Parere definitivo 11 aprile 2023
Improcedibile
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05120/2025REG.PROV.COLL.
N. 01622/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2022, proposto da RA S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cipriano Picentino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 2081/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cipriano Picentino;
Vista l’atto di rinuncia e transazione sottoscritto dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per la società appellante l’avvocato Alfredo Contieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la nota del comune di San Cipriano Picentino prot. n. 7887 del 18 giugno 2021, avente ad oggetto: “ Permesso di costruire convenzionato n. 20/20/C del 27 ottobre 2020 (prat. ed. n. 01/2020), rilasciato in data 5 novembre 2020. Dichiarazione di nullità del titolo abilitativo edilizio e della convenzione e avvio del procedimento ai sensi dell’art. 31 del vigente d.p.r. n. 380/2001, con ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi. Nota integrativa all’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela prot. n. 7514 del 10 giugno 2021 ”.
2. I fatti di causa, come emergenti dal ricorso di primo grado e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
- con scrittura privata stipulata in data 10.12.2019, il sig. RA NC TO cedeva in permuta “ con effetto immediato….il diritto di piena proprietà ” dell’area censita al catasto terreni del comune di San Cipriano Picentino al foglio 13, particella 778 (ex120a) di mg 1.270, al figlio sig. RA AR, in qualità di amministratore unico della società RA srls;
-in data 2 gennaio 2020 la ditta RA presentava richiesta di permesso di costruire, allegando il sopra indicato contratto di permuta e, in data 27 ottobre 2020, sottoscriveva con il comune la convenzione (rep. 1085/2020) finalizzata al rilascio di permesso di costruire convenzionato. Lo stesso giorno, il comune rilasciava il permesso di costruire n. 20/20/C per la realizzazione di “ civili abitazioni ed uffici nel Comparto B oggetto di intervento diretto mediante PdCC a norma dell’art. 28-bis DPR 380/01, situato in via Aurelio Fierro della frazione Campigliano, insistente sulla particella n. 778 (ex 120/a) del fol. 13 ”;
-con ordinanza prot. n. 7514/2021, notificata in data 15.6.2021, il responsabile del servizio edilizia privata disponeva la sospensione dei lavori e avviava il procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio precedentemente rilasciato;
-con provvedimento prot. 7887 del 18 giugno 2021 il comune dichiarava la nullità del permesso di costruire e della convenzione per mancata presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di idoneo titolo di proprietà del lotto, ai sensi dell’art. 13.1 della convenzione, comunicando, altresì, l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 31 del vigente d.P.R. 380/2001, con ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi.
3. La società interessata impugnava il sopra indicato provvedimento con ricorso al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, che, con sentenza n. 2081 del 5 ottobre 2021, resa in forma semplificata:
a) dichiarava improcedibile il ricorso nella parte in cui era preordinato all’annullamento della sospensione dei lavori;
b) accoglieva la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;
c) respingeva la domanda risarcitoria;
d) compensava tra le parti le spese di lite.
5. La società RA ha interposto appello, notificato in data 4 febbraio 2022, impugnando i capi sub c) e d) della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
I) ERROR IN PROCEDENDO – ERROR IN IUDICANDO- DIFETTO DI MOTIVAZIONE -VIOLAZIONE DELL’ARTT. 30, 60 e 74 C.P.A.
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE- VIOLAZIONE DELL’ART. 30 C.P.A. – VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1223 e 2043 C.C. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
III) VIOLAZIONE DEL’ART. 26 C.P.A. – VIOLAZIONE DELL’ART. 92 C.P.C. – ERROR IN IUDICANDO – TRAVISAMENTO DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA.
6. Si è costituito in giudizio il comune di San Cipriano Picentino che ha resistito al gravame, eccependone l’inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito.
7. In data 28 febbraio 2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio dell’udienza fissata per il 5 marzo 2025, essendo in fase avanzata la trattativa per una definizione transattiva della controversia.
8. All’udienza del 5 marzo 2025 l’istanza è stata accolta, con rinvio dell’udienza alla data del 4 giugno 2025.
8. In data 30 aprile 2025 il comune ha depositato un “ atto di rinuncia e di transazione ”, sottoscritto da entrambe le parti, da cui risulta che: a) il comune di San Cipriano Picentino si obbliga a versare alla società RA, nel termine di trenta giorni dal perfezionamento della transazione, la somma di euro 15.241,20 a titolo di refusione delle spese da questa sostenute per il primo grado di giudizio; b) la società RA, nell’accettare la somma, “ dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia ” alla pretesa risarcitoria di cui al giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato; c) entrambe le parti si obbligano a depositare in giudizio l’atto transattivo unitamente ad una memoria in cui danno atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
9. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie. Il comune ha, in particolare, chiesto la definizione in rito del giudizio, stante l’intervenuta rinuncia, mentre la società ha chiesto il rinvio nel caso in cui il comune non abbia proceduto al pagamento delle spese legali entro la data dell’udienza.
10. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’istanza di rinvio non può essere accolta per le seguenti ragioni:
i)il collegio ha già concesso un rinvio al fine di consentire alle parti di addivenire ad un accordo transattivo della controversia, accordo che è stato raggiunto, come da documentazione versata in atti;
ii) la concessione di un ulteriore rinvio finalizzato all’adempimento dell’accordo transattivo contrasta con l’art. 73 comma 1 bis c.p.a. e con l’obbligo delle parti (sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a.) di cooperare per la ragionevole durata del processo.
12. In ogni caso, si osserva che il comune ha assunto, con la sottoscrizione dell’accordo, l’obbligo giuridicamente vincolante di pagare le spese del primo grado di giudizio a fronte della rinuncia all’appello della società e della conseguente definizione in rito del presente giudizio: l’inadempimento dell’obbligazione assunta è fonte di responsabilità per l’ente sul piano civile e amministrativo –contabile.
13. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ritiene il collegio che difetti l’interesse dell’appellante non solo alla definizione del giudizio nel merito, ma anche ad un ulteriore rinvio dell’udienza, avendo già conseguito un titolo di pagamento giuridicamente vincolante per l’ente.
14. Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a.
15. Le spese del presente grado possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’evoluzione processuale della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO