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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5276/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Borsatti (C.F. C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra CP_1
e il sig. il 22/11/2008, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
[...] Parte_1
procedere alla annotazione della sentenza”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.10.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 22.11.2008 matrimonio civile con la convenuta nel Comune di Due Carrare (Pd), trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 8, parte I, serie/anno 2008, che dall'unione non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che avevano avviato il procedimento di accordo di separazione personale davanti all'Ufficiale di Stato Civile in data 16.1.2020, procedimento concluso con la conferma della loro volontà di separarsi in data 19.2.2020, con accordo di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Orgiano del 16.1.2020, registrato al Registro degli atti di matrimonio parte II Serie C numero 1 del 2020, non essendoci cause ostative, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 6.2.2024 la convenuta non compariva;
veniva tuttavia disposta la rinnovazione della notifica, stante la sua tardività, rinviandosi la causa al 10.12.2024. La convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 10.12.2024, fissata avanti il Giudice
Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.
A tale udienza compariva l'attore che insisteva nelle domande proposte con il ricorso.
Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la data di deposito del ricorso.
Nel corso del procedimento è stata accertato che la convenuta risiede in Romania, ove le è stato notificato l'atto introduttivo. Da ciò e quanto indicato in ricorso può dirsi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione pagina 2 di 3 disattesa, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Due Carrare (PD) il 22.11.2008;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 8, parte I, serie/anno 2008
iii) nulla per le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5276/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Borsatti (C.F. C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra CP_1
e il sig. il 22/11/2008, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
[...] Parte_1
procedere alla annotazione della sentenza”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.10.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 22.11.2008 matrimonio civile con la convenuta nel Comune di Due Carrare (Pd), trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 8, parte I, serie/anno 2008, che dall'unione non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che avevano avviato il procedimento di accordo di separazione personale davanti all'Ufficiale di Stato Civile in data 16.1.2020, procedimento concluso con la conferma della loro volontà di separarsi in data 19.2.2020, con accordo di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Orgiano del 16.1.2020, registrato al Registro degli atti di matrimonio parte II Serie C numero 1 del 2020, non essendoci cause ostative, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 6.2.2024 la convenuta non compariva;
veniva tuttavia disposta la rinnovazione della notifica, stante la sua tardività, rinviandosi la causa al 10.12.2024. La convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 10.12.2024, fissata avanti il Giudice
Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.
A tale udienza compariva l'attore che insisteva nelle domande proposte con il ricorso.
Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la data di deposito del ricorso.
Nel corso del procedimento è stata accertato che la convenuta risiede in Romania, ove le è stato notificato l'atto introduttivo. Da ciò e quanto indicato in ricorso può dirsi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione pagina 2 di 3 disattesa, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Due Carrare (PD) il 22.11.2008;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 8, parte I, serie/anno 2008
iii) nulla per le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3