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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella
Iacoboni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 3577/21 R.G. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv. Fausto Velocci in Parte_1 Parte_2
forza di procura in atti
Parte OPPONENTE
E
n persona del suo lrpt rapp.ta e difesa dagli avv.ti Zurlo Controparte_1
e Ornati in forza di procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 18.2.25 in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio assegnato al giudice dott. Masetti successivamente con ordine di servizio n 380 /22 del Presidente del Tribunale perveniva all'udienza del 13.12.22 avanti codesto giudice.
Parte opponente chiedeva all'intestato Tribunale la revoca del DI n. 1074/21 emesso in data 11.10.21 in favore dell'odierno IS opposto per i motivi tutti precisati nell'atto di citazione in opposizione .
Costituitosi l , chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione Pt_3
del decreto ingiuntivo opposto, il giudice assegnatario dott. Masetti concedeva la provvisoria esecuzione del DI ex art 648 cpc ( cfr ordinanza in atti depositata 28.4.22 ).
1 Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs 28/10 e conclusa l'istruttoria questo giudice disponeva discussione orale ex art 281 sexies all'udienza del
18.2.25.
Deve essere disattesa la censura d'improcedibilità avanzata dall'opponente.
In tema , rileva come l'art 5 del d.lgs. 28/10 abbia introdotto quale condizione per la procedibilità per le controversie, aventi ad oggetto, tra le altre, contratti bancari e finanziari, l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria
, con la previsione che il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, comporti l'improcedibilità della domanda giudiziale per le materie indicate.
Nella presente controversia la parte opposta, in esito al disposto del giudice, ha intrapreso l'iter per la mediazione provvedendo alle comunicazioni di rito per avvio della mediazione in via telematica ( ex art 8 del citato D.lgs ). Nello specifico la parte opponente non risultava partecipare all'incontro, né comunicava tempestivamente il proprio dissenso in ordine all'iter in oggetto.
Parimenti non è accoglibile l'eccezione formulata dall'opponente in ordine al difetto di procura per la fase della mediazione.
Sul punto, occorre sottolineare come l'art. 8 del citato d.lgs precisa che “ nei casi previsti dall'art 5 mediazione obbligatoria delegata - le parti sono assistite dai rispettivi avvocati “.
Deriva da quanto sopra come al primo incontro debbano essere presenti le parti ( ritualmente convocate ) e i rispettivi avvocati.
Invero, anche la giurisprudenza di merito ha più volte rilevato come sia necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte personalmente ( tra le altre Trib Palermo 2019 3903 ; Trib. Napoli 32710 /2018 ; Corte di
Appello Napoli 586/2024). La stessa giurisprudenza ha evidenziato come “ non è sufficiente la mera notifica dell'atto al domicilio del procuratore occorrendo che risulti, nella procura alle liti conferita, anche l'elezione di domicilio della assistita anche per la fase di mediazione “ ( Cfr. Trib. Avellino
178/23 ).
Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato con la produzione istruttoria dell'atto notarile nel quale risulta valida procura speciale conferita ai
2 procuratori costituiti della anche per i procedimenti di mediazione CP_1
con possibilità di delega . Risulta, altresì, conferita procura sostanziale dalla all'avv Bonfili Margherita per essere rappresentata da quest'ultima CP_1
nella fase di mediazione.
L'opponente eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione dell'istituto procedente in difetto della notifica della cessione del credito.
Sul punto, rileva come ai sensi dell'art 58 TUB, in caso di cessione di crediti in blocco la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei confronti dei debitori ceduti, siffatti adempimenti pubblicitari, producono gli effetti indicati dall'art 1264 cc.
Ciò posto, è da dire che a termini della normativa richiamata ed alla luce delle pronunce di legittimità, l'IS creditore ha anche prodotto nella svolta istruttoria il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti, al fine di individuare sia i criteri di cessione in blocco che il credito in oggetto.
Peraltro, relativamente alla continuità delle cessioni del credito, risulta allegata visura camerale della dove risulta la iscrizione della CP_1
cessione dei crediti nel registro delle imprese e comunicazione a mezzo racc.ta ar inviata dalla Findomestic al debitore, relativa alla cessione del credito all'istituto . Si consideri, peraltro, che ai fini della notifica Controparte_1 può valere la stessa notifica dell'ingiunzione di pagamento in oggetto.
Per quanto sopra deve essere disattesa l'eccezione formulata dalla parte opponente .
In ordine alla dedotta decadenza ex art 1957 cc avanzata da in Pt_2
qualità di fideiussore , rileva come la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno sottolineato come “la previsione dell'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta deve essere ragionevolmente interpretata quale legittima deroga ( non totale ma ) parziale dell'art 1957 cc con la conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale “. ( Tra le altre,
3 Corte Appello Firenze sentenza n 1163 del 2024. Cass 26.9.2017 n 22346 ;
Cass. ordinanza 28.2.20 n 5598 ).
Nel caso di specie , il creditore opposto ha dimostrato di aver inviato al debitore comunicazione relativa alla decadenza del beneficio del termine con contestuale messa in mora per ottenere il pagamento della pretesa creditoria, risultando pertanto sufficiente la predetta richiesta stragiudiziale al debitore al fine di evitare la eccepita decadenza.
Priva di fondamento, siccome non provata dalla difesa dell'opponente, appare l'ulteriore allegazione, in riferimento all'asserito superamento del cd. tasso soglia con applicazione di interessi usurari da parte dell' IS . Tale eccezione , in esito alla svolta istruttoria, non risulta suffragata da elementi probatori di cui era onerato parte opponente, pertanto, al giudice è precluso un accertamento, in tal senso, attraverso una CTU contabile che risulterebbe meramente esplorativa .
In tema, anche la Suprema Corte ha osservato che“ …la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire prova di quanto assume ed
è quindi legittimamente negato tale mezzo di indagine dal giudice, qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ..” (ex multis, Cass. N. 3130 del 2011; Cass.n. 5422 del 2002 ).
Per le motivazioni che precedono, devono essere disattese le censure ed eccezioni spiegate dagli opponenti ritenuto, altresì, che la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla risulta provata anche sulla scorta Controparte_1
del presente giudizio a cognizione ordinaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del creditore opposto .
PQM
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide :
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo DI n. 1074/21 Parte_2
4 emesso in data 11.10.21 dall'intestato Tribunale in favore dell'odierno
[...]
in persona del lrpt; Controparte_2
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi euro 4000,00 di cui euro 200,00 per Controparte_1
spese ed euro 3800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
Così deciso a verbale d'udienza del 18.02.2025
Il giudice dott.ssa Antonella Iacoboni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella
Iacoboni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 3577/21 R.G. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv. Fausto Velocci in Parte_1 Parte_2
forza di procura in atti
Parte OPPONENTE
E
n persona del suo lrpt rapp.ta e difesa dagli avv.ti Zurlo Controparte_1
e Ornati in forza di procura in atti
- OPPOSTA -
Conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 18.2.25 in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio assegnato al giudice dott. Masetti successivamente con ordine di servizio n 380 /22 del Presidente del Tribunale perveniva all'udienza del 13.12.22 avanti codesto giudice.
Parte opponente chiedeva all'intestato Tribunale la revoca del DI n. 1074/21 emesso in data 11.10.21 in favore dell'odierno IS opposto per i motivi tutti precisati nell'atto di citazione in opposizione .
Costituitosi l , chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione Pt_3
del decreto ingiuntivo opposto, il giudice assegnatario dott. Masetti concedeva la provvisoria esecuzione del DI ex art 648 cpc ( cfr ordinanza in atti depositata 28.4.22 ).
1 Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs 28/10 e conclusa l'istruttoria questo giudice disponeva discussione orale ex art 281 sexies all'udienza del
18.2.25.
Deve essere disattesa la censura d'improcedibilità avanzata dall'opponente.
In tema , rileva come l'art 5 del d.lgs. 28/10 abbia introdotto quale condizione per la procedibilità per le controversie, aventi ad oggetto, tra le altre, contratti bancari e finanziari, l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria
, con la previsione che il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, comporti l'improcedibilità della domanda giudiziale per le materie indicate.
Nella presente controversia la parte opposta, in esito al disposto del giudice, ha intrapreso l'iter per la mediazione provvedendo alle comunicazioni di rito per avvio della mediazione in via telematica ( ex art 8 del citato D.lgs ). Nello specifico la parte opponente non risultava partecipare all'incontro, né comunicava tempestivamente il proprio dissenso in ordine all'iter in oggetto.
Parimenti non è accoglibile l'eccezione formulata dall'opponente in ordine al difetto di procura per la fase della mediazione.
Sul punto, occorre sottolineare come l'art. 8 del citato d.lgs precisa che “ nei casi previsti dall'art 5 mediazione obbligatoria delegata - le parti sono assistite dai rispettivi avvocati “.
Deriva da quanto sopra come al primo incontro debbano essere presenti le parti ( ritualmente convocate ) e i rispettivi avvocati.
Invero, anche la giurisprudenza di merito ha più volte rilevato come sia necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte personalmente ( tra le altre Trib Palermo 2019 3903 ; Trib. Napoli 32710 /2018 ; Corte di
Appello Napoli 586/2024). La stessa giurisprudenza ha evidenziato come “ non è sufficiente la mera notifica dell'atto al domicilio del procuratore occorrendo che risulti, nella procura alle liti conferita, anche l'elezione di domicilio della assistita anche per la fase di mediazione “ ( Cfr. Trib. Avellino
178/23 ).
Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato con la produzione istruttoria dell'atto notarile nel quale risulta valida procura speciale conferita ai
2 procuratori costituiti della anche per i procedimenti di mediazione CP_1
con possibilità di delega . Risulta, altresì, conferita procura sostanziale dalla all'avv Bonfili Margherita per essere rappresentata da quest'ultima CP_1
nella fase di mediazione.
L'opponente eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione dell'istituto procedente in difetto della notifica della cessione del credito.
Sul punto, rileva come ai sensi dell'art 58 TUB, in caso di cessione di crediti in blocco la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei confronti dei debitori ceduti, siffatti adempimenti pubblicitari, producono gli effetti indicati dall'art 1264 cc.
Ciò posto, è da dire che a termini della normativa richiamata ed alla luce delle pronunce di legittimità, l'IS creditore ha anche prodotto nella svolta istruttoria il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti, al fine di individuare sia i criteri di cessione in blocco che il credito in oggetto.
Peraltro, relativamente alla continuità delle cessioni del credito, risulta allegata visura camerale della dove risulta la iscrizione della CP_1
cessione dei crediti nel registro delle imprese e comunicazione a mezzo racc.ta ar inviata dalla Findomestic al debitore, relativa alla cessione del credito all'istituto . Si consideri, peraltro, che ai fini della notifica Controparte_1 può valere la stessa notifica dell'ingiunzione di pagamento in oggetto.
Per quanto sopra deve essere disattesa l'eccezione formulata dalla parte opponente .
In ordine alla dedotta decadenza ex art 1957 cc avanzata da in Pt_2
qualità di fideiussore , rileva come la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno sottolineato come “la previsione dell'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta deve essere ragionevolmente interpretata quale legittima deroga ( non totale ma ) parziale dell'art 1957 cc con la conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale “. ( Tra le altre,
3 Corte Appello Firenze sentenza n 1163 del 2024. Cass 26.9.2017 n 22346 ;
Cass. ordinanza 28.2.20 n 5598 ).
Nel caso di specie , il creditore opposto ha dimostrato di aver inviato al debitore comunicazione relativa alla decadenza del beneficio del termine con contestuale messa in mora per ottenere il pagamento della pretesa creditoria, risultando pertanto sufficiente la predetta richiesta stragiudiziale al debitore al fine di evitare la eccepita decadenza.
Priva di fondamento, siccome non provata dalla difesa dell'opponente, appare l'ulteriore allegazione, in riferimento all'asserito superamento del cd. tasso soglia con applicazione di interessi usurari da parte dell' IS . Tale eccezione , in esito alla svolta istruttoria, non risulta suffragata da elementi probatori di cui era onerato parte opponente, pertanto, al giudice è precluso un accertamento, in tal senso, attraverso una CTU contabile che risulterebbe meramente esplorativa .
In tema, anche la Suprema Corte ha osservato che“ …la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire prova di quanto assume ed
è quindi legittimamente negato tale mezzo di indagine dal giudice, qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ..” (ex multis, Cass. N. 3130 del 2011; Cass.n. 5422 del 2002 ).
Per le motivazioni che precedono, devono essere disattese le censure ed eccezioni spiegate dagli opponenti ritenuto, altresì, che la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla risulta provata anche sulla scorta Controparte_1
del presente giudizio a cognizione ordinaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del creditore opposto .
PQM
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide :
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo DI n. 1074/21 Parte_2
4 emesso in data 11.10.21 dall'intestato Tribunale in favore dell'odierno
[...]
in persona del lrpt; Controparte_2
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi euro 4000,00 di cui euro 200,00 per Controparte_1
spese ed euro 3800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
Così deciso a verbale d'udienza del 18.02.2025
Il giudice dott.ssa Antonella Iacoboni
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