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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1993/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1993 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. (cf ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Macaé/RJ (Brasile) e residente a [...], Riviera Fluminense, CAP 27937-050;
2) (cf ), nata il [...] a [...]/RJ (Brasile) e Controparte_2 C.F._2 residente a [...], Riviera Fluminense, CAP 27937- 050;
3) (cf ), nato il [...] a [...]/RJ (Brasile) e Controparte_3 C.F._3 residente a [...], Riviera Fluminense, CAP 27937- 050;
4) , (cf ), nato il [...] a [...]/RJ Controparte_4 C.F._4
(Brasile) e residente a [...]/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031;
5) , (cf 182.860.777-09), nata il [...] a [...]/RJ Controparte_5
(Brasile) e residente a [...]/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031;
6) , (cf ), nato il [...] a [...]/RJ (Brasile) Controparte_6 C.F._5 residente a [...]/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031;
7) (cf ), nata il [...] a [...]/RJ Parte_1 C.F._6
(Brasile), minore rappresentata dai genitori (cf ), Controparte_6 C.F._5
1 nato il [...] a [...]/RJ (Brasile) e (cf Parte_2 C.F._7
[...
), nata il [...] ad [...]íba/MG (Brasile), tutti residenti a Niterói/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031; elettivamente domiciliati in Noventa Padovana (PD), via Risorgimento n. 14, presso lo studio dell'avv. Beatriz Cristina Fernandes (p.e.c. , Email_1 come da procura in atti
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(resistente)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il contestando l'inammissibilità o comunque Controparte_7
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 14.07.2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, avvenuta il 10/01/2025.
***
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_7
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni avanzate dal nella memoria di CP_7 costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti.
Il ha dedotto la mancata tempestiva produzione della documentazione a Controparte_7 sostegno della domanda di parte ricorrente, atteso che il ricorso veniva depositato in data 27/11/24, mentre tutti gli atti venivano depositati solo in data 05/06/2025.
2 Ha eccepito, in particolare, come il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che regola la presente controversia in materia, precluda espressamente al ricorrente l'articolazione dei mezzi di prova e la produzione documentale dopo il deposito dell'atto introduttivo.
L'eccezione è infondata.
Sul punto appare opportuno richiamare, per identità di ratio, l'orientamento della Suprema Corte, ancorché consolidatosi con riferimento al previgente rito sommario di cognizione, secondo cui “poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (così: Cass. civ. 19226/2024).
Tale assunto appare, d'altro canto, in linea con la regola generale secondo la quale la natura perentoria di un termine processuale deve essere espressamente e specificatamente disposta dalla legge, dovendo diversamente essere inteso come ordinatorio ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
Del pari infondata appare l'ulteriore eccezione avanzata dalla parte resistente, secondo cui la documentazione prodotta dai ricorrenti sarebbe in ogni caso inidonea a comprovare la loro discendenza da cittadino italiano, posto che l'estratto dell'atto di nascita dell'avo depositato dai ricorrenti ne attesta la sola nascita su suolo italiano, senza contenere alcuna specifica dicitura circa il possesso della cittadinanza italiana da parte del medesimo.
Si rileva sul punto che, sebbene l'estratto dell'atto di nascita dell'avo effettivamente non contenga una dichiarazione esplicita circa il possesso della cittadinanza in capo a questo, non può tralasciarsi che tale documento ne attesti comunque la nascita in Italia. Detto rilievo, unito alla mancata naturalizzazione del medesimo quale cittadino brasiliano (doc. 5), depongono nel senso della titolarità della cittadinanza italiana.
A fronte di tali elementi, nulla di specifico ha dedotto o dimostrato l'Amministrazione resistente, la quale si è limitata a una generica contestazione del possesso della cittadinanza italiana da parte dell'avo, di per sé inidonea a “dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
2. Nel merito.
a) Sulla posizione di Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, da , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_6 CP_6 [...]
. Parte_1
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea discendenza dall'avo , nato in [...] e precisamente a Baranello (CB) il 20/09/1880, Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il [...]; Persona_1 Persona_2
- alla di lei figlia nata l'[...]; Controparte_8 Persona_3
- Da ai di lei figli: Persona_3
• da , nata il [...] (odierna richiedente); CP_2 Controparte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_6
- Da , ai di lei figli: Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_3
- Da , ai di lui figli: CP_2 Controparte_6
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_5
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_4
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1
E' evidente che nella linea di discendenza vi sono due passaggi generazionali per linea femminile anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e in particolare da , Persona_2 coniugatasi nel 1934 con cittadino brasiliano, alla di lei figlia nata l'[...] Persona_3
e da quest'ultima, coniugatasi nel 1961 con cittadino brasiliano, ai di lei figli, odierni ricorrenti.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana avveniva, salvo casi marginali, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva
4 la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o posteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a nata l'[...] Persona_3 da madre cittadina coniugatasi nel 1934 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Invero anche il successivo matrimonio di quest'ultima, avvenuto nel 1961, nonché la stessa nascita dei rispettivi figli, essendo successivi al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, se non addirittura al 1992, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo Persona_1 agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
b) Sulla posizione di . Persona_4
5 La domanda deve essere rigettata, in quanto sebbene citato, non risulta depositato agli atti alcun documento comprovante la discendenza della stessa da cittadino italiano.
In buona sostanza non risulta assolto l'onere probatorio relativo al fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022), di talché la domanda non può essere accolta.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, ad eccezione di Persona_4
, la cui domanda va invece rigettata.
[...]
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, ad eccezione di
, con conseguente obbligo del e, per esso, Persona_4 CP_7 CP_7 del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_7 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1993/2024, così provvede: dichiara che i ricorrenti Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_6 [...]
sono cittadini italiani;
Parte_1
rigetta la domanda di;
Persona_4 CP_6
ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1993 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. (cf ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Macaé/RJ (Brasile) e residente a [...], Riviera Fluminense, CAP 27937-050;
2) (cf ), nata il [...] a [...]/RJ (Brasile) e Controparte_2 C.F._2 residente a [...], Riviera Fluminense, CAP 27937- 050;
3) (cf ), nato il [...] a [...]/RJ (Brasile) e Controparte_3 C.F._3 residente a [...], Riviera Fluminense, CAP 27937- 050;
4) , (cf ), nato il [...] a [...]/RJ Controparte_4 C.F._4
(Brasile) e residente a [...]/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031;
5) , (cf 182.860.777-09), nata il [...] a [...]/RJ Controparte_5
(Brasile) e residente a [...]/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031;
6) , (cf ), nato il [...] a [...]/RJ (Brasile) Controparte_6 C.F._5 residente a [...]/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031;
7) (cf ), nata il [...] a [...]/RJ Parte_1 C.F._6
(Brasile), minore rappresentata dai genitori (cf ), Controparte_6 C.F._5
1 nato il [...] a [...]/RJ (Brasile) e (cf Parte_2 C.F._7
[...
), nata il [...] ad [...]íba/MG (Brasile), tutti residenti a Niterói/RJ (Brasile), Vicolo Santa Rosa do Viterbo, 24, Blocco 2, Int. 604, CAP 24241-031; elettivamente domiciliati in Noventa Padovana (PD), via Risorgimento n. 14, presso lo studio dell'avv. Beatriz Cristina Fernandes (p.e.c. , Email_1 come da procura in atti
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(resistente)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_7 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il contestando l'inammissibilità o comunque Controparte_7
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 14.07.2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, avvenuta il 10/01/2025.
***
1. Sulle eccezioni avanzate dal . Controparte_7
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni avanzate dal nella memoria di CP_7 costituzione e risposta, per i motivi di seguito esposti.
Il ha dedotto la mancata tempestiva produzione della documentazione a Controparte_7 sostegno della domanda di parte ricorrente, atteso che il ricorso veniva depositato in data 27/11/24, mentre tutti gli atti venivano depositati solo in data 05/06/2025.
2 Ha eccepito, in particolare, come il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che regola la presente controversia in materia, precluda espressamente al ricorrente l'articolazione dei mezzi di prova e la produzione documentale dopo il deposito dell'atto introduttivo.
L'eccezione è infondata.
Sul punto appare opportuno richiamare, per identità di ratio, l'orientamento della Suprema Corte, ancorché consolidatosi con riferimento al previgente rito sommario di cognizione, secondo cui “poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (così: Cass. civ. 19226/2024).
Tale assunto appare, d'altro canto, in linea con la regola generale secondo la quale la natura perentoria di un termine processuale deve essere espressamente e specificatamente disposta dalla legge, dovendo diversamente essere inteso come ordinatorio ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
Del pari infondata appare l'ulteriore eccezione avanzata dalla parte resistente, secondo cui la documentazione prodotta dai ricorrenti sarebbe in ogni caso inidonea a comprovare la loro discendenza da cittadino italiano, posto che l'estratto dell'atto di nascita dell'avo depositato dai ricorrenti ne attesta la sola nascita su suolo italiano, senza contenere alcuna specifica dicitura circa il possesso della cittadinanza italiana da parte del medesimo.
Si rileva sul punto che, sebbene l'estratto dell'atto di nascita dell'avo effettivamente non contenga una dichiarazione esplicita circa il possesso della cittadinanza in capo a questo, non può tralasciarsi che tale documento ne attesti comunque la nascita in Italia. Detto rilievo, unito alla mancata naturalizzazione del medesimo quale cittadino brasiliano (doc. 5), depongono nel senso della titolarità della cittadinanza italiana.
A fronte di tali elementi, nulla di specifico ha dedotto o dimostrato l'Amministrazione resistente, la quale si è limitata a una generica contestazione del possesso della cittadinanza italiana da parte dell'avo, di per sé inidonea a “dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Un., n. 25317/2022).
2. Nel merito.
a) Sulla posizione di Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, da , Controparte_3 Controparte_4 CP_6 Controparte_6 CP_6 [...]
. Parte_1
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea discendenza dall'avo , nato in [...] e precisamente a Baranello (CB) il 20/09/1880, Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il [...]; Persona_1 Persona_2
- alla di lei figlia nata l'[...]; Controparte_8 Persona_3
- Da ai di lei figli: Persona_3
• da , nata il [...] (odierna richiedente); CP_2 Controparte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_6
- Da , ai di lei figli: Controparte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_3
- Da , ai di lui figli: CP_2 Controparte_6
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_5
• nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_4
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_1
E' evidente che nella linea di discendenza vi sono due passaggi generazionali per linea femminile anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e in particolare da , Persona_2 coniugatasi nel 1934 con cittadino brasiliano, alla di lei figlia nata l'[...] Persona_3
e da quest'ultima, coniugatasi nel 1961 con cittadino brasiliano, ai di lei figli, odierni ricorrenti.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana avveniva, salvo casi marginali, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva
4 la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o posteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a nata l'[...] Persona_3 da madre cittadina coniugatasi nel 1934 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Invero anche il successivo matrimonio di quest'ultima, avvenuto nel 1961, nonché la stessa nascita dei rispettivi figli, essendo successivi al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, se non addirittura al 1992, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo Persona_1 agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
b) Sulla posizione di . Persona_4
5 La domanda deve essere rigettata, in quanto sebbene citato, non risulta depositato agli atti alcun documento comprovante la discendenza della stessa da cittadino italiano.
In buona sostanza non risulta assolto l'onere probatorio relativo al fatto acquisitivo della cittadinanza e la linea di trasmissione (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022), di talché la domanda non può essere accolta.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, ad eccezione di Persona_4
, la cui domanda va invece rigettata.
[...]
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, ad eccezione di
, con conseguente obbligo del e, per esso, Persona_4 CP_7 CP_7 del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_7 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1993/2024, così provvede: dichiara che i ricorrenti Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_6 [...]
sono cittadini italiani;
Parte_1
rigetta la domanda di;
Persona_4 CP_6
ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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