Articolo 43 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 42Articolo 44
Versione
10 agosto 1895
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Versione
18 luglio 1896
Art. 43.

Per le conversioni previste all'articolo 8 dell'allegato L, approvato con l' articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , e che siano richieste anteriormente al 1° luglio 1896, e' data facolta' al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 per cento netto da darsi in cambio della rendita consolidata 5 per cento. ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 2 luglio 1896, n. 253 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 1° luglio 1896, di cui nell' art. 43 della legge 8 agosto 1895 n. 486 , e' prorogato al 31 dicembre 1897".
Entrata in vigore il 18 luglio 1896