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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ER TE Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa CR AN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 767/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
STARVAGGI
APPELLANTE contro
[...
o Controparte_1 CP_2
, (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta PARISI CP_3 P.IVA_2
APPELLATA
e contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_4 P.IVA_3
CO AM e IC AL
APPELLATA
nonché contro pagina 1 di 15 (C.F./P.IVA , con il patrocinio degli avv.ti CO Controparte_5 P.IVA_4
AM e IC AL
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 909/2025 pubblicata il
03/02/2025; materia: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 909/2025, resa dal Tribunale di Patti:
1. IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 1 c.p.c., con decreto inaudita altera parte ed in subordine con ordinanza non impugnabile, anche mediate fissazione di apposita udienza a breve, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 909/2025, attesa la fondatezza dei motivi di appello esposti infra ed il periculum in mora consistente nell'eventualità assai probabile che parte attrice decida di portare in esecuzione forzata la pronuncia impugnata, atteso che è già stata notificata con la formula esecutiva unitamente ad atto di precetto, tanto ad istanza della quanto della Parte_2
Controparte_5 2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo I, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6 LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1
Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta”.
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo II, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6
LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1
Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto ritenere la carenza di valore probatorio dell'atto di definizione contabile prodotto dalla in ogni caso caducare la condizione posta per Parte_2 carenza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; in ogni caso rigettare l'eccezione di
pagina 2 di 15 compensazione; e quindi confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta”.
4. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo III, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6
LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1
Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto ritenere la carenza di valore probatorio dell'atto di definizione contabile prodotto dalla in ogni caso caducare la condizione posta per Parte_2 carenza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; in ogni caso rigettare l'eccezione di compensazione;
e quindi confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta, riconoscendo ed accertando la responsabilità solidale delle società partecipanti in ATI in forza del combinato disposto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 93 del D.P.R. 207/2010”.
5. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo IV, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6 LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1 Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto ritenere la carenza di valore probatorio dell'atto di definizione contabile prodotto dalla in ogni caso caducare la condizione posta per Parte_2 carenza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; in ogni caso rigettare l'eccezione di compensazione;
e quindi confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta, riconoscendo ed accertando la responsabilità solidale delle società partecipanti in ATI in forza del combinato disposto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 93 del D.P.R. 207/2010, ivi compresa la sulla quale grava la responsabilità solidale in Controparte_5 ragione dell'accertato subentro in ATI quale Capogruppo Mandataria, per l'effetto caducando la condanna ex art. 96 c.p.c.”.
6. ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 909/2025 del 03.02.2025 emessa dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio n. 909/2025 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primae curae e che qui si riportano:
“rigettare l'opposizione proposta da TP SR in liquidazione, e Parte_2 Controparte_5 conseguentemente confermare in toto il D.I. n. 1760/2023 del 23.01.2023 emesso dal Tribunale di Milano”.
7. Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario che rende la prescritta dichiarazione ex lege.”
Per B.T.P. s.r.l. in liquidazione:
pagina 3 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'appello proposto da P&G per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 909/2025 pronunciata in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano;
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da P&G, accogliere le domande già proposte da TP nel giudizio di primo grado e di seguito riportate:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque la carenza di titolarità passiva di TP IN LIQUIDAZIONE SRL della situazione giuridica sostanziale su cui si fonda la pretesa azionata da P&G COSTRUZIONI S.R.L. con il decreto ingiuntivo n. 1760/2023 per i motivi esposti nell'atto di opposizione in quanto non sussistente la solidarietà sostenuta da controparte in ragione della normativa applicabile al rapporto sottostante e/o neppure in forza dei contratti stipulati da e P&G COSTRUZIONI SRL prodotti in Parte_3 giudizio e allegati al decreto ingiuntivo (docc. nn. da 1 a 6) e per l'effetto dichiarare illegittimo, inefficace o comunque inammissibile il ricorso per ingiunzione di pagamento e che comunque nulla è dovuto da TP IN LIQUIDAZIONE SRL a P&G COSTRUZIONI SRL e revocare il decreto ingiuntivo n. 1760/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di P&G COSTRUZIONI SRL nei confronti di TP IN LIQUIDAZIONE SRL. In ogni caso e in via gradata e nella denegata ipotesi nella quale venga ritenuta sussistere la legittimazione passiva di TP e la sua responsabilità solidale, accertare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito ingiunto da P&G COSTRUZIONI SRL richiesti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ritenuta anche l'avvenuta transazione inter partes del 30 novembre 2020 (di cui TP ha dichiarato in ogni caso di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.), dichiarare illegittimo, inefficace o comunque nullo e/o inammissibile il ricorso per ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1760/2023 (R.G. 49094/2022) emesso dal Tribunale di Milano in favore di P&G COSTRUZIONI SRL nei confronti di TP IN LIQUIDAZIONE SRL in quanto l'attrice opponente non è debitrice della somma richiesta dalla convenuta opposta. In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate da P&G COSTRUZIONI SRL, per i motivi illustrati in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ivi compreso il 15% di spese generali, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti come per legge. Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Parte_4
“In via preliminare:
- dichiarare la Citazione inammissibile ex 348-bis e 348-ter c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. In via principale:
- rigettare la Citazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. pagina 4 di 15 In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi anche per il giudizio cautelare. In via istruttoria:
1.- Si producono: A. Procura alle liti;
B. Sentenza emessa dal Tribunale di Milano;
C. Atto di citazione in appello notificato da P&G; D. Atti e provvedimenti del giudizio cautelare;
E. Atti e documenti del fascicolo di I grado di FA.
2.- Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Cont
1. è vero che, ad oggi, non ha rilasciato a , il Certificato di Collaudo Provvisorio Pt_3 dell'Opera oggetto della Convenzione sottoscritta dalle parti in data 27 settembre 2005? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste il documento sub 1 del fascicolo di primo grado, sub E;
2. è vero che in data 30 novembre 2020 P&G e , società di progetto costituita dall'ATI, hanno Pt_3 sottoscritto un accordo transattivo con il quale hanno determinato le modalità di liquidazione delle rispettive debenze? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub 10, 11 e 12 del fascicolo di primo grado, sub E;
3. è vero che lo scambio degli originali del suddetto Accordo Transattivo è avvenuto a mezzo posta elettronica ed in particolare, con le comunicazioni del 30 novembre 2020 di P&G e 1 dicembre 2020 di
? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub 10, 11 e 12 del fascicolo di Pt_3 primo grado, sub E. Si precisa che il primo capitolo di prova è formulato in via negativa stante l'ammissibilità di tale formulazione secondo quanto osservato da Cass. 18 novembre 2021, n. 35146. Si indica come testimone il Dott. all'epoca dei fatti per cui è causa appartenente Testimone_1 al team legale di , domiciliata/o in Milano, Via Gaetano De Castillia n. 6/A, su tutti i capitoli di CP_8 prova. Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati dalle controparti ed ammessi da questo Tribunale. 3.- Si chiede, inoltre, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di P&G sui capitoli di prova n. 2 e n.
3. Ogni altro riservato, anche all'esito delle avversarie difese”.
Per Controparte_5
“In via preliminare:
- dichiarare la Citazione inammissibile ex 348-bis e 348-ter c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. In via principale:
- rigettare la Citazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi anche per il giudizio cautelare e condanna ex Cont art. 96 comma 3 c.p.c. di P&G al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata. In via istruttoria:
- si allegano: A. Procura alle liti;
B. Sentenza emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 5 di 15 C. Atto di citazione in appello notificato da P&G; D. Atti e provvedimenti del giudizio cautelare;
E. Atti e documenti del fascicolo di I grado di TCM. Ogni altro riservato, anche all'esito delle avversarie difese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 909/2025 pubblicata il 3.2.2025 il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione proposta da TP s.r.l. in liquidazione, e ed ha Parte_4 Controparte_5 pertanto revocato il decreto ingiuntivo con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto alle predette società di pagare, in favore di P&G Costruzioni s.r.l., la somma di € 88.521,21 oltre accessori a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori di subappalto (completamento del piazzale della stazione di Campofelice di Roccella e altro) commissionatile dal società di progetto Parte_5 costituita, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, d.lgs. 190/2002, dall' composta da TP s.r.l. e CP_10
aggiudicataria dell'appalto pubblico indetto da con convenzione Controparte_11 CP_12 del 27 settembre 2005 per il raddoppio del tratto ferroviario FI - FA IL sulla linea
Palermo-Messina. Il Tribunale ha inoltre condannato l'opposta P&G a rimborsare le spese di lite alle tre opponenti, e a versare un importo per lite temeraria in favore di CP_5
Il Tribunale ha infatti ritenuto che il credito vantato da P&G fosse:
- illegittimamente vantato nei confronti di (e dunque di che Controparte_13 Controparte_5 le è succeduta per fusione per incorporazione), che – contrariamente a quanto sostenuto da P&G- non è mai stata componente dell' CP_10
- illegittimamente vantato nei confronti TP, perché non legittimata passiva nei confronti del subappaltatore che aveva sottoscritto il contratto -privato- con la sola 20, Contraente Generale;
Pt_3
- non esigibile nei confronti di in forza dell'atto di definizione contabile in data 30 novembre Parte_4
2020, secondo cui il saldo spettante al subappaltatore P&G, consistente nelle ritenute a garanzia, sarebbe divenuto esigibile soltanto dopo l'emissione, da parte della committente del certificato CP_12 di collaudo provvisorio dell'opera e l'avvenuta dimostrazione da parte di P&G dell'esatto adempimento dei relativi obblighi retributivi e contributivi, circostanze pacificamente non verificatesi;
l'atto di definizione contabile infatti, pur non recando la sottoscrizione autografa del legale rappresentante di P&G, doveva ritenersi vincolante sulla scorta del principio dell'apparenza del diritto,
pagina 6 di 15 posto che l'atto sottoscritto era stato inviato a da un account di posta elettronica Parte_4 apparentemente riconducibile a P&G e riportante i dati del suo legale rappresentante e il suo numero di cellulare e, soprattutto, era stato ricevuto da P&G, nella copia sottoscritta da , nella sua Parte_4 casella PEC, senza che vi fosse stata alcuna contestazione e senza che P&G avesse mai chiesto il pagamento di alcunché sino al 2022, con il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa.
2. L'appello di P&G
P&G ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando:
- con riferimento alla posizione di FA 20, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido ed efficace l'atto di transazione in data 30.11.2020 invocato da , nonostante la non autografia della Pt_3 firma sottostante il timbro di P&G, posto che non è vero che P&G avrebbe trasmesso copia dell'accordo transattivo sottoscritto direttamente dalla propria PEC, che comunque “non è stata fornita prova documentale in giudizio” del fatto che l'indirizzo di posta elettronica ordinaria da cui proviene la missiva del 30.11.2020 inviata a 20 sia riferibile a P&G e che in ogni caso la copia inviata non è Pt_3 stata sottoscritta dal suo legale rappresentante;
inoltre il giudice non si sarebbe espresso sulle ulteriori eccezioni mosse alla transazione invocata da , ovvero: i) che non aveva attestato la Pt_3 Pt_3 conformità all'originale della copia della transazione depositata, con la conseguenza che tale documento non poteva assumere alcuna efficacia probatoria;
ii) che la condizione al cui avverarsi è stato sottoposto lo svincolo delle somme trattenute a garanzia (“ossia l'emissione del Certificato di
Collaudo Provvisorio dell'Opera da parte di ), non è stata sottoscritta ai sensi dell'art. CP_14
1341 c.c.; iii) la transazione riguarda comunque solo il corrispettivo dei lavori e non gli interessi moratori da ritardato pagamento;
- con riferimento alla posizione di TP, che erroneamente il Tribunale non l'ha ritenuta solidalmente responsabile, essendo la solidarietà verso il subappaltatore prevista dall'art. 37, 5° comma, d.lgs.
163/2006, come richiamato dall'art. 96, 2° comma, dPR 554/1999;
- con riferimento alla posizione di che erroneamente il Tribunale non l'ha ritenuta Controparte_5 solidalmente responsabile, essendo subentrata nell'ambito dell' in qualità di Controparte_5 CP_10 capogruppo mandataria, per effetto della fusione per incorporazione della nella Controparte_15 con atto del 2 dicembre 2005 e, successivamente, con atto del 30.7.2008, Controparte_16 della nella Controparte_16 Controparte_5
P&G ha dunque chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, venisse confermato il decreto pagina 7 di 15 ingiuntivo opposto, con conseguente condanna delle società appellate, in via tra loro solidale, a corrisponderle la somma portata dal decreto stesso.
, TP e si sono costituite anche nel presente grado d'appello, chiedendone la Parte_4 CP_5 declaratoria di inammissibilità e comunque il suo rigetto nel merito, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
I) Correttamente il Tribunale ha ritenuto valido ed efficace l'accordo transattivo in data 30.11.2020 intercorso tra la subappaltatrice P&G e la . Parte_5
Risulta a tal proposito dirimente il fatto che P&G non ha mai contestato in primo grado, e neppure nel presente giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che la mail del 30 novembre
2020, ore 17:16, inviata all'indirizzo di posta elettronica e proveniente Email_1 dall'indirizzo di posta elettronica avente ad oggetto “atto di definizione Email_2
Co contabile”, con allegato un file intitolato “Cefalu – P&G Firmato.pdf” e con il seguente contenuto:
“Si invia quanto in allegato in attesa di sollecito e benevolo riscontro. Saluti --
[...]
VIA CAIROLI N°36 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) P.IVA Parte_1
Email PEC rappresentante P.IVA_1 Email_2 Email_3 legale cell.3925073231” (doc. 12 20), provenisse dal suo account di posta Persona_1 Pt_3 elettronica, limitandosi invece ad affermare che non sarebbe “mai stata documentata la riferibilità dell'indirizzo mail alla P&G Costruzioni s.r.l., e soprattutto è da ritenersi insufficiente a superare un dato accertato: la firma apocrifa apposta sull'accordo in alcun modo riferibile al sig. ” Persona_1
(cfr. atto di citazione in appello, pag. 28).
Ora, non avendo P&G mai neppure specificamente contestato che l'account di posta elettronica fosse il proprio account di posta elettronica ordinaria, e -a ben vedere- Email_2 neppure mai specificamente contestato di avere inviato tale mail in data 30.11.2020, deve ritenersi definitivamente accertato in causa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che P&G inviò, in data 30.11.2020, dal proprio account di posta elettronica ordinaria, una mail riportante i dati della società, compresi quelli del suo legale rappresentante, allegando il testo, timbrato e firmato, dell'atto di definizione contabile, chiedendone un “sollecito e benevolo riscontro”.
pagina 8 di 15 Del resto, che l'account fosse riferibile a P&G Costruzioni s.r.l. si ricava Email_2 dagli indizi – numerosi, oltre che gravi, precisi e concordanti- contenuti nella predetta mail: nella mail sono infatti riportati gli esatti dati della società P&G, compresa la sede legale, l'indirizzo pec, il nome del legale rappresentante e il suo numero di cellulare, e ad essa è allegato un “atto di definizione contabile” che riporta come contraente proprio P&G Costruzioni s.r.l., oltre che Parte_4
Ciò detto, non risulta rilevante, ai fini della valida ed efficace stipulazione del contratto di transazione denominato “atto di definizione contabile”, datato 30.11.2020, il fatto che la sottoscrizione apposta sopra il timbro della società non sia del legale rappresentante della medesima Parte_1 società, sig. , atteso che: i) “Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta Persona_1
è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta” (Cass. 18489/2020; nello stesso senso, v. anche Cass. 1627/2018 e Cass. 72/2011), inequivocabile volontà nel caso di specie espressa da P&G mediante l'invio a 20, dal proprio Pt_3 account di posta elettronica ordinaria, del documento contenente il contratto per ottenerne un “sollecito
e benevolo riscontro” (doc. 12 cit.); ii) soccorre nel caso di specie l'istituto dell'apparenza del diritto, sussistendo sia il requisito della buona fede del terzo, sia il requisito della colpa del rappresentato: sotto il primo profilo si osserva che , atteso che la sigla fu apposta sopra il timbro riportante la ragione Pt_3 sociale e la sede di P&G e che il documento timbrato e firmato proveniva dall'account di posta elettronica di P&G, deve aver ragionevolmente posto affidamento nella circostanza che la persona che era in possesso del timbro dell'impresa e che vi appose la sigla fosse effettivamente investita dei relativi poteri;
sotto il secondo profilo, si sottolinea da un lato che se il legale rappresentante di P&G ha
(eventualmente) lasciato nella disponibilità di altri (dipendenti, soci, collaboratori) il timbro dell'impresa nonché il libero accesso alla posta elettronica della stessa, ha così colposamente ingenerato affidamento dei terzi circa l'effettiva validità ed efficacia dei documenti sottoscritti.
Va altresì sottolineato, come già fatto dal Tribunale, il comportamento concludente di P&G la quale, dopo la ricezione sul proprio account di posta elettronica certificata, in data 1.12.2020, della copia dell'“atto di definizione contabile” sottoscritta per accettazione da (doc. 11 ), non Parte_4 Parte_4 ha mai chiesto spiegazioni a controparte sul documento ricevuto – contenente obblighi e rinunce a suo carico- come invece avrebbe dovuto fare e certamente fatto se P&G non avesse effettivamente concordato il contenuto del documento in parola. pagina 9 di 15 In definitiva poiché, per quanto sopra, l'atto di definizione contabile – che subordina l'esigibilità del credito vantato da P&G all'emissione, da parte della committente del certificato di collaudo CP_12 provvisorio dell'opera (e alla dimostrazione, da parte di P&G, dell'esatto adempimento dei relativi obblighi retributivi e contributivi)- deve ritenersi valido ed efficace, e poiché pacificamente le condizioni previste da tale atto non si sono verificate, l'opposizione di 20 è stata ritenuta Pt_3 correttamente fondata dal Tribunale e la statuizione va dunque confermata.
Sono, invero, destituite di ogni fondamento le ulteriori eccezioni mosse da P&G all'atto di transazione del 30.11.2020: i) non era tenuta ad attestare la conformità all'originale dell'accordo transattivo Pt_3 prodotto in atti, posto che la parte ha depositato gli originali nativi delle comunicazioni (e-mail e PEC) nelle quali è contenuto tale documento contrattuale (v. docc. 11 e 12 cit.); ii) all'accordo transattivo in parola non è applicabile il disposto dell'art. 1341 c.c. invocato dall'appellante, posto che “per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (cfr. Cass. sentenza n. 4241/03), mentre nel caso di specie l'atto di transazione non solo non è stato – all'evidenza – redatto in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma risulta anche essere stato concordato nei suoi singoli aspetti da entrambe le parti;
iii) nessun interesse moratorio è dovuto sulla somma spettante a P&G a titolo di ritenute di garanzia, posto che detta somma, come si è ampiamente spiegato, non è esigibile, mentre non spettano a P&G neppure gli (eventuali) interessi moratori sulle fatture già pagate posto che con l'atto di definizione contabile del 30.11.2020 l'appellante vi ha espressamente rinunciato:
(cfr. atto allegato ai docc. 11 e 12 cit.).
II) Anche sotto il profilo dei rapporti con TP l'appello risulta infondato, risultando la relativa pagina 10 di 15 statuizione del Tribunale corretta nella sostanza.
Invero, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza o meno di una responsabilità solidale delle società componenti dell'A.T.I. Contraente Generale (e dunque anche di TP) nei confronti del subappaltatore per i crediti maturati da quest'ultimo nei confronti della società di progetto (FA 20), con cui il subappaltatore stipulò i contratti di subappalto, risulta dirimente, nel caso di specie, la circostanza per cui la società di progetto – appositamente costituita dal Contraente generale, ai sensi dell'art. 9, comma 10, d.lgs. 190/2002, perché ponesse in essere, per conto e nell'interesse delle società costituenti, tutti gli atti giuridici necessari al fine di portare a termine i lavori pubblici affidati da CP_12 al Contraente generale- ha stipulato con il medesimo subappaltatore l'atto transattivo del
[...]
30.11.2020, con cui le parti hanno liberamente stabilito di condizionare l'esigibilità del credito del subappaltatore a titolo di ritenute di garanzia “all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio CP_ dell'Opera da parte di previa dimostrazione dell'esatto adempimento dei relativi CP_12 obblighi retribuitivi”.
L'art. 9, comma 10, del d.lgs. 190/2002 in tema di appalti pubblici “per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, applicabile ratione temporis (la convenzione “per l'affidamento al Contraente Generaledelle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, acquisizione aree, realizzazione….dei lavori di raddoppio del tratto di linea ferroviaria FI-FA IL…” è stata stipulata, tra e l' il CP_12 CP_10
27.9.2005: doc. 1 FA 20) prevede che “10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
Contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile […]. La società è regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il Contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al
Contraente Generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il
Contraente Generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto”.
Il Contraente Generale (composto originariamente da TP) ha dunque Controparte_18 costituito, con atto notarile del 9.11.2005, la società in forma di società consortile Controparte_19
pagina 11 di 15 a responsabilità limitata, stabilendo, all'art. 3 dello Statuto, che la stessa avrebbe avuto “per oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori acquisizione delle aree, esecuzione dei lavori e di ogni altra attività connessa e conseguente alla realizzazione del raddoppio del tratto di linea ferroviaria FI- FA IL” e che sarebbe subentrata, ai sensi dell'art. 9, comma 10, d.lgs.. 109/02, “all'Associazione Temporanea di Imprese di cui sopra nel contratto da questa sottoscritto con in data 27 settembre 2005 rep. N. 63/2005”, con il potere CP_12 di compiere, “sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci”, tutti gli atti giuridici e le azioni commerciali “ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale” (v. doc. 2 FA Co ; enfasi della redattrice).
E' stata dunque la società di progetto FA 20, subentrata ex lege al Contraente Generale (ovvero all' costituita da TP e che, per conto dei medesimi soci componenti CP_10 Controparte_15 dell'A.T.I. e in attuazione del suo oggetto sociale, ha subappaltato i lavori per cui è causa a P&G (cfr. i contratti di subappalto sub docc. da 1 a 6 del fascicolo monitorio di P&G) ed ha poi con questa concordato le condizioni di pagamento dei suoi residui crediti, subordinando in particolare il pagamento delle ritenute di garanzia all'emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte della stazione appaltante (cfr. l'atto transattivo del 30.11.2020 sub docc. 11 e 12 cit.). Pt_3
La transazione del 30.11.2020, proprio perché stipulata da 20 nella sua qualità di Contraente Pt_3
Generale subentrata ex lege a TP e e proprio perché stipulata per conto e nell'interesse CP_11 dei soci TP e che l'avevano costituita, era ed è dunque certamente opponibile dai medesimi CP_16
Tanto è vero che TP, a seguito della produzione in giudizio della transazione da parte di , Parte_4 una volta riuniti i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, con la prima memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c., ha espressamente dichiarato di volersi avvalere della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c., come ben poteva fare, trattandosi di diritto potestativo esercitabile anche nel corso del giudizio (v. Cass. 3747/2005, secondo cui “La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma,
c.c. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza”; v. anche, negli stessi termini, Cass. 16087/2018).
Ne consegue che il credito per ritenute di garanzia vantato da P&G nella vertenza che ci occupa non è
pagina 12 di 15 esigibile neppure nei confronti di TP - socia nell'interesse e per conto della quale CP_19 quest'ultima ha agito, anche mediante la transazione del 30.11.2020- e che ha peraltro dichiarato espressamente di volersi avvalere di tale transazione e delle relative pattuizioni.
III) La decisione del Tribunale risulta corretta anche in riferimento a che risulta Controparte_5
Come ha infatti chiarito il Tribunale nella sentenza impugnata, P&G ha citato in giudizio, con il ricorso per decreto ingiuntivo, non già C.F. (che fu, in una certa fase, mandataria CP_13 P.IVA_5 dell'ATI: doc. 6 TP), ma (società che non è e non è mai stata parte Controparte_13 dell'ATI, né socia di 20), indicandone il relativo codice fiscale nel ricorso monitorio (C.F. Pt_3
) e notificando a quest'ultima società il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. P.IVA_6
si è costituita in giudizio nella sua qualità di società succeduta per incorporazione (con Controparte_5 atto del 16.2.2023: cfr. doc. 1 alla società ingiunta al fine di far CP_5 Controparte_13 rilevare la propria carenza di legittimazione passiva.
A nulla rileva, pertanto, che essendo subentrata a el Controparte_5 Controparte_16
2008, abbia per un breve periodo fatto parte dell'ATI (doc. 3 TP).
*
In definitiva, l'appello risulta integralmente infondato e dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e tenuto conto altresì della fase “cautelare”, nella quale si sono costituite 20 e ma non TP. Pt_3 CP_5
Va poi accolta l'istanza, formulata da di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo CP_5 comma, c.p.c., avendo P&G incautamente coltivato, anche nel presente giudizio d'appello, la sua domanda contrattuale nei confronti di un soggetto palesemente privo di legittimazione, ed abusando così dello strumento processuale.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati”
pagina 13 di 15 di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 1.500,00.
Sussistono infine i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello; per l'effetto:
2. conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 909/2025 pubblicata il 3.2.2025;
3. condanna parte appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano: quanto a TP s.r.l. in liquidazione, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%; quanto a
[...]
, in € 11.200,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso Parte_4 spese generali al 15%; quanto a in € 10.100,00 per compenso professionale, oltre Controparte_5
i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. condanna l'appellante a versare in favore di ex art. 96, 3° comma, c.p.c., la Controparte_5 somma di € 5.050,00;
5. condanna l'appellante a versare in favore della delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., CP_20
c.p.c., la somma di € 1.500,00;
pagina 14 di 15
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
CR AN ER TE
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ER TE Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa CR AN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 767/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
STARVAGGI
APPELLANTE contro
[...
o Controparte_1 CP_2
, (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta PARISI CP_3 P.IVA_2
APPELLATA
e contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_4 P.IVA_3
CO AM e IC AL
APPELLATA
nonché contro pagina 1 di 15 (C.F./P.IVA , con il patrocinio degli avv.ti CO Controparte_5 P.IVA_4
AM e IC AL
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 909/2025 pubblicata il
03/02/2025; materia: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 909/2025, resa dal Tribunale di Patti:
1. IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 1 c.p.c., con decreto inaudita altera parte ed in subordine con ordinanza non impugnabile, anche mediate fissazione di apposita udienza a breve, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 909/2025, attesa la fondatezza dei motivi di appello esposti infra ed il periculum in mora consistente nell'eventualità assai probabile che parte attrice decida di portare in esecuzione forzata la pronuncia impugnata, atteso che è già stata notificata con la formula esecutiva unitamente ad atto di precetto, tanto ad istanza della quanto della Parte_2
Controparte_5 2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo I, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6 LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1
Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta”.
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo II, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6
LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1
Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto ritenere la carenza di valore probatorio dell'atto di definizione contabile prodotto dalla in ogni caso caducare la condizione posta per Parte_2 carenza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; in ogni caso rigettare l'eccezione di
pagina 2 di 15 compensazione; e quindi confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta”.
4. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo III, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6
LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1
Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto ritenere la carenza di valore probatorio dell'atto di definizione contabile prodotto dalla in ogni caso caducare la condizione posta per Parte_2 carenza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; in ogni caso rigettare l'eccezione di compensazione;
e quindi confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta, riconoscendo ed accertando la responsabilità solidale delle società partecipanti in ATI in forza del combinato disposto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 93 del D.P.R. 207/2010”.
5. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del motivo IV, ritenere e dichiarare che: “la sentenza non è condivisibile nella parte in cui accoglie l'opposizione svolta da
[...]
o TP SRL IN Controparte_6 LIQUIDAZIONE, e per l'effetto revoca il D.I. n. 1760\2023 Controparte_5 CP_4 Pt_2 emesso dal Tribunale di Milano. Infatti, a fronte della contestazione svolta dal debitore ingiunto, che ha sostanzialmente opposto un atto di definizione contabile contenente nuovo termine di pagamento delle somme dovute a titolo di trattenute durante la commessa, il Tribunale, una volta accertato, a mezzo CTU, che la firma riferibile al sig. , quale legale rappresentante della P&G Persona_1 Costruzioni s.r.l. fosse apocrifa, avrebbe dovuto ritenere la carenza di valore probatorio dell'atto di definizione contabile prodotto dalla in ogni caso caducare la condizione posta per Parte_2 carenza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; in ogni caso rigettare l'eccezione di compensazione;
e quindi confermare il D.I. opposto e, per l'effetto, condannare le opponenti al pagamento della somma ingiunta, riconoscendo ed accertando la responsabilità solidale delle società partecipanti in ATI in forza del combinato disposto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 93 del D.P.R. 207/2010, ivi compresa la sulla quale grava la responsabilità solidale in Controparte_5 ragione dell'accertato subentro in ATI quale Capogruppo Mandataria, per l'effetto caducando la condanna ex art. 96 c.p.c.”.
6. ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 909/2025 del 03.02.2025 emessa dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio n. 909/2025 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primae curae e che qui si riportano:
“rigettare l'opposizione proposta da TP SR in liquidazione, e Parte_2 Controparte_5 conseguentemente confermare in toto il D.I. n. 1760/2023 del 23.01.2023 emesso dal Tribunale di Milano”.
7. Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario che rende la prescritta dichiarazione ex lege.”
Per B.T.P. s.r.l. in liquidazione:
pagina 3 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'appello proposto da P&G per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 909/2025 pronunciata in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano;
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da P&G, accogliere le domande già proposte da TP nel giudizio di primo grado e di seguito riportate:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque la carenza di titolarità passiva di TP IN LIQUIDAZIONE SRL della situazione giuridica sostanziale su cui si fonda la pretesa azionata da P&G COSTRUZIONI S.R.L. con il decreto ingiuntivo n. 1760/2023 per i motivi esposti nell'atto di opposizione in quanto non sussistente la solidarietà sostenuta da controparte in ragione della normativa applicabile al rapporto sottostante e/o neppure in forza dei contratti stipulati da e P&G COSTRUZIONI SRL prodotti in Parte_3 giudizio e allegati al decreto ingiuntivo (docc. nn. da 1 a 6) e per l'effetto dichiarare illegittimo, inefficace o comunque inammissibile il ricorso per ingiunzione di pagamento e che comunque nulla è dovuto da TP IN LIQUIDAZIONE SRL a P&G COSTRUZIONI SRL e revocare il decreto ingiuntivo n. 1760/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore di P&G COSTRUZIONI SRL nei confronti di TP IN LIQUIDAZIONE SRL. In ogni caso e in via gradata e nella denegata ipotesi nella quale venga ritenuta sussistere la legittimazione passiva di TP e la sua responsabilità solidale, accertare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza dei presupposti di certezza ed esigibilità del credito ingiunto da P&G COSTRUZIONI SRL richiesti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ritenuta anche l'avvenuta transazione inter partes del 30 novembre 2020 (di cui TP ha dichiarato in ogni caso di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.), dichiarare illegittimo, inefficace o comunque nullo e/o inammissibile il ricorso per ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1760/2023 (R.G. 49094/2022) emesso dal Tribunale di Milano in favore di P&G COSTRUZIONI SRL nei confronti di TP IN LIQUIDAZIONE SRL in quanto l'attrice opponente non è debitrice della somma richiesta dalla convenuta opposta. In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate da P&G COSTRUZIONI SRL, per i motivi illustrati in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ivi compreso il 15% di spese generali, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti come per legge. Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Parte_4
“In via preliminare:
- dichiarare la Citazione inammissibile ex 348-bis e 348-ter c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. In via principale:
- rigettare la Citazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. pagina 4 di 15 In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi anche per il giudizio cautelare. In via istruttoria:
1.- Si producono: A. Procura alle liti;
B. Sentenza emessa dal Tribunale di Milano;
C. Atto di citazione in appello notificato da P&G; D. Atti e provvedimenti del giudizio cautelare;
E. Atti e documenti del fascicolo di I grado di FA.
2.- Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Cont
1. è vero che, ad oggi, non ha rilasciato a , il Certificato di Collaudo Provvisorio Pt_3 dell'Opera oggetto della Convenzione sottoscritta dalle parti in data 27 settembre 2005? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste il documento sub 1 del fascicolo di primo grado, sub E;
2. è vero che in data 30 novembre 2020 P&G e , società di progetto costituita dall'ATI, hanno Pt_3 sottoscritto un accordo transattivo con il quale hanno determinato le modalità di liquidazione delle rispettive debenze? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub 10, 11 e 12 del fascicolo di primo grado, sub E;
3. è vero che lo scambio degli originali del suddetto Accordo Transattivo è avvenuto a mezzo posta elettronica ed in particolare, con le comunicazioni del 30 novembre 2020 di P&G e 1 dicembre 2020 di
? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub 10, 11 e 12 del fascicolo di Pt_3 primo grado, sub E. Si precisa che il primo capitolo di prova è formulato in via negativa stante l'ammissibilità di tale formulazione secondo quanto osservato da Cass. 18 novembre 2021, n. 35146. Si indica come testimone il Dott. all'epoca dei fatti per cui è causa appartenente Testimone_1 al team legale di , domiciliata/o in Milano, Via Gaetano De Castillia n. 6/A, su tutti i capitoli di CP_8 prova. Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati dalle controparti ed ammessi da questo Tribunale. 3.- Si chiede, inoltre, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di P&G sui capitoli di prova n. 2 e n.
3. Ogni altro riservato, anche all'esito delle avversarie difese”.
Per Controparte_5
“In via preliminare:
- dichiarare la Citazione inammissibile ex 348-bis e 348-ter c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. In via principale:
- rigettare la Citazione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza oggetto di appello. In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi anche per il giudizio cautelare e condanna ex Cont art. 96 comma 3 c.p.c. di P&G al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata. In via istruttoria:
- si allegano: A. Procura alle liti;
B. Sentenza emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 5 di 15 C. Atto di citazione in appello notificato da P&G; D. Atti e provvedimenti del giudizio cautelare;
E. Atti e documenti del fascicolo di I grado di TCM. Ogni altro riservato, anche all'esito delle avversarie difese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 909/2025 pubblicata il 3.2.2025 il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione proposta da TP s.r.l. in liquidazione, e ed ha Parte_4 Controparte_5 pertanto revocato il decreto ingiuntivo con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto alle predette società di pagare, in favore di P&G Costruzioni s.r.l., la somma di € 88.521,21 oltre accessori a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori di subappalto (completamento del piazzale della stazione di Campofelice di Roccella e altro) commissionatile dal società di progetto Parte_5 costituita, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, d.lgs. 190/2002, dall' composta da TP s.r.l. e CP_10
aggiudicataria dell'appalto pubblico indetto da con convenzione Controparte_11 CP_12 del 27 settembre 2005 per il raddoppio del tratto ferroviario FI - FA IL sulla linea
Palermo-Messina. Il Tribunale ha inoltre condannato l'opposta P&G a rimborsare le spese di lite alle tre opponenti, e a versare un importo per lite temeraria in favore di CP_5
Il Tribunale ha infatti ritenuto che il credito vantato da P&G fosse:
- illegittimamente vantato nei confronti di (e dunque di che Controparte_13 Controparte_5 le è succeduta per fusione per incorporazione), che – contrariamente a quanto sostenuto da P&G- non è mai stata componente dell' CP_10
- illegittimamente vantato nei confronti TP, perché non legittimata passiva nei confronti del subappaltatore che aveva sottoscritto il contratto -privato- con la sola 20, Contraente Generale;
Pt_3
- non esigibile nei confronti di in forza dell'atto di definizione contabile in data 30 novembre Parte_4
2020, secondo cui il saldo spettante al subappaltatore P&G, consistente nelle ritenute a garanzia, sarebbe divenuto esigibile soltanto dopo l'emissione, da parte della committente del certificato CP_12 di collaudo provvisorio dell'opera e l'avvenuta dimostrazione da parte di P&G dell'esatto adempimento dei relativi obblighi retributivi e contributivi, circostanze pacificamente non verificatesi;
l'atto di definizione contabile infatti, pur non recando la sottoscrizione autografa del legale rappresentante di P&G, doveva ritenersi vincolante sulla scorta del principio dell'apparenza del diritto,
pagina 6 di 15 posto che l'atto sottoscritto era stato inviato a da un account di posta elettronica Parte_4 apparentemente riconducibile a P&G e riportante i dati del suo legale rappresentante e il suo numero di cellulare e, soprattutto, era stato ricevuto da P&G, nella copia sottoscritta da , nella sua Parte_4 casella PEC, senza che vi fosse stata alcuna contestazione e senza che P&G avesse mai chiesto il pagamento di alcunché sino al 2022, con il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa.
2. L'appello di P&G
P&G ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando:
- con riferimento alla posizione di FA 20, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido ed efficace l'atto di transazione in data 30.11.2020 invocato da , nonostante la non autografia della Pt_3 firma sottostante il timbro di P&G, posto che non è vero che P&G avrebbe trasmesso copia dell'accordo transattivo sottoscritto direttamente dalla propria PEC, che comunque “non è stata fornita prova documentale in giudizio” del fatto che l'indirizzo di posta elettronica ordinaria da cui proviene la missiva del 30.11.2020 inviata a 20 sia riferibile a P&G e che in ogni caso la copia inviata non è Pt_3 stata sottoscritta dal suo legale rappresentante;
inoltre il giudice non si sarebbe espresso sulle ulteriori eccezioni mosse alla transazione invocata da , ovvero: i) che non aveva attestato la Pt_3 Pt_3 conformità all'originale della copia della transazione depositata, con la conseguenza che tale documento non poteva assumere alcuna efficacia probatoria;
ii) che la condizione al cui avverarsi è stato sottoposto lo svincolo delle somme trattenute a garanzia (“ossia l'emissione del Certificato di
Collaudo Provvisorio dell'Opera da parte di ), non è stata sottoscritta ai sensi dell'art. CP_14
1341 c.c.; iii) la transazione riguarda comunque solo il corrispettivo dei lavori e non gli interessi moratori da ritardato pagamento;
- con riferimento alla posizione di TP, che erroneamente il Tribunale non l'ha ritenuta solidalmente responsabile, essendo la solidarietà verso il subappaltatore prevista dall'art. 37, 5° comma, d.lgs.
163/2006, come richiamato dall'art. 96, 2° comma, dPR 554/1999;
- con riferimento alla posizione di che erroneamente il Tribunale non l'ha ritenuta Controparte_5 solidalmente responsabile, essendo subentrata nell'ambito dell' in qualità di Controparte_5 CP_10 capogruppo mandataria, per effetto della fusione per incorporazione della nella Controparte_15 con atto del 2 dicembre 2005 e, successivamente, con atto del 30.7.2008, Controparte_16 della nella Controparte_16 Controparte_5
P&G ha dunque chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, venisse confermato il decreto pagina 7 di 15 ingiuntivo opposto, con conseguente condanna delle società appellate, in via tra loro solidale, a corrisponderle la somma portata dal decreto stesso.
, TP e si sono costituite anche nel presente grado d'appello, chiedendone la Parte_4 CP_5 declaratoria di inammissibilità e comunque il suo rigetto nel merito, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
I) Correttamente il Tribunale ha ritenuto valido ed efficace l'accordo transattivo in data 30.11.2020 intercorso tra la subappaltatrice P&G e la . Parte_5
Risulta a tal proposito dirimente il fatto che P&G non ha mai contestato in primo grado, e neppure nel presente giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che la mail del 30 novembre
2020, ore 17:16, inviata all'indirizzo di posta elettronica e proveniente Email_1 dall'indirizzo di posta elettronica avente ad oggetto “atto di definizione Email_2
Co contabile”, con allegato un file intitolato “Cefalu – P&G Firmato.pdf” e con il seguente contenuto:
“Si invia quanto in allegato in attesa di sollecito e benevolo riscontro. Saluti --
[...]
VIA CAIROLI N°36 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) P.IVA Parte_1
Email PEC rappresentante P.IVA_1 Email_2 Email_3 legale cell.3925073231” (doc. 12 20), provenisse dal suo account di posta Persona_1 Pt_3 elettronica, limitandosi invece ad affermare che non sarebbe “mai stata documentata la riferibilità dell'indirizzo mail alla P&G Costruzioni s.r.l., e soprattutto è da ritenersi insufficiente a superare un dato accertato: la firma apocrifa apposta sull'accordo in alcun modo riferibile al sig. ” Persona_1
(cfr. atto di citazione in appello, pag. 28).
Ora, non avendo P&G mai neppure specificamente contestato che l'account di posta elettronica fosse il proprio account di posta elettronica ordinaria, e -a ben vedere- Email_2 neppure mai specificamente contestato di avere inviato tale mail in data 30.11.2020, deve ritenersi definitivamente accertato in causa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che P&G inviò, in data 30.11.2020, dal proprio account di posta elettronica ordinaria, una mail riportante i dati della società, compresi quelli del suo legale rappresentante, allegando il testo, timbrato e firmato, dell'atto di definizione contabile, chiedendone un “sollecito e benevolo riscontro”.
pagina 8 di 15 Del resto, che l'account fosse riferibile a P&G Costruzioni s.r.l. si ricava Email_2 dagli indizi – numerosi, oltre che gravi, precisi e concordanti- contenuti nella predetta mail: nella mail sono infatti riportati gli esatti dati della società P&G, compresa la sede legale, l'indirizzo pec, il nome del legale rappresentante e il suo numero di cellulare, e ad essa è allegato un “atto di definizione contabile” che riporta come contraente proprio P&G Costruzioni s.r.l., oltre che Parte_4
Ciò detto, non risulta rilevante, ai fini della valida ed efficace stipulazione del contratto di transazione denominato “atto di definizione contabile”, datato 30.11.2020, il fatto che la sottoscrizione apposta sopra il timbro della società non sia del legale rappresentante della medesima Parte_1 società, sig. , atteso che: i) “Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta Persona_1
è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta” (Cass. 18489/2020; nello stesso senso, v. anche Cass. 1627/2018 e Cass. 72/2011), inequivocabile volontà nel caso di specie espressa da P&G mediante l'invio a 20, dal proprio Pt_3 account di posta elettronica ordinaria, del documento contenente il contratto per ottenerne un “sollecito
e benevolo riscontro” (doc. 12 cit.); ii) soccorre nel caso di specie l'istituto dell'apparenza del diritto, sussistendo sia il requisito della buona fede del terzo, sia il requisito della colpa del rappresentato: sotto il primo profilo si osserva che , atteso che la sigla fu apposta sopra il timbro riportante la ragione Pt_3 sociale e la sede di P&G e che il documento timbrato e firmato proveniva dall'account di posta elettronica di P&G, deve aver ragionevolmente posto affidamento nella circostanza che la persona che era in possesso del timbro dell'impresa e che vi appose la sigla fosse effettivamente investita dei relativi poteri;
sotto il secondo profilo, si sottolinea da un lato che se il legale rappresentante di P&G ha
(eventualmente) lasciato nella disponibilità di altri (dipendenti, soci, collaboratori) il timbro dell'impresa nonché il libero accesso alla posta elettronica della stessa, ha così colposamente ingenerato affidamento dei terzi circa l'effettiva validità ed efficacia dei documenti sottoscritti.
Va altresì sottolineato, come già fatto dal Tribunale, il comportamento concludente di P&G la quale, dopo la ricezione sul proprio account di posta elettronica certificata, in data 1.12.2020, della copia dell'“atto di definizione contabile” sottoscritta per accettazione da (doc. 11 ), non Parte_4 Parte_4 ha mai chiesto spiegazioni a controparte sul documento ricevuto – contenente obblighi e rinunce a suo carico- come invece avrebbe dovuto fare e certamente fatto se P&G non avesse effettivamente concordato il contenuto del documento in parola. pagina 9 di 15 In definitiva poiché, per quanto sopra, l'atto di definizione contabile – che subordina l'esigibilità del credito vantato da P&G all'emissione, da parte della committente del certificato di collaudo CP_12 provvisorio dell'opera (e alla dimostrazione, da parte di P&G, dell'esatto adempimento dei relativi obblighi retributivi e contributivi)- deve ritenersi valido ed efficace, e poiché pacificamente le condizioni previste da tale atto non si sono verificate, l'opposizione di 20 è stata ritenuta Pt_3 correttamente fondata dal Tribunale e la statuizione va dunque confermata.
Sono, invero, destituite di ogni fondamento le ulteriori eccezioni mosse da P&G all'atto di transazione del 30.11.2020: i) non era tenuta ad attestare la conformità all'originale dell'accordo transattivo Pt_3 prodotto in atti, posto che la parte ha depositato gli originali nativi delle comunicazioni (e-mail e PEC) nelle quali è contenuto tale documento contrattuale (v. docc. 11 e 12 cit.); ii) all'accordo transattivo in parola non è applicabile il disposto dell'art. 1341 c.c. invocato dall'appellante, posto che “per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (cfr. Cass. sentenza n. 4241/03), mentre nel caso di specie l'atto di transazione non solo non è stato – all'evidenza – redatto in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma risulta anche essere stato concordato nei suoi singoli aspetti da entrambe le parti;
iii) nessun interesse moratorio è dovuto sulla somma spettante a P&G a titolo di ritenute di garanzia, posto che detta somma, come si è ampiamente spiegato, non è esigibile, mentre non spettano a P&G neppure gli (eventuali) interessi moratori sulle fatture già pagate posto che con l'atto di definizione contabile del 30.11.2020 l'appellante vi ha espressamente rinunciato:
(cfr. atto allegato ai docc. 11 e 12 cit.).
II) Anche sotto il profilo dei rapporti con TP l'appello risulta infondato, risultando la relativa pagina 10 di 15 statuizione del Tribunale corretta nella sostanza.
Invero, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza o meno di una responsabilità solidale delle società componenti dell'A.T.I. Contraente Generale (e dunque anche di TP) nei confronti del subappaltatore per i crediti maturati da quest'ultimo nei confronti della società di progetto (FA 20), con cui il subappaltatore stipulò i contratti di subappalto, risulta dirimente, nel caso di specie, la circostanza per cui la società di progetto – appositamente costituita dal Contraente generale, ai sensi dell'art. 9, comma 10, d.lgs. 190/2002, perché ponesse in essere, per conto e nell'interesse delle società costituenti, tutti gli atti giuridici necessari al fine di portare a termine i lavori pubblici affidati da CP_12 al Contraente generale- ha stipulato con il medesimo subappaltatore l'atto transattivo del
[...]
30.11.2020, con cui le parti hanno liberamente stabilito di condizionare l'esigibilità del credito del subappaltatore a titolo di ritenute di garanzia “all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio CP_ dell'Opera da parte di previa dimostrazione dell'esatto adempimento dei relativi CP_12 obblighi retribuitivi”.
L'art. 9, comma 10, del d.lgs. 190/2002 in tema di appalti pubblici “per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, applicabile ratione temporis (la convenzione “per l'affidamento al Contraente Generaledelle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, acquisizione aree, realizzazione….dei lavori di raddoppio del tratto di linea ferroviaria FI-FA IL…” è stata stipulata, tra e l' il CP_12 CP_10
27.9.2005: doc. 1 FA 20) prevede che “10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
Contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile […]. La società è regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il Contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al
Contraente Generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il
Contraente Generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto”.
Il Contraente Generale (composto originariamente da TP) ha dunque Controparte_18 costituito, con atto notarile del 9.11.2005, la società in forma di società consortile Controparte_19
pagina 11 di 15 a responsabilità limitata, stabilendo, all'art. 3 dello Statuto, che la stessa avrebbe avuto “per oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori acquisizione delle aree, esecuzione dei lavori e di ogni altra attività connessa e conseguente alla realizzazione del raddoppio del tratto di linea ferroviaria FI- FA IL” e che sarebbe subentrata, ai sensi dell'art. 9, comma 10, d.lgs.. 109/02, “all'Associazione Temporanea di Imprese di cui sopra nel contratto da questa sottoscritto con in data 27 settembre 2005 rep. N. 63/2005”, con il potere CP_12 di compiere, “sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci”, tutti gli atti giuridici e le azioni commerciali “ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale” (v. doc. 2 FA Co ; enfasi della redattrice).
E' stata dunque la società di progetto FA 20, subentrata ex lege al Contraente Generale (ovvero all' costituita da TP e che, per conto dei medesimi soci componenti CP_10 Controparte_15 dell'A.T.I. e in attuazione del suo oggetto sociale, ha subappaltato i lavori per cui è causa a P&G (cfr. i contratti di subappalto sub docc. da 1 a 6 del fascicolo monitorio di P&G) ed ha poi con questa concordato le condizioni di pagamento dei suoi residui crediti, subordinando in particolare il pagamento delle ritenute di garanzia all'emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte della stazione appaltante (cfr. l'atto transattivo del 30.11.2020 sub docc. 11 e 12 cit.). Pt_3
La transazione del 30.11.2020, proprio perché stipulata da 20 nella sua qualità di Contraente Pt_3
Generale subentrata ex lege a TP e e proprio perché stipulata per conto e nell'interesse CP_11 dei soci TP e che l'avevano costituita, era ed è dunque certamente opponibile dai medesimi CP_16
Tanto è vero che TP, a seguito della produzione in giudizio della transazione da parte di , Parte_4 una volta riuniti i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, con la prima memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c., ha espressamente dichiarato di volersi avvalere della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c., come ben poteva fare, trattandosi di diritto potestativo esercitabile anche nel corso del giudizio (v. Cass. 3747/2005, secondo cui “La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma,
c.c. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza”; v. anche, negli stessi termini, Cass. 16087/2018).
Ne consegue che il credito per ritenute di garanzia vantato da P&G nella vertenza che ci occupa non è
pagina 12 di 15 esigibile neppure nei confronti di TP - socia nell'interesse e per conto della quale CP_19 quest'ultima ha agito, anche mediante la transazione del 30.11.2020- e che ha peraltro dichiarato espressamente di volersi avvalere di tale transazione e delle relative pattuizioni.
III) La decisione del Tribunale risulta corretta anche in riferimento a che risulta Controparte_5
Come ha infatti chiarito il Tribunale nella sentenza impugnata, P&G ha citato in giudizio, con il ricorso per decreto ingiuntivo, non già C.F. (che fu, in una certa fase, mandataria CP_13 P.IVA_5 dell'ATI: doc. 6 TP), ma (società che non è e non è mai stata parte Controparte_13 dell'ATI, né socia di 20), indicandone il relativo codice fiscale nel ricorso monitorio (C.F. Pt_3
) e notificando a quest'ultima società il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. P.IVA_6
si è costituita in giudizio nella sua qualità di società succeduta per incorporazione (con Controparte_5 atto del 16.2.2023: cfr. doc. 1 alla società ingiunta al fine di far CP_5 Controparte_13 rilevare la propria carenza di legittimazione passiva.
A nulla rileva, pertanto, che essendo subentrata a el Controparte_5 Controparte_16
2008, abbia per un breve periodo fatto parte dell'ATI (doc. 3 TP).
*
In definitiva, l'appello risulta integralmente infondato e dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e tenuto conto altresì della fase “cautelare”, nella quale si sono costituite 20 e ma non TP. Pt_3 CP_5
Va poi accolta l'istanza, formulata da di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo CP_5 comma, c.p.c., avendo P&G incautamente coltivato, anche nel presente giudizio d'appello, la sua domanda contrattuale nei confronti di un soggetto palesemente privo di legittimazione, ed abusando così dello strumento processuale.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati”
pagina 13 di 15 di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 1.500,00.
Sussistono infine i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello; per l'effetto:
2. conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 909/2025 pubblicata il 3.2.2025;
3. condanna parte appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano: quanto a TP s.r.l. in liquidazione, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%; quanto a
[...]
, in € 11.200,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso Parte_4 spese generali al 15%; quanto a in € 10.100,00 per compenso professionale, oltre Controparte_5
i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. condanna l'appellante a versare in favore di ex art. 96, 3° comma, c.p.c., la Controparte_5 somma di € 5.050,00;
5. condanna l'appellante a versare in favore della delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., CP_20
c.p.c., la somma di € 1.500,00;
pagina 14 di 15
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 novembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
CR AN ER TE
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