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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1543/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA FRANCESCA Parte_1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1
(TO), Piazza Santa Maria Maddalena
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 29/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, Parte_1 Controparte_1
il 02/10/1988.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1271, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 06/03/2019.
Con ricorso depositato il 21/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Sig. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. compariva la parte ricorrente.
Il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Controparte_1
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l.
132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1543/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA FRANCESCA Parte_1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1
(TO), Piazza Santa Maria Maddalena
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 29/09/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, Parte_1 Controparte_1
il 02/10/1988.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1271, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 06/03/2019.
Con ricorso depositato il 21/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Sig. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. compariva la parte ricorrente.
Il giudice delegato, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Controparte_1
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l.
132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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