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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/1/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2148/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Piccinini e Mancini)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 72 del 10/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
- d'ora in poi, breviter, “ - volta a: Controparte_1 CP_2
a) dichiarare il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata nel profilo di tecnologo III livello, all'esito della procedura avviata con avviso pubblico dell'1/6/2018; b) ordinare al di inquadrarla in tale profilo con CP_2 decorrenza dalla conclusione della procedura di stabilizzazione avviata e, al più tardi, entro il 31/12/2018 con ogni conseguenza in ordine al maturato trattamento economico e di carriera, nonché previdenziale- assistenziale;
3) pronunciare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, sentenza costitutiva del diritto all'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato alle dipendenze del nel suddetto profilo. CP_2
La interponeva appello, cui resisteva il Consiglio Pt_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appellante si affida ad un solo (articolato) motivo, con cui, denunciando, per un verso, la violazione degli artt. 115, 116, 420 e 421 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 20 del d.lgs. n. 75/2027 e delle circolari n. 3/2017 e
1/2018 del , e lamentandosi, per altro verso, Controparte_3 dell'errata valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, sostiene la fondatezza del rivendicato diritto ad essere inquadrata, a seguito della procedura di stabilizzazione, nel profilo di tecnologo
III livello, e non di collaboratore di amministrazione VII livello.
Le doglianze si rivelano nel complesso fondate.
In buona sostanza, il Tribunale capitolino - dopo aver ricostruito la cornice di riferimento normativo riguardo alle procedure di stabilizzazione - ha basato la sua statuizione di rigetto, unicamente sul fondante assunto per cui, “dall'istruzione probatoria della causa, documentale e orale, è emerso, in buona sostanza che … a ben vedere, la ricorrente ha sempre svolto attività di carattere amministrativo (con profilo di collaboratore di amministrazione livello VII) soprattutto di segreteria per il direttore generale, o come supporto amministrativo ai progetti, per la maggior parte come supporto del progetto RICA, che si articola a livello regionale avendo contatti e rapporti con i vari responsabili referenti di progetto regionali nonché con la rete di rilevatori statistico-contabili, ma non attraverso un'attività tecnico-scientifica propria del profilo di tecnologo di III livello”.
Così facendo, tuttavia, il primo giudice - come ben sottolineato dalla difesa della lavoratrice - da un lato, non ha correttamente interpretato la disciplina e la ratio della stabilizzazione dei precari nella P.A., dando prevalenza, ai fini del possesso del requisito del triennio, al criterio aritmetico formale del numero di giorni di appartenenza a ciascun profilo, senza adeguatamente prendere in considerazione il complessivo bagaglio professionale acquisito dalla , e dall'altro, non ha correttamente valutato né la Pt_1 documentazione acquisita agli atti né le dichiarazioni dei testi escussi, segnatamente con riferimento al superiore inquadramento rivendicato.
Sotto il primo profilo, si osserva che, ai fini del decidere, va data adeguata rilevanza, anziché al dato puramente matematico, al complessivo bagaglio professionale della , acquisito in oltre dieci anni di Pt_1 precariato al servizio del CREA, sempre nello stesso settore, e, quindi, a prescindere dal numero di giorni in cui la lavoratrice è stata un collaboratore amministrativo VII livello e quelli in cui, invece, è stata un tecnologo
III livello. Del resto, l'art. 20, lett. c), del d.lgs. n. 75/2017 contempla, tra i requisiti per partecipare alla procedura di stabilizzazione de qua, che il lavoratore “abbia maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze dell'Amministrazione di cui alla lett. a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”, ma non specifica quale debba essere l'inquadramento.
Nel senso di valorizzare la professionalità acquisita complessivamente - e non le mansioni quotidianamente svolte - possono richiamarsi i rilievi generali dei giudici di legittimità (v. Cass. sez. lav.,
1/4/2022, n. 10671), ad avviso dei quali non può “prescindersi totalmente da una valutazione in termini di
'coerenza' tra il servizio reso e la professionalità che la procedura di stabilizzazione intende garantire, nel senso di attitudine delle mansioni svolte a consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto”, aggiungendo che “una tale valutazione non solo non urta con la ratio della legge, essendo rispettato il meccanismo a base della stessa che è quello di valorizzare un servizio al fine di conservare la professionalità acquisita e, anzi, ne rafforza lo scopo che è quello di garantire la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato per una categoria di personale ritenuta meritevole, proprio in quanto utilizzata per lungo tempo in modo precario in un determinato servizio e già selezionata con meccanismi sostanzialmente concorsuali e, al contempo, di garantire l'efficienza della P.A., e cioè l'interesse a mantenere alle proprie dipendenze soggetti con professionalità acquisite”.
In quest'ottica, si evidenzia che, dal contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato dal a CP_2 seguito di una selezione pubblica per titoli ed esami del 2015, emergeva già che la (precaria) era Pt_1 stata ritenuta idonea all'inquadramento nel profilo professionale di tecnologo III livello, poiché ritenuta in possesso di “documentata esperienza professionale di almeno tre anni attinente la/e attività indicata/e nell'articolo 1 del presente bando”, ossia quelle, appunto, di tecnologo III livello, tanto che, all'esito della suddetta selezione, le è stato conferito un incarico di tecnologo III livello.
Ma anche a voler seguire il criterio (più stringente, riferito ai giorni) di cui all'art. 5 dell'avviso di stabilizzazione del CREA - secondo cui, per i candidati con più contratti flessibili nei 3 anni dall'1/1/2010 al
31/12/2017, aventi ad oggetto più profili professionali (come, appunto, il caso della ), “ai fini del Pt_1 riconoscimento delle 'medesime attività' per almeno 1.095 giorni, può essere applicato il principio di assorbenza ovvero il profilo riconosciuto è quello con il livello più basso tra quelli posseduti” - considerato il superamento della suddetta selezione del 2015, sommando i 3 anni di “documentata esperienza” ivi accertati ai 275 giorni di attività di tecnologo con contratto a tempo determinato del 2017, risultano superati i
1.095 giorni, senza necessità, quindi, di tener conto dell'inquadramento attribuito nei primi anni di carriera.
Sotto il secondo profilo, si osserva che anche le dichiarazioni rese dai testi escussi (v., in particolare, quella di , responsabile del servizio INEA) sono state travisate dal primo giudice, forse partendo Tes_1 dell'errata convinzione che il tecnologo sia solo uno “scienziato”, e non anche colui che, per espressa previsione legislativa e contrattuale (d.P.R. n. 171/1991 e CCNL Enti di Ricerca), si occupa anche di compiti di carattere amministrativo, contabile e giuridico (come la che è laureata in giurisprudenza). Pt_1
In proposito, risulta significativa la deposizione dell'altro teste, (direttore generale Testimone_2 dell' nel periodo 2006/2014), il quale, nel confermare il contenuto dell'attività svolta dalla , che Pt_2 Pt_1 predisponeva direttamente le determine, che gli portava direttamente, occupandosi di tutti gli aspetti giuridici,
economici, tecnici e amministrativi e nel confermare il ruolo di raccordo svolto dalla lavoratrice, ha concluso - riconoscendo che non aveva potuto stabilizzare i precari per “difficoltà economiche” - nel senso che “l'attività svolta dalla era da tecnologo e, se avessi potuto, l'avrei stabilizzata” in quel profilo. Pt_1 Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che, per il resto, rimane ferma - non è oggetto di censura, infatti, il passaggio della motivazione in cui “si palesa priva di pregio la domanda giudiziale di parte ricorrente laddove richiede al giudice, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, l'adozione di una pronuncia costitutiva nei confronti del CP_2 ossia un provvedimento attributivo direttamente della qualifica di tecnologo III livello a beneficio della
” - vanno emesse le statuizioni di cui appresso. Pt_1
Le spese processuali di entrambi i gradi - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto di ad essere stabilizzata nel profilo di tecnologo III livello, all'esito della procedura avviata con Parte_1 avviso pubblico dell'1/6/2018, con decorrenza dalla conclusione della procedura di stabilizzazione (1/1/2019)
e con ogni conseguenza in ordine al maturato trattamento giuridico-economico e previdenziale-assistenziale;
b - condanna la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al secondo grado, in € 7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e
Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 14/1/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)