TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4660/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/09/2024 proposto da (difesa dall'Avv.ti Giuseppe Russo e Michele Malavenda) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) nonché nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore (difesa dall'avv. Annalisa Ferrara)
e di ( contumace) Controparte_3 viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara il difetto di legittimazione passiva della e nulla per le spese . CP_3
Rigetta nel resto la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_4 complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420249010123652000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 094200800212266364000 per prescrizione dei crediti da essa portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa
1 creditoria successiva all'asserita notifica della stessa essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
Parte ricorrente deduceva che:
Che in data 23.09.2024, l' notificava alla ricorrente l'intimazione Controparte_5 di pagamento n. 09420249010123652000 con la quale richiedeva il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva pari ad € 18.125,51, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
- che il presente ricorso è spiegato nei confronti della comunicazione preventiva sopra indicata
LIMITATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE alla seguente cartella, relativa a crediti di natura contributiva:
1) cartella n. 094200800212266364000 asseritamente notificata in data 01.12.2008, per contributi previdenziali IVS operai a tempo determinato e somme aggiuntive per l'anno 2001, dell'importo di
€ 11.407,58
Si costitutiva, parte resistente contestava la domanda. CP_4
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Evidenziava che la cartella CP_1 esattoriale n. 09420080021266364000 riguarda il mancato versamento dei contributi Ivs Otd – gestione datori di lavoro agricoli, per il periodo 3/2001 (emissione 2006.3). I contributi suddetti sono stati l'iscritti a ruolo il 12.08.2008 ed il credito risulta non ceduto.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA
In ordine a tale motivo la legittimazione passiva è di che cura la notifica delle cartelle . CP_4
CP_ Sul punto parte e provano la notifica della cartella avvenuta il 14.12.2010( v relata ) CP_4
Il motivo è infondato.
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il
2 principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Va detto che la cartella è stata notificata secondo il ricorrente il 01.12.2008 ma la relata indica il
14.12.2010 e fa fede fino a querela di falso .
inoltre produce: CP_4
intimazione di pagamento n. 09420159019401476, notificato in data 21.11.2015 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 4);
- intimazione di pagamento n. 09420179001422017, notificata in data 07.03.2017 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 5)
- intimazione di pagamento n. 09420189003653992, notificata in data 13.06.2018 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 6);
- intimazione di pagamento n. 09420239004332908, notificata in data 10.07.2023 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 7).
3 L' produce prova anche degli atti interruttivi come una comunicazione di iscrizione di CP_1 ipoteca notificata il 17.6.2011.
Ne discende che non sussiste la prescrizione .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4660/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/09/2024 proposto da (difesa dall'Avv.ti Giuseppe Russo e Michele Malavenda) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) nonché nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore (difesa dall'avv. Annalisa Ferrara)
e di ( contumace) Controparte_3 viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara il difetto di legittimazione passiva della e nulla per le spese . CP_3
Rigetta nel resto la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_4 complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420249010123652000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 094200800212266364000 per prescrizione dei crediti da essa portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa
1 creditoria successiva all'asserita notifica della stessa essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
Parte ricorrente deduceva che:
Che in data 23.09.2024, l' notificava alla ricorrente l'intimazione Controparte_5 di pagamento n. 09420249010123652000 con la quale richiedeva il versamento, entro 5 giorni, della somma complessiva pari ad € 18.125,51, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
- che il presente ricorso è spiegato nei confronti della comunicazione preventiva sopra indicata
LIMITATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE alla seguente cartella, relativa a crediti di natura contributiva:
1) cartella n. 094200800212266364000 asseritamente notificata in data 01.12.2008, per contributi previdenziali IVS operai a tempo determinato e somme aggiuntive per l'anno 2001, dell'importo di
€ 11.407,58
Si costitutiva, parte resistente contestava la domanda. CP_4
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Evidenziava che la cartella CP_1 esattoriale n. 09420080021266364000 riguarda il mancato versamento dei contributi Ivs Otd – gestione datori di lavoro agricoli, per il periodo 3/2001 (emissione 2006.3). I contributi suddetti sono stati l'iscritti a ruolo il 12.08.2008 ed il credito risulta non ceduto.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA
In ordine a tale motivo la legittimazione passiva è di che cura la notifica delle cartelle . CP_4
CP_ Sul punto parte e provano la notifica della cartella avvenuta il 14.12.2010( v relata ) CP_4
Il motivo è infondato.
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il
2 principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Va detto che la cartella è stata notificata secondo il ricorrente il 01.12.2008 ma la relata indica il
14.12.2010 e fa fede fino a querela di falso .
inoltre produce: CP_4
intimazione di pagamento n. 09420159019401476, notificato in data 21.11.2015 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 4);
- intimazione di pagamento n. 09420179001422017, notificata in data 07.03.2017 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 5)
- intimazione di pagamento n. 09420189003653992, notificata in data 13.06.2018 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 6);
- intimazione di pagamento n. 09420239004332908, notificata in data 10.07.2023 a mani della stessa ricorrente (cfr. all. 7).
3 L' produce prova anche degli atti interruttivi come una comunicazione di iscrizione di CP_1 ipoteca notificata il 17.6.2011.
Ne discende che non sussiste la prescrizione .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4