ex ATAB S.r.l. è stato previsto che, all'atto dell'assunzione in sarebbe stato riconosciuto, ad Controparte_1 personam, l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in
ATAB in attesa di avviare specifica procedura in sede sindacale per l'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro in;
ratio Controparte_1 di tale assegno ad personam, per come stabilito nel suddetto accordo sindacale, era quindi quella di evitare che il mutamento datoriale comportasse per gli interessati un regresso nel trattamento economico raggiunto e, per detta ragione, detto assegno è stato corrisposto al ricorrente per come risulta dalle buste paga prodotte.
Dalla lettura dell'accordo emerge, pertanto, chiaramente che tale indennità ad personam è corrisposta a tutti i dipendenti provenienti dall'ex ATAB s.r.l. senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie.
Con riferimento invece all'indennità turni avvicendati, per come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 5054/2021), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai
10 sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. “L'indennità giornaliera turnista è volta [..] a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza [..]”.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'importo dovuto per l'indennità di turni avvicendati.
Ciò detto quanto all'an debeatur deve, relativamente al quantum, osservarsi che la società convenuta ha contestato i conteggi di parte ricorrente evidenziando: 1) che era intervenuta la parziale prescrizione del diritto per il decorso del termine quinquennale;
2) che non potevano essere presi in considerazione i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane giusto quanto affermato da Cass. n. 20216/2022.
Ora, l'argomento della società che fa leva sulla parziale prescrizione del diritto non merita condivisione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 26246/2022, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo maggio 2009/28.2.2021 al momento dell'entrata in vigore della legge n.
92/2012 (ossia il 18.7.2012) alcuna prescrizione era maturata, sicchè per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
11 Ciò detto, è condivisibile la contestazione della convenuta che fa leva sulla non computabilità dei giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane.
È noto che la Cassazione con la pronuncia n. 20216/2022 ha affermato il principio secondo cui “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109
c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”
Ebbene, tale contestazione, osserva il giudice, è fatta propria dalla stessa parte ricorrente che, invero, ha rielaborato il conteggio facendo riferimento al periodo di quattro settimane di ferie annuali corrispondente a 28 giorni (cfr. note scritte del 4.11.2024).
Ed allora, sulla scorta del predetto conteggio predisposto dalla parte ricorrente
– e decurtati gli importi conteggiati a titolo di assegno ad personam non spettante per quanto già detto - la somma dovuta alla parte ammonta ad €
174,72 (€ 0,52 x n. 336 giorni di ferie, pari ad una media di n. 28 giorni per i n. 12 anni di servizio).
Alla parte ricorrente compete, altresì, la differenza sul TFR corrisposto all'atto della cessazione dal servizio incidendo, invero, sul calcolo di detto emolumento differito anche la differenza retributiva riconosciuta in questa sede.
Sulle somme complessive spettanti alla parte ricorrente devono, infine, essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e società convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con l' chiamato in causa per la CP_2 necessaria integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società resistente al pagamento
12 in favore di parte ricorrente dell'importo di € 174,72 oltre a quello dovuto a titolo di differenze sul TFR corrisposto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessive €
321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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