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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PETROSILLO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
fa riferimento a Cass. n. 807/2025 ed evidenzia che in base alla stessa missiva di contestazione disciplinare emerge che il fondato sospetto data 11 ottobre 2023 e quindi la documentazione raccolta in precedenza non può essere utilizzata;
le e-mail dal 28.9.2023 all'11.10.2024 sono 40
e-mail; di esse solo 14 sono commerciali;
Per la parte resistente compare l'avvocato ZOLI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 12 N. R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BARTALOTTA STEFANO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“- Dichiarare privo di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c ed ingiustificato ai sensi degli artt. 19 e 22 del CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi e comunque
pagina 3 di 12 illegittimo, ritorsivo, nullo e/o inefficace il licenziamento comunicato al ricorrente dr.
con lettera datata 10 novembre 2023; Per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2
favore del ricorrente di lordi € 85.877,00 per indennità sostitutiva del preavviso e di lordi € 6.361,25 per incidenza del preavviso sul tfr, oltre al versamento dei contributi di assistenza e previdenza previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- Per
l'effetto, condannare altresì , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento di lordi € 103.053,24 per indennità supplementare determinata ex CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi nella misura massima o comunque ad un'indennità non inferiore al minimo previsto dalla contrattazione collettiva pari a lordi € 68.702,16; - Accertare la sussistenza di nr. 1539 trasferte effettuate dal dirigente nell'arco temporale luglio 2015-novembre 2023 e dichiarare il diritto del ricorrente dr. al percepimento delle indennità di trasferta Parte_1
ex art. 10 del CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi per nr. 1539 trasferte effettuate, di cui al presente ricorso;
- Per l'effetto, condannare _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
ricorrente di un importo pari a € 130.815,00 (1539 x € 85,00) o a diversa somma da accertarsi in corso di causa o da stabilirsi secondo giustizia o equità; - Accertare la sussistenza di condotte vessatorie ai danni del ricorrente a partire dall'anno 2021 sino al novembre 2023, per conseguenza dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, morale e non patrimoniale nella misura determinata in via equitativa e/o sulla base delle tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano
e comunque di entità non inferiore a € 36.063,60 oltre un aumento personalizzato del
45% (pari a € 16.228,62), per un totale quindi di € 52.292,22 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dei predetti importi;
- Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa, istruita con prove orali e fallito ripetutamente il tentativo di conciliazione,
pagina 4 di 12 veniva posta in decisione.
Il ricorrente, dirigente della resistente, impugna innanzi tutto il licenziamento intimatogli dalla controparte il 10.11.2023 per giusta causa.
La motivazione attiene all'abusivo auto invio (ossia con sottrazione) dal ricorrente a sé stesso di documentazione aziendale alle proprie e-mail (indirizzi di freemail riconducibili pacificamente al ricorrente).
Il ricorrente assume che ciò, variamente (ossia come se tutto sommato fosse lo stesso), era giustificato da 1) necessità di procurarsi documentazione a tutela dei propri diritti, visto che “sentiva” nell'aria il proprio licenziamento;
2) prassi aziendale di commistione tra e-mail aziendale e e-mail privata;
3) necessità operative.
L'istruttoria orale ha completamente escluso i numeri 2 e 3 (esemplare il teste a discarico : “A.D.R.: voi avevate la prassi in azienda di inviarvi Tes_1
documentazione aziendale su e-mail personali vostre ? non era una prassi, ma capitava.
Se una persona era fuori era più complesso reperirle dal sistema aziendale e capitava che si potesse ricevere e spedire email da indirizzi personali. A.D.R.: lei sta dicendo ricevere email da clienti ad indirizzi personali ? no, sto dicendo inviare e ricevere tra collaboratori;
il 99 % lo facevamo però tramite e-mail aziendale. L'esigenza nasceva in trasferta perché c'erano problemi con il sistema informatico… A.D.R.: era prassi inviarsi da soli documenti ad email personali ? l'ho fatto quando non riuscivo a scaricarlo da un'altra parte;
erano fatti abbastanza eccezionali e su cose non troppo confidenziali. A.D.R. rientra nel concetto di eccezionalità che ha appena descritto
l'invio a sé stessi di circa 400 documenti in circa 20 giorni ? no, quelle sono cifre che non rientrano nell'eccezionalità che ho detto prima. Non è il mio concetto di eccezionalità”; esemplare il fatto che il ricorrente, a domanda del giudice, non abbia riportato tali motivazioni: “A.D.R. ricorrente : come mai tutta questa mole di documenti trasmessi a sé stesso proprio in quel periodo ? ero stato contattato dall'azienda che mi aveva proposto un demansionamento;
la prima e-mail che mi sono scaricato è stato il diniego dell'azienda di fornirmi le giste paga;
l'ho fatto per tutelarmi”), peraltro pagina 5 di 12 incompatibili anche logicamente con il numero 1, considerato che il trasferimento di dati fu talmente massivo (440 e-mail in 20 giorni) da allertare il servizio di information tecnology datoriale, che a più riprese cercò di limitare (bloccando l'indirizzo di ricezione) la fuga di documentazione, senza riuscirci completamente, posto che il ricorrente variava continuamente l'indirizzo e-mail di destinazione dei propri invii, in modo da aggirare i blocchi aziendali che via via venivano attuati (teste teste ES
, questo sino al blocco dell'email aziendale del ricorrente (che pose fine Tes_3
all'emorragia).
Tra le numerosissime e-mail inviate vi sono documenti commerciali, contenenti p.e. offerte, listini, contratti;
si tratta di documentazione riservata (ampiamente tutelata anche a livello “industriale” e “concorrenziale”: v. p.e. Cass. n. 18772/2019; 3454/2022).
La sottrazione della stessa è ingiustificabile e inammissibile sotto ogni punto di vista (si tratta di un minimo etico commerciale, che qualunque lavoratore, soprattutto un dirigente, bene comprende ed in relazione al quale, pertanto, è del tutto futile la discussione sui limiti lessicali delle previsioni del regolamento interno) ed integra pienamente non solo la nozione di giustificatezza necessaria per il licenziamento del dirigente, ma anche la più stringente nozione di giusta causa.
Come visto, l'ammasso di materiale sottratto travalica ogni limite di continenza e rende insussistente l'ipotesi giustificativa della tutela del proprio diritto.
Il materiale informatico utilizzato per contestazione e licenziamento è, inoltre, pienamente utilizzabile a fini probatori.
In punto alla previsione di cui all'art. 4 Statuto dei lavoratori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno
o più lavoratori;
ne consegue che spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale,
pagina 6 di 12 incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento”, specificando che “Allegazione e prova che devono riguardare anche circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile
l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St. lav., estendendo “a dismisura” l'area del controllo difensivo lecito (cfr. Cass. n. 25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto” (Cass. n. 18168/2003).
Con riferimento ai dati temporali riportati dalla lettera di contestazione del 20.10.2023
(presi da riferimento anche dalle lamentele attoree) emerge che l'utilizzo anomalo delle e-mail in uscita dall'indirizzo aziendale ad un indirizzo free mail del ricorrente era stato registrato il 27.9.2023; che l'amministratore di sistema aveva bloccato la possibilità di invio dall'indirizzo aziendale del ricorrente a quell'indirizzo free mail;
nella stessa giornata veniva notato un ulteriore anomalia, sempre legata all'invio di mail dall'indirizzo aziendale del ricorrente, ma ad altra casella di poste free mail del ricorrente;
nei giorni successivi seguivano altri tentativi di invio presso una serie di indirizzi free mail bloccati dall'amministratore di sistema, sino a quando l'11.10.2023
l'azienda non arrivava alla conclusione che la causa di tali invii non era rappresentata dall'esistenza di un virus informatico.
Confondendo il concetto di sospetto con quello di certezza, la difesa ricorrente tenta ora di fare decorrere il momento dell'utilizzabilità dei documenti informatici dalla data in cui (ormai cessata la condotta di sottrazione) venne esclusa l'esistenza di virus, ma l'errore concettuale (ed anche lessicale) è appunto evidente: il sospetto si colloca all'inizio della catena degli eventi, allorquando intervenne il primo alert informatico, ossia per quanto ci è stato detto il 27 settembre 2023.
I documenti successivi sono tutti utilizzabili.
pagina 7 di 12 Se anche fosse vero che le e-mail del periodo in questione fossero 40, di cui 16 contenuto commerciale, così come sostenuto per la prima volta in data odierna dalla difesa attorea (“le e-mail dal 28.9.2023 all'11.10.2024 sono 40 e-mail; di esse solo 14 sono commerciali”), considerata la condotta nel suo complesso (con invii, ma anche tentativi di invio – ossia di sottrazione – anche successivamente all'apposizione di blocchi informatici che determinavano la necessità di usare altri indirizzi di free mail da parte del ricorrente) e la massima intensità dell'elemento soggettivo (di dolo) nella sottrazione nei termini sopra esaminati (ossia una volta appurato un blocco ad un indirizzo ricevente a sé riconducibile, il ricorrente variava indirizzo), non può che derivarne lo stesso la piena giustificazione del licenziamento per cui è causa.
Sussistendo il fatto, non può evidentemente parlarsi di licenziamento ritorsivo (non si capisce, peraltro, ritorsivo rispetto a cosa: non ad una richiesta di aumento, perché non si tratta di un esercizio di un diritto, tant'è che il datore può limitarsi a non accoglierla senza violare alcuna norma di alcun tipo).
La causa ha altri oggetti.
Il secondo è la richiesta monetaria relativa all'indennità per le trasferte del dirigente ex art. 10 del CCNL (85 euro per ogni periodo superiore a 12 ore giornaliere), per totali €
130.815,00.
La domanda è infondata.
Risulta, infatti, dal contratto sottoscritto tra le parti (nel 2015) che la retribuzione del dirigente (comprendente peraltro un superminimo di oltre 2.700 euro) “assorge e sostituisce tutti gli elementi aggiuntivi, indennità e superminimi …. e s'intende altresì comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo per l'eventuale maggior impegno che le sue funzioni dovessero richiedere”.
La lettera della norma pattizia è amplissima e comprende anche l'indennità di trasferta di cui al CCNL applicato dal datore di lavoro.
Peraltro, nel merito, nulla si sa delle destinazioni ma soprattutto delle durate trasferte indicate solo genericamente dal ricorrente nel ricorso ed in un documento riepilogativo pagina 8 di 12 (doc. 21), che non permettono evidentemente di ricavare – nemmeno per presunzioni – i presupposti di applicazione dell'indennità (durata superiore alle 12 ore nell'arco di 24 dalla partenza).
Non aiuta il documento contenente alcune autorizzazioni alla trasferta risultanti dall'applicativo aziendale: oltre a non indicare nemmeno queste il luogo, per alcune l'alfabetizzazione ricevuta dall'istruttoria, ci permette di collocare il Per_1
(soggetto indicato in un paio di queste autorizzazioni aziendali) nell'ambito napoletano
(oltre che laziale), dove il ricorrente aveva ed ha la residenza e dove quasi sempre lavorava in telelavoro (teste , essendo tenuto ad una sporadica presenza in Tes_4
sede aziendale;
lo stesso indica nella sua testimonianza di avere visto per Per_1
lavoro il ricorrente 2/3 volte alla settimana;
lo stesso ricorrente, in ricorso, indica per molte delle trasferte indicate la destinazione di Napoli;
evidentemente, per tutte queste, trattandosi del suo luogo di residenza, nonché di (tele)lavoro, mancano icto oculi i presupposti per immaginare l'esistenza di una trasferta superiore a 12 ore giornaliere.
Lo stesso può dirsi evidentemente per le trasferte a Roma (sempre nell'ambito di operatività del collocata a poco più di un'ora di treno e a poco più di due Per_1
ore di macchina dal luogo di residenza e di lavoro del ricorrente.
L'ultimo oggetto attiene ad una richiesta risarcitoria per mobbing (“marginalizzazione attuata ai danni del ricorrente dall'AD Desogus;
alla reiterazione dei silenzi del dr.
a fronte delle richieste di adeguamenti salariali o di garanzie precise per le Tes_4
trasferte; alla “proposta” del demansionamento;
alla pretestuosità del procedimento disciplinare e del suo esito”).
Del mobbing (e di qualunque altro tipo di vessazione) non sono risultati dimostrati i presupposti.
Ma più in generale non sono riscontrate condotte lesive.
Il licenziamento è giustificato (e non pretestuoso).
Come detto, non c'era l'obbligo per l'azienda di conferire l'aumento salariare richiesto dal dirigente (e nemmeno di rispondervi, francamente).
pagina 9 di 12 Nessuna marginalizzazione (paradossale – ossia totalmente inconsistente in fatto – la testimonianza del teste agente di e quindi completamente Per_1 _1
estraneo all'organizzazione aziendale interna, per il quale il demansionamento del ricorrente sarebbe consistito in: “dopo il cambio dell'a.d. ho avuto occasione di incontrarlo e prima ho avuto un colloquio preliminare in videochiamata e lui era con una specialista di prodotto e mi meravigliò la mancanza della presenza di , Pt_1
che era direttore commerciale e direttore marketing e ci sentivamo abbastanza spesso per problematiche commerciali sul territorio;
io mi occupavo di e;
Pt_2 Pt_3
mi fu detto che non ci stava probabilmente perché era fuori e non poteva Pt_1
partecipare; questo avvenne poco dopo l'insediamento del;
in una visita ad Pt_4
un mio subagente che abbiamo fatto io e mi disse che per qualsiasi problema Pt_4
che avessi avuto potevo fare riferimento a lui, sia per marketing, che commerciale che personale. Questo fu a maggio 2023. le venne mai detto che aveva CP_3 Pt_1
perso le funzioni sul commerciale italiano ? no. A.D.R.: lei da quando arriva Pt_4
in azienda smette di parlare con ? parlavo meno con esposito. in Pt_1 CP_3
che senso, non aveva più certe competenze ? lui era un mio punto di riferimento nel lavoro quotidiano, ci sentivamo con una certa frequenza;
A.D.R.: dobbiamo ora capire se vi sentite meno perché ci sono delle cose che lui non fa più e che lei deve quindi trattare con qualcun altro ? da quel momento in poi più che altro se mi si palesava qualche problema facilmente risolvibile io mi mettevo in comunicazione con il customer care, che era il primo ufficio con cui mi rapportavo;
A.D.R.: questo customer care prima lei non lo chiamava ? si sempre;
. e allora ? mi fu detto se hai problemi CP_3
particolari, naturalmente ho continuato a vedere perché il lavoro lo Pt_1
prevedeva, ora non ricordo se ho interpellato GU per qualcosa, forse non ho avuto problemi particolari;
gli incontri con li ho continuati ad avere”). Pt_1
È invece risultato che l'azienda, per problematiche di bilancio e quindi per una necessità di rilancio sui mercati, decise nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, di scindere i ruoli di responsabile vendite italiane ed estere (ruoli prima concentrati nella pagina 10 di 12 sola figura dell ), per farli seguire da due soggetti diversi (teste Pt_1 Tes_5
“A.D.R.: lei si è occupato di una trattativa con il dott. ? Sì, il nuovo A.D. Pt_1
voleva rilanciare finceramica;
visto che ha competenza importante sul Pt_1
mercato italiano e dovendo sviluppare l'estero in maniera diversa, da inizio settembre
2023 si ragionò sulla focalizzazione di sul mercato italiano e sul Pt_1
customercare internazionale;
A.D.R.: si trattava di una riduzione di competenze ? sì, parziale, perdeva lo sviluppo dell'estero; A.D.R.: l'estero come sarebbe stato sviluppato
? lo avrebbe preso una collega, che era già in azienda, che stava già lavorando con
l'estero, accrescendo la responsabilità di quest'ultima. Va poi considerato che L'A.D. faceva la supervisione dello sviluppo per l'estero. in cosa consisteva il customer CP_3
carte internazionale ? gestione ordini e contratti, è supporto alla vendita, un backoffice di gestione dei clienti. e il custom bone ? era la ricostruzione di ossa CP_3
personalizzata; gli veniva sottratta anche per l'Italia in questa revisione di mansioni;
non so che impatto avesse sulle vendite questo settore. gli proponete questo CP_3
cambiamento e lui cosa dice ? abbiamo trattato, abbiamo anche accolto una sua richiesta, di un patto di stabilità per almeno 3 anni;
sembrava che la cosa fosse fattibile;
onestamente l'A.D. aveva interesse a mantenere nel mercato italiano, lo so Pt_1
perché io facevo le funzioni del responsabile del personale;
l'azienda dovendo crescere aveva interesse a mantenere il ricorrente tanto che predisponemmo un patto di stabilità di 3 anni che per un dirigente non è poca cosa. l'azienda aveva bilanci negativi CP_3
? volumi e margini in contrazione, occorreva cambiare passo”); l'azienda voleva assolutamente in organico mantenere il ricorrente, tanto che acconsentì a garantirne la stabilità per ben 3 anni, ciò che per un dirigente non è proprio poca cosa;
ovviamente a fronte di una riduzione di competenze, una riduzione dello stipendio era più che giustificata e tutte queste questioni confluirono in una seria trattativa che venne interrotta dall'iniziativa (improvvida) di sottrazione di documentazione aziendale posta in essere dal ricorrente, alla quale la società non poté che rispondere con l'allontanamento del dirigente per perdita di fiducia (mentre si trattava con l'azienda pagina 11 di 12 sulla modifica contrattuale, con garanzia di stabilità del rapporto, il dipendente sottraeva massivamente documentazione aziendale e, probabilmente contemporaneamente, si guardava intorno alla ricerca di una nuova occupazione che gli garantisse migliori condizioni di lavoro, tanto da essere assunto già a febbraio 2024, ossia poco dopo il licenziamento, da azienda concorrente dell'ormai ex datore di lavoro).
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PETROSILLO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
fa riferimento a Cass. n. 807/2025 ed evidenzia che in base alla stessa missiva di contestazione disciplinare emerge che il fondato sospetto data 11 ottobre 2023 e quindi la documentazione raccolta in precedenza non può essere utilizzata;
le e-mail dal 28.9.2023 all'11.10.2024 sono 40
e-mail; di esse solo 14 sono commerciali;
Per la parte resistente compare l'avvocato ZOLI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 12 N. R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BARTALOTTA STEFANO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“- Dichiarare privo di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c ed ingiustificato ai sensi degli artt. 19 e 22 del CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi e comunque
pagina 3 di 12 illegittimo, ritorsivo, nullo e/o inefficace il licenziamento comunicato al ricorrente dr.
con lettera datata 10 novembre 2023; Per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2
favore del ricorrente di lordi € 85.877,00 per indennità sostitutiva del preavviso e di lordi € 6.361,25 per incidenza del preavviso sul tfr, oltre al versamento dei contributi di assistenza e previdenza previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- Per
l'effetto, condannare altresì , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento di lordi € 103.053,24 per indennità supplementare determinata ex CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi nella misura massima o comunque ad un'indennità non inferiore al minimo previsto dalla contrattazione collettiva pari a lordi € 68.702,16; - Accertare la sussistenza di nr. 1539 trasferte effettuate dal dirigente nell'arco temporale luglio 2015-novembre 2023 e dichiarare il diritto del ricorrente dr. al percepimento delle indennità di trasferta Parte_1
ex art. 10 del CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi per nr. 1539 trasferte effettuate, di cui al presente ricorso;
- Per l'effetto, condannare _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
ricorrente di un importo pari a € 130.815,00 (1539 x € 85,00) o a diversa somma da accertarsi in corso di causa o da stabilirsi secondo giustizia o equità; - Accertare la sussistenza di condotte vessatorie ai danni del ricorrente a partire dall'anno 2021 sino al novembre 2023, per conseguenza dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, morale e non patrimoniale nella misura determinata in via equitativa e/o sulla base delle tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano
e comunque di entità non inferiore a € 36.063,60 oltre un aumento personalizzato del
45% (pari a € 16.228,62), per un totale quindi di € 52.292,22 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dei predetti importi;
- Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa, istruita con prove orali e fallito ripetutamente il tentativo di conciliazione,
pagina 4 di 12 veniva posta in decisione.
Il ricorrente, dirigente della resistente, impugna innanzi tutto il licenziamento intimatogli dalla controparte il 10.11.2023 per giusta causa.
La motivazione attiene all'abusivo auto invio (ossia con sottrazione) dal ricorrente a sé stesso di documentazione aziendale alle proprie e-mail (indirizzi di freemail riconducibili pacificamente al ricorrente).
Il ricorrente assume che ciò, variamente (ossia come se tutto sommato fosse lo stesso), era giustificato da 1) necessità di procurarsi documentazione a tutela dei propri diritti, visto che “sentiva” nell'aria il proprio licenziamento;
2) prassi aziendale di commistione tra e-mail aziendale e e-mail privata;
3) necessità operative.
L'istruttoria orale ha completamente escluso i numeri 2 e 3 (esemplare il teste a discarico : “A.D.R.: voi avevate la prassi in azienda di inviarvi Tes_1
documentazione aziendale su e-mail personali vostre ? non era una prassi, ma capitava.
Se una persona era fuori era più complesso reperirle dal sistema aziendale e capitava che si potesse ricevere e spedire email da indirizzi personali. A.D.R.: lei sta dicendo ricevere email da clienti ad indirizzi personali ? no, sto dicendo inviare e ricevere tra collaboratori;
il 99 % lo facevamo però tramite e-mail aziendale. L'esigenza nasceva in trasferta perché c'erano problemi con il sistema informatico… A.D.R.: era prassi inviarsi da soli documenti ad email personali ? l'ho fatto quando non riuscivo a scaricarlo da un'altra parte;
erano fatti abbastanza eccezionali e su cose non troppo confidenziali. A.D.R. rientra nel concetto di eccezionalità che ha appena descritto
l'invio a sé stessi di circa 400 documenti in circa 20 giorni ? no, quelle sono cifre che non rientrano nell'eccezionalità che ho detto prima. Non è il mio concetto di eccezionalità”; esemplare il fatto che il ricorrente, a domanda del giudice, non abbia riportato tali motivazioni: “A.D.R. ricorrente : come mai tutta questa mole di documenti trasmessi a sé stesso proprio in quel periodo ? ero stato contattato dall'azienda che mi aveva proposto un demansionamento;
la prima e-mail che mi sono scaricato è stato il diniego dell'azienda di fornirmi le giste paga;
l'ho fatto per tutelarmi”), peraltro pagina 5 di 12 incompatibili anche logicamente con il numero 1, considerato che il trasferimento di dati fu talmente massivo (440 e-mail in 20 giorni) da allertare il servizio di information tecnology datoriale, che a più riprese cercò di limitare (bloccando l'indirizzo di ricezione) la fuga di documentazione, senza riuscirci completamente, posto che il ricorrente variava continuamente l'indirizzo e-mail di destinazione dei propri invii, in modo da aggirare i blocchi aziendali che via via venivano attuati (teste teste ES
, questo sino al blocco dell'email aziendale del ricorrente (che pose fine Tes_3
all'emorragia).
Tra le numerosissime e-mail inviate vi sono documenti commerciali, contenenti p.e. offerte, listini, contratti;
si tratta di documentazione riservata (ampiamente tutelata anche a livello “industriale” e “concorrenziale”: v. p.e. Cass. n. 18772/2019; 3454/2022).
La sottrazione della stessa è ingiustificabile e inammissibile sotto ogni punto di vista (si tratta di un minimo etico commerciale, che qualunque lavoratore, soprattutto un dirigente, bene comprende ed in relazione al quale, pertanto, è del tutto futile la discussione sui limiti lessicali delle previsioni del regolamento interno) ed integra pienamente non solo la nozione di giustificatezza necessaria per il licenziamento del dirigente, ma anche la più stringente nozione di giusta causa.
Come visto, l'ammasso di materiale sottratto travalica ogni limite di continenza e rende insussistente l'ipotesi giustificativa della tutela del proprio diritto.
Il materiale informatico utilizzato per contestazione e licenziamento è, inoltre, pienamente utilizzabile a fini probatori.
In punto alla previsione di cui all'art. 4 Statuto dei lavoratori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno
o più lavoratori;
ne consegue che spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale,
pagina 6 di 12 incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento”, specificando che “Allegazione e prova che devono riguardare anche circostanze temporalmente collocate, atteso che le stesse segnano il momento a partire dal quale i dati acquisiti possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e, successivamente, in giudizio, non essendo possibile
l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St. lav., estendendo “a dismisura” l'area del controllo difensivo lecito (cfr. Cass. n. 25732/2021 cit., punto 41), considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto” (Cass. n. 18168/2003).
Con riferimento ai dati temporali riportati dalla lettera di contestazione del 20.10.2023
(presi da riferimento anche dalle lamentele attoree) emerge che l'utilizzo anomalo delle e-mail in uscita dall'indirizzo aziendale ad un indirizzo free mail del ricorrente era stato registrato il 27.9.2023; che l'amministratore di sistema aveva bloccato la possibilità di invio dall'indirizzo aziendale del ricorrente a quell'indirizzo free mail;
nella stessa giornata veniva notato un ulteriore anomalia, sempre legata all'invio di mail dall'indirizzo aziendale del ricorrente, ma ad altra casella di poste free mail del ricorrente;
nei giorni successivi seguivano altri tentativi di invio presso una serie di indirizzi free mail bloccati dall'amministratore di sistema, sino a quando l'11.10.2023
l'azienda non arrivava alla conclusione che la causa di tali invii non era rappresentata dall'esistenza di un virus informatico.
Confondendo il concetto di sospetto con quello di certezza, la difesa ricorrente tenta ora di fare decorrere il momento dell'utilizzabilità dei documenti informatici dalla data in cui (ormai cessata la condotta di sottrazione) venne esclusa l'esistenza di virus, ma l'errore concettuale (ed anche lessicale) è appunto evidente: il sospetto si colloca all'inizio della catena degli eventi, allorquando intervenne il primo alert informatico, ossia per quanto ci è stato detto il 27 settembre 2023.
I documenti successivi sono tutti utilizzabili.
pagina 7 di 12 Se anche fosse vero che le e-mail del periodo in questione fossero 40, di cui 16 contenuto commerciale, così come sostenuto per la prima volta in data odierna dalla difesa attorea (“le e-mail dal 28.9.2023 all'11.10.2024 sono 40 e-mail; di esse solo 14 sono commerciali”), considerata la condotta nel suo complesso (con invii, ma anche tentativi di invio – ossia di sottrazione – anche successivamente all'apposizione di blocchi informatici che determinavano la necessità di usare altri indirizzi di free mail da parte del ricorrente) e la massima intensità dell'elemento soggettivo (di dolo) nella sottrazione nei termini sopra esaminati (ossia una volta appurato un blocco ad un indirizzo ricevente a sé riconducibile, il ricorrente variava indirizzo), non può che derivarne lo stesso la piena giustificazione del licenziamento per cui è causa.
Sussistendo il fatto, non può evidentemente parlarsi di licenziamento ritorsivo (non si capisce, peraltro, ritorsivo rispetto a cosa: non ad una richiesta di aumento, perché non si tratta di un esercizio di un diritto, tant'è che il datore può limitarsi a non accoglierla senza violare alcuna norma di alcun tipo).
La causa ha altri oggetti.
Il secondo è la richiesta monetaria relativa all'indennità per le trasferte del dirigente ex art. 10 del CCNL (85 euro per ogni periodo superiore a 12 ore giornaliere), per totali €
130.815,00.
La domanda è infondata.
Risulta, infatti, dal contratto sottoscritto tra le parti (nel 2015) che la retribuzione del dirigente (comprendente peraltro un superminimo di oltre 2.700 euro) “assorge e sostituisce tutti gli elementi aggiuntivi, indennità e superminimi …. e s'intende altresì comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo per l'eventuale maggior impegno che le sue funzioni dovessero richiedere”.
La lettera della norma pattizia è amplissima e comprende anche l'indennità di trasferta di cui al CCNL applicato dal datore di lavoro.
Peraltro, nel merito, nulla si sa delle destinazioni ma soprattutto delle durate trasferte indicate solo genericamente dal ricorrente nel ricorso ed in un documento riepilogativo pagina 8 di 12 (doc. 21), che non permettono evidentemente di ricavare – nemmeno per presunzioni – i presupposti di applicazione dell'indennità (durata superiore alle 12 ore nell'arco di 24 dalla partenza).
Non aiuta il documento contenente alcune autorizzazioni alla trasferta risultanti dall'applicativo aziendale: oltre a non indicare nemmeno queste il luogo, per alcune l'alfabetizzazione ricevuta dall'istruttoria, ci permette di collocare il Per_1
(soggetto indicato in un paio di queste autorizzazioni aziendali) nell'ambito napoletano
(oltre che laziale), dove il ricorrente aveva ed ha la residenza e dove quasi sempre lavorava in telelavoro (teste , essendo tenuto ad una sporadica presenza in Tes_4
sede aziendale;
lo stesso indica nella sua testimonianza di avere visto per Per_1
lavoro il ricorrente 2/3 volte alla settimana;
lo stesso ricorrente, in ricorso, indica per molte delle trasferte indicate la destinazione di Napoli;
evidentemente, per tutte queste, trattandosi del suo luogo di residenza, nonché di (tele)lavoro, mancano icto oculi i presupposti per immaginare l'esistenza di una trasferta superiore a 12 ore giornaliere.
Lo stesso può dirsi evidentemente per le trasferte a Roma (sempre nell'ambito di operatività del collocata a poco più di un'ora di treno e a poco più di due Per_1
ore di macchina dal luogo di residenza e di lavoro del ricorrente.
L'ultimo oggetto attiene ad una richiesta risarcitoria per mobbing (“marginalizzazione attuata ai danni del ricorrente dall'AD Desogus;
alla reiterazione dei silenzi del dr.
a fronte delle richieste di adeguamenti salariali o di garanzie precise per le Tes_4
trasferte; alla “proposta” del demansionamento;
alla pretestuosità del procedimento disciplinare e del suo esito”).
Del mobbing (e di qualunque altro tipo di vessazione) non sono risultati dimostrati i presupposti.
Ma più in generale non sono riscontrate condotte lesive.
Il licenziamento è giustificato (e non pretestuoso).
Come detto, non c'era l'obbligo per l'azienda di conferire l'aumento salariare richiesto dal dirigente (e nemmeno di rispondervi, francamente).
pagina 9 di 12 Nessuna marginalizzazione (paradossale – ossia totalmente inconsistente in fatto – la testimonianza del teste agente di e quindi completamente Per_1 _1
estraneo all'organizzazione aziendale interna, per il quale il demansionamento del ricorrente sarebbe consistito in: “dopo il cambio dell'a.d. ho avuto occasione di incontrarlo e prima ho avuto un colloquio preliminare in videochiamata e lui era con una specialista di prodotto e mi meravigliò la mancanza della presenza di , Pt_1
che era direttore commerciale e direttore marketing e ci sentivamo abbastanza spesso per problematiche commerciali sul territorio;
io mi occupavo di e;
Pt_2 Pt_3
mi fu detto che non ci stava probabilmente perché era fuori e non poteva Pt_1
partecipare; questo avvenne poco dopo l'insediamento del;
in una visita ad Pt_4
un mio subagente che abbiamo fatto io e mi disse che per qualsiasi problema Pt_4
che avessi avuto potevo fare riferimento a lui, sia per marketing, che commerciale che personale. Questo fu a maggio 2023. le venne mai detto che aveva CP_3 Pt_1
perso le funzioni sul commerciale italiano ? no. A.D.R.: lei da quando arriva Pt_4
in azienda smette di parlare con ? parlavo meno con esposito. in Pt_1 CP_3
che senso, non aveva più certe competenze ? lui era un mio punto di riferimento nel lavoro quotidiano, ci sentivamo con una certa frequenza;
A.D.R.: dobbiamo ora capire se vi sentite meno perché ci sono delle cose che lui non fa più e che lei deve quindi trattare con qualcun altro ? da quel momento in poi più che altro se mi si palesava qualche problema facilmente risolvibile io mi mettevo in comunicazione con il customer care, che era il primo ufficio con cui mi rapportavo;
A.D.R.: questo customer care prima lei non lo chiamava ? si sempre;
. e allora ? mi fu detto se hai problemi CP_3
particolari, naturalmente ho continuato a vedere perché il lavoro lo Pt_1
prevedeva, ora non ricordo se ho interpellato GU per qualcosa, forse non ho avuto problemi particolari;
gli incontri con li ho continuati ad avere”). Pt_1
È invece risultato che l'azienda, per problematiche di bilancio e quindi per una necessità di rilancio sui mercati, decise nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, di scindere i ruoli di responsabile vendite italiane ed estere (ruoli prima concentrati nella pagina 10 di 12 sola figura dell ), per farli seguire da due soggetti diversi (teste Pt_1 Tes_5
“A.D.R.: lei si è occupato di una trattativa con il dott. ? Sì, il nuovo A.D. Pt_1
voleva rilanciare finceramica;
visto che ha competenza importante sul Pt_1
mercato italiano e dovendo sviluppare l'estero in maniera diversa, da inizio settembre
2023 si ragionò sulla focalizzazione di sul mercato italiano e sul Pt_1
customercare internazionale;
A.D.R.: si trattava di una riduzione di competenze ? sì, parziale, perdeva lo sviluppo dell'estero; A.D.R.: l'estero come sarebbe stato sviluppato
? lo avrebbe preso una collega, che era già in azienda, che stava già lavorando con
l'estero, accrescendo la responsabilità di quest'ultima. Va poi considerato che L'A.D. faceva la supervisione dello sviluppo per l'estero. in cosa consisteva il customer CP_3
carte internazionale ? gestione ordini e contratti, è supporto alla vendita, un backoffice di gestione dei clienti. e il custom bone ? era la ricostruzione di ossa CP_3
personalizzata; gli veniva sottratta anche per l'Italia in questa revisione di mansioni;
non so che impatto avesse sulle vendite questo settore. gli proponete questo CP_3
cambiamento e lui cosa dice ? abbiamo trattato, abbiamo anche accolto una sua richiesta, di un patto di stabilità per almeno 3 anni;
sembrava che la cosa fosse fattibile;
onestamente l'A.D. aveva interesse a mantenere nel mercato italiano, lo so Pt_1
perché io facevo le funzioni del responsabile del personale;
l'azienda dovendo crescere aveva interesse a mantenere il ricorrente tanto che predisponemmo un patto di stabilità di 3 anni che per un dirigente non è poca cosa. l'azienda aveva bilanci negativi CP_3
? volumi e margini in contrazione, occorreva cambiare passo”); l'azienda voleva assolutamente in organico mantenere il ricorrente, tanto che acconsentì a garantirne la stabilità per ben 3 anni, ciò che per un dirigente non è proprio poca cosa;
ovviamente a fronte di una riduzione di competenze, una riduzione dello stipendio era più che giustificata e tutte queste questioni confluirono in una seria trattativa che venne interrotta dall'iniziativa (improvvida) di sottrazione di documentazione aziendale posta in essere dal ricorrente, alla quale la società non poté che rispondere con l'allontanamento del dirigente per perdita di fiducia (mentre si trattava con l'azienda pagina 11 di 12 sulla modifica contrattuale, con garanzia di stabilità del rapporto, il dipendente sottraeva massivamente documentazione aziendale e, probabilmente contemporaneamente, si guardava intorno alla ricerca di una nuova occupazione che gli garantisse migliori condizioni di lavoro, tanto da essere assunto già a febbraio 2024, ossia poco dopo il licenziamento, da azienda concorrente dell'ormai ex datore di lavoro).
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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