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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 380/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI MAURIZIO vv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FLORINDI ANDREA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 31/2022 (Rep. n. 66/2022; n. 1274/2018 R.G.), del Tribunale di Forlì Giudice Dott. Emanuele Picci, pubblicata in data 13.1.2022, notificata in data 2.2.2022 ed in totale accoglimento dell'impugnazione proposta da Parte_1
- nel merito rilevata l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado laddove viene recepito il criterio del c.d. “saldo rettificato” per il calcolo delle rimesse solutorie cadute in prescrizione al 9.4.2008, in accoglimento del primo motivo di appello ed applicazione del corretto criterio del c.d. “saldo banca”, determinare il saldo di c/c già al netto delle somme indebitamente versate e cadute in prescrizione al
9.4.2008 partendo dal saldo di c/c a tale data e, in adesione alla Ipotesi 3 indicata dal CTU Dott. Per_1 accertare un credito in favore dell'attrice pari alla minor somma di € Controparte_1
9.064,58, con conseguente modifica della relativa statuizione di condanna a carico di Parte_1
-ulteriormente nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, rilevata la erroneità ed ingiustizia della liquidazione delle spese di lite e, segnatamente, dei compensi professionali del primo grado di giudizio, rideterminarne la liquidazione tenuto conto della somma in concreto effettivamente attribuita in favore di applicando il corretto scaglione di riferimento in base Controparte_1 al decisum in forza delle disposizioni del DM 55/2014;
pagina 1 di 7 e per l'effetto, dato atto che in esecuzione della sentenza di primo grado, in data 1.3.2022 ha Parte_1 corrisposto, con riserva di impugnazione della sentenza e animo di ripetizione, a
[...] l'importo complessivo pari ad €. 55.407,90 (di cui €. 28.168,88 per sorte capitale, €. Controparte_1 379,82 per interessi legali, €. 23.920,00 per compenso professionale liquidato comprensivo di rimborso spese generali 15% e CPA), condannare a rifondere, ripetere e a Controparte_1 restituire a tutte quelle maggiori somme ricevute in pagamento a titolo di sorte capitale Parte_1
e compensi professionali con i relativi accessori di legge che risulteranno ultronee e non dovute in accoglimento dei motivi di appello proposti, oltre agli interessi legali dall'1.3.2022 fino all'effettivo rimborso. Ed altresì respingere l'appello incidentale dispiegato da avverso la sentenza n. Controparte_1
31/2022 del Tribunale di Forlì siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, respingendo altresì la istanza di rinnovazione o di riconvocazione del CTU a chiarimenti per tutti i motivi dedotti da Parte_1 nelle note scritte depositate per la prima udienza del 12.7.2022 tenutasi in modalità cd. cartolare.
Con vittoria per di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio, oltre Parte_1 accessori tutti di legge”. Per parte appellata: “piaccia all'adita Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e ragione reietta provvedere come appresso:
1. nel merito rigettare i motivi di impugnazione rassegnate nell'atto di citazione in appello in quanto infondati in fatto ed in diritto;
2. accertare per i motivi descritti nel presente atto l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado laddove viene recepita la prima ipotesi di calcolo redatta dal ctu ove vengono scomputate le somme prescritte addebitate illegittimamente alla data del 9.04.2008 ed in accoglimento dell'appello incidentale spiegato accertare e dichiarare la natura ripristinatoria delle somme versate sul conto oggetto di causa in quanto affidato;
3. in accoglimento del punto precedente 2) accertare in € 112.11,97 le somme addebitate illegittimamente dalla banca senza che vi siano somme prescritte e per l'effetto condannare la banca appellante alla restituzione in favore dell'appellata della maggior somma (al netto di quanto già corrisposto) di € 83.943,09 oltre interessi legali ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia;
4. nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte volesse considerare la prescrizione delle somme addebitate ed incassate in modo illegittimo dalla convenuta oggi appellante sin dal 09/04/2008 si insiste sulla riconvocazione del CTU come formulato in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado nonché nel presente atto affinché venga redatta una ulteriore ipotesi calcolo che tenga conto della lettera interruttiva della prescrizione datata 24/01/2017 (anteriore alla data di notifica della citazione doc. 16 fascicolo primo grado);
5. confermare la sentenza di primo grado in relazione alla liquidazione delle spese legali per i motivi descritti nel presente atto;
6. condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e compenso all'avvocato di lite del presente giudizio direttamente nei confronti dell'Avv. Andrea Florindi che si dichiara procuratore antistatario”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio deducendo di avere intrattenuto Controparte_1 Parte_1 con quest'ultima, a partire dall'11.07.1973, un rapporto di conto corrente assistito da una serie di aperture di credito, solo successivamente contrattualizzate, e da un conto anticipi, e assumendo che il pagina 2 di 7 saldo risultante dagli estratti di c/c fosse l'effetto dell'applicazione di interessi indeterminati, anatocistici, usurari, nonché di commissioni e spese indebite.
Chiedeva pertanto la condanna della banca alla restituzione dei versamenti indebiti, quantificati in €
115.922,06.
2. Si costituiva la convenuta, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione del credito eventualmente spettante al cliente, evidenziando a tal fine che le rimesse solutorie prescritte fino al
9.4.2008 assorbivano la totalità degli addebiti contestati.
3. Istruita la causa tramite c.t.u. contabile, con sentenza n. 31/2022 il Tribunale di Forlì condannava al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di € 28.168,88, oltre interessi legali, Parte_1 nonché alle spese di lite, liquidate in € 20.000,00.
Osservava il giudice, per quanto rileva, che la questione circa la sussistenza di un affidamento per facta concludentia era idoneo in astratto ad avere ricadute sulle modalità di ricalcolo del saldo negativo, dovendosi tenere conto della debenza anche di quegli interessi extra fido e/o di quelle commissioni relative alla messa a disposizione di somme (quindi, di tutti quegli oneri addebitati) in funzione dell'esistenza l'affidamento.
In proposito rilevava che, secondo l'attrice, ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel periodo monitorato avrebbe dovuto essere qualificato come ripristinatorio, poiché l'affidamento, prima di fatto, poi pattizio, copriva l'intero periodo;
viceversa la banca insisteva affinché venisse condiviso l'ultimo prospetto che teneva conto del saldo di c/c alla data del 9.4.2008.
In realtà, nessuna delle due prospettazioni appariva condivisibile;
da un lato, non era vero che l'esistenza di un affidamento (di fatto o pattizio) determinasse, per ciò solo, l'inquadramento di qualunque rimessa come strumentale a ripristinare la provvista, dovendosi effettuare una verifica in concreto.
Nello specifico, dai fogli di calcolo di cui agli allegati nn. 9 e 10 allegati all'elaborato peritale, si evinceva chiaramente che non tutti i versamenti avessero funzione ripristinatoria perché alcuni di essi erano stati effettuati oltre i limiti del fido (all'inizio di € 25.000,00).
Dall'altro lato, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, occorreva decidere quale ''saldo'' prendere in considerazione, ossia il ''saldo banca'' - che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo - oppure il ''saldo rettificato'' epurato dal c.t.u. dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito. In proposito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9141 del 19.5.2020, aveva chiarito che: “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di pagina 3 di 7 prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati
i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”.
Pertanto il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c. decorreva per quella parte della rimessa sul conto corrente che superava il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.
Applicando tale criterio, risultava un credito in favore dell'attrice pari ad € 28.168,88, già al netto delle somme indebitamente versate e cadute in prescrizione al 9.04.2008.
Quanto alle spese di lite, sia l'accertamento di un credito in capo al correntista che la condotta processuale consista nella mancata ottemperanza all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. giustificavano la condanna della banca convenuta a rifondere le spese, da determinarsi in base al valore della causa (fino ad € 260.000,00).
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
che ha spiegato appello incidentale.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024 la causa è stata pota in decisione.
IN DIRITTO
4. Con il primo motivo contesta l'utilizzo da parte del primo giudice del c.d. saldo Parte_1
rettificato, che qualifica diversamente, in base ad un accertamento ex post, la natura delle singole rimesse (solutoria o ripristinatoria), in quanto esso comporterebbe una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime, con una modifica inammissibile del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni contabili così come effettuate dalla banca nel tempo e contenute negli estratti conto, che non sono mai stati contestati dall'attrice nei termini, con conseguente incontestabilità di tutte le operazioni tutte in essi annotate.
Ai fini di valutare l'eccezione di prescrizione, pertanto, dovrebbe essere applicato il c.d. “saldo banca” con rideterminazione del saldo di c/c al netto delle somme cadute in prescrizione al 9.4.2008, e quindi del credito della correntista in primo grado in € 9.064,58.
5. Con il secondo motivo l'appellante censura la erronea e ingiusta liquidazione delle spese di lite e, segnatamente, dei compensi professionali parametrati alla somma domandata (disputatum) anzichè a quella effettivamente attribuita (decisum); in proposito il criterio del decisum, e non quello del disputatum, è quello prescelto dal D.M 55/2014 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie.
pagina 4 di 7 6. A sua volta l'appellante, con l'unico motivo di appello incidentale, lamenta che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto che il conto corrente era affidato e che i versamenti avevano tutti natura ripristinatoria.
La data del 9.04.2008 indicata quale dies a quo sarebbe inoltre errata, in quanto agli atti vi sarebbe una lettera di interruzione della prescrizione datata 24.01.2017, e quindi anteriore alla data di notifica della citazione;
inoltre sarebbe stato dato per scontato che non vi fossero affidamenti sul conto corrente e che tutti i versamenti avessero natura solutoria, mentre lo stesso c.t.u. aveva riscontrato che i conti erano affidati.
7. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Come di recente ribadito dalla S:C. con l'ordinanza n. 7721/2023, “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
La sentenza di primo grado risulta pertanto corretta, avendo il primo giudice recepito il ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u. alla stregua del suddetto principio.
8. Fondato è invece il secondo motivo dell'appello principale, concernente la determinazione delle spese di lite del primo grado;
invero, in tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione
(Cass., n. 28885/2023 tra le tante).
Dunque, nel caso di specie, il tribunale, avendo condannato al pagamento a favore Parte_1 dell'attrice dell'importo di € 28.168,88, avrebbe dovuto liquidare le spese di lite a favore di parte attrice alla stregua dello scaglione delle tariffe forensi da € 26.001 a € 52.000, e non di quello da €
52.001 a € 260.000, relativo al valore della originaria domanda.
La sentenza impugnata va pertanto riformata sul punto e i compensi rideterminati, in base ai valori medi dello scaglione da € 26.001 a € 52.000, in € 7.600,00, oltre accessori, con conseguente condanna di a restituire a tutte le maggiori somme ricevute in Controparte_1 Parte_1
pagamento per spese di lite e accessori di legge.
pagina 5 di 7 9. Passando all'appello incidentale, lo stesso è infondato sotto ogni profilo.
In primo luogo, non risponde al vero che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto che il conto corrente era affidato e che i versamenti avevano tutti natura ripristinatoria;
al contrario il primo giudice, richiamando la c.t.u., ha tenuto conto sia degli affidamenti risultanti da contratto, sia di quelli di fatto, e della distinzione tra i versamenti aventi funzione ripristinatoria della provvista e quelli aventi viceversa natura solutoria, in quanto effettuati oltre i limiti del fido e, ai fini della prescrizione, ha tenuto conto soltanto delle rimesse aventi natura effettivamente solutoria all'esito della rettifica del saldo operata dal perito d'ufficio.
10. Quanto poi al dies a quo della prescrizione, deve ritenersi che correttamente il tribunale non abba tenuto conto della lettera datata 24/01/2017 (doc. 16), asseritamente interruttiva della prescrizione, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione circa il suo contenuto, la diffida è atto avente natura ricettizia e, nel caso di specie, non vi è prova dell'invio e della ricezione della stessa da parte della banca, non essendo a ciò sufficiente la mera copia scansionata dell'invio di una pec, peraltro avente la diversa data del 27.1.2017, in foglio separato e privo di alcun collegamento con la copia di detta lettera.
11. In considerazione dell'esito del presente grado di giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 31/2022 del Tribunale di Forlì, ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado dovute da a Parte_1 Controparte_1 in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e,
[...] per l'effetto, condanna di a restituire a tutte le maggiori Controparte_1 Parte_1
somme ricevute in pagamento per i suddetti titoli.
Rigetta per il resto l'appello principale.
Rigetta altresì l'appello incidentale e compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 1° aprile 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 380/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI MAURIZIO vv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FLORINDI ANDREA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 31/2022 (Rep. n. 66/2022; n. 1274/2018 R.G.), del Tribunale di Forlì Giudice Dott. Emanuele Picci, pubblicata in data 13.1.2022, notificata in data 2.2.2022 ed in totale accoglimento dell'impugnazione proposta da Parte_1
- nel merito rilevata l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado laddove viene recepito il criterio del c.d. “saldo rettificato” per il calcolo delle rimesse solutorie cadute in prescrizione al 9.4.2008, in accoglimento del primo motivo di appello ed applicazione del corretto criterio del c.d. “saldo banca”, determinare il saldo di c/c già al netto delle somme indebitamente versate e cadute in prescrizione al
9.4.2008 partendo dal saldo di c/c a tale data e, in adesione alla Ipotesi 3 indicata dal CTU Dott. Per_1 accertare un credito in favore dell'attrice pari alla minor somma di € Controparte_1
9.064,58, con conseguente modifica della relativa statuizione di condanna a carico di Parte_1
-ulteriormente nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, rilevata la erroneità ed ingiustizia della liquidazione delle spese di lite e, segnatamente, dei compensi professionali del primo grado di giudizio, rideterminarne la liquidazione tenuto conto della somma in concreto effettivamente attribuita in favore di applicando il corretto scaglione di riferimento in base Controparte_1 al decisum in forza delle disposizioni del DM 55/2014;
pagina 1 di 7 e per l'effetto, dato atto che in esecuzione della sentenza di primo grado, in data 1.3.2022 ha Parte_1 corrisposto, con riserva di impugnazione della sentenza e animo di ripetizione, a
[...] l'importo complessivo pari ad €. 55.407,90 (di cui €. 28.168,88 per sorte capitale, €. Controparte_1 379,82 per interessi legali, €. 23.920,00 per compenso professionale liquidato comprensivo di rimborso spese generali 15% e CPA), condannare a rifondere, ripetere e a Controparte_1 restituire a tutte quelle maggiori somme ricevute in pagamento a titolo di sorte capitale Parte_1
e compensi professionali con i relativi accessori di legge che risulteranno ultronee e non dovute in accoglimento dei motivi di appello proposti, oltre agli interessi legali dall'1.3.2022 fino all'effettivo rimborso. Ed altresì respingere l'appello incidentale dispiegato da avverso la sentenza n. Controparte_1
31/2022 del Tribunale di Forlì siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, respingendo altresì la istanza di rinnovazione o di riconvocazione del CTU a chiarimenti per tutti i motivi dedotti da Parte_1 nelle note scritte depositate per la prima udienza del 12.7.2022 tenutasi in modalità cd. cartolare.
Con vittoria per di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio, oltre Parte_1 accessori tutti di legge”. Per parte appellata: “piaccia all'adita Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e ragione reietta provvedere come appresso:
1. nel merito rigettare i motivi di impugnazione rassegnate nell'atto di citazione in appello in quanto infondati in fatto ed in diritto;
2. accertare per i motivi descritti nel presente atto l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado laddove viene recepita la prima ipotesi di calcolo redatta dal ctu ove vengono scomputate le somme prescritte addebitate illegittimamente alla data del 9.04.2008 ed in accoglimento dell'appello incidentale spiegato accertare e dichiarare la natura ripristinatoria delle somme versate sul conto oggetto di causa in quanto affidato;
3. in accoglimento del punto precedente 2) accertare in € 112.11,97 le somme addebitate illegittimamente dalla banca senza che vi siano somme prescritte e per l'effetto condannare la banca appellante alla restituzione in favore dell'appellata della maggior somma (al netto di quanto già corrisposto) di € 83.943,09 oltre interessi legali ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia;
4. nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte volesse considerare la prescrizione delle somme addebitate ed incassate in modo illegittimo dalla convenuta oggi appellante sin dal 09/04/2008 si insiste sulla riconvocazione del CTU come formulato in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado nonché nel presente atto affinché venga redatta una ulteriore ipotesi calcolo che tenga conto della lettera interruttiva della prescrizione datata 24/01/2017 (anteriore alla data di notifica della citazione doc. 16 fascicolo primo grado);
5. confermare la sentenza di primo grado in relazione alla liquidazione delle spese legali per i motivi descritti nel presente atto;
6. condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e compenso all'avvocato di lite del presente giudizio direttamente nei confronti dell'Avv. Andrea Florindi che si dichiara procuratore antistatario”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio deducendo di avere intrattenuto Controparte_1 Parte_1 con quest'ultima, a partire dall'11.07.1973, un rapporto di conto corrente assistito da una serie di aperture di credito, solo successivamente contrattualizzate, e da un conto anticipi, e assumendo che il pagina 2 di 7 saldo risultante dagli estratti di c/c fosse l'effetto dell'applicazione di interessi indeterminati, anatocistici, usurari, nonché di commissioni e spese indebite.
Chiedeva pertanto la condanna della banca alla restituzione dei versamenti indebiti, quantificati in €
115.922,06.
2. Si costituiva la convenuta, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione del credito eventualmente spettante al cliente, evidenziando a tal fine che le rimesse solutorie prescritte fino al
9.4.2008 assorbivano la totalità degli addebiti contestati.
3. Istruita la causa tramite c.t.u. contabile, con sentenza n. 31/2022 il Tribunale di Forlì condannava al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di € 28.168,88, oltre interessi legali, Parte_1 nonché alle spese di lite, liquidate in € 20.000,00.
Osservava il giudice, per quanto rileva, che la questione circa la sussistenza di un affidamento per facta concludentia era idoneo in astratto ad avere ricadute sulle modalità di ricalcolo del saldo negativo, dovendosi tenere conto della debenza anche di quegli interessi extra fido e/o di quelle commissioni relative alla messa a disposizione di somme (quindi, di tutti quegli oneri addebitati) in funzione dell'esistenza l'affidamento.
In proposito rilevava che, secondo l'attrice, ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel periodo monitorato avrebbe dovuto essere qualificato come ripristinatorio, poiché l'affidamento, prima di fatto, poi pattizio, copriva l'intero periodo;
viceversa la banca insisteva affinché venisse condiviso l'ultimo prospetto che teneva conto del saldo di c/c alla data del 9.4.2008.
In realtà, nessuna delle due prospettazioni appariva condivisibile;
da un lato, non era vero che l'esistenza di un affidamento (di fatto o pattizio) determinasse, per ciò solo, l'inquadramento di qualunque rimessa come strumentale a ripristinare la provvista, dovendosi effettuare una verifica in concreto.
Nello specifico, dai fogli di calcolo di cui agli allegati nn. 9 e 10 allegati all'elaborato peritale, si evinceva chiaramente che non tutti i versamenti avessero funzione ripristinatoria perché alcuni di essi erano stati effettuati oltre i limiti del fido (all'inizio di € 25.000,00).
Dall'altro lato, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, occorreva decidere quale ''saldo'' prendere in considerazione, ossia il ''saldo banca'' - che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo - oppure il ''saldo rettificato'' epurato dal c.t.u. dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito. In proposito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9141 del 19.5.2020, aveva chiarito che: “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di pagina 3 di 7 prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati
i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”.
Pertanto il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c. decorreva per quella parte della rimessa sul conto corrente che superava il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.
Applicando tale criterio, risultava un credito in favore dell'attrice pari ad € 28.168,88, già al netto delle somme indebitamente versate e cadute in prescrizione al 9.04.2008.
Quanto alle spese di lite, sia l'accertamento di un credito in capo al correntista che la condotta processuale consista nella mancata ottemperanza all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. giustificavano la condanna della banca convenuta a rifondere le spese, da determinarsi in base al valore della causa (fino ad € 260.000,00).
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
che ha spiegato appello incidentale.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024 la causa è stata pota in decisione.
IN DIRITTO
4. Con il primo motivo contesta l'utilizzo da parte del primo giudice del c.d. saldo Parte_1
rettificato, che qualifica diversamente, in base ad un accertamento ex post, la natura delle singole rimesse (solutoria o ripristinatoria), in quanto esso comporterebbe una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime, con una modifica inammissibile del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni contabili così come effettuate dalla banca nel tempo e contenute negli estratti conto, che non sono mai stati contestati dall'attrice nei termini, con conseguente incontestabilità di tutte le operazioni tutte in essi annotate.
Ai fini di valutare l'eccezione di prescrizione, pertanto, dovrebbe essere applicato il c.d. “saldo banca” con rideterminazione del saldo di c/c al netto delle somme cadute in prescrizione al 9.4.2008, e quindi del credito della correntista in primo grado in € 9.064,58.
5. Con il secondo motivo l'appellante censura la erronea e ingiusta liquidazione delle spese di lite e, segnatamente, dei compensi professionali parametrati alla somma domandata (disputatum) anzichè a quella effettivamente attribuita (decisum); in proposito il criterio del decisum, e non quello del disputatum, è quello prescelto dal D.M 55/2014 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie.
pagina 4 di 7 6. A sua volta l'appellante, con l'unico motivo di appello incidentale, lamenta che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto che il conto corrente era affidato e che i versamenti avevano tutti natura ripristinatoria.
La data del 9.04.2008 indicata quale dies a quo sarebbe inoltre errata, in quanto agli atti vi sarebbe una lettera di interruzione della prescrizione datata 24.01.2017, e quindi anteriore alla data di notifica della citazione;
inoltre sarebbe stato dato per scontato che non vi fossero affidamenti sul conto corrente e che tutti i versamenti avessero natura solutoria, mentre lo stesso c.t.u. aveva riscontrato che i conti erano affidati.
7. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Come di recente ribadito dalla S:C. con l'ordinanza n. 7721/2023, “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
La sentenza di primo grado risulta pertanto corretta, avendo il primo giudice recepito il ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u. alla stregua del suddetto principio.
8. Fondato è invece il secondo motivo dell'appello principale, concernente la determinazione delle spese di lite del primo grado;
invero, in tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione
(Cass., n. 28885/2023 tra le tante).
Dunque, nel caso di specie, il tribunale, avendo condannato al pagamento a favore Parte_1 dell'attrice dell'importo di € 28.168,88, avrebbe dovuto liquidare le spese di lite a favore di parte attrice alla stregua dello scaglione delle tariffe forensi da € 26.001 a € 52.000, e non di quello da €
52.001 a € 260.000, relativo al valore della originaria domanda.
La sentenza impugnata va pertanto riformata sul punto e i compensi rideterminati, in base ai valori medi dello scaglione da € 26.001 a € 52.000, in € 7.600,00, oltre accessori, con conseguente condanna di a restituire a tutte le maggiori somme ricevute in Controparte_1 Parte_1
pagamento per spese di lite e accessori di legge.
pagina 5 di 7 9. Passando all'appello incidentale, lo stesso è infondato sotto ogni profilo.
In primo luogo, non risponde al vero che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto che il conto corrente era affidato e che i versamenti avevano tutti natura ripristinatoria;
al contrario il primo giudice, richiamando la c.t.u., ha tenuto conto sia degli affidamenti risultanti da contratto, sia di quelli di fatto, e della distinzione tra i versamenti aventi funzione ripristinatoria della provvista e quelli aventi viceversa natura solutoria, in quanto effettuati oltre i limiti del fido e, ai fini della prescrizione, ha tenuto conto soltanto delle rimesse aventi natura effettivamente solutoria all'esito della rettifica del saldo operata dal perito d'ufficio.
10. Quanto poi al dies a quo della prescrizione, deve ritenersi che correttamente il tribunale non abba tenuto conto della lettera datata 24/01/2017 (doc. 16), asseritamente interruttiva della prescrizione, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione circa il suo contenuto, la diffida è atto avente natura ricettizia e, nel caso di specie, non vi è prova dell'invio e della ricezione della stessa da parte della banca, non essendo a ciò sufficiente la mera copia scansionata dell'invio di una pec, peraltro avente la diversa data del 27.1.2017, in foglio separato e privo di alcun collegamento con la copia di detta lettera.
11. In considerazione dell'esito del presente grado di giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 31/2022 del Tribunale di Forlì, ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado dovute da a Parte_1 Controparte_1 in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e,
[...] per l'effetto, condanna di a restituire a tutte le maggiori Controparte_1 Parte_1
somme ricevute in pagamento per i suddetti titoli.
Rigetta per il resto l'appello principale.
Rigetta altresì l'appello incidentale e compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 1° aprile 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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