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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29/02/2024 al n. 494 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1995 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Iodice Giovanna;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/06/1997 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Iodice Giovanna;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio depositato il 28/02/2024 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.09.2023 in Casalnuovo di Napoli dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti precisavano in ricorso che con Sentenza n. 36 del 18.04.2024 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto entrambi autonomi economicamente .
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè Sentenza n. 36/2024 emessa dal
Tribunale di Nola in data 18.04.2024, avverso la quale non risulta essere stata proposta impugnazione come da attestazione in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1995 e (C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
AN (Na) il 10/06/1997 , in Casalnuovo di Napoli il giorno 15.09.2023 , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune ( atto n. 72 , P. II, s. A, Uff. 1, anno 2023);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/01/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29/02/2024 al n. 494 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1995 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Iodice Giovanna;
e da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/06/1997 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Iodice Giovanna;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio depositato il 28/02/2024 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.09.2023 in Casalnuovo di Napoli dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti precisavano in ricorso che con Sentenza n. 36 del 18.04.2024 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto entrambi autonomi economicamente .
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè Sentenza n. 36/2024 emessa dal
Tribunale di Nola in data 18.04.2024, avverso la quale non risulta essere stata proposta impugnazione come da attestazione in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/04/1995 e (C.F.: ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
AN (Na) il 10/06/1997 , in Casalnuovo di Napoli il giorno 15.09.2023 , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune ( atto n. 72 , P. II, s. A, Uff. 1, anno 2023);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/01/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca