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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
13837/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13837 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.IVA: ), 23/7 81-365 Gdynia (Polonia), in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Vercelli, alla via Viotti 24, presso lo studio dell'Avv. Luca Libra, del foro di Vercelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
ATTRICE
E
(C.F. , con sede legale in Milano, via Brera n.3, in persona del suo CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Nanni e Marcello
Migliaccio, in forza di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Belgioioso n. 2
CONVENUTA OGGETTO: pagamento corrispettivo contrattuale;
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Il presente procedimento trae origine a seguito di riassunzione ad opera di - con ricorso Parte_1 ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 03.04.2024 e notificato il 31.5.2024 - per intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo europeo. Parte
ha adito questo Tribunale chiedendo la condanna di al pagamento della somma di CP_1
€ 454.048,41, oltre interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002, a titolo di corrispettivo contrattuale dovuto per la fornitura di materiale alla convenuta. Parte Instaurato il contraddittorio, si costituiva rappresentando, in sintesi, che aveva
CP_1 consegnato a la merce funzionale al cantiere di via dei Caniana in Bergamo, oggetto di
CP_1 contratto di appalto “Superbonus 110%” tra ed il con gravi ritardi e
CP_1 Controparte_2 difformità che determinavano rallentamenti nell'esecuzione delle opere appaltate ed un grave pregiudizio per , consistito nel venir meno del presupposto principale dell'intera operazione,
CP_1
Parte ossia il conseguimento degli incentivi statali sotto forma di detrazioni fiscali, di cui era a piena conoscenza.
La convenuta, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “dato atto e, per quanto occorrer possa, accertato e dichiarato che i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al CP_3
[...
in Bergamo, oggetto del contratto di appalto stipulato da Parte_3 CP_1 con il medesimo Condominio in data 17 ottobre 2022 avevano, ed hanno, come presupposto essenziale la maturazione dei crediti fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii.
e la loro cessione a banche o altri soggetti cessionari;
- dato altresì atto e, per quanto occorrer possa, accertato e dichiarato che il progetto di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al
[...]
in Bergamo, si sono interrotti e hanno subito gravi rallentamenti in ragione Controparte_4 della mancata maturazione e cessione al ceto bancario ovvero ad altri soggetti interessati dei crediti fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii., venendo così meno la provvista necessaria e presupposta alla prosecuzione e al completamento dei menzionati lavori;
per l'effetto, nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia e/o
l'annullamento e/o la risoluzione del contratto di fornitura per la messa in posa sottoscritto tra e AKN Invest Sp. Z. o. o. u. e relativo alle opere dell'immobile sito a Bergamo, in CP_1 [...]
; e, conseguentemente rigettare la domanda di condanna svolta da parte Parte_3 ricorrente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, anche ai sensi per gli effetti dell'art. 1460 cod. civ., che non ha consegnato i beni oggetto del contratto di fornitura e Controparte_5 messa in posa nel rispetto dei termini ivi indicati;
per l'effetto e, conseguentemente rigettare la domanda di condanna svolta da parte ricorrente; In via di ulteriore subordine: accertare che il contratto sottoscritto tra e AKN Invest Sp. Z. o. o. u. è qualificabile quale contratto di appalto, CP_1 dichiarare inesistente il diritto di credito vantato da AKN Invest Sp. Z. o. o. u. nei confronti di CP_1 ex art. 1665 e 1666 c.c. in quanto non ha accettato le opere realizzate da AKN Invest Sp. Z. CP_1
o. o. u. per tutto quanto dedotto in narrativa e per l'effetto e, conseguentemente rigettare la domanda di condanna svolta da parte ricorrente”
Espletata la prima udienza di comparizione, mutato il rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. e concessi i termini ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 22.03.2025, rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del
28.10.2025; quindi, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza e la causa veniva assegnata in decisione.
Nel merito, la domanda attorea è fondata.
La domanda azionata da riguarda, come detto, il saldo del corrispettivo per forniture di Parte_1 infissi effettuate dalla società attrice presso il cantiere di via dei Caniana in Bergamo, in esecuzione di contratto intervenuto con in data 10.03.2023. CP_1
Occorre premettere che, secondo i principi giurisprudenziali consolidati in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr, fra le tante, Cass. S.U.
2001, n. 13533; Cass. 2002, n. 982, Cass. 2011, n. 15659).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ebbene, parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto sottoscritto dalle parti in data 10.03.2023, le fatture, i documenti di trasporto e consegna dei materiali nonché dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di il 22.09.2023 e non disconosciuta contenente l'espresso CP_1 riconoscimento del debito oggetto di causa (v. doc. 5-7-8-9 fascicolo attrice).
Parte convenuta non ha contestato la documentazione prodotta dall'attrice né ha contestato l'avvenuta consegna del materiale presso il cantiere e il quantum della pretesa creditoria.
si è difesa eccependo che l'attrice avrebbe ritardato i lavori di messa in posa degli infissi CP_1 forniti, causando grave pregiudizio alla convenuta in termini di accesso alle detrazioni fiscali previste dalla normativa sul Superbonus 110% in relazione al collegato contratto di appalto intervenuto con il
Condominio.
Tanto premesso, in primo luogo, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, non può ravvisarsi alcun colpevole ritardo imputabile all'attrice nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.
Invero, il contratto intervenuto tra le parti prevedeva espressamente che il pagamento dei materiali forniti doveva avvenire alla consegna degli stessi.
Non è contestata l'avvenuta consegna del materiale ed è pacifico che il pagamento del corrispettivo della fornitura ad opera di non è avvenuto, per cui, in mancanza di tale pagamento, non può CP_1 che ritenersi legittima e giustificata la sospensione della successiva attività di messa in posa da parte Parte di , ai sensi dell'art. 1460 c.c., come rappresentato nella mail del 05.07.2023 della società attrice
(v. doc. 12 fascicolo attrice).
Le ulteriori argomentazioni difensive della convenuta poggiano, essenzialmente, sul dato della improvvisa e repentina battuta d'arresto del ceto bancario nell'acquisto dei crediti fiscali.
La convenuta ha dedotto, in particolare, che il contratto di fornitura e posa degli infissi tra e CP_1
Parte
sarebbe collegato al contratto di appalto “Superbonus 110%” tra ed il CP_1 [...]
, entrambi sottoscritti sul presupposto del riconoscimento e della liquidazione dei Controparte_4 crediti fiscali ai fini della realizzazione delle opere oggetto di appalto;
il tutto con la conseguenza che la maturazione di tali crediti fiscali e la loro monetizzazione mediante cessione al ceto bancario costituiva, e costituisce, il presupposto dell'intera operazione di ristrutturazione immobiliare in questione.
Tali circostanze sono state poste dalla convenuta a fondamento di una domanda riconvenzionale di risoluzione e/o annullamento del contratto di fornitura.
Tale domanda, tuttavia, è inammissibile, in quanto tardivamente proposta con la comparsa di costituzione e risposta depositata solo in data 23.09.2024, oltre il termine di 10 giorni prima della prima udienza (fissata al 25.09.2024), come stabilito a pena di decadenza dall'art. 281 undecies c.p.c.
La tardività di tale domanda, e quindi la sua inammissibilità, è pacificamente rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. n.25598/2011, Cass. n.16541/2011,
Cass. n.10063/2011, Cass. n.14625/2010, Cass. n.24442/2009).
Le circostanze dedotte dalla convenuta, quindi, devono considerarsi come coltivate quale eccezione: in particolare, come eccezione di impossibilità della prestazione, con invocazione, altresì, dell'istituto della presupposizione.
Secondo in sostanza, il proprio inadempimento non sarebbe sussistente, giacché CP_1
l'obbligo di versare i corrispettivi pattuiti nei termini e per gli importi previsti alla fornitrice era divenuto nelle more impossibile o eccessivamente gravoso per fatti imprevedibili e non imputabili alla convenuta, a causa della mancata liquidazione da parte del ceto bancario dei crediti fiscali ceduti nell'ambito del collegato contratto di appalto con il Condominio, che avrebbe costituito il presupposto dell'intera operazione.
Rileva il Tribunale che, in primo luogo, non si configura alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione di pagamento del corrispettivo contrattuale in favore di non essendo Parte_1 previsto, nel contratto stipulato tra le odierne parti, che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovesse avvenire con la diversa modalità della cessione dei crediti fiscali né viene fatto riferimento, sempre nel predetto contratto, al distinto contratto di appalto “Superbonus 110%” intervenuto tra e il . CP_1 Controparte_4
Né può essere utilmente invocabile l'istituto della presupposizione, come pure prospettato dalla convenuta. Invero, al riguardo è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 2021, n. 40279, Cass., sez. un., 2018, n. 9909; Cass., 2020,
n. 17615; in senso conforme, da ultimo, Cass., 2025, n. 1995), secondo cui una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) - pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale nelle clausole contrattuali – può assurgere a fondamento dell'esistenza ed efficacia del contratto, sì da integrare la fattispecie della c.d. presupposizione, quando la stessa possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine: a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione. In altri termini, la presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento.
Ebbene, quanto al caso di specie, si reputa che la cessione dei crediti fiscali da parte del committente del distinto contratto di appalto (il Condominio) e la conseguente “monetizzazione” degli stessi da parte della società appaltatrice , non possa essere assurta a presupposto comune e CP_1 determinante della volontà negoziale delle odierne parti in causa, stante l'insussistenza, sotto alcuno dei profili indicati come indispensabili dalla giurisprudenza di legittimità, degli estremi per la configurabilità della presupposizione.
Invero, non vi sono assolutamente elementi per potere sostenere che abbia stipulato il Parte_1 contratto di fornitura e posa in opera del materiale (da montarsi nel fabbricato condominiale oggetto del distinto contratto di appalto) con la presupposizione che la sua committente avrebbe CP_1 pagato il corrispettivo contrattuale se e solo fosse riuscita a farsi liquidare da un istituto di credito i crediti fiscali ceduti dal contraente del distinto contratto di appalto (il e che detta CP_4 circostanza sia stata fatta assurgere a fatto condizionante l'efficacia del contratto di fornitura e posa in opera degli infissi intervenuto tra le odierne parti.
Le difese della convenuta non sono idonee, pertanto, a paralizzare il credito dell'attrice.
Ne consegue la condanna di al pagamento, in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
454.048,41, oltre gli interessi ex art. 5 dlgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo,
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 454.048,41, oltre gli CP_1 interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo;
2) NA la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidando le stesse in complessivi euro 8.634,00, di cui euro 634,00 per spese vive, euro 8.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge. Milano, 7 novembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13837 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.IVA: ), 23/7 81-365 Gdynia (Polonia), in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Vercelli, alla via Viotti 24, presso lo studio dell'Avv. Luca Libra, del foro di Vercelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
ATTRICE
E
(C.F. , con sede legale in Milano, via Brera n.3, in persona del suo CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Nanni e Marcello
Migliaccio, in forza di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza Belgioioso n. 2
CONVENUTA OGGETTO: pagamento corrispettivo contrattuale;
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Il presente procedimento trae origine a seguito di riassunzione ad opera di - con ricorso Parte_1 ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 03.04.2024 e notificato il 31.5.2024 - per intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo europeo. Parte
ha adito questo Tribunale chiedendo la condanna di al pagamento della somma di CP_1
€ 454.048,41, oltre interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002, a titolo di corrispettivo contrattuale dovuto per la fornitura di materiale alla convenuta. Parte Instaurato il contraddittorio, si costituiva rappresentando, in sintesi, che aveva
CP_1 consegnato a la merce funzionale al cantiere di via dei Caniana in Bergamo, oggetto di
CP_1 contratto di appalto “Superbonus 110%” tra ed il con gravi ritardi e
CP_1 Controparte_2 difformità che determinavano rallentamenti nell'esecuzione delle opere appaltate ed un grave pregiudizio per , consistito nel venir meno del presupposto principale dell'intera operazione,
CP_1
Parte ossia il conseguimento degli incentivi statali sotto forma di detrazioni fiscali, di cui era a piena conoscenza.
La convenuta, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “dato atto e, per quanto occorrer possa, accertato e dichiarato che i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al CP_3
[...
in Bergamo, oggetto del contratto di appalto stipulato da Parte_3 CP_1 con il medesimo Condominio in data 17 ottobre 2022 avevano, ed hanno, come presupposto essenziale la maturazione dei crediti fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii.
e la loro cessione a banche o altri soggetti cessionari;
- dato altresì atto e, per quanto occorrer possa, accertato e dichiarato che il progetto di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al
[...]
in Bergamo, si sono interrotti e hanno subito gravi rallentamenti in ragione Controparte_4 della mancata maturazione e cessione al ceto bancario ovvero ad altri soggetti interessati dei crediti fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii., venendo così meno la provvista necessaria e presupposta alla prosecuzione e al completamento dei menzionati lavori;
per l'effetto, nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia e/o
l'annullamento e/o la risoluzione del contratto di fornitura per la messa in posa sottoscritto tra e AKN Invest Sp. Z. o. o. u. e relativo alle opere dell'immobile sito a Bergamo, in CP_1 [...]
; e, conseguentemente rigettare la domanda di condanna svolta da parte Parte_3 ricorrente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, anche ai sensi per gli effetti dell'art. 1460 cod. civ., che non ha consegnato i beni oggetto del contratto di fornitura e Controparte_5 messa in posa nel rispetto dei termini ivi indicati;
per l'effetto e, conseguentemente rigettare la domanda di condanna svolta da parte ricorrente; In via di ulteriore subordine: accertare che il contratto sottoscritto tra e AKN Invest Sp. Z. o. o. u. è qualificabile quale contratto di appalto, CP_1 dichiarare inesistente il diritto di credito vantato da AKN Invest Sp. Z. o. o. u. nei confronti di CP_1 ex art. 1665 e 1666 c.c. in quanto non ha accettato le opere realizzate da AKN Invest Sp. Z. CP_1
o. o. u. per tutto quanto dedotto in narrativa e per l'effetto e, conseguentemente rigettare la domanda di condanna svolta da parte ricorrente”
Espletata la prima udienza di comparizione, mutato il rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. e concessi i termini ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 22.03.2025, rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del
28.10.2025; quindi, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza e la causa veniva assegnata in decisione.
Nel merito, la domanda attorea è fondata.
La domanda azionata da riguarda, come detto, il saldo del corrispettivo per forniture di Parte_1 infissi effettuate dalla società attrice presso il cantiere di via dei Caniana in Bergamo, in esecuzione di contratto intervenuto con in data 10.03.2023. CP_1
Occorre premettere che, secondo i principi giurisprudenziali consolidati in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr, fra le tante, Cass. S.U.
2001, n. 13533; Cass. 2002, n. 982, Cass. 2011, n. 15659).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ebbene, parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto sottoscritto dalle parti in data 10.03.2023, le fatture, i documenti di trasporto e consegna dei materiali nonché dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di il 22.09.2023 e non disconosciuta contenente l'espresso CP_1 riconoscimento del debito oggetto di causa (v. doc. 5-7-8-9 fascicolo attrice).
Parte convenuta non ha contestato la documentazione prodotta dall'attrice né ha contestato l'avvenuta consegna del materiale presso il cantiere e il quantum della pretesa creditoria.
si è difesa eccependo che l'attrice avrebbe ritardato i lavori di messa in posa degli infissi CP_1 forniti, causando grave pregiudizio alla convenuta in termini di accesso alle detrazioni fiscali previste dalla normativa sul Superbonus 110% in relazione al collegato contratto di appalto intervenuto con il
Condominio.
Tanto premesso, in primo luogo, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, non può ravvisarsi alcun colpevole ritardo imputabile all'attrice nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.
Invero, il contratto intervenuto tra le parti prevedeva espressamente che il pagamento dei materiali forniti doveva avvenire alla consegna degli stessi.
Non è contestata l'avvenuta consegna del materiale ed è pacifico che il pagamento del corrispettivo della fornitura ad opera di non è avvenuto, per cui, in mancanza di tale pagamento, non può CP_1 che ritenersi legittima e giustificata la sospensione della successiva attività di messa in posa da parte Parte di , ai sensi dell'art. 1460 c.c., come rappresentato nella mail del 05.07.2023 della società attrice
(v. doc. 12 fascicolo attrice).
Le ulteriori argomentazioni difensive della convenuta poggiano, essenzialmente, sul dato della improvvisa e repentina battuta d'arresto del ceto bancario nell'acquisto dei crediti fiscali.
La convenuta ha dedotto, in particolare, che il contratto di fornitura e posa degli infissi tra e CP_1
Parte
sarebbe collegato al contratto di appalto “Superbonus 110%” tra ed il CP_1 [...]
, entrambi sottoscritti sul presupposto del riconoscimento e della liquidazione dei Controparte_4 crediti fiscali ai fini della realizzazione delle opere oggetto di appalto;
il tutto con la conseguenza che la maturazione di tali crediti fiscali e la loro monetizzazione mediante cessione al ceto bancario costituiva, e costituisce, il presupposto dell'intera operazione di ristrutturazione immobiliare in questione.
Tali circostanze sono state poste dalla convenuta a fondamento di una domanda riconvenzionale di risoluzione e/o annullamento del contratto di fornitura.
Tale domanda, tuttavia, è inammissibile, in quanto tardivamente proposta con la comparsa di costituzione e risposta depositata solo in data 23.09.2024, oltre il termine di 10 giorni prima della prima udienza (fissata al 25.09.2024), come stabilito a pena di decadenza dall'art. 281 undecies c.p.c.
La tardività di tale domanda, e quindi la sua inammissibilità, è pacificamente rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. n.25598/2011, Cass. n.16541/2011,
Cass. n.10063/2011, Cass. n.14625/2010, Cass. n.24442/2009).
Le circostanze dedotte dalla convenuta, quindi, devono considerarsi come coltivate quale eccezione: in particolare, come eccezione di impossibilità della prestazione, con invocazione, altresì, dell'istituto della presupposizione.
Secondo in sostanza, il proprio inadempimento non sarebbe sussistente, giacché CP_1
l'obbligo di versare i corrispettivi pattuiti nei termini e per gli importi previsti alla fornitrice era divenuto nelle more impossibile o eccessivamente gravoso per fatti imprevedibili e non imputabili alla convenuta, a causa della mancata liquidazione da parte del ceto bancario dei crediti fiscali ceduti nell'ambito del collegato contratto di appalto con il Condominio, che avrebbe costituito il presupposto dell'intera operazione.
Rileva il Tribunale che, in primo luogo, non si configura alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione di pagamento del corrispettivo contrattuale in favore di non essendo Parte_1 previsto, nel contratto stipulato tra le odierne parti, che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovesse avvenire con la diversa modalità della cessione dei crediti fiscali né viene fatto riferimento, sempre nel predetto contratto, al distinto contratto di appalto “Superbonus 110%” intervenuto tra e il . CP_1 Controparte_4
Né può essere utilmente invocabile l'istituto della presupposizione, come pure prospettato dalla convenuta. Invero, al riguardo è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 2021, n. 40279, Cass., sez. un., 2018, n. 9909; Cass., 2020,
n. 17615; in senso conforme, da ultimo, Cass., 2025, n. 1995), secondo cui una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) - pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale nelle clausole contrattuali – può assurgere a fondamento dell'esistenza ed efficacia del contratto, sì da integrare la fattispecie della c.d. presupposizione, quando la stessa possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine: a) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione. In altri termini, la presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento.
Ebbene, quanto al caso di specie, si reputa che la cessione dei crediti fiscali da parte del committente del distinto contratto di appalto (il Condominio) e la conseguente “monetizzazione” degli stessi da parte della società appaltatrice , non possa essere assurta a presupposto comune e CP_1 determinante della volontà negoziale delle odierne parti in causa, stante l'insussistenza, sotto alcuno dei profili indicati come indispensabili dalla giurisprudenza di legittimità, degli estremi per la configurabilità della presupposizione.
Invero, non vi sono assolutamente elementi per potere sostenere che abbia stipulato il Parte_1 contratto di fornitura e posa in opera del materiale (da montarsi nel fabbricato condominiale oggetto del distinto contratto di appalto) con la presupposizione che la sua committente avrebbe CP_1 pagato il corrispettivo contrattuale se e solo fosse riuscita a farsi liquidare da un istituto di credito i crediti fiscali ceduti dal contraente del distinto contratto di appalto (il e che detta CP_4 circostanza sia stata fatta assurgere a fatto condizionante l'efficacia del contratto di fornitura e posa in opera degli infissi intervenuto tra le odierne parti.
Le difese della convenuta non sono idonee, pertanto, a paralizzare il credito dell'attrice.
Ne consegue la condanna di al pagamento, in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
454.048,41, oltre gli interessi ex art. 5 dlgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo,
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 454.048,41, oltre gli CP_1 interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo;
2) NA la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidando le stesse in complessivi euro 8.634,00, di cui euro 634,00 per spese vive, euro 8.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge. Milano, 7 novembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale