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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RG 417/2023
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr.NATALINO SAPONE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 417/2023 RGAC vertente tra:
( ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ), Parte_1 C.F._1
( , Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Fernanda Lacopo e dall'avv. Sebastian Romeo
PARTE APPELLANTE
E
1 rappresentata da P.I. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 97/2023, pubblicata il
22.02.2023, nel giudizio iscritto al n. RG. 1520/2022
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza dell'11 marzo 2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 42/2015, introdotta dalla
[...] nei confronti degli odierni appellanti con la notifica dell'atto di Parte_5
pignoramento avente ad oggetto i beni immobili ipotecati a garanzia del mutuo fondiario del
19.07.2004 rep. n. 23.470 racc. n. 5.209, la società Controparte_3
e avanzavano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 istanza di estinzione e/o improcedibilità della procedura esecutiva in ragione dell'omesso deposito, da parte del creditore procedente, della documentazione ipo-catastale integrativa fino alla data della trascrizione della rettifica del pignoramento immobiliare, così come richiesta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 14.05.2022. Quest'ultimo, con successiva ordinanza del 09.11.2022, rigettava la domanda dei debitori, evidenziando che il termine per il deposito della documentazione ipo-catastale integrativa andava qualificato come ordinatorio e non perentorio, essendo stato fissato non “per consentire all'esecuzione di “progredire”, ma
“…soltanto per evitare problemi a seguito dell'emissione dell'ordinanza di vendita e in particolare nella fase del trasferimento degli immobili pignorati”.
Avverso tale ordinanza i debitori proponevano reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. al
Tribunale di Locri, domandando, in accoglimento del ricorso, di “accertare e dichiarare la carenza di elementi sufficienti affinché la procedura esecutiva possa proseguire, dichiarare
l'estinzione della stessa ex art. 630 c.p.c e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento”.
2 , costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del reclamo, insistendo Controparte_1
per la validità del pignoramento.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 97/2023, pubblicata in data 22.02.2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1520/2022, rigettava il reclamo e condannava i reclamanti alle spese processuali. In via preliminare il giudice di prime cure rilevava che i debitori avrebbero dovuto avvalersi dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto il giudice dell'esecuzione aveva espressamente indicato il rimedio esperibile e il tipo di estinzione invocata dall'opponente (estinzione atipica), sicché il ricorso esperito ai sensi dell'art. 630 c.p.c. era inammissibile. In ogni caso, richiamando e condividendo le argomentazioni del Giudice dell'Esecuzione, il Collegio riteneva infondato il reclamo, precisando che l'improcedibilità della procedura esecutiva non avrebbe potuto essere pronunciata, atteso che l'integrazione richiesta riguardava soltanto la particella n. 1123 e non già l'intera procedura esecutiva e che il termine per l'adempimento stabilito con l'ordinanza del 15 aprile 2021 era di carattere ordinatorio sicché, in ragione della sua finalità, esplicitata dal giudice, non avrebbe potuto configurare, in caso di inosservanza, un'ipotesi di improcedibilità.
Avverso la suddetta sentenza, i reclamanti, con ricorso del 22.08.2023, proponevano appello, per i seguenti motivi:
a) violazione dell' art. 567 comma 3 c.p.c., norma che prevede determinati termini per la produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell'eventuale certificazione notarile sostitutiva, l'inosservanza dei quali determina l' inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura rilevabile d'ufficio dal giudice o dalla parte con istanza ex art 630 c.p.c.;
b) erronea individuazione dei beni del pignoramento, tutt'altro che certa, come sostenuto dal
Tribunale;
c) erronea qualificazione del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione come ordinatorio anziché perentorio;
d) erronea ed eccessiva quantificazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Domandata in via preliminare la sospensione della procedura esecutiva in corso, nel merito gli appellanti rassegnavano dunque le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la carenza
3 di elementi sufficienti per il prosieguo della procedura esecutiva immobiliare RG 42/2015 –
Tribunale di Locri;
2) per l' effetto, dichiarare l'estinzione della stessa e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
3) in subordine, dichiarare l' improcedibilità della stessa;
4) in estremo subordine, dichiarare l' improcedibilità in relazione ai beni non correttamente individuati e pignorati”.
Designato il Consigliere istruttore e fissata udienza per la discussione della causa in data
11.02.2025, assegnando agli appellanti termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione depositata il 10.02.2025 si costituiva
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto CP_1
oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
A seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva con ordinanza collegiale depositata in data 21.02.2025, con successiva ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.03.2025, il Consigliere istruttore, stante l'operatività del rito camerale, in assenza di richiesta di termini, ha riservato la decisione al Collegio senza termini.
2. Ciò posto, preliminarmente occorre osservare che l'impugnazione è proposta ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. secondo cui “Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza” ed è soggetta alle forme del rito camerale “fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.” (Cass. civ.n.14646/2016).
Ai sensi dell'art. 327 comma 1 c.p.c. , la sentenza non notificata può essere appellata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa, per tale data intendendosi, come chiarito dalla Suprema Corte, il momento di deposito da parte del giudice a quo della pronuncia nel suo testo integrale (Cass. civ. n. 18586/2018; Cass. civ. SU n. 13794/2012). La notifica della
4 sentenza determina invece l'applicabilità del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza ex art. 326 c.p.c. e non già di quello semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
Ove tale termine decorra inutilmente, al di fuori dei casi di cui all'art. 327, co. 2, c.p.c., la parte decade dal potere di appellare la sentenza;
ne consegue che l'eventuale appello proposto oltre i sei mesi dalla pubblicazione risulta inammissibile.
Nella fattispecie, è fondata l'eccezione di tardività dell'appello per violazione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollevata dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e comunque rilevabile d'ufficio, secondo il consolidato principio di diritto per cui l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass. civ. 7356/2022 e pronunce ivi richiamate: Cass. civ. SU 5/04/2005, n. 6983; Cass. civ.
22/06/2007, n. 14591, Cass. civ. 5/06/2015, n. 11666).
Difatti, a dispetto di quanto dedotto dagli appellanti con il ricorso, secondo cui la sentenza del
Tribunale di Locri oggetto di gravame (n. 97/2023 pubblicata il 22.02.2023) non sarebbe stata mai notificata, parte appellata ha documentato la notifica della pronuncia al procuratore degli appellanti in primo grado in data 03.04.2023 (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione), notifica che, d'altra parte, è stata implicitamente ammessa dagli appellanti con le note di trattazione scritta del 10.03.2025, laddove essi hanno eccepito l'irregolarità della stessa in quanto eseguita da soggetto privo di legittimazione ad agire, in quanto non cessionario del credito vantato dal creditore pignorante nei loro confronti.
Pertanto, l'appello introdotto con ricorso depositato in data 22.08.2023, ossia oltre il
03.05.2023 (trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza), è inammissibile e la sentenza gravata è passata in giudicato, con la conseguenza che resta assorbita ogni questione, compresa quella relativa al difetto di legittimazione ad agire di Controparte_4
3. Le spese processuali, in forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli
[...]
appellanti in solido a favore della parte appellata e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione da €
520.000,01 a € 1.000.000,00), parametri minimi della tabella n. 12 del predetto D.M. 55/2014
(giudizi innanzi alla Corte d'Appello), con decurtazione del 50% ai sensi del comma 9 dell'art. 5 4 del D.M. in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito (fase di studio: €
2.853,00; fase introduttiva: € 1.659,00; fase di trattazione: € 3.822,00; fase decisionale:€
4744,00 e così € 13.078,00, da decurtare al 50%).
Infine, visto l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dare atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo novellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della società appellata delle spese del presente procedimento che liquida in € 6.539,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
-
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 21 marzo
2025
Il consigliere rel. La presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
6
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr.NATALINO SAPONE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 417/2023 RGAC vertente tra:
( ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ), Parte_1 C.F._1
( , Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Fernanda Lacopo e dall'avv. Sebastian Romeo
PARTE APPELLANTE
E
1 rappresentata da P.I. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 97/2023, pubblicata il
22.02.2023, nel giudizio iscritto al n. RG. 1520/2022
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza dell'11 marzo 2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 42/2015, introdotta dalla
[...] nei confronti degli odierni appellanti con la notifica dell'atto di Parte_5
pignoramento avente ad oggetto i beni immobili ipotecati a garanzia del mutuo fondiario del
19.07.2004 rep. n. 23.470 racc. n. 5.209, la società Controparte_3
e avanzavano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 istanza di estinzione e/o improcedibilità della procedura esecutiva in ragione dell'omesso deposito, da parte del creditore procedente, della documentazione ipo-catastale integrativa fino alla data della trascrizione della rettifica del pignoramento immobiliare, così come richiesta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 14.05.2022. Quest'ultimo, con successiva ordinanza del 09.11.2022, rigettava la domanda dei debitori, evidenziando che il termine per il deposito della documentazione ipo-catastale integrativa andava qualificato come ordinatorio e non perentorio, essendo stato fissato non “per consentire all'esecuzione di “progredire”, ma
“…soltanto per evitare problemi a seguito dell'emissione dell'ordinanza di vendita e in particolare nella fase del trasferimento degli immobili pignorati”.
Avverso tale ordinanza i debitori proponevano reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. al
Tribunale di Locri, domandando, in accoglimento del ricorso, di “accertare e dichiarare la carenza di elementi sufficienti affinché la procedura esecutiva possa proseguire, dichiarare
l'estinzione della stessa ex art. 630 c.p.c e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento”.
2 , costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del reclamo, insistendo Controparte_1
per la validità del pignoramento.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 97/2023, pubblicata in data 22.02.2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1520/2022, rigettava il reclamo e condannava i reclamanti alle spese processuali. In via preliminare il giudice di prime cure rilevava che i debitori avrebbero dovuto avvalersi dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto il giudice dell'esecuzione aveva espressamente indicato il rimedio esperibile e il tipo di estinzione invocata dall'opponente (estinzione atipica), sicché il ricorso esperito ai sensi dell'art. 630 c.p.c. era inammissibile. In ogni caso, richiamando e condividendo le argomentazioni del Giudice dell'Esecuzione, il Collegio riteneva infondato il reclamo, precisando che l'improcedibilità della procedura esecutiva non avrebbe potuto essere pronunciata, atteso che l'integrazione richiesta riguardava soltanto la particella n. 1123 e non già l'intera procedura esecutiva e che il termine per l'adempimento stabilito con l'ordinanza del 15 aprile 2021 era di carattere ordinatorio sicché, in ragione della sua finalità, esplicitata dal giudice, non avrebbe potuto configurare, in caso di inosservanza, un'ipotesi di improcedibilità.
Avverso la suddetta sentenza, i reclamanti, con ricorso del 22.08.2023, proponevano appello, per i seguenti motivi:
a) violazione dell' art. 567 comma 3 c.p.c., norma che prevede determinati termini per la produzione della certificazione ipotecaria e catastale e dell'eventuale certificazione notarile sostitutiva, l'inosservanza dei quali determina l' inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura rilevabile d'ufficio dal giudice o dalla parte con istanza ex art 630 c.p.c.;
b) erronea individuazione dei beni del pignoramento, tutt'altro che certa, come sostenuto dal
Tribunale;
c) erronea qualificazione del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione come ordinatorio anziché perentorio;
d) erronea ed eccessiva quantificazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Domandata in via preliminare la sospensione della procedura esecutiva in corso, nel merito gli appellanti rassegnavano dunque le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la carenza
3 di elementi sufficienti per il prosieguo della procedura esecutiva immobiliare RG 42/2015 –
Tribunale di Locri;
2) per l' effetto, dichiarare l'estinzione della stessa e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
3) in subordine, dichiarare l' improcedibilità della stessa;
4) in estremo subordine, dichiarare l' improcedibilità in relazione ai beni non correttamente individuati e pignorati”.
Designato il Consigliere istruttore e fissata udienza per la discussione della causa in data
11.02.2025, assegnando agli appellanti termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione depositata il 10.02.2025 si costituiva
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto CP_1
oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
A seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva con ordinanza collegiale depositata in data 21.02.2025, con successiva ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.03.2025, il Consigliere istruttore, stante l'operatività del rito camerale, in assenza di richiesta di termini, ha riservato la decisione al Collegio senza termini.
2. Ciò posto, preliminarmente occorre osservare che l'impugnazione è proposta ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. secondo cui “Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza” ed è soggetta alle forme del rito camerale “fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.” (Cass. civ.n.14646/2016).
Ai sensi dell'art. 327 comma 1 c.p.c. , la sentenza non notificata può essere appellata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa, per tale data intendendosi, come chiarito dalla Suprema Corte, il momento di deposito da parte del giudice a quo della pronuncia nel suo testo integrale (Cass. civ. n. 18586/2018; Cass. civ. SU n. 13794/2012). La notifica della
4 sentenza determina invece l'applicabilità del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza ex art. 326 c.p.c. e non già di quello semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
Ove tale termine decorra inutilmente, al di fuori dei casi di cui all'art. 327, co. 2, c.p.c., la parte decade dal potere di appellare la sentenza;
ne consegue che l'eventuale appello proposto oltre i sei mesi dalla pubblicazione risulta inammissibile.
Nella fattispecie, è fondata l'eccezione di tardività dell'appello per violazione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollevata dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e comunque rilevabile d'ufficio, secondo il consolidato principio di diritto per cui l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass. civ. 7356/2022 e pronunce ivi richiamate: Cass. civ. SU 5/04/2005, n. 6983; Cass. civ.
22/06/2007, n. 14591, Cass. civ. 5/06/2015, n. 11666).
Difatti, a dispetto di quanto dedotto dagli appellanti con il ricorso, secondo cui la sentenza del
Tribunale di Locri oggetto di gravame (n. 97/2023 pubblicata il 22.02.2023) non sarebbe stata mai notificata, parte appellata ha documentato la notifica della pronuncia al procuratore degli appellanti in primo grado in data 03.04.2023 (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione), notifica che, d'altra parte, è stata implicitamente ammessa dagli appellanti con le note di trattazione scritta del 10.03.2025, laddove essi hanno eccepito l'irregolarità della stessa in quanto eseguita da soggetto privo di legittimazione ad agire, in quanto non cessionario del credito vantato dal creditore pignorante nei loro confronti.
Pertanto, l'appello introdotto con ricorso depositato in data 22.08.2023, ossia oltre il
03.05.2023 (trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza), è inammissibile e la sentenza gravata è passata in giudicato, con la conseguenza che resta assorbita ogni questione, compresa quella relativa al difetto di legittimazione ad agire di Controparte_4
3. Le spese processuali, in forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli
[...]
appellanti in solido a favore della parte appellata e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione da €
520.000,01 a € 1.000.000,00), parametri minimi della tabella n. 12 del predetto D.M. 55/2014
(giudizi innanzi alla Corte d'Appello), con decurtazione del 50% ai sensi del comma 9 dell'art. 5 4 del D.M. in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito (fase di studio: €
2.853,00; fase introduttiva: € 1.659,00; fase di trattazione: € 3.822,00; fase decisionale:€
4744,00 e così € 13.078,00, da decurtare al 50%).
Infine, visto l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dare atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo novellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della società appellata delle spese del presente procedimento che liquida in € 6.539,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
-
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 21 marzo
2025
Il consigliere rel. La presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
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