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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2021
Oggi 4 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Anna Zaccaria, è comparso per parte opponente l'avv. Francesco D'Onofrio in sostituzione dell'avv. Iannuzziello, il quale si riporta ai propri atti, impugna e contesta le avverse richieste e chiede la liquidazione delle spese in regime di gratuito patrocinio, come da nota spese in atti. All'esito della Camera di Consiglio, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2021 avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo n. 345/2021 del 22.06.2021”, promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Immacolata Iannuzziello
ATTORE-OPPONENTE
Contro
C.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte opponente conclude come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 345/2021 emesso dal Tribunale di Matera in data 22.06.2021, su istanza di in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito ceduto da Compass S.p.a., con il quale è stato ingiunto al debitore il pagamento della somma di € 19.714,70 per saldo debitore relativo ad un contratto di finanziamento originariamente stipulato dall'ingiunto con la
Compass s.p.a., oltre interessi e spese della procedura. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La convenuta ha resistito all'avversa opposizione e ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza; vinte le spese.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e denegate le richieste istruttoria, la causa viene decisa nell'udienza odierna.
2. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva in capo a formulata da parte opponente. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”. Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione dell'altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (cfr. Cass.
Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951; Cass. civ., 20.05.2020, n. 9253).
In particolare, in tema di cartolarizzazioni nel settore bancario con cessione in blocco dei crediti, contemplate e regolate dall'art. 58 T.u.b., un condivisibile orientamento della giurisprudenza più recente ha evidenziato l'inettitudine dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui
è causa (cfr. Cass. civ. 29.09.2020, n. 20495; Cass. civ. 28.02.2020, n. 13954).
Sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche la giurisprudenza di merito Con è incline a negare all'estratto di il valore di prova della cessione, che deve pagina 2 di 5 sempre essere fornita in via documentale mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr. Trib. Napoli, 22.04.2021, Trib. Civitavecchia, 08.01.2021; Trib.
Benevento, 21.01.2021; Trib. Catanzaro, 22.11.2020; Trib. Avezzano,
03.07.2020).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto già in sede monitoria non solo l'estratto in G.U., ma anche il contratto di cessione di crediti pro soluto ex art. 58 TUB e la lista dei crediti ceduti (cfr. doc.
7-8 fascicolo monitorio): detti documenti appaiono idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco tra Compass Banca s.p.a. e
Controparte_1
Ritiene, dunque, il decidente che, mediante la produzione della sopra richiamata documentazione (non disconosciuta dall'opponente), l'opposta abbia assolto all'onere sulla stessa gravante di fornire la prova della propria legittimazione sostanziale.
3. - Nel merito, l'opposizione spiegata è infondata e non può essere accolta.
Va premesso, in punto di diritto, che per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. Sez.
I, 2003/n. 6421; Cass. Sez. II, 2003/n. 5321; Cass. Sez. II, 2002/n. 16957; Cass.
Sez. III, 2002/ n. 16331; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 8502; Cass. Sez. Lav.,
2002/n. 5526; Cass. Sez. Lav., 2002/n. 1568).
Sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo le regole della ripartizione dell'onere della prova (artt. 1218 e 2697
c.c.), il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto fornire la prova della fonte, legale o negoziale, del proprio diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (v. per tutte Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533).
Un dato sintomatico che possa indurre a ritenere provato il credito della banca può essere sicuramente costituito dalla stessa infondatezza dei motivi di pagina 3 di 5 opposizione, specie nei casi in cui a fronte della produzione del contratto bancario e/o altri contratti assimilati, il debitore si limiti a contestare genericamente la mancata prova delle operazioni, ovvero eccepisca nullità contrattuali prive di fondamento. A tale conclusione si perviene non solo sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115
c.p.c., comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti fatti, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova
(Cass. n. 576/2008; Cass. n. 12585/2009).
4 - In riferimento alla fattispecie in esame, la banca opposta - a fronte di contestazioni puramente generiche di parte opponente – ha fornito ampio riscontro probatorio circa la sussistenza e la legittimità del credito vantato, avendo allegato al ricorso monitorio il contratto di prestito personale stipulato da con Compass s.p.a. e l'estratto conto certificato ex Parte_1
art. 50 TUB relativo al rapporto contrattuale (doc. 3 e 5 fasc. monitorio).
L'opponente non ha contestato di aver sottoscritto il contratto citato, nè ha contestato in modo specifico l'esattezza delle poste annotate nell'estratto conto, essendosi limitato a contestazioni assolutamente generiche e prive di suffragio probatorio.
Privo di pregio, invero, si rivela l'eccezione di difetto di idonea prova scritta del decreto opposto, perché fondato essenzialmente sull'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
Sul punto, giova ricordare che la disposizione di cui all'art. 50 T.U.B. è valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente - tale non essendo quello relativo al finanziamento oggetto di causa – e, comunque, attribuisce eccezionale valenza probatoria al suddetto documento solo nella fase monitoria, non anche nell'ordinario giudizio di opposizione, per il quale valgono le norme generali sulla prova (cfr. Cass. civ., n. 4911/2017).
In riferimento alla fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e dell'estratto conto certificato, atteso che, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto corrente, bensì da un mutuo, la Banca non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di pagina 4 di 5 ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento (cfr., tra le tante, Trib. Foggia,
09.02.2017, n. 339; Trib. Bari, sez. IV, 22.03.2012).
Non trova, infine, accoglimento la censura relativa all'applicazione di interessi usurari, in considerazione della assoluta genericità della contestazione.
Va evidenziato che era onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, il quale, invece, nulla al riguardo ha allegato, così non assolvendo l'onere probatorio che su di lui gravava in ordine alla fondatezza dei motivi di opposizione, atteso che nell'atto di opposizione non risulta specificato in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia.
Non è ammissibile, pertanto, la richiesta di consulenza tecnica contabile formulata dall'opponente, giacchè chiaramente esplorativa, in assenza dell'acquisizione di qualsivoglia elemento utile quantomeno ad allegare l'avvenuto superamento del tasso soglia.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento, in considerazione della limitata attività assertiva delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Matera il 4 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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