CA
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1988/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MARCO ANTONIO DAL BEN, con studio in
CONTRA' PORTI n. 38, VICENZA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario LISA FORTUNATO, con studio in STRADELLA
LOSCHI n. 4, VICENZA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
29.5.2024, n. 1112/2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata nr. 1112/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 29.05.2024 e non notificata nella causa nr.
1723/2020 R.G., accertare e dichiarare il carattere illecito della condotta del sig. e conseguentemente condannare il convenuto a Controparte_1 risarcire in favore dell'attrice tutti i danni non patrimoniali, morali e all'onore, subiti e subendi, danni da liquidare secondo il prudente apprezzamento del Giudicante in via equitativa, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, in un importo pari ad euro 10.000,00 ovvero al diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Condannare il
SI. al pagamento delle spese di causa del giudizio di I Controparte_1
e II grado. Condannare parte convenuta alla restituzione delle spese legali liquidate dalla sentenza di I grado e saldate dall'appellante. In via istruttoria: si producono la copia autentica della sentenza impugnata e il fascicolo di primo grado dell'appellante. Si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di I grado e ribadite nella nota di precisazione delle conclusioni che vengono qui integralmente trascritte:
“Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la SI.ra ha corrisposto al SI. la Pt_1 P_ somma di cui alla fattura che si esibisce al teste (doc. 1)”; 2) “Vero che la SI.ra ha ricevuto al proprio indirizzo email la missiva che si Pt_1 esibisce al teste (doc. 2)”; 3) “Vero che la sig.ra , nei mesi Pt_1 successivi alla ricezione dell'email di cui al capitolo che precede ha riferito al teste di essere angosciata dalle parole del convenuto e in particolare per la paura che questi attuasse una campagna diffamatoria in danno della stessa attrice”; 4) “Vero che il SI. e la SI.ra P_
, fino al giugno 2019, erano legati da un rapporto di amicizia”. Si Pt_1 indicano come testi sui capitoli che precedono, il Geom. Testimone_1 di Castelfranco e il SI. di Breganze.” Si produce la Testimone_2 sentenza impugnata in copia autentica;
il fascicolo attoreo di primo grado. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via pregiudiziale: si chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per manifesta pag. 2/13 infondatezza e mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342
c.p.c.: non risultano enunciati in forma puntuale ed esplicita, con riferimento ai capi impugnati, i rilievi critici esposti in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento gravato. Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 1112/2024, pubblicata in data
29.05.2024 (non notificata), pronunciata dal Tribunale di Vicenza nella causa civile n. R.G. 1723/2020 di “risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 -2059 c.c.”, notificato in data
25.11.2025 (a mezzo pec ai sensi L. n. 53 del 1994 presso il sottoscritto difensore, in qualità di domiciliatario), con conseguente conferma di ogni capo e statuizione del provvedimento medesimo. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 29.5.2024, n. 1112/2024 il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla committente nei confronti del restauratore Parte_1 Controparte_1 per l'offesa all'onore contenuta nella mail 29.6.2019 a seguito del mancato pagamento della fattura 21.12.2018 n. 12 di euro 280,00. Il contenuto dell'e-mail è il seguente: “Carissima , bella mossa Pt_1 bloccare anche whatsapp per evitare che le persone possano contattarti!!! Ma non credo possa bastare per fuggire, una persona se ha un briciolo di dignità affronta le cose, non scappa, cosa che evidentemente tu non possiedi!! So già che quei 280,00 euro sono
pag. 3/13 persi, ma so per certo che, almeno, sono in buona compagnia, sai
Vicenza è una città piccola e certe voci iniziano a circolare...
Sicuramente io con 280,00 euro non mi facevo più ricco, anzi, te li regalo volentieri, spendili pure per una buona cena di pesce (fresco).
Sappi però, tu che tanto ti vantavi di essere una persona corretta ti sei dimostrata piccola, povera e senza morale!! E dopo vieni a fare la morale a me? Come ti permetti?? Buona vita e buon proseguimento, ricorda che, nella vita, tutto ti ritorna indietro!!! Tanti cari saluti.. !!!” (il grassetto è dell'estensore della presente Pt_1 motivazione).
1.1 Il Tribunale osserva che l'e-mail deve essere contestualizzata. Si tratta “di espressioni, ancorché poco opportune e negative, rivolte dall'appaltatore-creditore (il ) nei confronti del committente P_ debitore (la ) in relazione ad un debito pregresso non contestato, Pt_1 certo, liquido, esigibile e, nondimeno, rimasto non onorato per apprezzabile periodo temporale (sei mesi dall'esecuzione), specie se si considera il modesto importo pari ad euro 280,00. Le espressioni utilizzate dal vanno allora ricondotte a critica all'operato della P_ controparte contrattuale per il comportamento serbato di perdurante inadempimento, anch'ella operante nel medesimo settore del restauro, circostanza tale da far presumere note le logiche imprenditoriali proprie di tale segmento di mercato e dello svolgimento di tali affari, con specifico riferimento al pagamento dei compensi, anche tenuto conto di contesto sociale e professionale di appartenenza”.
1.2 Il riferimento alle voci che circolano in una piccola città come
Vicenza costituisce non una minaccia ma una “constatazione e messa a conoscenza della controparte contrattuale dell'esistenza di altri fornitori
pag. 4/13 o clienti asseritamente rimasti impagati”, coerente con l'allegazione del convenuto di avvenuti contatti con altre imprese creditrici della . Pt_1
Il giudizio sulla persona è riconducibile “ad una manifestazione di disappunto del , creditore di somma di denaro quale P_ corrispettivo dell'esecuzione di un appalto, certamente negativa ed aspra, ma pur motivata dal persistente inadempimento in cui ella era incorsa – di cui peraltro vi è chiara menzione nella stessa mail, il che rendendo le dette parole assolutamente ancorate alla vicenda negoziale in essere e non, invece, del tutto gratuite ed immotivate”. Le espressioni usate sono la conseguenza dello stato di frustrazione conseguente al mancato incasso del credito anche perché il debitore non ha allegato alcuna circostanza per giustificare il mancato pagamento della fattura. Non hanno un contenuto “gravemente offensivo dell'onore e del decoro”.
1.3 Qualora le espressioni fossero ritenute ingiuriose, la condotta sarebbe comunque riconducibile allo “stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui” di cui al terzo comma dell'art. 4 d.lgs. n. 7 del 2016, tale da escludere l'applicazione della sanzione civile, e quindi del diritto al risarcimento. Dalla missiva si coglie l'esasperazione del creditore, acuita dalla conoscenza della debitrice di lunga data. Nonostante la mancata produzione dei precedenti messaggi, il loro inoltro è credibile tenuto conto del contenuto dell'e-mail e del fatto che il debito non era stato pagato né al momento della ricezione dell' e-mail né il mese seguente quando il legale della debitrice aveva inviato la raccomandata 24 luglio
2019. La provocazione è compatibile con il tempo trascorso perché la reazione segue a una condotta omissiva consistente nell'omesso pagamento del debito da parte della nonostante la consegna Pt_1 delle opere e l'ultimazione dei lavori, cui il convenuto ha posto fine, di pag. 5/13 fatto, mediante la missiva incriminata. Tenuto conto dei rapporti professionali e personali, il creditore aveva atteso un certo tempo
“prima di porre un ultimatum alla per il pagamento del dovuto”. Pt_1
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 accolta la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi nella somma di euro 10.000,00. Lamenta:
2.1 l'errata applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 7 del
2016, e degli artt. 2043 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. perché certe espressioni (“una persona se ha un briciolo di dignità affronta le cose… cosa che evidentemente tu non possiedi … sai Vicenza è una città piccola e certe voci iniziano a circolare … ti sei dimostrata una persona piccola, povera e senza morale”) risultano effettivamente sprezzanti e mortificanti. Una cosa è criticare il mancato pagamento di un credito, altro attribuire al debitore la qualità di persona “senza dignità, piccola, povera e senza morale”. L'unica reazione lecita ad un inadempimento contrattuale di modesta entità sarebbe stata una richiesta formale di pagamento del credito, eventualmente accompagnata dalla prospettazione di affidare la tutela della propria posizione giuridica all'Autorità Giudiziaria. Il creditore non può ingiuriare il debitore, con apprezzamenti denigratori che attingono alla sfera morale e personale.
La frase aveva anche un contenuto minaccioso, prospettando una campagna denigratoria. Non vi è alcuna evidenza di altri creditori, cosicché non può essere condivisa la scelta del Tribunale di porre a sostegno della motivazione della propria sentenza fatti non riscontrati sul piano probatorio;
pag. 6/13 2.2 la falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 7 del 2016 e
2697 c.c. perché non applicabile in caso di minaccia e perché lo stato d'ira idoneo a scriminare l'ingiuria e a escludere l'applicazione della sanzione deve essere proporzionato. Il modesto credito vantato dal non poteva, tanto più per la sua consistenza, giustificare un P_ aggressivo attacco all'onore che trascende i limiti del diritto di critica.
Non vi è prova di una precedente messa in mora. Non vi è prova della continuità temporale. La reazione è illegittima, stante il modesto ammontare del credito. L'esimente attiene esclusivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria ma non esclude il risarcimento del danno;
2.3 che, in ragione dell'accoglimento dei precedenti motivi, la sentenza deve essere riformata anche nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, che dovranno essere restituite all'appellante.
3. Eccepita l'inammissibilità dei motivi in quanto non risultano enunciati in forma puntuale ed esplicita, con riferimento ai capi impugnati, la difesa di ha chiesto di confermare la Controparte_1 sentenza di primo grado. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, ha dedotto che le espressioni si collocano al termine di una lunga messaggistica intercorsa tramite WhatsApp. Il 21 dicembre 2018 , a circa sei mesi dall'ultimazione dei lavori, P_ aveva anticipato l'emissione della fattura. Il 28 maggio 2019 aveva sollecitato nuovamente il pagamento alla debitrice che, con tono canzonatorio e sprezzante, “augurava al sig. di non aver mai P_ neanche un quarto dei suoi problemi” e si era impegnata, nonostante le difficoltà economiche, a fare il possibile per saldare quanto prima il debito. Successivamente era stato ripetutamente contattato da P_
pag. 7/13 clienti e imprese che lamentavano di non riuscire a reperire , Parte_1 dolendosi anche per i crediti vantati nei suoi confronti.
4. I primi due motivi di appello relativi rispettivamente alla sussistenza di un'offesa all'onore e alla provocazione sono fondati nella parte in cui criticano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e genericità dei motivi deve essere di conseguenza respinta. Occorre distinguere fra l'illecito civile d'ingiuria sottoposto a sanzione pecuniaria e la responsabilità aquiliana per fatto illecito.
4.1 In maniera condivisibile il giudice di primo grado sostiene che le espressioni devono essere contestualizzate e che il riferimento del creditore alle voci correnti nel pubblico è equivoco. Non è da solo sufficiente per affermare, in mancanza di riscontri, che P_ intendesse portare avanti la querelle denigrando la debitrice nell'ambiente di lavoro. È altrettanto ipotizzabile che per si P_ trattasse di uno sfogo con cui egli intendeva porre termine ai loro rapporti. È plausibile che il creditore intendesse rinfacciarle che stesse comportandosi scorrettamente anche con altre persone.
4.2 Resta il fatto che l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria ha determinato come reazione un giudizio lesivo della reputazione della persona del debitore. Nella giurisprudenza è stato fatto riferimento per stabilire se vi sia un'offesa dell'onore ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia pronunciata (Cass. pen., sez.
5, sent. n. 1907 del 2015 e Cass. pen., sez. 5, sent. n. 11632 del pag. 8/13 2008). Il passaggio nello scritto dalla qualifica di debitore inadempiente a quello di persona miserevole (“… piccola, povera e senza morale”) non costituisce una critica né può essere giustificabile nei rapporti sociali anche perché nella comparsa di costituzione e risposta il creditore aveva riconosciuto che, alla fine del mese di maggio 2019, la P_
aveva risposto a un sollecito: Pt_1 sprezzante “augurava al sig. di non aver mai neanche un quarto P_ dei suoi problemi” e si impegnava, nonostante le proprie difficoltà economiche, a fare il possibile per saldare quanto prima il debito, nonostante i problemi economici>> (v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pag. 6). Premesso che il riferimento al tono canzonatorio e sprezzante costituisce un giudizio non motivato (non si capisce perché il creditore avrebbe potuto sentirsi deriso), la Pt_1 aveva riconosciuto il debito e sostenuto di avere problemi economici, fornendo per il resto vaghe rassicurazioni. Nell'espressioni usate dal creditore vi è un umiliante giudizio sulla povertà morale della persona, che non si giustifica per un semplice inadempimento contrattuale.
4.3 Il Tribunale richiama l'esimente della provocazione, evidenziando che il collegamento temporale fra fatto ingiusto e reazione (“subito dopo di esso”) deve tener conto del prolungato contegno omissivo del debitore. Il comportamento del debitore era effettivamente antigiuridico e proveniva da una persona ben conosciuta e quindi aveva comportato anche la lesione di un rapporto di fiducia. Atteso il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione, oramai il creditore era convinto che non sarebbe stato pagato. In questa prospettiva, la risposta del debitore di fine di maggio 2019 appare significativa perché, trascorso un ulteriore mese, il pagamento non era ancora avvenuto né il debitore era stato più preciso sui tempi di pagamento e anzi aveva bloccato i contatti pag. 9/13 WhatsApp. Che la messaggistica fosse stata bloccata lo si desume indirettamente dal fatto che non vi fu alcuna tempestiva smentita da parte della debitrice. La frustrazione può essere comprensibile perché il creditore aveva perso la speranza di recuperare il credito di lavoro e il ricorso alla tutela giudiziaria costituiva un'opzione economicamente non conveniente. Il creditore, con ogni probabilità, avrebbe dovuto anticipare costi superiori al credito che intendeva recuperare. Per il riconoscimento della provocazione non occorre una proporzione fra offesa e reazione e la reazione non può ritenersi del tutto inadeguata sì da lasciar ipotizzare l'esistenza non di un nesso di causa ma di mera occasionalità fra i due fatti.
4.4 Pur riconoscendo la provocazione, rimane comunque ravvisabile un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto la provocazione costituisce una causa di non punibilità dell'ingiuria e quindi esclude la sanzione pecuniaria civile ma non anche l'obbligo di risarcire il danno.
Sanzione civile pecuniaria e risarcimento del danno operano su piani distinti e possono cumularsi anche se la prima è irrogabile ai sensi dell'art. 8 d.gs. n. 7 del 2016 esclusivamente se il giudice accoglie la domanda di risarcimento del danno. La provocazione prevista dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 7 del 2016, al pari della provocazione prevista dell'art. 599, comma 2, c.p. esclude la punibilità ma non integra una causa di giustificazione che fa venir meno l'illiceità del fatto né integra una condotta del danneggiato idonea a ridurre il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 23024 del 2024 e Cass., sez. 3, sent. n. 20137 del 2005 in tema di diffamazione).
5. Il danno non patrimoniale ricollegabile al fatto illecito è contenuto.
Le allegazioni per giustificare la domanda di risarcimento si erano risolte pag. 10/13 nella descrizione della condotta illecita (v. atto di citazione di primo grado, pag. 3) e al riferimento a una non provata minaccia (v. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.c.). Il pregiudizio morale si risolve nella sofferenza soggettiva per essere giudicati “piccoli” e “senza morale”. La persona offesa non aveva comunque dato una circostanziata spiegazione delle ragioni per cui non aveva adempiuto alla propria obbligazione. Nell'ambito di rapporti professionali fra imprenditori e artigiani la fiducia sul puntuale adempimento dei debiti è sicuramente importante. Il contesto richiamato dal giudice di primo grado per escludere il fatto ingiusto può essere valorizzato per sostenere la tenuità dell'illecito. Non vi è stata diffusione dello scritto, né vi è prova che al mancato pagamento del debito sia stata data una qualche forma di pubblicità, anche se con tutta probabilità è proprio questo timore ad aver giustificato l'iniziativa giudiziaria attorea. Il danno da determinarsi necessariamente in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., senza che sia possibile fare riferimento ad alcuna tabella giurisprudenziale, viene liquidato nella somma di euro 1.000,00, in moneta attuale sicché non occorre procedere a una rivalutazione del credito. Non si discute di diffamazione con mezzi di comunicazione di massa. Oltre alla rivalutazione, in linea teorica e astratta possono essere liquidati gli interessi cd. compensativi, la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent.
n. 19063 del 2023). Considerando l'esiguità del credito e l'assenza di allegazioni sul danno da ritardo (v. atto di citazione di primo grado, pag.
pag. 11/13 3 e 4), non vengono riconosciuti gli interessi fino alla sentenza. Gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. spettano dalla sentenza al saldo.
6. Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e i compensi vengono liquidati sulla base dei parametri medi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per il giudizio di primo grado, vengono determinati nella somma di euro 662,00 (euro 131,00 + euro
131,00 + euro 200,00 + euro 200) e per il gravame nella somma di euro 494,00 (euro 142,00 + euro 142,00 + euro 210,00) dello scaglione applicabile (fino a euro 1.100,00).
7. Non essendo documentato il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, non se ne ordina con il dispositivo la restituzione.
L'importo eventualmente pagato dovrà essere restituito con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno del pagamento alla restituzione.
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Vicenza 29.5.2024 n. 1112/2024, così provvede:
1) in riforma della sentenza, condanna al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , Parte_1
pag. 12/13 liquidato nella somma onnicomprensiva di euro 1.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate nella somma di euro
662,00 per compensi ed euro 66,00 per esborsi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella Pt_1 somma di euro 494,00,00 per compensi ed euro 87,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 2 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1988/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MARCO ANTONIO DAL BEN, con studio in
CONTRA' PORTI n. 38, VICENZA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario LISA FORTUNATO, con studio in STRADELLA
LOSCHI n. 4, VICENZA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
29.5.2024, n. 1112/2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata nr. 1112/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 29.05.2024 e non notificata nella causa nr.
1723/2020 R.G., accertare e dichiarare il carattere illecito della condotta del sig. e conseguentemente condannare il convenuto a Controparte_1 risarcire in favore dell'attrice tutti i danni non patrimoniali, morali e all'onore, subiti e subendi, danni da liquidare secondo il prudente apprezzamento del Giudicante in via equitativa, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, in un importo pari ad euro 10.000,00 ovvero al diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Condannare il
SI. al pagamento delle spese di causa del giudizio di I Controparte_1
e II grado. Condannare parte convenuta alla restituzione delle spese legali liquidate dalla sentenza di I grado e saldate dall'appellante. In via istruttoria: si producono la copia autentica della sentenza impugnata e il fascicolo di primo grado dell'appellante. Si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di I grado e ribadite nella nota di precisazione delle conclusioni che vengono qui integralmente trascritte:
“Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la SI.ra ha corrisposto al SI. la Pt_1 P_ somma di cui alla fattura che si esibisce al teste (doc. 1)”; 2) “Vero che la SI.ra ha ricevuto al proprio indirizzo email la missiva che si Pt_1 esibisce al teste (doc. 2)”; 3) “Vero che la sig.ra , nei mesi Pt_1 successivi alla ricezione dell'email di cui al capitolo che precede ha riferito al teste di essere angosciata dalle parole del convenuto e in particolare per la paura che questi attuasse una campagna diffamatoria in danno della stessa attrice”; 4) “Vero che il SI. e la SI.ra P_
, fino al giugno 2019, erano legati da un rapporto di amicizia”. Si Pt_1 indicano come testi sui capitoli che precedono, il Geom. Testimone_1 di Castelfranco e il SI. di Breganze.” Si produce la Testimone_2 sentenza impugnata in copia autentica;
il fascicolo attoreo di primo grado. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via pregiudiziale: si chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per manifesta pag. 2/13 infondatezza e mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342
c.p.c.: non risultano enunciati in forma puntuale ed esplicita, con riferimento ai capi impugnati, i rilievi critici esposti in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento gravato. Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 1112/2024, pubblicata in data
29.05.2024 (non notificata), pronunciata dal Tribunale di Vicenza nella causa civile n. R.G. 1723/2020 di “risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 -2059 c.c.”, notificato in data
25.11.2025 (a mezzo pec ai sensi L. n. 53 del 1994 presso il sottoscritto difensore, in qualità di domiciliatario), con conseguente conferma di ogni capo e statuizione del provvedimento medesimo. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 29.5.2024, n. 1112/2024 il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla committente nei confronti del restauratore Parte_1 Controparte_1 per l'offesa all'onore contenuta nella mail 29.6.2019 a seguito del mancato pagamento della fattura 21.12.2018 n. 12 di euro 280,00. Il contenuto dell'e-mail è il seguente: “Carissima , bella mossa Pt_1 bloccare anche whatsapp per evitare che le persone possano contattarti!!! Ma non credo possa bastare per fuggire, una persona se ha un briciolo di dignità affronta le cose, non scappa, cosa che evidentemente tu non possiedi!! So già che quei 280,00 euro sono
pag. 3/13 persi, ma so per certo che, almeno, sono in buona compagnia, sai
Vicenza è una città piccola e certe voci iniziano a circolare...
Sicuramente io con 280,00 euro non mi facevo più ricco, anzi, te li regalo volentieri, spendili pure per una buona cena di pesce (fresco).
Sappi però, tu che tanto ti vantavi di essere una persona corretta ti sei dimostrata piccola, povera e senza morale!! E dopo vieni a fare la morale a me? Come ti permetti?? Buona vita e buon proseguimento, ricorda che, nella vita, tutto ti ritorna indietro!!! Tanti cari saluti.. !!!” (il grassetto è dell'estensore della presente Pt_1 motivazione).
1.1 Il Tribunale osserva che l'e-mail deve essere contestualizzata. Si tratta “di espressioni, ancorché poco opportune e negative, rivolte dall'appaltatore-creditore (il ) nei confronti del committente P_ debitore (la ) in relazione ad un debito pregresso non contestato, Pt_1 certo, liquido, esigibile e, nondimeno, rimasto non onorato per apprezzabile periodo temporale (sei mesi dall'esecuzione), specie se si considera il modesto importo pari ad euro 280,00. Le espressioni utilizzate dal vanno allora ricondotte a critica all'operato della P_ controparte contrattuale per il comportamento serbato di perdurante inadempimento, anch'ella operante nel medesimo settore del restauro, circostanza tale da far presumere note le logiche imprenditoriali proprie di tale segmento di mercato e dello svolgimento di tali affari, con specifico riferimento al pagamento dei compensi, anche tenuto conto di contesto sociale e professionale di appartenenza”.
1.2 Il riferimento alle voci che circolano in una piccola città come
Vicenza costituisce non una minaccia ma una “constatazione e messa a conoscenza della controparte contrattuale dell'esistenza di altri fornitori
pag. 4/13 o clienti asseritamente rimasti impagati”, coerente con l'allegazione del convenuto di avvenuti contatti con altre imprese creditrici della . Pt_1
Il giudizio sulla persona è riconducibile “ad una manifestazione di disappunto del , creditore di somma di denaro quale P_ corrispettivo dell'esecuzione di un appalto, certamente negativa ed aspra, ma pur motivata dal persistente inadempimento in cui ella era incorsa – di cui peraltro vi è chiara menzione nella stessa mail, il che rendendo le dette parole assolutamente ancorate alla vicenda negoziale in essere e non, invece, del tutto gratuite ed immotivate”. Le espressioni usate sono la conseguenza dello stato di frustrazione conseguente al mancato incasso del credito anche perché il debitore non ha allegato alcuna circostanza per giustificare il mancato pagamento della fattura. Non hanno un contenuto “gravemente offensivo dell'onore e del decoro”.
1.3 Qualora le espressioni fossero ritenute ingiuriose, la condotta sarebbe comunque riconducibile allo “stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui” di cui al terzo comma dell'art. 4 d.lgs. n. 7 del 2016, tale da escludere l'applicazione della sanzione civile, e quindi del diritto al risarcimento. Dalla missiva si coglie l'esasperazione del creditore, acuita dalla conoscenza della debitrice di lunga data. Nonostante la mancata produzione dei precedenti messaggi, il loro inoltro è credibile tenuto conto del contenuto dell'e-mail e del fatto che il debito non era stato pagato né al momento della ricezione dell' e-mail né il mese seguente quando il legale della debitrice aveva inviato la raccomandata 24 luglio
2019. La provocazione è compatibile con il tempo trascorso perché la reazione segue a una condotta omissiva consistente nell'omesso pagamento del debito da parte della nonostante la consegna Pt_1 delle opere e l'ultimazione dei lavori, cui il convenuto ha posto fine, di pag. 5/13 fatto, mediante la missiva incriminata. Tenuto conto dei rapporti professionali e personali, il creditore aveva atteso un certo tempo
“prima di porre un ultimatum alla per il pagamento del dovuto”. Pt_1
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 accolta la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi nella somma di euro 10.000,00. Lamenta:
2.1 l'errata applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 7 del
2016, e degli artt. 2043 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. perché certe espressioni (“una persona se ha un briciolo di dignità affronta le cose… cosa che evidentemente tu non possiedi … sai Vicenza è una città piccola e certe voci iniziano a circolare … ti sei dimostrata una persona piccola, povera e senza morale”) risultano effettivamente sprezzanti e mortificanti. Una cosa è criticare il mancato pagamento di un credito, altro attribuire al debitore la qualità di persona “senza dignità, piccola, povera e senza morale”. L'unica reazione lecita ad un inadempimento contrattuale di modesta entità sarebbe stata una richiesta formale di pagamento del credito, eventualmente accompagnata dalla prospettazione di affidare la tutela della propria posizione giuridica all'Autorità Giudiziaria. Il creditore non può ingiuriare il debitore, con apprezzamenti denigratori che attingono alla sfera morale e personale.
La frase aveva anche un contenuto minaccioso, prospettando una campagna denigratoria. Non vi è alcuna evidenza di altri creditori, cosicché non può essere condivisa la scelta del Tribunale di porre a sostegno della motivazione della propria sentenza fatti non riscontrati sul piano probatorio;
pag. 6/13 2.2 la falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 7 del 2016 e
2697 c.c. perché non applicabile in caso di minaccia e perché lo stato d'ira idoneo a scriminare l'ingiuria e a escludere l'applicazione della sanzione deve essere proporzionato. Il modesto credito vantato dal non poteva, tanto più per la sua consistenza, giustificare un P_ aggressivo attacco all'onore che trascende i limiti del diritto di critica.
Non vi è prova di una precedente messa in mora. Non vi è prova della continuità temporale. La reazione è illegittima, stante il modesto ammontare del credito. L'esimente attiene esclusivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria ma non esclude il risarcimento del danno;
2.3 che, in ragione dell'accoglimento dei precedenti motivi, la sentenza deve essere riformata anche nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, che dovranno essere restituite all'appellante.
3. Eccepita l'inammissibilità dei motivi in quanto non risultano enunciati in forma puntuale ed esplicita, con riferimento ai capi impugnati, la difesa di ha chiesto di confermare la Controparte_1 sentenza di primo grado. Oltre a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, ha dedotto che le espressioni si collocano al termine di una lunga messaggistica intercorsa tramite WhatsApp. Il 21 dicembre 2018 , a circa sei mesi dall'ultimazione dei lavori, P_ aveva anticipato l'emissione della fattura. Il 28 maggio 2019 aveva sollecitato nuovamente il pagamento alla debitrice che, con tono canzonatorio e sprezzante, “augurava al sig. di non aver mai P_ neanche un quarto dei suoi problemi” e si era impegnata, nonostante le difficoltà economiche, a fare il possibile per saldare quanto prima il debito. Successivamente era stato ripetutamente contattato da P_
pag. 7/13 clienti e imprese che lamentavano di non riuscire a reperire , Parte_1 dolendosi anche per i crediti vantati nei suoi confronti.
4. I primi due motivi di appello relativi rispettivamente alla sussistenza di un'offesa all'onore e alla provocazione sono fondati nella parte in cui criticano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e genericità dei motivi deve essere di conseguenza respinta. Occorre distinguere fra l'illecito civile d'ingiuria sottoposto a sanzione pecuniaria e la responsabilità aquiliana per fatto illecito.
4.1 In maniera condivisibile il giudice di primo grado sostiene che le espressioni devono essere contestualizzate e che il riferimento del creditore alle voci correnti nel pubblico è equivoco. Non è da solo sufficiente per affermare, in mancanza di riscontri, che P_ intendesse portare avanti la querelle denigrando la debitrice nell'ambiente di lavoro. È altrettanto ipotizzabile che per si P_ trattasse di uno sfogo con cui egli intendeva porre termine ai loro rapporti. È plausibile che il creditore intendesse rinfacciarle che stesse comportandosi scorrettamente anche con altre persone.
4.2 Resta il fatto che l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria ha determinato come reazione un giudizio lesivo della reputazione della persona del debitore. Nella giurisprudenza è stato fatto riferimento per stabilire se vi sia un'offesa dell'onore ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia pronunciata (Cass. pen., sez.
5, sent. n. 1907 del 2015 e Cass. pen., sez. 5, sent. n. 11632 del pag. 8/13 2008). Il passaggio nello scritto dalla qualifica di debitore inadempiente a quello di persona miserevole (“… piccola, povera e senza morale”) non costituisce una critica né può essere giustificabile nei rapporti sociali anche perché nella comparsa di costituzione e risposta il creditore aveva riconosciuto che, alla fine del mese di maggio 2019, la P_
aveva risposto a un sollecito: Pt_1 sprezzante “augurava al sig. di non aver mai neanche un quarto P_ dei suoi problemi” e si impegnava, nonostante le proprie difficoltà economiche, a fare il possibile per saldare quanto prima il debito, nonostante i problemi economici>> (v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pag. 6). Premesso che il riferimento al tono canzonatorio e sprezzante costituisce un giudizio non motivato (non si capisce perché il creditore avrebbe potuto sentirsi deriso), la Pt_1 aveva riconosciuto il debito e sostenuto di avere problemi economici, fornendo per il resto vaghe rassicurazioni. Nell'espressioni usate dal creditore vi è un umiliante giudizio sulla povertà morale della persona, che non si giustifica per un semplice inadempimento contrattuale.
4.3 Il Tribunale richiama l'esimente della provocazione, evidenziando che il collegamento temporale fra fatto ingiusto e reazione (“subito dopo di esso”) deve tener conto del prolungato contegno omissivo del debitore. Il comportamento del debitore era effettivamente antigiuridico e proveniva da una persona ben conosciuta e quindi aveva comportato anche la lesione di un rapporto di fiducia. Atteso il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione, oramai il creditore era convinto che non sarebbe stato pagato. In questa prospettiva, la risposta del debitore di fine di maggio 2019 appare significativa perché, trascorso un ulteriore mese, il pagamento non era ancora avvenuto né il debitore era stato più preciso sui tempi di pagamento e anzi aveva bloccato i contatti pag. 9/13 WhatsApp. Che la messaggistica fosse stata bloccata lo si desume indirettamente dal fatto che non vi fu alcuna tempestiva smentita da parte della debitrice. La frustrazione può essere comprensibile perché il creditore aveva perso la speranza di recuperare il credito di lavoro e il ricorso alla tutela giudiziaria costituiva un'opzione economicamente non conveniente. Il creditore, con ogni probabilità, avrebbe dovuto anticipare costi superiori al credito che intendeva recuperare. Per il riconoscimento della provocazione non occorre una proporzione fra offesa e reazione e la reazione non può ritenersi del tutto inadeguata sì da lasciar ipotizzare l'esistenza non di un nesso di causa ma di mera occasionalità fra i due fatti.
4.4 Pur riconoscendo la provocazione, rimane comunque ravvisabile un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto la provocazione costituisce una causa di non punibilità dell'ingiuria e quindi esclude la sanzione pecuniaria civile ma non anche l'obbligo di risarcire il danno.
Sanzione civile pecuniaria e risarcimento del danno operano su piani distinti e possono cumularsi anche se la prima è irrogabile ai sensi dell'art. 8 d.gs. n. 7 del 2016 esclusivamente se il giudice accoglie la domanda di risarcimento del danno. La provocazione prevista dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 7 del 2016, al pari della provocazione prevista dell'art. 599, comma 2, c.p. esclude la punibilità ma non integra una causa di giustificazione che fa venir meno l'illiceità del fatto né integra una condotta del danneggiato idonea a ridurre il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 23024 del 2024 e Cass., sez. 3, sent. n. 20137 del 2005 in tema di diffamazione).
5. Il danno non patrimoniale ricollegabile al fatto illecito è contenuto.
Le allegazioni per giustificare la domanda di risarcimento si erano risolte pag. 10/13 nella descrizione della condotta illecita (v. atto di citazione di primo grado, pag. 3) e al riferimento a una non provata minaccia (v. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.c.). Il pregiudizio morale si risolve nella sofferenza soggettiva per essere giudicati “piccoli” e “senza morale”. La persona offesa non aveva comunque dato una circostanziata spiegazione delle ragioni per cui non aveva adempiuto alla propria obbligazione. Nell'ambito di rapporti professionali fra imprenditori e artigiani la fiducia sul puntuale adempimento dei debiti è sicuramente importante. Il contesto richiamato dal giudice di primo grado per escludere il fatto ingiusto può essere valorizzato per sostenere la tenuità dell'illecito. Non vi è stata diffusione dello scritto, né vi è prova che al mancato pagamento del debito sia stata data una qualche forma di pubblicità, anche se con tutta probabilità è proprio questo timore ad aver giustificato l'iniziativa giudiziaria attorea. Il danno da determinarsi necessariamente in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., senza che sia possibile fare riferimento ad alcuna tabella giurisprudenziale, viene liquidato nella somma di euro 1.000,00, in moneta attuale sicché non occorre procedere a una rivalutazione del credito. Non si discute di diffamazione con mezzi di comunicazione di massa. Oltre alla rivalutazione, in linea teorica e astratta possono essere liquidati gli interessi cd. compensativi, la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent.
n. 19063 del 2023). Considerando l'esiguità del credito e l'assenza di allegazioni sul danno da ritardo (v. atto di citazione di primo grado, pag.
pag. 11/13 3 e 4), non vengono riconosciuti gli interessi fino alla sentenza. Gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. spettano dalla sentenza al saldo.
6. Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e i compensi vengono liquidati sulla base dei parametri medi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per il giudizio di primo grado, vengono determinati nella somma di euro 662,00 (euro 131,00 + euro
131,00 + euro 200,00 + euro 200) e per il gravame nella somma di euro 494,00 (euro 142,00 + euro 142,00 + euro 210,00) dello scaglione applicabile (fino a euro 1.100,00).
7. Non essendo documentato il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, non se ne ordina con il dispositivo la restituzione.
L'importo eventualmente pagato dovrà essere restituito con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno del pagamento alla restituzione.
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Vicenza 29.5.2024 n. 1112/2024, così provvede:
1) in riforma della sentenza, condanna al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , Parte_1
pag. 12/13 liquidato nella somma onnicomprensiva di euro 1.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate nella somma di euro
662,00 per compensi ed euro 66,00 per esborsi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella Pt_1 somma di euro 494,00,00 per compensi ed euro 87,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 2 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 13/13